In tema di “actio negatoria servitutis” e la titolarità del bene

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 gennaio 2023| n. 1905.

In tema di “actio negatoria servitutis” e la titolarità del bene

In tema di “actio negatoria servitutis”, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l’inesistenza dell’altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l’onere non già di fornire, come nell’azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all’accertamento dell’esistenza della titolarità della proprietà, ma all’ottenimento della cessazione dell’attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l’onere di provare l’esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l’attività lamentata come lesiva dalla controparte.

Ordinanza|23 gennaio 2023| n. 1905. In tema di “actio negatoria servitutis” e la titolarità del bene

Data udienza 29 novembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Servitù – Azione negatoria – Acquisto della proprietà di un immobile per usucapione – Immobile oggetto di un contratto di compravendita a prescindere dall’accertamento giudiziale dell’usucapione – Validità – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. AMATO Cristina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 5956-2017 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS) per procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– controricorrenti –
avverso la SENTENZA N. 843/2016 della CORTE D’APPELLO DI GENOVA, depositata il 25/7/2016;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza non partecipata del 29/11/2022 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

In tema di “actio negatoria servitutis” e la titolarità del bene

FATTI DI CAUSA

1.1. (OMISSIS) ha proposto, innanzi al tribunale di La Spezia, domanda di negatoria servitutis nei confronti di (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
1.2. Il tribunale, con sentenza del 2013, ha rigettato la domanda proposta dall’attore ritenendo la fondatezza dell’eccezione tempestivamente sollevata dai convenuti (tutti proprietari di appartamenti e/o cantine ubicate nel caseggiato di La Spezia, via del Canaletto 32) sin dalla comparsa di risposta, e cioe’ l’invalidita’ del titolo di acquisto prodotto dall’attore.
1.3. Il titolo prodotto dall’attore, infatti, ha osservato il tribunale, e’ costituito dalla scrittura privata autenticata con la quale, in data 14/5/1991, (OMISSIS) nonche’ (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
1.4. Il tribunale, quindi, ha ritenuto che tale titolo non fosse idoneo a trasferire la proprieta’ della corte in questione evidenziando che il diritto vantato dai danti causa dell’attore, acquistato per usucapione, non era ancora stato giudizialmente accertato.

In tema di “actio negatoria servitutis” e la titolarità del bene

2.1. (OMISSIS) ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale lamentando, innanzitutto, che il primo giudice aveva erroneamente negato la sua legittimazione attiva ritenendo che il titolo di acquisto della proprieta’ della corte, da lui prodotto, non fosse valido benche’ i convenuti non avessero proposto tale eccezione, ed, in secondo luogo, che il tribunale non aveva considerato che la vendita di un immobile non e’ affetta da nullita’ per il fatto che il diritto vantato non e’ stato giudizialmente accertato, come, nel caso in esame, l’acquisto per usucapione della corte in questione da parte dei danti causa dell’attore.
2.2. (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
2.3. (OMISSIS) e’ rimasta contumace.
2.4. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello.
2.5. La corte, in particolare, dopo aver rilevato che i convenuti, sin dal loro primo atto difensivo in primo grado, avevano contestato la proprieta’ del bene in capo all’attore assumendo la natura condominiale dello stesso, ha ritenuto che il titolo negoziale prodotto dall’attore, e cioe’ la scrittura privata autenticata con la quale, in data 14/5/1991, (OMISSIS) nonche’ (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
2.6. In tale scrittura, infatti, ha osservato la corte, i venditori, senza indicare il loro titolo di provenienza, hanno affermato di essere divenuti proprietari della corte in questione per averne comunque avuto, “loro e prima di loro i giusti loro danti causa”, “anche e fra l’altro il possesso pubblico pacifico, continuo e ininterrotto per oltre 20 anni”.
2.7. Tale titolo, tuttavia, ha proseguito la corte, non e’ idoneo, come condivisibilmente affermato dal tribunale, a dimostrare il diritto di proprieta’ dell’attore sul fondo in questione.
2.8. Nell’azione negatoria, infatti, ha osservato la corte, la titolarita’ del bene si pone come requisito di legittimazione attiva per cui, se e’ contestata, la parte che agisce, se non ha l’onere di fornire, come nell’azione di rivendica, la prova rigorosa della proprieta’, deve comunque dare la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, dell’esistenza di un valido titolo di proprieta’ del bene.

