La posizione del direttore generale è assimilata a quella degli amministratori, anche se legato alla società da un rapporto di dipendenza

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 3 settembre 2018, n. 39449.

La massima estrapolata:

La posizione del direttore generale è assimilata a quella degli amministratori, anche se legato alla società da un rapporto di dipendenza. Risponde dunque delle condotte (distrazione ecc) che hanno causato il fallimento anche se questo è avvenuto due anni dopo la perdita della carica.

Sentenza 3 settembre 2018, n. 39449

Data udienza 17 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere

Dott. SETTEMBRE Antonio – rel. Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/01/2017 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
– udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. LOY Maria Francesca, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso nei confronti di (OMISSIS) ed il rigetto per (OMISSIS).
– Udito l’avvocato (OMISSIS), del foro di PAVIA difensore del ricorrente (OMISSIS) che insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
– Udito l’avvocato (OMISSIS), del foro di MILANO in difesa di (OMISSIS) il quale si riporta ai motivi di cui ne chiede l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato (OMISSIS) e (OMISSIS) per reati connessi al fallimento del (OMISSIS) s.c.p.a. (gia’ (OMISSIS)), dichiarato il 16/4/2009.
1.1. (OMISSIS) e’ stato condannato per avere, nella qualita’ di Direttore Generale del Consorzio dal 26/1/2005 al 21/5/2007:
– distratto o dissipato somme varie, di rilevante ammontare (vari milioni di Euro), trasferendole nella disponibilita’ di soggetti vari senza giustificazione alcuna, o con giustificazione pretestuosa (capo aa, da n. 1 a n. 8);
– cagionato o concorso a cagionare il dissesto societario mediante falsi in bilancio relativi agli anni 2004, 2005 e 2006, che avevano alterato in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica e finanziaria della societa’ (capo ab);
– cagionato il fallimento della societa’ per effetto di operazioni dolose, consistite nell’aver chiesto ed ottenuto dalla (OMISSIS) un finanziamento di dieci milioni di Euro a favore della ” (OMISSIS) srl” (riconducibile a (OMISSIS) e (OMISSIS): quest’ultimo giudicato a parte), garantito al 50% dal Consorzio; nell’aver acquisito in proprio circa il 60% di detto finanziamento e nell’aver distratto o dissipato, in forme varie, la somma relativa, ammontante a circa sei milioni di Euro (capo ac).
– sottratto o falsificato le scritture contabili allo scopo di avvantaggiare se’ stesso, ovvero di averle tenute in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (capo ad).
1.2. (OMISSIS) e’ stato condannato – oltre che per i medesimi reati contestati a (OMISSIS) ai capi ab)-ac)-ad) – per avere, quale Direttore Generale del Consorzio dal 22/5/2007 al 17/11/2007, distratto o dissipato le seguenti somme (capo aa, nn. 9-10-11):
– Euro 140.000 corrisposti, senza titolo legittimo, a (OMISSIS) spa;
– Euro 14.000 versati, senza titolo legittimo, a (OMISSIS);
– Euro 237.500 corrisposti, senza titolo legittimo, a (OMISSIS) (vedi pag. 20 del I grado).
– Euro 300.000 corrisposti il 26/6/2007 a (OMISSIS) spa, di cui lo stesso (OMISSIS) era amministratore (e socio, insieme a (OMISSIS), compagna di (OMISSIS)) a fronte di un apparente contratto di consulenza;
– Euro 300.000 versati tra giugno e settembre 2007 a Immobiliare Arte srl a fronte di un preliminare di acquisto di un bene immobile, da intestare alla (OMISSIS), con sede in Tunisi, mai perfezionato;
– Euro 60.000 corrisposti in data 1/7/2007 a (OMISSIS) srl per l’affitto di un appartamento in Milano, locato quale foresteria senza alcuna ragione riconducibile all’attivita’ d’impresa.
2. Alla base della decisione di condanna vi sono le dichiarazioni del curatore fallimentare e del consulente del Pubblico Ministero, nonche’ di numerosi altri testi escussi nel corso dell’istruttoria dibattimentale.
3. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso (OMISSIS), a mezzo dell’avv. (OMISSIS), con cinque motivi.
3.1. Col primo lamenta la violazione degli articoli 216 e 223 L.F. e delle norme del codice penale concernenti il nesso causale e l’elemento soggettivo, nonche’ la manifesta illogicita’ della motivazione concernente il giudizio di responsabilita’ per tutti i capi d’accusa. Deduce di essere uscito dalla societa’ il 17/6/2006 e di essersi limitato ad eseguire le direttive del Consiglio di Amministrazione, sicche’ e’ del tutto erronea l’affermazione, contenuta in sentenza, che egli era il “vero signore della societa’”. Sottolinea di non aver avuto alcun ruolo nella societa’ nei tre anni precedenti la dichiarazione di fallimento e lamenta che, nonostante cio’, e’ stato ritenuto responsabile di reati semplicemente enunciati, senza alcuna specificazione delle azioni o delle omissioni commesse e senza l’accertamento del nesso causale tra la condotta e l’evento, in contrasto con quanto enunciato nella sentenza n. 47502/2012 di questa Corte (sentenza Corvetta); fatto, questo, che ha comportato, altresi’, un’assenza di accertamento sull’elemento soggettivo nelle forme richieste dalla legge. Il riscontro alla errata interpretazione dei fatti di causa e’ reso manifesto, aggiunge, dal fatto che nessuno degli amministratori e’ stato chiamato a rispondere dei reati per cui e’ processo e dal fatto che il coimputato (OMISSIS) e’ stato assolto dalle imputazioni mossegli. La Corte territoriale ha tralasciato di considerare che anche il curatore e il Pubblico Ministero hanno riconosciuto che, in astratto, i progetti messi in campo dall’imputato potevano considerarsi delle valide iniziative imprenditoriali, sicche’ e’ stato disatteso l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui per la configurabilita’ della bancarotta patrimoniale occorre quantomeno una messa in pericolo della garanzia rappresentata, per i creditori, dal patrimonio dell’impresa. Sottolinea che la (OMISSIS) srl non ha intrapreso alcuna iniziativa di recupero crediti nei confronti del Consorzio, sicche’ non puo’ essere stata l’operazione contestata al capo ac) a determinare il fallimento di quest’ultimo; e’ sprovvista di riscontri obbiettivi l’affermazione, contenuta in sentenza, che (OMISSIS) abbia sottoscritto la relazione al bilancio del 2004.
3.2. Col secondo motivo si duole della motivazione concernente il capo ab), derivante dal fatto che non sono stati coinvolti nel procedimento penale il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale e dal fatto che la Corte territoriale, come precedentemente il Tribunale, ha interpretato in maniera erronea il racconto dell’imputato concernente il finanziamento procurato a (OMISSIS) srl. “La realta’ – dice il ricorrente – e’ che detta societa’ intendeva creare una fabbrica per l’imbottigliamento di acque minerali e per questo aveva chiesto “l’ampliamento del fido”; quanto al Consorzio, questi intendeva portare avanti il cd. Progetto Officina, “che doveva essere supportato dall’invio di titoli promessi dal (OMISSIS)” (il presidente del Consorzio che, secondo (OMISSIS), aveva promesso il versamento di BOT per sette milioni di Euro, al fine di sostenere il “progetto Officina”). Solo quando (OMISSIS) venne meno alla promessa il Consorzio penso’ di utilizzare, per i suoi fini, il finanziamento ottenuto da (OMISSIS). Del tutto irragionevolmente i giudici di merito hanno ritenuto che il progetto del Consorzio fosse destinato all’insuccesso, in quanto “non esiste un riscontro oggettivo a questa affermazione”. La validita’ del progetto andava esaminata con valutazione ex ante, al fine di dimostrare la sussistenza del dolo.
