La prestazione del mediatore quale causa prossima o remota del contratto

Corte di Cassazione, sezione civile, Ordinanza|22 luglio 2022| n. 22975.

La prestazione del mediatore quale causa prossima o remota del contratto

In tema di mediazione, il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice: nel senso che, pur non richiedendosi che, tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, è, tuttavia, necessario che la “messa in relazione” delle parti costituisca l’antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto. La prestazione del mediatore, pertanto, se ben può esaurirsi nel ritrovamento e nell’indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, deve pur sempre costituire, secondo i principi della causalità adeguata, la causa prossima o remota della stipulazione del contratto, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso

Ordinanza|22 luglio 2022| n. 22975. La prestazione del mediatore quale causa prossima o remota del contratto

Data udienza 24 maggio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: MEDIAZIONE – PROVVIGIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BELLINI Ubaldo – Presidente

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. PAPA Patrizia – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., rappresentata e difesa dagli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS) per procura in calce al controricorso;
– controricorrente
– nonche’
(OMISSIS) S.P.A., societa’ incorporante la (OMISSIS) s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS) per procura in calce al controricorso;
– controricorrente
– nonche’
(OMISSIS) S.R.L., rappresentata e difesa dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) per procura in calce al controricorso, cui e’ subentrata, a seguito di atto di fusione del 9/12/2021, la societa’ incorporante (OMISSIS) S.R.L., rappresentata e difesa dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) per procura in calce all’atto d’intervento;
– contronicorrente
– nonche’
(OMISSIS) S.P.A.;
– intimata –
avverso la SENTENZA n. 1433/2018 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 28/2/2018;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell’adunanza in camera di consiglio del 24/5/2022.

La prestazione del mediatore quale causa prossima o remota del contratto

FATTI DI CAUSA

1.1. La (OMISSIS) s.r.l. ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Roma, la (OMISSIS) s.p.a., la (OMISSIS) s.r.l., la (OMISSIS) s.p.a. e la (OMISSIS) s.a.s. deducendo: – di aver ricevuto l’incarico, nel luglio del 2004, dall’ing. (OMISSIS), direttore operativo della (OMISSIS) s.p.a., di promuovere la vendita di un immobile, sito a (OMISSIS) in (OMISSIS), di proprieta’ della (OMISSIS), societa’ partecipata dalla (OMISSIS) s.p.a.; – di essersi attivata al fine di contattare i soggetti interessati all’acquisto di tale cespite, provvedendo a farlo visionare, in data 28/9/2004, ad incaricati della societa’ (OMISSIS) s.p.a., i quali, alla presenza di un incaricato del Gruppo (OMISSIS), manifestarono un certo interesse per l’immobile richiedendo documentazione ad esso inerente; – che la (OMISSIS) giro’ la richiesta di (OMISSIS) s.p.a. all’ing. (OMISSIS), il quale si rese disponibile a fornire il materiale richiesto, che fu consegnato all’incaricato di (OMISSIS) che manifesto’ ancora una volta l’interesse di tale societa’ all’acquisto dell’immobile; – che da quel momento i rapporti tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS) si sono interrotti; – che con telefax dell’8/11/2004, la (OMISSIS) s.p.a. comunico’ alla (OMISSIS) che la commercializzazione dell’immobile era stata affidata ad un altro operatore; – in data 23/10/2006, la (OMISSIS) e’ venuta a conoscenza del fatto che l’immobile era stato acquistato dalla (OMISSIS) s.a.s., societa’ appartenente al gruppo (OMISSIS).
1.2. La societa’ attrice ha chiesto, quindi, di dichiarare il suo diritto a percepire la provvigione per l’attivita’ di intermediazione svolta in favore delle societa’ convenute e condannare le stesse al relativo pagamento, oltre i danni.
1.3. Le societa’ convenute (tra cui la (OMISSIS) s.p.a. quale incorporante, tra le altre, della (OMISSIS)) hanno variamente resistito alle domande proposte dall’attrice chiedendone comunque il rigetto.
1.4. Il tribunale, con sentenza del 23/12/2010, ha rigettato le domande proposte dalla (OMISSIS) nei confronti di tutte le societa’ convenute.
2.1. La (OMISSIS) s.r.l. ha proposto appello avverso tale sentenza.
2.2. Le societa’ appellate hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
2.3. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello.
2.4. La corte, in particolare, ha ritenuto che, a fronte del mandato ricevuto dalla (OMISSIS), il rapporto dedotto in giudizio era riconducibile alla mediazione negoziale atipica e che, di conseguenza, non sussistevano i presupposti per il riconoscimento, in capo alla societa’ appellante, del diritto alla provvigione nei confronti delle societa’ (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.a.s. e (OMISSIS) s.p.a., che non le hanno conferito alcun incarico.
2.5. Ne’, ha aggiunto la corte, tale diritto sussiste nei confronti della (OMISSIS) s.p.a.: ed infatti, non e’ in contestazione che l’immobile di Roma, in (OMISSIS), sia stato oggetto di cessione tra societa’ diverse da quelle che hanno avuto contatto con l’appellante, anche se collegate, ma soprattutto non si ravvisa l’identita’ tra l’affare concluso e quello per il quale l’appellante si e’ interessata.
2.6. L’operazione conclusa ha avuto per oggetto il trasferimento di ventisei immobili, situati su tutto il territorio nazionale, tra cui anche l’immobile in questione, ed e’ stata di piu’ ampia consistenza rispetto all’affare per il quale la (OMISSIS) ha svolto la sua attivita’, e cioe’ la vendita di un unico appartamento. Tale diversita’ sostanziale, ha aggiunto la corte, non consente di ritenere, in via presuntiva, che l’attivita’ svolta dall’appellante possa aver assunto una rilevanza causale nell’avvenuta cessione che, invece, lascia supporre iniziative nuove, non ricollegabili alle precedenti.

