Autorizzazione rilasciata dal giudice alla “ristrutturazione e riscadenzamento” dei debiti pregressi

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 3 dicembre 2019, n. 49154

Massima estrapolata:

L’autorizzazione rilasciata dal giudice alla “ristrutturazione e riscadenzamento” dei debiti pregressi si può equiparare a un implicito riconoscimento delle tutelabilità dei crediti stessi e della buona fede del creditore. Proprio mettendo in dubbio quest’ultima da parte dell’istituto di credito il tribunale aveva escluso, malgrado il via libera del giudice delegato, la tutela dei crediti maturati dalla banca per aver finanziato un soggetto legato alla mafia.

Sentenza 3 dicembre 2019, n. 49154

Data udienza 16 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MICHELI Paolo – Presidente

Dott. TUDINO Alessandrin – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) S.P.A.;
avverso il decreto del 20/07/2018 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa SCORDAMAGLIA IRENE;
lette/sentite le conclusioni del P.G..

RITENUTO IN FATTO

1. Investito dell’opposizione allo stato passivo, dichiarato esecutivo dal giudice delegato all’esito della verifica dei crediti vantati da terzi nei confronti della (OMISSIS) S.r.l., sottoposta a confisca di prevenzione nell’ambito della procedura avviata nei confronti di (OMISSIS), il Tribunale di Reggio Calabria, con il decreto impugnato, ha confermato l’assenza delle condizioni di tutela dei crediti (derivanti dai rapporti di conto corrente n. (OMISSIS), riportante una scopertura per Euro 376.736,94, e n. (OMISSIS), riportante una scopertura per Euro 1.010.304,50) vantati da (OMISSIS) S.p.a., esclusi dal novero di quelli ammessi al pagamento. Cio’ in quanto: 1) la prosecuzione dei rapporti di conto corrente da parte dell’amministrazione giudiziaria non valeva a sanare le illegittimita’ o illiceita’ nell’istruzione delle pratiche relative all’apertura delle indicate linee di credito o nella concessione di fideiussioni (segnatamente quella per Euro 925.000,00 prestata dall’istituto di credito in favore della (OMISSIS) S.p.a., appoggiata sul conto corrente n. (OMISSIS) ed escussa in data 12 febbraio 2016); 2) risultava dimostrata la strumentalita’ dell’erogazione dei crediti allo svolgimento e alla prosecuzione dell’attivita’ illecita del proposto (OMISSIS); 3) l’istituto bancario non era riuscito a fornire la prova della propria buona fede. I finanziamenti erogati, infatti, sarebbero stati utilizzati per avviare ed implementare l’attivita’ della (OMISSIS) S.r.l., impegnata nella gestione, anche in franchising, di supermercati e posta sotto la direzione sostanziale di (OMISSIS) – affiancato in maniera paritaria, almeno sino al 2008, da (OMISSIS) -, come emergente dalle indagini espletate nell’ambito del procedimento “(OMISSIS)” (richiamate nel decreto di confisca della societa’), in cui erano stati contestati al dominus della (OMISSIS) S.r.l. i delitti di concorso esterno nell’associazione di tipo mafioso (OMISSIS)- (OMISSIS) e di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe aggravate ai danni dello Stato e di frode fiscale, realizzate attraverso la costellazione societaria cui aveva dato vita. Attivita’, quella della (OMISSIS) S.r.l. e della controllante (OMISSIS) S.r.l., della cui opacita’ operativa, non solo all’epoca dell’apertura delle linee di credito, ma anche al momento di concessione di ulteriori affidamenti, emergevano indicatori, quantomeno negligentemente trascurati dall’ente erogatore – che, in quanto tenuto all’osservanza di rigidi protocolli di controllo imposti dalla normativa pubblicistica, era tenuto ad un particolare rigore nella procedura di concessione del credito -, tali da far ritenere meramente formali le verifiche operate (la (OMISSIS) era, invero, priva di patrimonio immobiliare, essendo supportata, in parte, dagli affidamenti bancari e, in parte, dalle provviste reperite tramite la pratica degli assegni post-datati; era affetta da carenza di liquidita’ e di elasticita’ di cassa ed era beneficiaria di garanzie prestate sottoforma di fideiussioni omnibus da soggetti – (OMISSIS), legale rappresentante di essa – privi di cespiti e di redditi).
2. Avverso la detta decisione ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore munito di procura speciale, (OMISSIS) S.p.a., denunciando l’inosservanza delle disposizioni regolatrici del sub-procedimento previsto dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 52, e segg. per la verifica delle condizioni di ammissione al pagamento dei crediti vantati da terzi e carenze motivazionali; tanto, in particolare, con riferimento:
– 1. all’erronea considerazione delle conseguenze derivanti dal subentro, regolarmente autorizzato dal giudice delegato, dei custodi amministratori giudiziari della (OMISSIS) S.r.l. nei contratti di conto corrente e di apertura di linee di credito stipulati con la banca opponente, posto che: 1) in forza del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articoli 54, 56 e 61 – nella formulazione vigente ratione temporis -, i crediti nei quali vi e’ subentro degli amministratori giudiziari, giacche’ da considerarsi sorti in funzione del procedimento di prevenzione, sarebbero prededucibili; 2) secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimita’, l’autorizzazione rilasciata dal giudice alla “ristrutturazione e riscadenzamento” dei debiti pregressi sarebbe da equipararsi ad un implicito riconoscimento della tutelabilita’ dei crediti stessi e della buona fede del creditore;