3.3. Col terzo lamenta, in relazione al capo ad), che la Corte territoriale abbia sviluppato un ragionamento “oltremodo generico e sprovvisto di oggettiva valutazione delle risultanze istruttorie”, oltre che delle “sollecitazioni proposte dalla difesa”, tenuto conto del fatto che (OMISSIS) era uscito dalla societa’ tre anni prima del fallimento e che non e’ stata data prova ne’ dell’elemento soggettivo ne’ del nesso eziologico.
3.4. Col quarto lamenta l’errata applicazione dell’articolo 219 L.F. e dell’articolo 429 c.p.p., atteso che dell’aggravante non v’e’ menzione nel capo d’imputazione e che l’operativita’ delle circostanze attenuanti generiche, riconosciute all’imputato, e’ stata azzerata dal suo bilanciamento con un’aggravante non contestata.
3.5. Col quinto si duole della immotivata concessione della provvisionale e del fatto che, senza giustificato motivo, la provvisionale e’ stata dichiarata provvisoriamente esecutiva.
4. Nell’interesse di (OMISSIS) ha presentato ricorso per Cassazione l’avv. (OMISSIS) con dieci motivi.
4.1. Col primo lamenta l’inosservanza dell’articolo 106 cod. proc. pen., derivante dal fatto che (OMISSIS) e’ stato difeso, nel corso del processo di merito, dal medesimo legale di (OMISSIS), sebbene i due fossero in evidente conflitto d’interessi.
4.2. Col secondo si duole della motivazione – ritenuta illogica e contraddittoria concernente il giudizio di responsabilita’. Lamenta che la condanna di (OMISSIS) sia dipesa dal “pedissequo e ingiustificabile abbinamento” col (OMISSIS), senza distinguere le posizioni dei due; tanto, sebbene (OMISSIS) sia stato chiamato a rispondere di tutti i fatti descritti in imputazione, mentre (OMISSIS) solo dei fatti di cui al capo Aa, sub 9-10-11. Lamenta che la condanna di (OMISSIS) sia dipesa da una sua presunta “collateralita’” con (OMISSIS) per fatti del 2005, sebbene (OMISSIS) abbia rivestito una carica all’interno del Consorzio per soli sei mesi nel 2007 e sebbene i rapporti tra il Consorzio e la (OMISSIS) spa, di cui (OMISSIS) era amministratore, si siano risolti nella prestazione di servizi dalla seconda al primo. Lamenta che, senza alcun riscontro negli atti processuali, la Corte d’appello abbia addebitato a (OMISSIS) la partecipazione alle operazioni portate avanti da (OMISSIS) (il ” (OMISSIS)”, l’operazione ” (OMISSIS)”, l’acquisizione delle quote (OMISSIS) da parte di (OMISSIS)), nelle quali (OMISSIS) spa fu coinvolta solo per le necessita’ del Consorzio.
4.3. Col terzo motivo censura l’affermazione di responsabilita’ per la bancarotta impropria, sebbene (OMISSIS) abbia rivestito la carica di Direttore Generale per un periodo brevissimo e vi sia entrato, nella qualita’ anzidetta, senza essere informato dello stato di decozione della societa’, tanto piu’ a fronte di bilanci falsi. Essenziale per l’affermazione della responsabilita’ sarebbe stato, invero, l’esercizio continuativo dei poteri di gestione da parte sua, la significativita’ del suo contributo e una adeguata informazione sul rischio di insolvenza. Aggiunge che tutte le operazioni a lui addebitate esulavano dai poteri del Direttore Generale e che i pagamenti, ad esse relativi, costituirono atti esecutivi di delibere riconducibili alla precedente gestione, a parte quello relativo al pagamento di Euro 14.500 a favore di (OMISSIS), deliberato, comunque, dal Consiglio di Amministrazione a maggio 2007 a titolo di “ringraziamento”. Dal processo e dalla sentenza non emerge, in ogni caso, se non per affermazioni generiche, l’evidenza del nesso eziologico fra le dette operazioni e il fallimento della societa’.
4.4. Col quarto motivo censura il giudizio di responsabilita’ inerente la corresponsione di Euro 300.000 a (OMISSIS) spa, formulata sulla base della semplice inverosimiglianza delle spiegazioni fornite dall’imputato e senza la dimostrazione della falsita’ delle allegazioni difensive.
