La somministrazione di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 15 aprile 2020, n. 12198

Massima estrapolata:

La somministrazione di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti è consentita, ai sensi dell’art. 72, comma secondo, d.P.R. 9 ottobre, 1990, n. 309, solo qualora il medico agisca effettivamente per finalità terapeutiche, praticando un trattamento prescritto ai sensi dell’art. 43 del medesimo d.P.R. e coerente, secondo le conoscenze scientifiche del momento, con gli obiettivi clinici perseguiti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto penalmente rilevante ai sensi degli artt. 73 e 83 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 la somministrazione di farmaci inseriti nella Tabella II, sezione B per finalità puramente estetiche, per una durata eccessiva e tenuto conto delle condizioni di salute dei pazienti).

Sentenza 15 aprile 2020, n. 12198

Data udienza 4 dicembre 2019

Tag – parola chiave: Violazione modalità previste dal DM 18 settembre 1997 – Somministrazione medicinali Tabella II sez. B – Finalità non terapeutiche ma estetiche – Giudicato – Contrasto di giudicati – Non sussiste

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOGINI Stefano – Presidente

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. AMOROSO Riccardo – Consigliere

Dott. COSTANTINI Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 22/03/2019 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COSTANTINI Antonio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ANIELLO Roberto, che ha concluso l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore, avvocato (OMISSIS), che si riporta ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia (OMISSIS), ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che in riforma della sentenza del Tribunale di Roma – che aveva condannato l’imputato, per quel che in questa sede rileva, alla pena di anni tre e mesi due di reclusione ed Euro 16.000 di multa – ha disposto, previa riqualificazione dei fatti nei delitti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 81, comma 2, articolo 83 e articolo 73, comma 5, il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.
(OMISSIS) era, invero, accusato, in violazione delle modalita’ previste dal Decreto Ministeriale 18 settembre 1997, di aver somministrato medicinali gia’ inseriti nella Tabella II sez. B (precisamente fendimetrazina e clorazepato di potassio) ai pazienti (OMISSIS) e (OMISSIS), per finalita’ non terapeutiche ma eminentemente estetiche, senza interrompere la somministrazione a (OMISSIS) e ad (OMISSIS) del farmaco fendimetrazina, nonostante fossero trascorsi tre mesi consecutivi dalla iniziale assunzione (capo a); e’ stato per converso assolto perche’ il fatto non sussiste in ordine ad analoghe condotte previste nel capo a) nei confronti dei pazienti (OMISSIS) e (OMISSIS).
2. Il ricorrente deduce i seguenti motivi di ricorso.
2.1. Travisamento della prova per contrasto insanabile con il giudicato del “processo gemello” nel quale e’ stato assolto con la formula perche’ il fatto non sussiste ai sensi dell’articolo 129 c.p.p..
La Corte di appello di Roma non avrebbe tenuto conto del giudicato intervenuto nell’ambito del processo parallelo inerente al paziente (OMISSIS) per il quale, a fronte delle evidenti analogie rispetto ai fatti contestati nel procedimento sottoposto a scrutinio, l’ (OMISSIS) era stato assolto; assoluzione, inoltre, intervenuta con riferimento a parte della contestazione oggetto del presente procedimento relativa ai pazienti (OMISSIS) e (OMISSIS). Il ricorrente osserva che la somministrazione dei farmaci avrebbe avuto una funzione meramente terapeutica nei confronti di pazienti con patologie legate all’obesita’, mentre l’accusa in ordine all’asserita abusiva somministrazione riguarderebbe tre sole persone, numero corrispondente a meno dell’un per cento dei pazienti di (OMISSIS), medico privato che non era tenuto a compilare le relative cartelle cliniche.
Emergerebbe, inoltre, dalle dichiarazioni di (OMISSIS) che il ricorrente aveva sempre operato in conformita’ al decreto ministeriale del 1997, non avendo mai oltrepassato il limite massimo di tre mesi di somministrazione continuativa della fendimetrazina. (OMISSIS) non avrebbe mai prescritto la somministrazione in costanza di un indice di massa corporea (IMC) inferiore a 30, tenuto conto che tale indice assume rilevanza solo nella fase iniziale della cura, a nulla rilevando un eventuale successivo abbassamento.
Non sussisterebbe prova alcuna che la paziente (OMISSIS) sia stata sottoposta a trattamento di fendimetrazina.
Per quanto riguarda (OMISSIS), che aveva un “IMC” superiore a 35, il trattamento sarebbe avvenuto per sette mesi ininterrotti (maggio – novembre 2008), ma tale protrazione si sarebbe rivelata necessaria a cagione di un quadro clinico estremamente grave.
La difesa del ricorrente censura la mancata valutazione delle opinioni rese da consulenti di parte che hanno messo in risalto come la fendimetrazina non possa essere qualificata quale sostanza stupefacente, seppur inserita (dal 2011) nella Tabella L. Altro dato che deporrebbe a favore della totale liceita’ delle condotte dell’imputato e’ quello rappresentato dalla non tossicodipendenza di alcuno dei suoi pazienti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, in quanto generico, manifestamente infondato ed implicante questioni di fatto, risulta inammissibile.
2. La Corte di appello, dopo aver dato conto del perche’ i fatti fossero sussumibili nella fattispecie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, comma 5, riproduce i passaggi salienti della decisione di primo grado da cui di desumeva la responsabilita’ del ricorrente ed in particolare che la prescrizione delle sostanze allora contenute nella Tabella II (oggi in quella I) da parte di (OMISSIS) fosse avvenuta per fini estetici e non terapeutici, contestualmente dichiarando la prescrizione dei reati.
