La sentenza priva di alcune pagine è nulla

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|24 gennaio 2023| n. 2068.

La sentenza priva di alcune pagine è nulla

La sentenza priva di alcune pagine è nulla in quanto tale incompletezza documentale configura un’ipotesi di assenza grafica della motivazione (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, incompleta di alcune pagine, come evincibile dalla palese discontinuità tra il passo conclusivo di una pagina e l’inizio di quella successiva, non rendeva comprensibile né lo svolgimento della vicenda processuale né tanto meno la risposta argomentativa della corte territoriale ai motivi di gravame già proposti dal ricorrente alla pronuncia resa dal giudice di prime cure, integrando in tal modo la fattispecie di motivazione omessa ovvero meramente apparente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 15 novembre 2019, n. 29721; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 23 maggio 2019, n. 13977; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 3 novembre 2016, n. 22232; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 20 gennaio 2015, n. 920; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 7 aprile 2014, n. 8053).

Ordinanza|24 gennaio 2023| n. 2068. La sentenza priva di alcune pagine è nulla

Data udienza 7 giugno 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Sentenza incompleta – Sentenza priva di alcune pagine – Ipotesi di assenza grafica della motivazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 29242-2017 r.g. proposto da:
(OMISSIS), (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato (OMISSIS), presso il cui studio e’ elettivamente domiciliata (OMISSIS).
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (cod. fisc. e P. Iva (OMISSIS)), quale mandataria di (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato (OMISSIS), presso il cui studio e’ elettivamente domiciliata (OMISSIS).
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata in data 11.11.2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/6/2022 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

La sentenza priva di alcune pagine è nulla

RILEVATO

CHE:
1.Come riferito dalla ricorrente nel ricorso per cassazione, quest’ultima aveva aperto nell’aprile del 1996 un conto corrente presso la (OMISSIS) utilizzato per agire in regime di scoperto. Sostiene sempre la ricorrente nell’atto introduttivo che la BNL avrebbe applicato a tali scoperti un saggio di interesse passivo variabile con punte di oltre il 18% annuale, caratterizzato da anatocismo trimestrale nonostante non avesse mai sottoscritto alcun contratto di apertura di credito ne’ pattuito alcun tasso di interesse debitorio.
1. La (OMISSIS) convenne pertanto innanzi al Tribunale di Roma, con atto di citazione notificato il 17.9.2008, la (OMISSIS) per sentir dichiarare la nullita’ del contratto di conto corrente e, in via subordinata, la nullita’ di ogni clausola contrattuale prevedente l’applicazione del saggio convenzionale di interessi passivi, la commissione di massimo scoperto, l’anatocismo sugli interessi passivi, il rinvio ad usi e consuetudini su piazza per il computo degli interessi e addebito di spese trimestrali di chiusura del conto, con la conseguente indebita percezione da parte della (OMISSIS) degli interessi applicati al predetto rapporto contrattuale e necessita’ di depurazione di quanto incamerato dall’istituto di credito a titolo di anatocismo, commissioni di massimo scoperto e spese di chiusura del conto, e sempre in via subordinata per sentir accertare l’esatto ammontare del rapporto di debito/credito con la (OMISSIS) con l’eventuale condanna di quest’ultima al pagamento delle somme a suo credito.
2. Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 17766/2011, depositata in data 16.9.2011, ha parzialmente accolto la domanda attorea volta ad accertare la nullita’ del contratto di conto corrente n. 19800 e delle clausole non sottoscritte nonche’ quella di accertamento dell’indebita percezione di somme indebitamente riscosse, determinando in Euro 1.469,50 la somma dovuta dalla correntista (OMISSIS) alla (OMISSIS) s.p.a.
3. Proposto appello da parte di (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) s.p.a. avverso la predetta sentenza del Tribunale di Roma, la Corte di appello, con la sentenza qui di nuovo impugnata, ha rigettato il gravame cosi’ proposto.
2. La sentenza, pubblicata il 11.11.2016, e’ stata impugnata da (OMISSIS) con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui la (OMISSIS), quale mandataria di (OMISSIS), ha resistito con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.

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CONSIDERATO

CHE:
1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione dell’articolo 111 Cost., comma 7, e articolo 132 c.p.c., articolo 6 Cedu e articolo 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, sul rilievo che la sentenza depositata in cancelleria e qui impugnata sarebbe incompleta di alcune pagine, pur nella sua progressione numerica da 1 a 4, come evincibile dalla palese discontinuita’ tra il passo conclusivo di una pagina e l’inizio di quella successiva e che pertanto tale incompletezza documentale integrerebbe un’ipotesi evidente di totale assenza di motivazione idonea a sostenere la pronuncia adottata.
2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’articolo 111 Cost., comma 7, nonche’ dell’articolo 132 c.p.c. e degli articoli 6 Cedu e 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, sul rilievo sempre della natura apparente della motivazione impugnata.
3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, sul rilievo che la Corte di appello avrebbe totalmente stravolto il contenuto della domanda, “trasformando” la domanda di nullita’ del contratto di conto corrente in domanda di nullita’ del contratto di prestito personale.
4. Il quarto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 154 del 1992, articolo 4 e del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 117 per l’assenza di forma scritta dei contratti bancari impugnati.

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5. Il ricorso e’ fondato gia’ quanto al primo motivo il cui accoglimento determina l’assorbimento delle ulteriori censure sopra ricordate.
5.1 E’ fondata la censura proposta dalla ricorrente laddove denuncia che la sentenza depositata in cancelleria e qui impugnata e’ incompleta di alcune pagine, come evincibile dalla palese discontinuita’ tra il passo conclusivo di una pagina e l’inizio di quella successiva, integrando tale incompletezza documentale un’ipotesi di assenza grafica della motivazione.
Come e’ dato evincere dalla lettura del documento impugnato non e’ possibile comprendere ne’ lo svolgimento della vicenda processuale ne’ tanto meno la risposta argomentativa della Corte territoriale ai motivi di gravame gia’ proposti dall’odierna ricorrente alla sentenza resa dal primo giudice, cosi’ rendendo non comprensibile la motivazione spesa dai giudici di appello per sostenere la decisione di rigetto della proposta impugnazione e cosi’ integrando la sentenza impugnata la fattispecie di motivazione omessa ovvero meramente apparente (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29721 del 15/11/2019; Cass. n. 920 del 2015).
Va infatti ricordato che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, la motivazione e’ solo apparente, e la sentenza e’ nulla perche’ affetta da “error in procedendo”, quando, benche’ esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perche’ recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le piu’ varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; n. 8053 del 2014; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019).

P.Q.M.

accoglie primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, decidera’ anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

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