4.5. Col quinto lamenta – ancora una volta con riferimento al versamento di Euro 300.000 a (OMISSIS) spa – il travisamento delle dichiarazioni di (OMISSIS), il quale non ha mai affermato che il credito maturato nel 2005 verso il Consorzio fosse stato, a suo tempo, saldato; al contrario, l’imputato ha spiegato che dopo la sua investitura a Direttore generale del Consorzio furono saldati i debiti pregressi e che in relazione ai nuovi contratti stipulati col Consorzio la (OMISSIS) spa non incasso’ nulla (vedi pagg. 6 e 26-27 del I grado).
4.6. Col sesto motivo critica il ragionamento che ha portato i giudici di merito a ritenere dissipativa l’operazione sub Aa, n. 10, che riguarda il versamento, a titolo di caparra, della somma di Euro 300.000 a (OMISSIS) srl, senza alcun costrutto per la societa’ fallita. In questo caso, deduce, sono state illogicamente svilite le allegazioni difensive, con cui era stato dimostrato che l’affare (concernente l’acquisto di un complesso immobiliare) era svanito per l’improvvisa illiquidita’ del Consorzio (dovuta all’iniziativa esecutiva della (OMISSIS)), a cui era conseguita la perdita della caparra (vedi pag. 27 del I grado).
4.7. Col settimo motivo si duole della motivazione afferente il capo Aa, n. 11, relativo all’affitto dello stabile sito in (OMISSIS), acquistato nel 2005 (ma rimasto in possesso del venditore) e rivenduto dal Consorzio nel marzo 2007 a (OMISSIS) srl, a valori molto maggiorati. In questo caso i giudici di merito non hanno tenuto conto del fatto che l’affitto dell’immobile servi’ solo ad evitare che l’acquirente – a cui era stata promessa l’immediata immissione in possesso agisse in risoluzione del contratto, poiche’ l’originario proprietario aveva conservato il possesso dello stabile. Per evitare cio’ il Consorzio stipulo’ con l’acquirente (OMISSIS) srl un contratto annuale di affitto, per compensarla della perdita derivante dalla temporanea indisponibilita’ del bene.
4.8. Con l’ottavo motivo si duole della mancanza assoluta di motivazione con riguardo al capo ab) (cagionamento del dissesto mediante falsificazione del bilancio), al capo ac) (cagionamento del dissesto mediante operazioni dolose), al capo ad (bancarotta documentale): tutti reati attribuiti a (OMISSIS) in virtu’ di una pretesa collateralita’ con (OMISSIS), di cui non e’ stata data dimostrazione.
4.9. Col nono motivo lamenta una mancanza di motivazione in ordine all’elemento soggettivo, nonostante fosse stato evidenziato che (OMISSIS) era entrato in urto col Consiglio di Amministrazione e col Collegio Sindacale proprio perche’ non condivideva le modalita’ di gestione del Consorzio.
4.10. Col decimo motivo si duole del giudizio di bilanciamento tra circostanze, nonostante fosse stata evidenziata la grande disparita’ di situazione con (OMISSIS), a cui era stato immotivatamente equiparato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) e’ inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.
1. La prima critica mossa alla sentenza impugnata e’ quella di aver valorizzato il ruolo dell’imputato nella societa’ (quello di direttore generale) senza tener conto del fatto che (OMISSIS) si limitava ad eseguire le direttive del Consiglio di Amministrazione e non poteva essere ritenuto, per via del ruolo ricoperto, il “vero signore della societa’”. Trattasi di critica che – oltre a non tener conto del ruolo, compiutamente esposto in sentenza, di (OMISSIS) nei singoli atti di gestione – ignora persino il dato normativo, costituito dal fatto che tra i soggetti attivi dei reati fallimentari vi e’ proprio il direttore generale (articolo 223 L. Fall.), che riveste un ruolo apicale nelle societa’ di capitali ed e’ tenuto al rispetto delle leggi e dello statuto societario al pari degli amministratori. La sua posizione e’ infatti assimilata per legge a quella di questi ultimi, per gli ampi poteri di cui dispone, che lo mettono in condizione di potersi, e di doversi, astenere dalle attivita’ che recano danno alla societa’ e ne compromettono le sorti. Non a caso la responsabilita’ civile del Direttore Generale e’ modellata su quella degli amministratori (articolo 2396 cod. civ.), nonostante sia legato alla societa’ non gia’ da un rapporto organico, ma da un rapporto di dipendenza. Nel caso specifico, poi, le sentenze di primo e secondo grado sottolineano che le “amplissime funzioni del (OMISSIS) di ordinaria e straordinaria amministrazione senza limiti di spesa ne facevano un diretto gestore con poteri illimitati” (pag. 7 della sentenza d’appello): situazione nemmeno contestata dal ricorrente, che si e’ limitato a svolgere critiche astratte, senza entrare nello specifico della posizione del proprio assistito.
