Qualora la notificazione del ricorso per Cassazione sia stata effettuata comunque in modalità telematica, la prova deve essere fornita attraverso il deposito, in forma cartacea, del messaggio di trasmissione a mezzo PEC, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e avvenuta consegna contenenti attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratti

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 11 settembre 2018, n. 22085.

La massima estrapolata:

Il ricorso per cassazione deve essere depositato in cancelleria in modalità cartacea, dato che le regole del processo telematico non sono ancora state estesa al giudizio di Cassazione. Pertanto è improcedibile il ricorso per cassazione che non sia stato depositato in originale o in copia autenticata cioè contenente l’attestazione di conformità all’originale debitamente sottoscritta dal difensore ai sensi dell’art. 16 quater, comma 1, lett. g, D.L. n. 179/2012. Qualora la notificazione del ricorso sia stata effettuata comunque in modalità telematica, la prova deve essere fornita attraverso il deposito, in forma cartacea, del messaggio di trasmissione a mezzo PEC, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e avvenuta consegna contenenti attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratti. Qualora non siano rispettate tali prescrizioni solo la mancata contestazione della parte cui il ricorso è stato notificato costituita in giudizio rende procedibile il ricorso.

Sentenza 11 settembre 2018, n. 22083

Data udienza 30 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Primo Presidente f.f.

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di Sez.

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere

Dott. GRECO Antonio – Consigliere

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 22894/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRAPANI;
– intimato –
avverso la sentenza n. 84/2017 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 10/07/2017.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2018 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Trapani assolse l’avvocato (OMISSIS) dall’addebito di aver violato gli articoli 2 e 20 del codice deontologico per aver usato, in scritti pubblici, espressioni offensive e sconvenienti nei confronti di un giudice del locale tribunale nonche’ del Ministro della giustizia, ritenendo che gli scritti fossero espressione del diritto di critica dell’incolpato ed, in particolare, del suo diritto di satira.
2. La decisione, impugnata dal Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Palermo, e’ stata riformata dal Consiglio Nazionale Forense che – ritenuto sussistente l’illecito deontologico per la gravita’ delle affermazioni contenute negli scritti e per le modalita’ della loro esternazione – ha inflitto all’avvocato (OMISSIS) la sanzione della censura.
3. La sentenza, depositata il 10.7.2017, e’ stata impugnata dal soccombente con ricorso per cassazione affidato a due motivi.
4. La parte intimata non ha svolto attivita’ difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso l’avv. (OMISSIS), nel denunciare violazione del R.Decreto Legge n. 1578 del 1933, articolo 38, deduce l'”anomalia” del procedimento disciplinare, promosso su segnalazione del Presidente della Corte d’appello di Palermo e percio’ ad istanza di un soggetto non legittimato.
2. Col secondo motivo il ricorrente sostiene che il C.N.F., travisando la prova, ha erroneamente ritenuto che egli avesse ammesso di essere l’autore degli scritti offensivi posti a fondamento dell’incolpazione.
3. Con il terzo motivo eccepisce, infine, la prescrizione dell’illecito, ai sensi del R.Decreto Legge n. 1578 del 1933, articolo 51, applicabile ratione temporis.
4. Il ricorso, notificato in modalita’ telematica, e’ improcedibile.
4.1 Va rilevato al riguardo che, poiche’ il processo telematico non e’ stato esteso al giudizio di cassazione, il ricorso per cassazione puo’ essere depositato nella cancelleria della Corte solo in modalita’ analogica (cartacea).
Cio’ non esclude che il ricorrente possa notificare il ricorso con modalita’ telematiche: in questo caso – stante l’improcedibilita’ del ricorso per cassazione del quale sia stata depositata, nel termine di venti giorni dalla notificazione, soltanto una copia non autenticata e non gia’ l’originale (Cass., sez. un., 10 ottobre 1997, n. 9861) – e’ pero’ necessario che la copia dell’atto depositata rechi l’attestazione di conformita’ all’originale sottoscritta dal difensore, ai sensi del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16-quater, comma 1, lettera g), convertito dalla L. n. 221 del 2012 (che ha modificato la L. n. 53 del 1994, articolo 6, stabilendo che dal 1 gennaio 2013 “l’avvocato che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all’articolo 5, e’ considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto”) “; analogamente, la prova dell’avvenuta notificazione del ricorso in via telematica va data mediante il deposito in formato cartaceo del messaggio di trasmissione a mezzo PEC, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, articolo 6, comma 2, corredato dell’attestazione di conformita’ ai documenti informatici da cui sono tratti (Cass. 19 dicembre 2016, n. 26102, Cass. 28 luglio 2017, n. 18758).
4.2 Nel caso di specie le copie del ricorso, e dei documenti che dovrebbero provarne l’avvenuta notificazione in via telematica, depositate dal ricorrente sono prive della firma autografa e dell’attestazione del difensore della loro conformita’ agli originali.
4.3 La conformita’ delle copie agli originali non puo’, d’altro canto, trovare conferma nella mancata contestazione della parte cui il ricorso e’ stato notificato, che non si e’ costituita in giudizio.
4.4. Va pertanto rilevato d’ufficio il difetto della condizione di procedibilita’ di cui all’articolo 369 c.p.c., comma 1.
Poiche’ la parte intimata non ha svolto attivita’ difensiva, non v’e’ luogo alla liquidazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

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