– 2. all’erronea qualificazione degli importi prelevati dal C/C n. (OMISSIS) per ripianare il debito da interessi generati sul C/C (OMISSIS), successivamente al subentro degli amministratori giudiziari, come oggetto di un titolo inopponibile alla procedura in quanto successivo al sequestro penale (nel luglio 2012) e al sequestro di prevenzione (2014), posto che il detto prelievo era stato regolarmente autorizzato dal giudice delegato;
– 3. alla non condivisibile opzione ermeneutica abbracciata dal Tribunale protesa a porre a carico del terzo creditore l’onere di provare sia l’assenza di strumentalita’ del credito erogato rispetto all’attivita’ illecita del proposto, sia, nel caso di fallimento della detta dimostrazione, la propria buona fede;
– 4. al silenzio sostanzialmente serbato dal decidente di merito, tale da integrare il vizio di motivazione apparente, in ordine alle circostanze di fatto emerse dall’istruttoria espletata e dalla produzione documentale operata;
– 5. al difetto argomentativo in ordine alle anomalie suscettibili di fungere da specifici indicatori della impossibilita’ da parte di (OMISSIS) S.p.a. di prefigurarsi – all’epoca della stipula dei contratti (2006/2007) – che i crediti erogati alla societa’ gestita dal (OMISSIS) fossero da questi utilizzati per implementare un’attivita’ d’impresa contaminata da interessenze criminali; tanto perche’ i dati ritraibili dai bilanci della societa’ e dall’ulteriore documentazione compulsata nulla consentivano di inferire in ordine ai rapporti personali o di affari intrattenuti dal dominus (OMISSIS), sul cui operato non era possibile ex ante nutrire sospetti, soltanto a far data dal 2012 essendosi avuta notizia delle attivita’ illecite compiute.
3. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Epidendio Tomaso ha chiesto l’annullamento con rinvio del decreto impugnato, non avendo il Tribunale esaminato tutte le implicazioni discendenti dall’autorizzazione al subentro nei rapporti di conto corrente, dai quali sono scaturiti i crediti opposti da (OMISSIS) S.p.a., rilasciata dal Giudice delegato ai custodi amministratori della confiscata (OMISSIS) S.r.l..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato, per l’assorbente ragione di cui al primo motivo.
1. Il provvedimento impugnato va cassato in riferimento al diniego, opposto dal Tribunale, alla richiesta di prededuzione dei crediti vantati da (OMISSIS) S.p.a. nei confronti della (OMISSIS) S.r.l., sottoposta a confisca di prevenzione, in riferimento alle scoperture – comprensive dei maturati interessi – dei conti correnti n. (OMISSIS) (per un ammontare di Euro 376.736,94) e n. (OMISSIS) (per un ammontare di Euro 1.010.304,50); rapporti bancari nei quali, in tesi difensiva – documentata mediante allegazione di un corposo incartamento – vi sarebbe stato il subentro dei custodi/amministratori giudiziari della societa’ confiscata, debitamente autorizzato dal Giudice delegato.
2. Invero, la motivazione rassegnata sul punto, secondo la quale la prosecuzione dei rapporti di conto corrente da parte dell’amministrazione giudiziaria non varrebbe a sanare le illegittimita’ o illiceita’ nell’istruzione delle pratiche relative all’apertura delle indicate linee di credito o nella concessione di fideiussioni, oltre che caratterizzata da apoditticita’, si pone in contrasto con l’elaborazione ermeneutica di questa Corte che si e’ espressa nel senso di ritenere che, in tema di tutela del terzo creditore nella confisca di prevenzione, e’ prededucibile, ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, articolo 54, il credito sorto nel corso dell’amministrazione giudiziaria dell’azienda confiscata in relazione a un’operazione di “ristrutturazione e riscadenzamento” di debiti pregressi, avvenuta in costanza del sequestro, con l’autorizzazione del giudice delegato: tanto perche’ viene in rilievo un’operazione “nuova”, volta a realizzare scopi inerenti la continuita’ gestionale dell’azienda e il mantenimento del valore dei beni, rispetto alla quale il provvedimento autorizzativo del giudice equivale a un implicito riconoscimento della tutelabilita’ dei crediti pregressi, Decreto Legislativo n. 159 del 2011, ex articolo 52, e della buona fede del creditore (Sez. 1, n. 32270 del 13/07/2018, Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., non massimata; Sez. 1, n. 32269 del 16/02/2018, (OMISSIS) S.p.a., Rv. 273864).
Per l’esegesi evocata, la categoria della prededucibilita’ e’, nel settore della gestione dei beni sottoposti a sequestro di prevenzione (o penale), da ritenersi derivazione del principio della soggezione dell’agire pubblico, nei rapporti con i terzi, alle norme di diritto civile e di quello della tutela dell’affidamento incolpevole (Sez. 1, n. 57848 del 23/11/2017, Italfondiario S.p.a., Rv. 271618).