In tema di “actio negatoria servitutis” e la titolarità del bene

2.9. Nel caso in esame, al contrario, il (OMISSIS) ha prodotto in giudizio la scrittura privata autenticata ma non ha dimostrato l’idoneita’ del titolo dei suoi danti causa a mezzo della produzione in giudizio della trascrizione della sentenza declaratoria dell’acquisto a titolo originario del bene in contesa da parte degli stessi. L’acquisto della proprieta’ di un immobile per effetto di usucapione, infatti, per essere fatto valere e formare oggetto di un contratto di vendita, dev’essere dapprima accertato e dichiarato nei modi di legge.
2.10. D’altra parte, ha proseguito la corte, la verifica della validita’ del titolo di chi, come il (OMISSIS), agisce in negatoria servitutis, involge anche l’idoneita’ del titolo dei suoi danti causa poiche’, se tale titolo e’ inidoneo, la sua invalidita’ implica di conseguenza anche quella dell’attore, specie quando, come nel caso in esame, la stessa sia stata contestata in ragione dell’affermata natura condominiale del bene sin dalla data di costruzione dell’edificio, la quale peraltro si presume a norma dell’articolo 1117 c.c., e l’invalidita’ dell’atto di provenienza emerga dallo stesso atto sul quale l’attore abbia fondato il suo diritto di proprieta’ sul bene.
2.11. Ne’, peraltro, ha concluso il giudice distrettuale, puo’ rilevare il fatto che la corte in questione sia risultata, alla luce degli accertamenti svolti dal consulente tecnico d’ufficio, intestata catastalmente anche al (OMISSIS) poiche’, in realta’, le risultanze catastali hanno valenza esclusivamente indiziaria.
3.1. (OMISSIS), con ricorso notificato il 24/2/2017, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza.

In tema di “actio negatoria servitutis” e la titolarità del bene

3.2. (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
3.3. Il ricorso non e’ stato notificato ad (OMISSIS), la quale, riferiscono concordemente il ricorrente e i contro ricorrenti, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado ha venduto la propria unita’ immobiliare nel condominio di via (OMISSIS) a (OMISSIS). Non vi e’ luogo, tuttavia, all’integrazione del contraddittorio nei confronti della Conti, concretizzandosi nei suoi confronti una ipotesi di tacita estromissione (Cass. 20533/17); ella, infatti, ha mostrato il proprio disinteresse alla coltivazione della lite, restando contumace in appello, mentre il (OMISSIS) e la (OMISSIS) hanno mostrato il proprio disinteresse alla partecipazione della stessa al giudizio, omettendo, il primo, di notificarle il ricorso per cassazione e, la seconda, di sollecitare, pur avendo depositato controricorso, l’integrazione del contraddittorio nei di lei confronti.
3.4. Le parti hanno depositato memorie.

In tema di “actio negatoria servitutis” e la titolarità del bene

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. La Corte, in via preliminare, ritiene che dev’essere disattesa l’eccezione d’inammissibilita’ del ricorso sollevata dai controricorrenti emergendo invece dalla sua lettura che, ancorche’ in maniera sintetica, l’atto riporta l’esposizione dei fatti di causa con l’indicazione delle difese rispettivamente assunte dalle parti.
5.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli articoli 949 e 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che i convenuti avessero contestato la proprieta’ del fondo in capo all’attore e che l’attore non avesse dimostrato in giudizio il proprio diritto di proprieta’ sullo stesso senza, tuttavia, considerare, innanzitutto, che i convenuti non avevano contestato la proprieta’ dell’area in questione in capo al (OMISSIS) ma solo che, essendone comproprietari, lo stesso ne fosse l’esclusivo proprietario, ed, in secondo luogo, che, ove mai tale contestazione vi fosse effettivamente stata, l’attore avrebbe potuto dimostrare la proprieta’ dell’area con qualunque mezzo, incluse le presunzioni, senza essere tenuto alla cd. probatio diabolica.
5.2. Il motivo e’ infondato in entrambe le censure in cui risulta articolato.
5.3. La prima, in effetti, s’infrange sull’interpretazione che la corte d’appello ha inequivocamente fornito della comparsa di risposta depositata dai convenuti nel giudizio di primo grado, li’ dove, in particolare, ha ritenuto che gli stessi, avendo affermato la natura condominiale del fondo, avessero eccepito di essere i comproprietari (ma non con l’attore) dell’area in questione. Ed e’, invece, noto che l’interpretazione del contenuto di un atto processuale costituisce un tipico accertamento in fatto, riservato come tale al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per violazione delle norme che regolano l’ermeneutica contrattuale previsti dagli articoli 1362 e ss. c.c., la cui portata e’ generale, ovvero per l’omesso esame di un fatto a tal fine decisivo, e che il ricorrente il quale intenda utilmente censurare in sede di legittimita’ il significato attribuito dal giudice di merito ad un atto processuale, come la comparsa di risposta, ha, pertanto, l’onere (rimasto, nel caso di specie, inadempiuto) di invocare il vizio consistito o nell’omesso esame di fatti decisivi, indicandone specificamente la risultanza dagli atti del giudizio, ovvero nella violazione delle norme previste dagli articoli 1362 e ss. c.c., indicando altresi’, a pena d’inammissibilita’ del motivo, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici ivi contenuti (cfr. Cass. n. 16057 del 2016; Cass. n. 6226 del 2014; piu’ di recente, Cass. n. 12574 del 2019, in motiv.).