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2.7. In ogni caso, ha proseguito la corte, il diritto alla provvigione del mediatore presuppone che l’affare si sia concluso e non sussiste il diritto alla provvigione quando una prima fase delle trattative avviate con l’intervento di un mediatore non dia risultato positivo e accada che la conclusione dell’affare, cui le partii siano successivamente pervenute, sia indipendente dall’intervento del mediatore che le aveva poste originariamente in contatto. Nel caso di specie, invece, ha osservato la corte, posta l’applicabilita’ di tali principi anche nel caso di mediazione atipica, difetta la prova del nesso di causalita’ tra l’attivita’ della (OMISSIS) e la conclusione dell’affare per cui non sussistono i presupposti, anche sotto questo profilo, per ritenere che l’appellante abbia maturato il diritto alla provvigione.
3.1. La (OMISSIS) s.r.l., con ricorso notificato il 14/5/2018, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello.
3.2. La (OMISSIS) s.p.a. (OMISSIS), la (OMISSIS) s.p.a., quale incorporante della (OMISSIS) Societa’ di Gestione del Risparmio s.p.a., e la (OMISSIS) s.a.s. hanno resistito con controricorso. La (OMISSIS) s.p.a. (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a. hanno chiesto la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni per lite temeraria.
3.3. La (OMISSIS) s.p.a. e’ rimasta intimata.
3.4. Con atto notificato il 12/5/2022, e’ intervenuta in
giudizio la (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS) s.r.l., in qualita’ di incorporante della (OMISSIS) – s.a.s. di (OMISSIS) s.r.l., ed ha depositato memoria.
3.5. La ricorrente ha depositato memoria.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, la societa’ ricorrente, lamentando la nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 301 c.p.c., in relazione all’articolo 360 “sub 5” c.p.c., ha dedotto che, nel corso del giudizio d’appello, e precisamente in data 24/11/2016, e’ deceduto l’avv. (OMISSIS), difensore della (OMISSIS) s.p.a., e che, in caso di morte del procuratore costituito, il processo si interrompe automaticamente dal giorno dell’evento, senza che sia a tal fine necessaria la dichiarazione della parte interessata, per cui tutti gli atti successivamente compiuti in spregio alla interruzione, che opera di diritto, sono affetti da nullita’.
4.2. Il motivo e’ infondato. E’ vero, infatti, che la morte dell’unico difensore a mezzo del quale la parte e’ costituita nel giudizio di merito determinano l’automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altri parti non ne hanno conoscenza, con preclusione di ogni ulteriore attivita’ processuale che, se compiuta, e’ causa di nullita’ degli atti successivi e della sentenza, ma e’ anche vero che la sentenza puo’ essere impugnata per tale motivo soltanto dalla parte colpita dagli eventi sopra descritti, poiche’ le norme che disciplinano l’interruzione sono finalizzate alla sua esclusiva tutela (Cass. n. 23486 del 2021). La morte dell’unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina, invero, automaticamente l’interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attivita’ processuale, con la conseguente nullita’ degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata: tuttavia, ove il processo sia irritualmente proseguito, nonostante il verificarsi dell’evento morte, la causa interruttiva puo’ essere dedotta e provata in sede di legittimita’, ai sensi dell’articolo 372 c.p.c., mediante la produzione dei documenti necessari, ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l’interruzione, non potendo essere rilevata d’ufficio dal giudice ne’ eccepita (come ora pretende di fare la ricorrente) dalla controparte come motivo di nullita’ della sentenza (Cass. n. 1574 del 2020; conf., Cass. n. 25234 del 2010).

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5.1. Con il secondo motivo, la societa’ ricorrente, lamentando la violazione di norme di diritto “con riferimento alla disanima delle risultanze probatorie, formulate e richieste esclusivamente dalla originaria parte attrice” e ‘omessa e contraddittoria motivazione “circa un fatto controverso, e decisivo per la finalita’ del rapporto giudiziario”, ha censurato “ex articolo 360 c.p.c.” la sentenza impugnata “per la mancata ammissione dell’istruttoria, che era stata formulata in entita’ completa, nella fase di primo grado di lite, con illegittima violazione sia della articolazione, effettuata da parte della societa’ attrice, sia della applicabilita’ ai fini decisori degli atti, esibiti in giudizio dalla parte interessata”.
5.2. La corte d’appello, infatti, ha osservato la societa’ ricorrente, non ha considerato che la parte attrice aveva rinnovato in sede d’appello le richieste istruttorie tempestivamente formulate nel giudizio di primo grado ma non ammesse dal tribunale pur essendo necessarie “per la dimostrazione, mediante eventuale dichiarazione, da parte dei testimoni indicati, sia dell’eventualita’ dell’avvenuta vendita dell’unita’ immobiliare, oggetto dell’incarico, sia dell’inesistenza di un nuovo ufficiale incarico, conferito ai fini di alienazione” nonche’ “la decisivita’ della propria attivita’ intermedratrice nella trattazione della vendita del complesso immobiliare, sito in (OMISSIS)”.
5.3. La corte d’appello, del resto, alla luce degli elementi forniti dall’attrice, avrebbe dovuto ritenere evidente che “le parti, titolari dell’effettiva alienazione, avessero utilizzato gli elementi, finalizzati all’acquisto e creati dalla (OMISSIS) S.r.l., relativamente all’immobiliare piu’ rilevante dell’entita’, costituente l’alienazione complessiva, e che non fosse stata dalle parti, convenute ed appellate, dimostrato una soluzione difforme relativamente all’unita’ immobiliare trattata dalla (OMISSIS) S.r.l., per la quale tale unita’, sita a Roma, venne venduta, ancorche’ successivamente e congiuntamente ad altri minori immobili, ed alle identiche condizioni indicate inizialmente dalla (OMISSIS) S.r.l.”, con la conseguente violazione, a fronte dell’avvenuto conferimento dell’incarico da parte della (OMISSIS) s.p.a. e della vendita del cespite, ancorche’ unitamente ad altri immobili, per effetto dell’attivita’ di mediazione svolta, dell’obbligo della parte venditrice nei confronti della societa’ attrice.
5.4. Quest’ultima, infatti, ha proseguito la ricorrente, aveva
documentalmente dimostrato l’avvenuta esposizione
dell’immobile alla parte interessata al suo acquisto e la fornitura di una documentazione utile alla valutazione da parte della stessa, mentre le parti convenute non avevano fornito alcuna prova del mandato conferito ad altro soggetto per la vendita dei numerosi cespiti ne’ dell’attivita’ svolta da altro intermediario e finalizzata alla vendita, insieme a tali cespiti, del bene sito a Roma in (OMISSIS), ne’, infine, della revoca del mandato conferito alla (OMISSIS) successivamente all’espletamento dell’attivita’ da parte della stessa.
6.1. Con il terzo motivo, la societa’ ricorrente, lamentando la “violazione, ex articolo 360 c.p.c., della regolarita’ decisionale, per effetto del difetto di disanima delle risultanze probatorie”, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la vendita dell’immobile sito a (OMISSIS), fosse derivata dall’attivita’ di altro intermediario, neppure indicato, senza, tuttavia, considerare il nesso di causalita’ diretta tra la proposta di vendita della societa’ attrice, “corredata da attivita’ intermediaria nonche’ da fornitura di elementi di valutazione”, e l’acquisto effettivo dell’immobile, essendo emerso che tale cespite, pur se venduto insieme ad altri immobili, e’ stato comunque acquistato in conseguenza dell’attivita’ svolta dalla (OMISSIS) su mandato conferito dal proprietario, e che nessuna prova e’ stata richiesta dalle controparti per dimostrare un’attivita’ di intermediazione ad opera di altri con riferimento alla vendita degli immobili tra cui quello di (OMISSIS).

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6.2. La corte d’appello, quindi, ha proseguito la ricorrente, in considerazione dell’esito positivo ottenuto con riferimento all’immobile di maggior valore venduto, ancorche’ congiuntamente ad altri, estranei al mandato conferito all’attrice, avrebbe dovuto riconoscere il diritto di quest’ultima all’importo corrispondente a quanto pattuito per la mediazione.
7.1. Con il quarto motivo, la societa’ ricorrente, lamentando l’omessa individuazione dell’oggetto effettivo del rapporto giudiziale tra le parti e l’erroneita’ della valutazione delle circostanze, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha negato che l’attrice avesse maturato, in relazione all’attivita’ svolta, il diritto alla provvigione senza, tuttavia, considerare che, come emerge dai documenti prodotti, a seguito della proposta di vendita formulata dalla stessa nell’adempimento del mandato ricevuto dalla proprietaria dell’immobile e delle manifestazioni di interesse da parte dei soggetti informati anche con la documentazione fornita dalla (OMISSIS), l’immobile in questione era stato acquistato nel mese di novembre del 2004 proprio in conseguenza delle trattative instaurate nel corso dell’espletamento.
La (OMISSIS), pertanto, ha maturato il diritto al pagamento della provvigione a prescindere dalla revoca dell’incarico una volta che il venditore abbia ottenuto il risultato dell’attivita’ espletata dal mediatore.
7.2. Ne’ rilevano, ha aggiunto la ricorrente, i rapporti diretti successivamente intercorsi tra il venditore e il compratore una volta che la conoscenza della parte interessata all’acquisto sia derivata soltanto a seguito dello svolgimento dell’attivita’ di mediazione da parte dell’intermediario. D’altra parte, il fatto che il contratto di vendita successivamente stipulato abbia compreso, oltre al cespite trattato dal mediatore, un complesso di unita’ immobiliari, non esclude che il quest’ultimo abbia maturato il diritto alla provvigione, anche perche’ manca la prova, da parte dei convenuti, di una causale dell’acquisto dell’immobile oggetto della mediazione difforme rispetto alla causale originaria.
7.3. Peraltro, ha concluso la ricorrente, le parti hanno l’obbligo di pagare le provvigioni incombe su tutte le parti anche nel caso in cui il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una sola di esse posto che le trattative intercorse hanno comunque prodotto per le stesse un risultato utile.
8.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.
8.2. Escluso, invero, ogni rilievo alle prove testimoniali asseritamente chieste nel corso del giudizio e non ammesse, non avendone la ricorrente riprodotto il contenuto in ricorso, con il conseguente difetto di specificita’ della relativa censura, rileva la Corte che l’istante, pur deducendo vizi di violazione di norme di legge sostanziale o processuale, ha finito, in sostanza, per lamentare l’erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, li’ dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno escluso che la conclusione dell’affare era in rapporto causale con l’attivita’ dalla stessa svolta.
8.3. La valutazione delle prove raccolte, pero’, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attivita’ riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio, nel caso in esame neppure invocato come tale, consistito, come stabilito dall’articolo 360 c.p.c., n. 5, nell’avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o piu’ fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso (e al ricorrente piu’ favorevole) della controversia.
8.4. La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilita’ dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale e’ libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga piu’ attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass. n. 16467 del 2017). Il compito di questa Corte, del resto, non e’ quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata ne’ quello di procedere ad una rilettura degli elementi di iatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e piu’ appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli articoli 132 n. 4 e 360 n. 4 c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non piu’ se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioe’, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual e’ reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com’e’ in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.).
8.5. La corte d’appello, invero, con motivazione nient’affatto apparente o contraddittoria o perplessa, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha ritenuto, senza che tale apprezzamento in fatto sia stato censurato (nell’unico modo possibile, e cioe’, a norma dell’articolo 360 n. 5, c.p.c.) per omesso esame di una o piu’ circostanze decisive risultanti dagli atti del giudizio, che la conclusione dell’affare, per la complessita’ oggettiva che ha in concreto assunto rispetto al bene del quale la societa’ attrice si era occupata, non fosse causalmente riconducibile alle prestazioni rese da quest’ultima. Ed una volta escluso – come la corte d’appello ha ritenuto senza che tale apprezzamento in fatto sia stato censurato (nell’unico modo possibile, e cioe’, a norma dell’articolo 360 c.p.c., n. 5) per aver del tutto omesso l’esame di una o piu’ circostanze decisive emergenti dagli atti del processo (e non gia’ per non aver adeguatamente valutato gli elementi istruttori che, in ipotesi, avrebbero deposto in senso contrario, una volta che, come nella specie, il fatto o i fatti rilevanti ai fini del giudizio sono stati esaminati dal giudice di merito, e cioe’ la dipendenza o meno della conclusione dell’affare dall’attivita’ d’intermediazione svolta dalla societa’ attrice: Cass. SU n. 8053 del 2014) – che la conclusione dell’affare fosse in rapporto causale rispetto all’attivita’ del mediatore, non si presta, evidentemente, a censure, la decisione che la stessa corte ha conseguentemente assunto, e cioe’ il rigetto della domanda proposta dall’attrice, in quanto volta, appunto, al pagamento della provvigione maturata. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, infatti, il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attivita’ intermediatrice: nel senso che, pur non richiedendosi che, tra l’attivita’ del mediatore e la conclusione dell’affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, e’, tuttavia, necessario che la “messa in re/azione” delle parti costituisca l’antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto. La prestazione del mediatore, pertanto, se ben puo’ esaurirsi nel ritrovamento e nell’indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, deve pur sempre costituire, secondo i principi della causalita’ adeguata, la causa prossima o remota della stipulazione del contratto, tale, cioe’, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso (Cass. n. 3438 del 2002; Cass. n. 23438 del 2004; Cass. n. 28231 del 2005; Cass. n. 9884 del 2008; Cass. n. 19705 del 2008; Cass. n. 25851 del 2014; Cass. n. 869 del 2018).
9. Il ricorso, per l’infondatezza di tutti i suoi motivi, dev’essere, quindi, rigettato.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Non vi sono, invece, gli estremi per pronunciare la condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria.
11. La Corte da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dal L. n. 228 del 2012 articolo 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte cosi’ provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alle controricorrenti le spese di lite, che liquida, per ciascuno di esse, in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012 articolo 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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