1.1. Del tutto inconferente, poi, e’ la deduzione che il fallimento sia avvenuto due anni dopo la perdita della carica di direttore generale da parte di (OMISSIS) (avvenuta, come detto, il 21 maggio 2007), atteso che le azioni a lui addebitate sono state poste in essere “in un periodo di piena operativita’ del (OMISSIS)”, come si legge a pag. 10 della sentenza e come e’ dato riscontrare dall’analisi condotta dal Tribunale – delle singole operazioni poste in essere, senza che nessun accenno venga fatto, in ricorso, a supposte discordanze tra l’epoca dei fatti addebitati all’imputato e quella che lo ha visto operare, come direttore generale, per conto della societa’.
1.2. Apodittica (e scollegata dal contesto motivazionale) e’ l’affermazione che non siano state specificate le azioni e le omissioni (di carattere illecito) poste in essere da (OMISSIS), posto che la sentenza di primo grado – a cui quella d’appello ha fatto esplicito rimando – ha elencato minuziosamente, con l’indicazione delle relative fonti di prova, le molteplici distrazioni e dissipazioni poste in essere dall’imputato, nonche’ tutte le condotte che hanno portato la societa’ al fallimento (dati completamente ignorati dal ricorrente), mentre addirittura defatigante e’ il riferimento alla sentenza n. 47502/2012 di questa Corte (sentenza Corvetta) e ai suoi contenuti, trattandosi di sentenza rimasta notoriamente isolata nel panorama giurisprudenziale e superata da tutta l’elaborazione successiva (ex multis, SU, n. 22474 del 31/3/2016).
1.3. Irrilevante e apodittica e’ la deduzione che nessuno degli amministratori e’ stato accusato dei reati per cui e’ processo (se anche cio’ fosse vero – circostanza sconosciuta a questa Corte e smentita dalla condanna di (OMISSIS), amministratore di fatto, nonche’ dal riferimento, contenuto in imputazione, al diverso procedimento instaurato contro (OMISSIS) – occorrerebbe prima domandarsi perche’ cio’ sia avvenuto), mentre l’assoluzione di (OMISSIS) (dirigente dalla (OMISSIS)) non depone in alcuna maniera a favore del ricorrente, trattandosi di soggetto estraneo alla compagine societaria e gestionale della fallita, inserito in un organismo avente interessi contrapposti a quest’ultima e gravato di obblighi di tutt’altra natura. Parimenti assertiva (oltre che irrilevante) e’ la deduzione che curatore e Pubblico Ministero hanno riconosciuto che, “in astratto”, i progetti messi in campo dall’imputato potessero avere un qualche significato imprenditoriale, atteso che, “in concreto”, di quel “significato” erano privi, stante l’inconsistenza patrimoniale della fallita rispetto alle ambizioni dei suoi amministratori e stante l’uso fatto, in concreto, dei (molti) soldi racimolati e dissipati, nonche’ distratti. D’altra parte, l’aleatorieta’ e, quindi, l’estrema pericolosita’ (per gli interessi dei creditori) dei “progetti” messi in campo dall’imputato e’ ben illustrata alle pagg. 17 e segg. della sentenza di primo grado, ove e’ stato evidenziato che, gia’ sulla base delle previsioni contrattuali, il cd. ” (OMISSIS)” non aveva, secondo una ragionevole prognosi ex ante, alcuna possibilita’ di successo, dal momento che prevedeva l’esborso di somme (oltre nove milioni di Euro entro marzo 2006) di cui il Consorzio era totalmente privo. Tanto, senza considerare che, messe da parte le intenzioni, le ingenti somme accaparrate dalla societa’ attraverso (OMISSIS) srl (creatura degli stessi imputati di questo procedimento) erano state, poi, spensieratamente dilapidate o appropriate nei molti modi descritti in sentenza. A nulla