Pertinente e’ risultato il richiamo giurisprudenziale effettuato dalla Corte territoriale ai limiti del giudizio in ipotesi di prescrizione dei reati a cui il ricorrente contrappone evenienze che non risultano idonee a contrastare il dato in questione.
Ed invero, secondo quanto chiaramente enunciato dall’articolo 129 c.p.p., comma 2, il giudice si esprime nel merito della questione allorche’ risulta evidente che il fatto non sussiste, o che l’imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non e’ previsto dalla legge come reato, mentre, in caso contrario deve dichiararne la prescrizione. La valutazione che il giudice deve compiere al riguardo deve corrispondere ad una mera “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento”, dovendosi ritenere incompatibile qualsiasi necessita’ di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).
Il sistema processuale, infatti, favorisce la celere fuoriuscita dal circuito processuale dell’imputato e solleva la macchina processuale da inutili dispersioni di risorse non funzionali alla realizzazione di un fine di giustizia (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 22140); favor che costituisce il precipitato processuale del principio di legalita’ di cui all’articolo 1 c.p., che si muove nella prospettiva di interrompere, allorche’ emerga una causa di non punibilita’, qualsiasi ulteriore attivita’ processuale e di addivenire immediatamente al giudizio, cristallizzando l’accertamento a quanto gia’ acquisito agli atti (v. in motivazione, Sez. Unite, Conti, n. 17179 cit.).
Nel bilanciamento tra una sentenza nel merito ed una pronuncia meramente estintiva del reato, il legislatore privilegia la seconda, senza pregiudicare la prima, che ben puo’ essere salvaguardata dalla rinuncia alla prescrizione. L’interesse concreto del ricorrente al giudizio di merito e’, quindi, salvaguardato nel limitato caso in cui l’emersione della causa estintiva non sia pacifica, richiedendosi accertamenti non altrimenti realizzabili se non dal giudice del rinvio: limitatamente a tali ipotesi si ritiene sussista un suo interesse al ricorso.
3. Per giurisprudenza pacifica di questa Corte, la somministrazione di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti e’ consentita, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 72, comma 2, solo qualora il medico agisca effettivamente per finalita’ terapeutiche, praticando un trattamento debitamente prescritto ai sensi dell’articolo 43 del testo unico e coerente, secondo le conoscenze scientifiche del momento, con gli obiettivi clinici perseguiti (Sez. 6, n. 16581 del 13/03/2013, Narracci, Rv. 256147).
4. Essendo quello sopra enunciato il perimetro entro il quale deve muoversi l’interprete, logico risulta, pertanto, il percorso che ha condotto la Corte territoriale a ritenere non esserci l’evidenza dell’innocenza del ricorrente.
La decisione ha, infatti, analizzato correttamente la disciplina in materia di sostanze stupefacenti che consente la somministrazione di tali sostanze per fini terapeutici, secondo le necessita’ di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto; normativa che non prevede procedure o protocolli legali, ma affida la diagnosi e la specifica articolazione terapeutica al singolo medico, con il solo limite delle conoscenze scientifiche del momento. Ha ritenuto che la condotta del ricorrente, fosse penalmente rilevante ex articolo 73, Decreto del Presidente della Repubblica cit., richiamato dal successivo articolo 83 – norma che dispone che le pene del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, si applicano nei confronti del medico chirurgo che rilascia prescrizioni delle sostanze stupefacenti e psicotrope per uso non terapeutico -, comunque sussumibile nella “ipotesi lieve” di cui all’articolo 73, comma 5 cit. a cagione della limitata offensivita’ sia per le caratteristiche della sostanza sia per il ridotto numero di pazienti interessati alla prescrizione (tre su un totale di 231 pazienti).
La Corte di appello ha dato conto delle sommarie informazioni e dalle deposizioni testimoniali, mettendo in evidenza l’assenza dei presupposti per ritenere che le prescrizioni avessero natura terapeutica, sia per le condizioni di salute dei pazienti che per l’eccessiva durata delle prescrizioni, cosi’ dando adeguatamente conto del perche’ difettasse l’evidenza della prova dell’innocenza dell’imputato.
Motivazione fedele ai principi sopra richiamati in ordine ai limiti di giudizio che il ricorrente contrasta per mezzo di rilievi manifestamente infondati tesi a contraddire l’ormai granitica giurisprudenza in punto di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e integrazione della fattispecie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica cit., articolo 73. Censure che si presentano, altresi’, indeducibili nella parte in cui, in sede di legittimita’, vorrebbero accreditare una difforme ricostruzione della vicenda per come accertata in fatto, attraverso un diretto riferimento agli atti del procedimento ed all’attivita’ istruttoria espletata (quanto ad inammissibilita’ del ricorso, v. tra le tante, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).
Manifestamente infondata risulta, inoltre, la dedotta violazione dell’articolo 649 c.p.p., connessa al differente esito cui i Giudici di merito sarebbero pervenuti in altro procedimento – che il ricorrente definisce “gemello” -, decisione che era attinente a fatti diversi.
5. All’inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto previsto dall’articolo 616 c.p.p., comma 1.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Si da’ atto che il presente provvedimento, redatto dal Consigliere COSTANTINI Antonio, viene sottoscritto dal solo Consigliere anziano del Collegio per impedimento alla firma del Presidente MOGINI Stefano e dell’estensore ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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