La richiesta di riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale per quanto connessa alla domanda di dichiarazione di non intervenuta decadenza dalle agevolazioni tributarie

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 11 settembre 2018, n. 22086.

La massima estrapolata:

La richiesta di riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale per quanto connessa alla domanda di dichiarazione di non intervenuta decadenza dalle agevolazioni tributarie, non è idonea a radicare la giurisdizione tributaria, ma rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Difatti il giudice tributario ha giurisdizione solo sulle controversie concernenti imposte di natura tributaria se implichino l’esercizio del potere impositivo. Quando invece la domanda abbia ad oggetto la verifica della sussistenza di requisiti prescritti dalla legge viene meno la possibilità di inquadrare il rapporto nell’ambito dello schema potestà-soggezione, anche se gli effetti hanno poi una ricaduta tributaria, per cui la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

Sentenza 11 settembre 2018, n. 22083

Data udienza 13 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di Sezione

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 7348/2013 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L. SOCIETA’ AGRICOLA, in persona delle legali rappresentanti pro tempore (OMISSIS) e (OMISSIS), che si costituiscono anche in proprio, elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
CIRCONDARIO (OMISSIS), REGIONE TOSCANA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 6/25/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE, depositata il 23/01/2012;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2018 dal Consigliere BIAGIO VIRGILIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) s.r.l. societa’ agricola, in persona delle legali rappresentanti (OMISSIS) e (OMISSIS), e queste ultime in proprio, proposero ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Firenze avverso il provvedimento del dicembre 2007 con il quale il Circondario (OMISSIS) aveva rigettato le richieste, dalle stesse presentate, di riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99; chiesero anche la “declaratoria di non intervenuta decadenza dalle agevolazioni tributarie” usufruite nel 2005 in sede di registrazione dell’atto di acquisto per conferimento di un complesso immobiliare rurale da costituire in compendio unico.
La Commissione adita dichiaro’ il difetto di giurisdizione del giudice tributario e l’appello proposto dalle ricorrenti e’ stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Toscana, la quale, con sentenza depositata il 23 gennaio 2012, ha osservato che “non e’ stato impugnato nessun atto avente natura tributaria autonoma, ma un provvedimento di natura amministrativa”, poiche’ l’ente che lo ha emesso “ha solo il compito di valutare se le caratteristiche dell’impresa agricola rispondono a determinati standard; tali determinazioni possono avere anche, ma non solo, ricadute sul campo fiscale e tributario”.
2. Avverso tale sentenza (OMISSIS) s.r.l. societa’ agricola, (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso per cassazione.
Gli intimati Circondario (OMISSIS) e Regione Toscana non svolgono attivita’ difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, le ricorrenti denunciano, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 1, la violazione del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 2, insistendo nella tesi dell’appartenenza della controversia alla giurisdizione del giudice tributario: sostengono che essa ha natura sostanzialmente tributaria, in ragione dell’inscindibile connessione tra la richiesta di riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale e la domanda di mantenimento delle conseguenti agevolazioni fiscali (previste nel Decreto Legislativo n. 228 del 2001, articolo 5 bis, comma 2), delle quali avevano gia’ fruito in sede di registrazione dell’atto di acquisto sopra menzionato.
2. Il motivo e’ infondato.
Va innanzitutto ribadito che la giurisdizione tributaria, i cui confini sono delineati nel Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 2, cit., e’ una giurisdizione attribuita in via esclusiva e ratione materiae; essa comprende (oltre al contenzioso catastale, nei limiti precisati da Cass., Sez. U., 16/2/2016, n. 2950; 18/4/2016, n. 7665; 23/7/2018, n. 19524) le controversie aventi ad oggetto “tributi di ogni genere e specie comunque denominati”: occorre, da un lato, che si tratti di controversie in cui sia configurabile un rapporto di natura effettivamente tributaria, cioe’ concernente prestazioni patrimoniali imposte di natura tributaria, al fine di evitare la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali, e, dall’altro, che alla controversia non sia estraneo l’esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potesta’-soggezione, proprio del rapporto tributario, il quale non e’ configurabile in assenza di un soggetto investito, in senso lato, di potestas impositiva (tra le recenti, Cass., Sez. U., nn. 26/3/2013, n. 7526; 18/2/2014, n. 3773; 20/9/2016, n. 18396; 3/11/2017, n. 26149).
Nella fattispecie, le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento, del 12 dicembre 2017, con il quale il Circondario (OMISSIS) ha respinto la richiesta di riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), presentata, ai sensi del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dalla s.r.l. (OMISSIS), societa’ agricola, in persona delle amministratrici e legali rappresentanti (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ da queste ultime in proprio.
Appare evidente, come correttamente rilevato dal giudice a quo, che l’oggetto principale del giudizio riguarda l’accertamento dell’esistenza dei requisiti prescritti dalla legge per ottenere la qualifica in questione; a fronte di cio’, la domanda (sulla quale le ricorrenti particolarmente basano la loro tesi) di “declaratoria di non intervenuta decadenza dalle agevolazioni tributarie” e’ del tutto inidonea a radicare la giurisdizione tributaria, non essendo configurabile nella controversia in esame, per quanto detto sopra, alcun rapporto di natura tributaria, ne’ sul piano oggettivo, poiche’ la domanda citata concerne un effetto dell’ottenimento della qualifica anzidetta (e cioe’ un aspetto successivo alla richiesta di questa), ne’ sul piano soggettivo, in assenza di un soggetto dotato di potestas impositiva.
3. La giurisdizione deve, invece, ritenersi devoluta al giudice ordinario, poiche’, come detto, l’oggetto del giudizio e’ costituito dall’accertamento, in capo alle ricorrenti, dei requisiti stabiliti dalla legge per ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale; la pretesa attiene, pertanto, a una posizione di diritto soggettivo, senza che ne risultino coinvolti provvedimenti autoritativi con profili di discrezionalita’.
Risulta, pertanto, assorbito il secondo motivo di ricorso, col quale le ricorrenti lamentano l’omessa indicazione, da parte di entrambi i giudici di merito, ai sensi dell’articolo 59 della legge n. 69 del 2009, del giudice ritenuto munito della giurisdizione.
4. In conclusione, il ricorso va rigettato e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
5. Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese, in assenza di svolgimento di attivita’ difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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