rileva, quindi, che (OMISSIS) srl non abbia intrapreso alcuna iniziativa di recupero nei confronti del Consorzio, perche’, a parte l’assertivita’ della deduzione, nulla e’ dato sapere sulle ragioni per cui cio’ potrebbe essere avvenuto, mentre la relazione causale tra l’appropriazione (e dissipazione) dei 5.400.000 Euro e il fallimento (rilevante per la sussistenza del reato di cui al capo ac)) e’ dimostrata dall’enormita’ della cifra rispetto alle effettive risorse sociali. Cio’ che rileva sul punto non e’, infatti, il dato rappresentato dall’avvio del procedimento per la dichiarazione di fallimento (quale fu il creditore a promuoverlo), ma l’incidenza delle distrazioni sul patrimonio societario e sulla capacita’ dell’impresa di perseguire gli scopi istituzionali: incidenza chiaramente messa in luce in sentenza, ove e’ detto e ribadito che la malversazione operata dall’imputato rappresento’ una delle principali cause del dissesto societario (vedi pag. 11).
1.4. Quanto alla bancarotta documentale, irreprensibile e’ la spiegazione fornita dalla Corte d’appello, secondo cui la completa signoria di (OMISSIS) sulle sorti del Consorzio negli anni in cui ha rivestito la carica di direttore generale lo fanno ritenere non solo consapevole, ma anche autore delle molte falsificazioni di bilancio commesse negli anni 2004-2005-2006, attraverso cui gli e’ stato possibile continuare a gestire la societa’, impiegarne le risorse nel proprio interesse e secondo il proprio arbitrio, aggravarne il dissesto. A nulla rileva, quindi, se egli abbia, o meno, sottoscritto la relazione al bilancio del 2004 (circostanza assertivamente negata dal ricorrente), atteso che la fonte della responsabilita’ e’ stata correttamente individuata nella posizione che, finanche oltre il dato formale, aveva assunto nella societa’.
2. Il secondo motivo di ricorso e’ una riedizione del primo e, al pari di questo, manifestamente infondato. Anzi, l’assenza di qualsiasi confronto dialettico con le ragioni del giudicante rendono il motivo inutilmente defatigante, al pari degli altri. Del tutto irrilevante e’ che gli amministratori e il Collegio sindacale non siano stati coinvolti nel procedimento penale, atteso che nulla e’ dato sapere intorno ai motivi per cui cio’ potrebbe essere avvenuto (fatto salvo, anche in questo caso, quanto rimarcato al punto 1). Per il resto, le deduzioni del ricorrente si riducono alla perorazione di una diversa interpretazione delle condotte di (OMISSIS) e all’affermazione di un interesse sociale da lui perseguito, in contrasto con tutta la ricostruzione operata in sentenza e con l’evidenza della prova, che ha consegnato al processo uno scenario affatto diverso: la dilapidazione di enormi risorse, acquisite attraverso un soggetto ( (OMISSIS) srl) che fece da intermediario col sistema bancario, disperse in poco tempo e per finalita’ del tutto oscure (Euro 1.450.000 corrisposti a (OMISSIS), che non aveva alcun rapporto con il Consorzio; Euro 600.000 per acquistare azioni quelle della (OMISSIS) – mai entrate nel patrimonio della fallita; idem per l’acquisto di azioni (OMISSIS); Euro 325.000 versati senza causa a (OMISSIS), amministrata dallo stesso (OMISSIS); Euro 1.003.000 versati a (OMISSIS) senza alcuna plausibile giustificazione, o per motivi dichiaratamente illeciti; ecc.). A nulla vale, pertanto, insistere sulle intenzioni (liberamente attribuite all’imputato) e sulle modalita’ di accertamento del dolo, atteso che la realta’ e’ molto meno prosaica e porta effettivamente nella direzione accertata da Tribunale e Corte d’appello.
3. Anche il terzo motivo, concernente la bancarotta documentale di cui al capo ad), e’ una riedizione del primo e come questo inammissibile per genericita’. Il ricorrente si limita a negare il proprio concorso nel reato ignorando quanto argomentato da entrambi i giudici di merito, i quali – rilevato che a (OMISSIS) sono contestate le due forme di bancarotta documentale previste dall’articolo 216 L.F. hanno, con ragionamento assolutamente lineare (e percio’ incensurabile in questa sede), desunto che la parzialita’ e la irregolarita’ di tenuta della contabilita’ – fino al punto che, per taluni trasferimenti di denaro, e’ stato impossibile finanche alla Guardia di Finanza di accertarne il beneficiario – e’ stata funzionale alle distrazioni, e percio’ frutto di una scelta consapevole del soggetto che, piu’ di tutti gli altri, muoveva le file della societa’. Anche in questo caso, poi, e’ privo di conferenza il riferimento al “nesso eziologico” che, secondo il ricorrente, sarebbe mancante tra la condotta e l’evento, laddove non e’ nemmeno specificato quale sia, nella specie, l’evento (mancante) del reato (escluso che sia il fallimento, l’estrema difficolta’ procurata alla ricostruzione del patrimonio societario e’ ben chiarita in sentenza, in passaggi nemmeno considerati dal denunciante. Vedi pag. 31 e segg. della sentenza di primo grado e pag. 11 della sentenza d’appello).
4. Il motivo relativo al trattamento sanzionatorio e’ ugualmente privo di fondamento. Questa Corte ha, infatti, ripetutamente affermato che l’imputazione e’ correttamente formulata allorche’ il destinatario sia chiaramente informato dell’accusa mossa nei suoi confronti e sia stato messo, pertanto, nella condizione di difendersi adeguatamente. Anche le aggravanti devono ritenersi, percio’, formalmente contestate, allorche’ emergano, in maniera non equivoca, dal capo d’imputazione (si vedano Cass., n. 2712 del 14/9/2016; sez. 5, n. 54148 del 6/6/2016; sez. 2, n. 16936 del 30/3/2016; sez. 5, n. 38931 del 2/4/2015). Nella specie, la commissione di piu’ fatti di bancarotta emerge inequivocabilmente dall’elencazione delle condotte illecite attribuite a (OMISSIS), sicche’ lo scopo della norma invocata (articolo 429 c.p.p.) risulta compiutamente soddisfatto.
5. Del pari inammissibili sono le doglianze relative alla provvisionale concessa alla persona offesa, tenuto conto del condivisibile e consolidato indirizzo interpretativo delineatosi nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le questioni concernenti le statuizioni relative alla provvisionale non sono deducibili in sede di legittimita’, essendo destinate ad essere travolte dalla decisione di merito (Cass, n. 36536 del 2003 Rv. 226454, N. 36760 del 2004 Rv. 230271, N. 40410 del 2004 Rv. 230105, N. 5001 del 2007 Rv. 236068, N 34791 DEL 2010, Rv 248348).