Tali principi non possono non trovare applicazione in riferimento all’agire delle societa’ in costanza di amministrazione giudiziaria, nelle quali, come acutamente osservato nella sentenza Sez. 1, n. 1032 del 14/02/2000, Confl. comp. in proc. Frascati, Rv. 215375, la procedura di omologazione giudiziaria in sede civile delle deliberazioni societarie adottate dalla societa’ in sequestro, trova giustificazione nel fatto che la lecita prosecuzione dell’attivita’ di impresa non puo’ comportare la violazione dei diritti soggettivi coinvolti. Infatti: “il perseguimento prioritario dei fini pubblicistici della procedura di prevenzione non esclude affatto – quando l’atto ablatorio abbia per oggetto, nell’ambito dell’intero patrimonio aziendale del proposto, anche parte o la totalita’ delle quote di societa’ di capitale – la necessaria coesistenza dei criteri dinamici di essa con i diversi e autonomi schemi procedurali posti dall’ordinamento civile a garanzia della conformita’ dei principali atti societari a uno standard minimo di legalita’, secondo regole inderogabili dettate dal legislatore per assicurare la correttezza dell’operare societario sul mercato…”.
In ragione di cio’ si e’ affermato che, nell’ipotesi in cui l’azienda sottoposta al sequestro (di prevenzione o penale) prosegua l’attivita’ di impresa in costanza di amministrazione giudiziaria, vi e’ piena e inderogabile responsabilita’ civile per gli obblighi assunti, stante l’assenza di privilegi dell’azione pubblicistica, inconciliabili con la tutela dei diritti fondamentali. Del resto, la previsione da parte del Decreto Legislativo n. 159 del 2011 di un sub-procedimento (articolo 52, e s.s.), teso a regolamentare i criteri di parziale inopponibilita’ della confisca ai terzi creditori di buona fede, risponde alla specifica ratio di qualificare in diritto le modalita’ di acquisto al patrimonio dello Stato dei beni confiscati in via definitiva a titolo originario, come espresso nel Decreto Legislativo n. 159, articolo 45 (Sez. 1, n. 35760 del 30/05/2019, Ubi Banca, non massimata). A tali criteri di fondo s’ispira, dunque, la disciplina di legge che, in riferimento ai crediti sorti in occasione o in funzione del procedimento (Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 61, comma 3), ne assicura la prededucibilita’, ferma restando la liquidazione secondo criteri di graduazione e proporzionalita’ (Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 54, comma 2).
3. Alla stregua delle regulae iuris evocate, quanto argomentato dal Tribunale su tale prioritario aspetto e’ manifestamente carente, perche’ privo di confronto sia con il contenuto della documentazione versata in atti dalla parte opponente, sia con il portato dell’elaborazione giurisprudenziale di cui si e’ dato atto.
Se, infatti, il dedotto subentro dei custodi/amministratori della societa’ confiscata nei rapporti bancari pendenti si fosse effettivamente verificato e fosse stato avallato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 56, dal giudice delegato, non si potrebbe disconoscere nell’autorizzazione giudiziale il carattere ricognitivo del nesso funzionale del detto subentro rispetto alla lecita prosecuzione dell’attivita’ di impresa e, comunque, rispetto alle esigenze del procedimento Decreto Legislativo n. 159 del 2011, ex articolo 61, comma 3. Cio’ perche’ – come rammentato negli arresti di questa Corte richiamati in incipit (Sez. 1, n. 32270 del 13/07/2018, Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., non massimata; Sez. 1, n. 32269 del 16/02/2018, Unicredit S.p.a., Rv. 273864) la disciplina della materia – sin dalla L. n. 646 del 1982 – contiene espressi riferimenti finalistici (incremento della redditivita’) tesi a determinare una gestione dei beni in sequestro non meramente conservativa, specie ove si tratti, come nel caso in esame, di complessi aziendali.
4. Gli sviluppati rilievi impongono, pertanto, l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, affinche’ il Tribunale accerti i termini fattuali del dedotto subentro nelle linee di credito accese dalla (OMISSIS) S.r.l. presso l’istituto bancario (OMISSIS) S.p.a. (se abbia riguardato entrambi i rapporti di conto corrente e nella loro totalita’ ovvero singole operazioni di affidamento e le relative condizioni, con iscrizione, ad esempio, di nuove ipoteche ovvero con riduzione o rimodulazione delle precedenti esposizioni) e i termini in cui questo sia stato autorizzato dal giudice delegato, onde fornire compiuta risposta, in conformita’ ai principi di diritto di cui si e’ dato conto, alla richiesta di prededuzione dei crediti ed accertare se, attraverso tale operazione autorizzatoria, l’organo giurisdizionale abbia o meno inteso implicitamente effettuare una valutazione della buona fede della parte opponente in relazione al quoziente dei crediti sorto ante sequestro.
5. Assorbiti gli ulteriori motivi, va, dunque, disposto l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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