La realizzazione di un impianto sportivo in zona agricola

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 3 dicembre 2019, n. 49021

Massima estrapolata:

In materia urbanistica, la realizzazione di un impianto sportivo in zona agricola (come nella specie, due campi di calcetto e manufatto seminterrato di circa 115 metri quadrati fuoriuscente dal livello stradale per circa 1,10 metri) integra la violazione dell’art. 44 lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, atteso che la disposizione di cui all’art. 4, legge n. 493 del 1993 (ai sensi della quale gli interventi su aree destinate ad attività sportiva senza creazione di volumetria sono subordinati alla semplice denuncia di inizio attività) trova applicazione su aree già destinate ad attività sportive . L’art. 3 lett. e.1) del dp.P.R. n. 380/2001 indica tra gli interventi di nuova costruzione anche i manufatti fuori terra ed interrati quindi, anche la realizzazione di un immobile, in tutto o in parte interrato, rientra tra gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio per i quali è necessario il permesso di costruire, trattandosi di opere in relazione al quale l’autorità amministrativa deve svolgere il proprio controllo sul rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, anche tecniche, finalizzato ad assicurare il regolare assetto e sviluppo del territorio 

Sentenza 3 dicembre 2019, n. 49021

Data udienza 25 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARNO Giulio – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – rel. Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 25/03/2019 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Di Stasi Antonella;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilita’.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25/03/2019, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del 29/01/2018 del Tribunale di Nola – con la quale (OMISSIS) era stato dichiarato responsabile dei reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera b) e articoli 83 e 95 e condannato alla pena di mesi nove di arresto ed Euro 7.500,00 di ammenda.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 22, 23, 37 e 44 e articolo 131 bis c.p., lamentando che le opere di cui alla imputazione non richiedevano per la loro esecuzione il previo rilascio del permesso di costruire ma la SCIA di cui agli Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 22 e 23; durante il secondo grado di giudizio interveniva SCIA in sanatoria di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 37, comma 4, con conseguente ingiusta condanna del ricorrente; espone, poi, quanto alla mancata applicazione dell’articolo 131 bis c.p. che la Corte di appello avrebbe dovuto considerare tutti i parametri indicati dall’articolo 133 c.p..
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione agli aspetti summenzionati lamentando che la Corte di appello non aveva indicato le ragioni per le quali non venivano accolte le relative richieste difensive.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, deve darsi conto del rigetto, con ordinanza resa in udienza, dell’istanza di rinvio presentata dal difensore in considerazione dell’astensione dalle udienze proclamata dagli organi professionali di categoria. Sul punto, la giurisprudenza di legittimita’, con condivisibile orientamento al quale va dato continuita’, ha affermato che non e’ consentita l’astensione dalle udienze penali da parte del difensore in relazione ai procedimenti relativi a reati per i quali la prescrizione e’ destinata a maturare entro i termini previsti dall’articolo 4 del Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, adottato il 4 aprile 2007 (con riferimento ai processi pendenti in grado di legittimita’ entro il termine di 90 giorni), in quanto il rispetto dei presupposti fissati da questo atto, avente natura regolamentare, costituisce la precondizione per la sussistenza del diritto che si afferma voler esercitare (Sez.2, n. 21779 del 18/02/2014, Rv.259707; Sez.6, n. 39248 del 12/07/2013, Rv.256336; Sez.3, n. 7620 del 28/01/2010, Rv.246197).
2. Il ricorso va dichiarato inammissibile, sulla base delle considerazioni che seguono.
3. La Corte territoriale, con ampie argomentazioni, ha confermato l’affermazione di responsabilita’ rimarcando come le opere realizzate (due campi di calcetto e manufatto seminterrato di circa 115 metri quadrati fuoriuscente dal livello stradale per circa 1,10 metri), necessitavano di permesso di costruire.
La motivazione e’ congrua ed esente da vizi logici, nonche’ in linea con i seguenti, consolidati, principi di diritto.
Questa Suprema Corte ha, infatti, gia’ affermato che la realizzazione di un impianto sportivo in zona agricola (come nella specie, un campo di calcetto) integra la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera b), atteso che la disposizione di cui alla L. n. 493 del 1993, articolo 4 (ai sensi della quale gli interventi su aree destinate ad attivita’ sportiva senza creazione di volumetria sono subordinati alla semplice denuncia di inizio attivita’) trova applicazione su aree gia’ destinate ad attivita’ sportive (Sez.3, n. 12920 del 17/02/2016, Rv.266349; Sez. 3, n. 19521 del 4/4/2013, Cacciato, Rv. 255867; Sez. 3, n. 8414 del 14/01/2005, Forleo, Rv. 230975).
Va, poi, rimarcato che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 3, lettera e.1) indica tra gli interventi di nuova costruzione anche i manufatti fuori terra ed interrati. Anche la realizzazione di un immobile, in tutto o in parte interrato, quindi, rientra tra gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio per i quali e’ necessario il permesso di costruire, trattandosi di opere in relazione al quale l’autorita’ amministrativa deve svolgere il proprio controllo sul rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, anche tecniche, finalizzato ad assicurare il regolare assetto e sviluppo del territorio (Sez.3, n. 24464 del 10/05/2007, Rv.236885 – 01).
4. Manifestamente infondata e’ la censura relativa alla mancata applicazione dell’articolo 131 bis c.p..
La Corte territoriale nel valutare la richiesta di cui all’articolo 131 bis c.p., ha denegato la configurabilita’ della predetta causa di esclusione della punibilita’ rimarcando la gravita’ del fatto in relazione all’entita’ delle opere realizzate.
Le argomentazioni sono congrue e logiche e la motivazione, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimita’.
Del resto, questa Corte ha affermato che, ai fini dell’applicabilita’ della causa di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, prevista dall’articolo 131-bis c.p., il giudizio sulla tenuita’ dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’articolo 133 c.p., comma 1, ma non e’ necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez 6-n. 55107 del 08/11/2018, Rv.274647 – 01).
5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’articolo 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila a favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *