Qualora, dinanzi a un giudice speciale, venga contestato un error in procedendo dovuto alla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato la questione non riguarda la violazione dei limiti esterni alla giurisdizione

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 11 settembre 2018, n. 22083.

La massima estrapolata:

La giurisdizione si determina al momento della proposizione della domanda sulla base dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. Qualora, dinanzi a un giudice speciale, venga contestato un error in procedendo dovuto alla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato la questione non riguarda la violazione dei limiti esterni alla giurisdizione. Pertanto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione devono astenersi dall’estendere il proprio sindacato al modo in cui la giurisdizione è stata esercitata dal giudice speciale.

Sentenza 11 settembre 2018, n. 22083

Data udienza 30 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Primo Presidente f.f.

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di Sez.

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere

Dott. GRECO Antonio – Consigliere

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 8151/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
PROCURA REGIONALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE DEL LAZIO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 436/2015 della CORTE DEI CONTI – PRIMA SEZIONE CENTRALE D’APPELLO, depositata il 14/07/2015.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2018 dal Consigliere MAGDA CRISTIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega dell’avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. La sezione giurisdizionale d’appello della Corte dei Conti ha respinto l’appello proposto dal Dr. (OMISSIS), giudice della sezione fallimentare del Tribunale di Roma, avverso la sentenza di primo grado emessa dalla sezione regionale del Lazio, che aveva condannato il magistrato al pagamento in favore dell’amministrazione della giustizia della somma di Euro 200.000, a titolo di risarcimento del danno da disservizio da lui cagionato nell’esercizio delle sue funzioni.
Il giudice d’appello ha affermato che la condotta di (OMISSIS), che aveva disposto la vendita senza incanto di un immobile acquisito all’attivo del Fallimento di (OMISSIS) s.r.l. nell’intento di favorirne l’acquisto da parte di soggetti predeterminati, configurava lo sviamento di pubbliche risorse dalle finalita’ proprie della procedura fallimentare ed aveva pregiudicato, oltre che il ceto creditorio, anche l’amministrazione, in termini di mancato conseguimento delle utilita’ normalmente ritraibili da un corretto svolgimento della procedura fallimentare, sia sotto il profilo della mancata utilita’ collettiva, sia sotto quello del disutile costo del servizio svolto; ha pertanto respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dall’appellante sul rilievo dell’inesistenza di un danno erariale da disservizio derivante dal fatto addebitatogli.
2. La sentenza, depositata il 1 febbraio 2016, e’ stata impugnata da (OMISSIS) con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo e illustrato da memoria, cui la Procura Generale presso la Corte dei Conti ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, privo dell’indicazione delle norme che si ritengono violate, (OMISSIS) sostiene che la decisione del giudice contabile e’ viziata da eccesso di potere giurisdizionale.
Deduce al riguardo che il danno da disservizio, che nella prospettazione dell’organo inquirente costituiva il risultato di plurime condotte illecite che gli erano state originariamente imputate nella gestione di numerose procedure concorsuali – e che in tal guisa sarebbe stato astrattamente configurabile non poteva piu’ ritenersi sussistente dopo che, escluso ogni altro addebito, la sua responsabilita’ era stata accertata unicamente in relazione alla vendita senza incanto dell’immobile acquisito all’attivo del Fallimento di Immobiliare (OMISSIS), che aveva, tutt’al piu’, danneggiato il ceto creditorio.
Secondo il ricorrente, il giudice contabile, contraddicendo lo schema cumulativo dell’originaria causa petendi ed enucleando un autonomo e distinto profilo di danno da disservizio in riferimento a quel solo illecito, che la Procura agente non aveva valorizzato quale fonte di detto pregiudizio, avrebbe operato una mutatio libelli che non gli era consentita.
2. Il motivo e’ inammissibile.
E’ principio costantemente enunciato da questa Corte che la giurisdizione si determina al momento della proposizione della domanda, sulla scorta del petitum sostanziale, da identificare soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (fra molte, Cass. S.U. nn. 21522/2017, 11229/014, 19600/2012); altrettanto consolidato e’ il principio che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dinanzi alle quali siano impugnate decisioni di un giudice speciale per motivi attinenti alla giurisdizione, possono rilevare unicamente l’eventuale superamento dei limiti esterni della giurisdizione medesima, non essendo loro consentito di estendere il proprio sindacato anche al modo in cui la giurisdizione e’ stata esercitata (cfr., fra le ultime, Cass. S.U. nn. 31107/2017, 30210/2017, 12497/2017).
Cio’ premesso, va rilevato che e’ lo stesso (OMISSIS) a riconoscere che, sulla scorta dei molteplici addebiti che gli erano stati in origine mossi, la Corte dei Conti aveva competenza giurisdizionale a decidere della sua responsabilita’ contabile e dunque a valutare se dalla commissione di quei fatti fosse derivato un pregiudizio all’amministrazione della giustizia.
Il ricorrente non contesta neppure l’astratta configurabilita’ del c.d. danno erariale da disservizio, ma solo che, una volta circoscritta la sua responsabilita’ alla sola vendita senza incanto, il giudizio potesse ritenersi ancora volto all’accertamento della concreta sussistenza del danno in questione: cio’ in ragione della asserita non inclusione, fra i fatti costitutivi allegati dall’organo inquirente a sostegno della domanda di ristoro di detta specifica voce, dell’unico fatto, residuale, sul quale la Corte dei Conti ha fondato la statuizione di condanna.
Risulta dunque evidente che egli rimprovera al giudice contabile non di aver oltrepassato i limiti esterni della propria giurisdizione, ma di aver violato quelli interni, incorrendo (come piu’ chiaramente esplicitato nella memoria) in un error in procedendo per non aver rispettato il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato di cui all’articolo 112 c.p.c..
Non sono, infine, condivisibili neppure le (peraltro tardive) allegazioni difensive con le quali (OMISSIS) deduce per la prima volta in memoria che ci si troverebbe in presenza di un radicale stravolgimento delle norme di rito, tale da configurare il vizio di eccesso di potere giurisdizionale “per evidente diniego di giustizia”.
Questa Corte ha infatti gia’ ripetutamente affermato che tale vizio e’ ravvisabile soltanto nelle ipotesi “estreme” in cui gli errores in in procedendo si siano tradotti in “una decisione anomala o abnorme, tale da condurre a un radicale stravolgimento delle norme Europee di riferimento, cosi’ come interpretate dalla Corte di Giustizia”, si’ da precludere l’accesso stesso della parte alla tutela dinanzi al giudice speciale (fra molte, da ultimo, Cass. S.U. n. 11520 del 2017, n. 2242 del 2015, n. 2043 del 2014, n. 1013 del 2014).
La fattispecie in esame e’ del tutto esulante da una di dette ipotesi, avendo il ricorrente avuto pieno accesso alla tutela giurisdizionale ed ottenuto un accertamento sulle censure svolte in sede d’appello, ancorche’ difforme da quello auspicato.
Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso non consegue una pronuncia sulle spese, dal momento che la Procura Generale presso la Corte dei Conti e’ parte solo formale del procedimento (cfr. S.U. n. 5105/03).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

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