In tema di “actio negatoria servitutis” e la titolarità del bene

5.4. La seconda censura, invece, non tiene conto del fatto che la corte d’appello ha escluso che l’attore avesse dimostrato in giudizio la proprieta’ dell’area in questione non gia’ perche’ lo ha indebitamente onerato della cd. probatio diabolica ma in ragione della ritenuta inidoneita’ del titolo d’acquisto che lo stesso aveva a tal fine prodotto in giudizio.
5.5. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli articoli 949, 1158 ss., 1350, 2697 e 2727 e ss. c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, dopo aver correttamente affermato che l’onere di dimostrare la proprieta’ del bene da parte di agisce in negatoria servitutis puo’ essere assolto in caso di contestazione del convenuto anche in via presuntiva, ha omesso di considerare che, nel caso in esame, la scrittura privata autenticata prodotta in giudizio era certamente idonea a dimostrare la proprieta’ del fondo in capo all’attore e che a tal fine non era affatto necessaria, a fronte della sua natura meramente dichiarativa, la sentenza di accertamento dell’acquisto per usucapione del predetto bene da parte dei danti causa dell’attore.
5.6. Ed infatti, ha osservato il ricorrente, il contratto di compravendita nel quale il venditore dichiari di essere proprietario per usucapione non e’ nullo anche se tale diritto non e’ stato ancora giudizialmente accertato.
5.7. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, nonche’ la violazione degli articoli 949 e 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha del tutto omesso di esaminare le dichiarazioni unilaterali con le quali i convenuti, il 24/10/1990 e 17/7/1991, avevano dato atto della proprieta’ del fondo in capo ai danti causa dell’attore.
5.8. Il secondo motivo, oltre che ammissibile, e’ fondato, con assorbimento del terzo.
5.9. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’e’ ragione di discostarsi, infatti, il contratto di compravendita con cui viene trasferito il diritto di proprieta’ di un immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento dell’usucapione non e’ viziato dalla nullita’ ancorche’ l’acquisto della proprieta’ da parte sua non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario (Cass. n. 2485 del 2007; Cass. n. 7853 del 2018; Cass. n. 4106 del 2019, in motiv.; Cass. n. 8626 del 2022): e cio’ in quanto l’acquisto per usucapione avviene ipso iure per il semplice fatto del possesso protratto per venti anni e la sentenza con cui viene pronunciato l’acquisto per usucapione del diritto di servitu’ ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva del diritto stesso (Cass. n. 2717 del 1982; Cass., n. 8650 del 1994).
5.10. La corte d’appello, li’ dove ha ritenuto che la scrittura privata prodotta in giudizio dall’attore non era idonea a dimostrarne la proprieta’ sull’area in questione in ragione del solo rilievo che l’acquisto della proprieta’ di un immobile per effetto di usucapione puo’ formare oggetto di un contratto di compravendita solo a condizione che sia stato preliminarmente accertato e dichiarato nei modi di legge, si e’, pertanto, posta in contrasto con l’indicato principio e si espone, in definitiva, alle censure formulate dal ricorrente.
5.11. Resta ferma, naturalmente, a fronte della contestazione dei convenuti, la necessita’ che l’attore dimostri in giudizio di aver effettivamente acquistato la proprieta’ dell’area in questione. Nell’actio negatoria servitutis, infatti, la parte che agisce in giudizio per far accertare l’inesistenza dell’altrui diritto di servitu’ su un fondo del quale affermi di essere il proprietario non ha l’onere di fornire, come nell’azione di revindica (e cioe’ dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario), la prova rigorosa della proprieta’ del fondo servente (Cass. n. 2838 del 1999; Cass. n. 10149 del 2004; Cass. n. 21851 del 2014). Tuttavia, nel caso, come quello in esame, in cui il convenuto lo contesti, l’attore ha l’onere di fornire la prova del titolo di acquisto del fondo servente anche se puo’ fornire la relativa dimostrazione con ogni mezzo, comprese le presunzioni (Cass. n. 803 del 2022; Cass. n. 472 del 2017; Cass. n. 21851 del 2014; Cass. n. 10149 del 2004; Cass. n. 2838 del 1999).
5.12. Nell’azione negatoria, in effetti, la titolarita’ del bene (che, pertanto, il giudice, specie se contestata, come nella specie, deve sempre accertare, sia pur in via incidentale, anche se la relativa domanda non e’ stata espressamente proposta) si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia sicche’ la parte che agisce in giudizio non ha l’onere di fornire, come nell’azione di rivendica, la prova rigorosa della proprieta’, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido e cio’ sul presupposto che l’azione non mira necessariamente all’accertamento dell’esistenza della titolarita’ della proprieta’ ma all’ottenimento della cessazione dell’attivita’ lesiva, spettando, per contro, al convenuto l’onere di provare l’esistenza del diritto a lui spettante, in virtu’ di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l’attivita’ lamentata come lesiva dall’attore (Cass. n. 24183 del 2021, in motiv.).
6. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Genova che, in differente composizione, provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte cosi’ provvede: accoglie il secondo motivo e rigetta il primo, assorbito il terzo; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Genova che, in differente composizione, provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *