Intervento volontario adesivo dipendente

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|22 luglio 2022| n. 22972.

Intervento volontario adesivo dipendente

In tema di intervento volontario laddove l’interventore, pur essendo (asseritamente) titolare di un proprio autonomo diritto, lo faccia valere, non in via autonoma – ossia sollecitando una pronuncia che abbia ad oggetto quel diritto e che sia emessa nei suoi confronti – bensì quale interesse che lo legittima a sostenere le ragioni di una delle parti, va qualificato come adesivo dipendente e, in quanto tale, in caso di acquiescenza alla sentenza della parte adiuvata, l’interventore non può proporre alcuna autonoma impugnazione, né in via principale nè in via incidentale, salvo che essa sia limitata a questioni attinenti alla qualificazione dell’intervento o alla condanna alle spese. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile, nell’inerzia delle parti, l’appello proposto da soggetto diverso dal proprietario o dal titolare di diritto reale di godimento sui fondi dominante e servente nell’ambito di un’azione “negatoria servitutis”, in quanto volto esclusivamente a sostenere le ragioni di una delle due parti).

Sentenza|22 luglio 2022| n. 22972. Intervento volontario adesivo dipendente

Data udienza 7 aprile 2022.

Integrale

Tag/parola chiave: Servitù di uso pubblico – Ricorso per cassazione – Intervento volontario in causa – Qualificazione come adesivo dipendente – Carenza di legittimazione dell’interveniente ad impugnare la sentenza sfavorevole alla parte adiuvata – Improseguibilità del processo – Annullamento senza rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi G. – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

Dott. ROLFI Federico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 21675/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), in proprio e in qualita’ di esercente le potesta’ genitoriali di (OMISSIS) elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SRL, (OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti incidentali-
nonche’ contro
COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 767/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 08/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/04/2022 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
udita la requisitoria del PG;

Intervento volontario adesivo dipendente

FATTI DI CAUSA

La vicenda al vaglio, per quel che qui rileva, puo’ sintetizzarsi nei termini seguenti:
– il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla s.r.l. (OMISSIS) nei confronti del Comune di Santa Margherita Ligure, rimasto contumace, dichiaro’ che: “… la servitu’ di uso pubblico, e conseguentemente la vicinalita’ della strada vicinale del convento della (OMISSIS), cessa al confine con i mapp. (OMISSIS) di proprieta’ della (OMISSIS) s.r.l., immediatamente dopo l’incrocio con la strada vicinale di (OMISSIS)”; respinse le domande risarcitorie proposte dall’attrice; dichiaro’, infine, il proprio difetto di giurisdizione in favore del G.A. “in relazione a tutte le altre domande attrici”;
(OMISSIS), (OMISSIS), quest’ultima anche in qualita’ di esercente la responsabilita’ genitoriale sulla minore (OMISSIS), che erano intervenuti volontariamente nel giudizio di primo grado, impugnarono la sentenza.
La Corte d’appello evidenzia che gli appellanti avevano lamentato la nullita’ della sentenza per difetto di contraddittorio non essendo stati citati, nonostante si trattasse di causa innestata dopo due pronunce del Consiglio di Stato che aveva affermato la necessita’ di mantenere un’area di sosta riservata ai disabili (e tali erano (OMISSIS) e la nipote (OMISSIS)); che il primo Giudice aveva dichiarato solo parzialmente il proprio difetto di giurisdizione, nel mentre la declaratoria avrebbe dovuto investire l’intera domanda, diretta a vanificare il provvedimento amministrativo, che, in esecuzione delle decisioni del G.A., aveva creato l’area per la sosta disabili; l’erroneita’ della sentenza laddove aveva reputato che “la porzione lato mare del mappale (OMISSIS) occupa una parte di strada non soggetta ad uso carrabile e non puo’ considerarsi quindi soggetta all’uso pubblico”.
La societa’ appellata propose, a sua volta, appello incidentale, per avere la sentenza di primo grado affermato che i (OMISSIS) avevano svolto intervento adesivo autonomo, invece che un mero intervento adesivo dipendente; con la conseguenza che i predetti non avrebbero potuto appellare la sentenza del Tribunale; appello che avrebbe dovuto dichiararsi, pertanto, inammissibile.
Il Comune non svolse difese, cosi’ come in primo grado.
La Corte d’appello di Genova, disatteso il preliminare appello incidentale, passata al vaglio quello principale, (a) ritenne integro il contraddittorio; (b) escluse che sulla parte della domanda trattenuta dal Tribunale dovesse reputarsi sussistere la giurisdizione del G.A. (la declinatoria sul resto di essa – condanna del Comune a restituire l’area occupata, a rimuovere la segnaletica del posteggio disabili e ripristinare le preesistenti panchine fioriere – in favore della giurisdizione del G.A., in mancanza d’impugnazione, era divenuta intangibile); (c) escluse che un precedente provvedimento cautelare possessorio, che aveva evidenziato la “mancanza dell’animus della molestia in capo all’Ente Pubblico” e che il parcheggio “non puo’ costituire di per se’ fonte di nocumento per la societa’ ricorrente”, avesse forza di giudicato; (d) nel merito confermo’ la natura privata dell’area, siccome delimitata dal Tribunale; (e) confermo’, infine, la declaratoria di tardivita’ delle richieste istruttorie dei (OMISSIS), i quali, non essendo litisconsorti pretermessi erano tenuti ad accettare il processo nello stato in cui esso si trovava al mcmento del loro intervento.
Avverso la decisione d’appello (OMISSIS) e (OMISSIS), quest’ultima anche nella qualita’, propongono ricorso sulla base di quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria.
La s.r.l. (OMISSIS) resiste con controricorso, in seno al quale propone ricorso incidentale sulla base di unitaria censura.
Fissata pubblica udienza, non essendo pervenuta dalle parti e dal P.G. richiesta di discussione orale, ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8bis, convertito nella L. n. 176 del 2000, si e’ proceduto in camera di consiglio.
All’approssimarsi della pubblica udienza i ricorrenti hanno fatto pervenire memoria.
Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte, con le quali ha concluso per il rigetto del secondo motivo del ricorso principale, l’accoglimento del ricorso incidentale e l’assorbimento degli altri motivi del ricorso principale.

Intervento volontario adesivo dipendente

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Occorre prendere subito in esame, per la preliminarieta’ che lo contraddistingue, il ricorso incidentale.
La (OMISSIS) s.r.l. denuncia l’inammissibilita’ dell’appello per l’errata applicazione dell’articolo 105 c.p.c. e l’omessa applicazione dell’articolo 102 c.p.c.
La societa’ aveva agito contro il Comune in “negatoria servitutis”, chiedendo che le fosse restituita un’area di sua proprieta’, nel mentre gli intervenuti (OMISSIS) non avevano avanzato domanda alcuna, essendosi limitati a chiedere il rigetto della domanda attorea contro il contumace Comune. Cio’ qualificava il loro intervento quale adesivo dipendente, non avendo ampliato il tema della decisione e limitandosi ad esporre un mero interesse di fatto, sulla base del quale avevano deciso di “fiancheggiare” la posizione del contumace. Da cio’ derivava l’assenza di un’autonoma facolta’ d’impugnazione.
1.1. Il motivo e’ fondato.
Non e’ dubbio che i ricorrenti abbiano prospettato un interesse alla risoluzione del conflitto in favore del Comune. Tuttavia, non e’ parimenti dubbio che trattasi d’un interesse, non solo riflesso, ma non esercitabile nei confronti della societa’ attrice, non avendo costoro prospettato un loro diritto soggettivo confliggente con quello azionato dalla prima, bensi’ l’interesse (protetto dalla legge, imponendo all’ente territoriale di predisporre, ovviamente su area pubblica o d’uso pubblico, gli appositi spazi di posteggio riservato) ad avere assicurato dal Comune un’area di posteggio riservata quanto piu’ prossima alla loro abitazione.
Questa Corte ha reiteratamente spiegato che l’intervento volontario in causa si qualifica come principale quando faccia valere nei confronti di tutte le parti, o di alcune di esse, un diritto relativo all’oggetto del processo o dipendente dal titolo in questo dedotto, mentre e’ da ritenersi adesivo dipendente ove sia dedotto solo un interesse giuridicamente rilevante a sostenere le ragioni di una o di alcune delle parti; ne deriva che l’interveniente adesivo dipendente non e’ autonomamente legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole alla parte adiuvata, salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni attinenti la qualificazione dell’intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico (Sez. 2, n. 27528,:30/12/2016, Rv. 642183).
Quando l’interventore pur essendo (asseritamente) titolare di un proprio autonomo diritto, lo faccia valere, non in via autonoma, e cioe’ sollecitando una pronuncia che abbia ad oggetto quel diritto e che sia emessa nei suoi confronti, bensi’ quale “interesse” che lo legittima a sostenere le ragioni di una delle parti, l’intervento va qualificato adesivo dipendente, e in quanto tale, e’ inammissibile in appello (Sez. 1, n. 3502, 24/03/1993, Rv. 481527; conf., ex multis, Cass., nn. 12134/1997; 7914/2002).
L’intervento adesivo dipendente, previsto dall’articolo 105 c.p.c., comma 2, da’ luogo ad un giudizio unico con pluralita’ di parti, nel quale i poteri dell’intervenuto sono limitati all’espletamento di un’attivita” accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata, potendo egli sviluppare le proprie deduzioni ed eccezioni unicamente nell’ambito delle domande ed eccezioni proposte da detta parte; ne consegue che, in caso di acquiescenza alla sentenza della parte adiuvata, l’interventore non puo’ proporre alcuna autonoma impugnazione, ne’ in via principale ne’ in via incidentale (Sez. 3, n. 24370, 16/11/2006, Rv. 593354).
Le numerose fattispecie che hanno dato vitaeoli enunciati sopra ripresi rendono plasticamente evidente che la posizione degli odierni ricorrenti era quella dell’interventore adesivo dipendente. Lo si e’ affermato per il conduttore in un giudizio sulla simulazione del contratto di compravendita immobiliare (Cass. n. 5744/2011). Si e’ detto che l’acquirente di un immobile in base a Titolo trascritto posteriormente a quello del creditore dell’alienante che abbia eseguito sequestro conservativo sull’immobile stesso, (e quindi inopponibile a quest’ultimo), intervenendo nel giudizio promosso dal sequestrante per la convalida della cautela e per il merito (secondo la disciplina anteriore alle modifiche introdotte dalla L. 26 novembre 1990, n. 353) assume la veste di interventore adesivo dipendente in quanto portatore dell’interesse giuridicamente protetto alla piena e libera disponibilita’ dell’immobile acquistato, la cui realizzazione dipende dall’esito del giudizio predetto, e non e’ legittimato come tale a proporre autonoma impugnazione (Sez. 1, n. 287,:L4/1/1997, Rv. 501727).
La lite nella quale i (OMISSIS) sono intervenuti verteva in materia di diritti reali e nelle azioni reali, come e’ quella “negatoria servitutis”, la legittimazione processuale attiva e passiva spetta esclusivamente ai proprietari o ai titolari di un diritto reale di godimento sui fondi dominante e servente, mentre ai mezzadri, inquilini e titolari di altro diritto personale sulla cosa puo’ riconoscersi soltanto un interesse di fatto che consente loro di intervenire in giudizio per sostenere le ragioni di una delle parti (come previsto dall’articolo 105 c.p.c., comma 2), ma non conferisce il potere di proporre impugnazione quando la parte legittimata abbia omesso di farlo (Sez. 2, Sentenza n. 4744, 27/05/1987, Rv. 453388).
A fortiori deve concludersi in senso analogo per gli odierni ricorrenti principali, i quali vantano una pretesa giuridicamente protetta nei confronti dell’ente territoriale, giammai nei confronti del privato che assume essere nella pienezza del dritto reale nei confronti di terzi (nella specie del Comune rimasto contumace).
Da quanto esposto discende che l’appello proposto – nell’inerzia delle altre parti – dal soggetto cui la sentenza di primo grado abbia riconosciuto, anche solo implicitamente, la posizione di litisconsorte adesivo dipendente e’ inammissibile, ove l’atto di gravame non contenga alcuna contestazione, neppure implicita, della statuizione concernente l’attribuzione della predetta posizione processuale, che comporta l’esclusione della legittimazione a proporre impugnazione in via autonoma, in quanto i poteri processuali dell’interventore adesivo dipendente sono subordinati all’attivita’ delle parti originarie (Sez. L, n. 17595, 01/09/2004, Rv. 577601).
Di conseguenza, la sentenza d’appello deve essere cassata senza rinvio poiche’ il processo non avrebbe potuto proseguire stante l’inammissibilita’ dell’appello principale (articolo 382 c.p.c., u.c.).
2. L’accoglimento del ricorso incidentale preclude l’esame del ricorso principale, il quale resta assorbito (in senso improprio).
3. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualita’ della causa, nonche’ delle svolte attivita’, siccome in dispositivo.
4. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

accoglie il ricorso incidentale, dichiara assorbito il principale e cassa la sentenza impugnata senza rinvio perche’ il processo non poteva essere proseguito, condanna i ricorrenti principali al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio d’appello, che liquida, per compensi, in Euro 5.000,00, oltre accessori e di quelle di legittimita’, che liquida in Euro 5.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge;
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17), si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei soli ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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