6. Il ricorso di (OMISSIS) merita accoglimento in relazione ai capi ab) – ac) – ad); e’ infondato nel resto.
6.1. Quanto al primo motivo di ricorso, lo stesso difensore dell’imputato rileva richiamando giurisprudenza di questa Corte – che non e’ sufficiente ad integrare l’incompatibilita’ del difensore la diversita’ di posizioni giuridiche o di linee di difesa tra piu’ imputati, ma occorre che la versione difensiva di uno di essi sia assolutamente inconciliabile con la versione fornita dagli altri assistiti, cosi’ da determinare un contrasto radicale e insuperabile, tale da rendere impossibile, per il difensore, sostenere tesi logicamente inconciliabili tra loro (Cass., n. 10757 del 18/1/2017). Tale inconciliabilita’ – oltre a non essere stata dedotta nel corso del processo di merito – non risulta documentata o dimostrata nemmeno nel ricorso a questa Corte, posto che non sono indicate ragioni di effettiva collisione tra le posizioni di (OMISSIS) e (OMISSIS), direttori generali della societa’ fallita in periodi diversi della sua storia e autori di condotte solo marginalmente collimanti. Il fatto che non si sia di fronte ad inconciliabilita’ di posizioni e’ dimostrato dal fatto che i due imputati hanno ricostruito la storia del Consorzio in termini sostanzialmente omogenei e non si sono lanciate accuse reciproche, ma hanno dato, dal loro punto di vista, una versione idonea a scagionare entrambi. Tanto, senza considerare che l’inconciliabilita’ deve essere concreta e attuale e riscontrabile in relazione a specifici atti del procedimento (Cass., n. 40793 del 23/9/2005, rv 232522): situazione insussistente nella specie, atteso che in nessun momento i due si sono trovati in condizione di fare affermazioni pregiudizievoli l’uno all’altro (nemmeno durante l’esame di (OMISSIS), menzionato dal difensore del ricorrente, in quanto non pregiudicava nessuno dei due l’approfondimento – reclamato dal ricorrente – del modo in cui (OMISSIS) aveva assunto la qualifica di Direttore Generale del Consorzio).
6.2. Il secondo motivo di ricorso – con cui viene contestata l’asserita “collateralita’” di (OMISSIS) con (OMISSIS), posta a base, secondo il ricorrente, della pronuncia di responsabilita’ – e’ fondato, limitatamente alle condotte contestate ai capi ab)-ac)-ad), di cui si dira’ in appresso, mentre appare privo di attinenza alle condotte descritte al capo aa), di cui pure si dira’ nel prosieguo, dal momento che la responsabilita’ dell’imputato per queste ultime e’ ancorata, nel giudizio del Tribunale e della Corte d’appello, a condotte distrattive da lui concretamente poste in essere, sicche’ e’ all’esame delle stesse – e al modo in cui sono state considerate dai giudici di merito – che occorre fare rimando per valutare la correttezza della pronuncia.
6.3. Analoghe considerazioni vanno svolte in relazione al terzo motivo di ricorso, che investe tutti i capi per cui e’ stata pronunciata condanna e che e’ idoneo a determinare l’annullamento della sentenza solamente per i capi ab)-ac)-ad), dal momento che la situazione del Consorzio al momento in cui (OMISSIS) assunse la carica di Direttore Generale non rileva in relazione alle condotte – distrattive – di cui al capo aa), ne’ rileva l’assenza di motivazione circa l’esercizio continuativo dei poteri di gestione da parte sua, atteso che non gli e’ contestata l’amministrazione di fatto della societa’; ne’ assume rilievo l’assenza di motivazione circa il nesso eziologico tra distrazioni e fallimento, dal momento che, per granitica giurisprudenza, trattasi di elemento estraneo alla fattispecie. Vale, poi, per lui, quanto detto in relazione a (OMISSIS) per la responsabilita’ del direttore generale, stante il fatto che anch’egli si rifa’ al ruolo subordinato del direttore generale per reclamare una impunita’ esclusa espressamente dal legislatore.
6.4. Non ha fondamento il quarto motivo, con cui viene contestato il carattere distrattivo del versamento di Euro 300.000 effettuato dal Consorzio il 26 giugno 2007 – all’epoca in cui (OMISSIS) era direttore generale della fallita – a favore della (OMISSIS) spa (capo aa), n. 9). Trattasi, in questo caso, di un versamento effettuato dall’imputato a favore di societa’ che era riconducibile a se’ stesso (ne era socio e amministratore delegato, come ricorda il ricorrente) e a (OMISSIS), compagna di (OMISSIS), quasi totalmente privo di giustificazione, atteso che, secondo quanto accertato dal consulente del Pubblico Ministero, agli atti della fallita e’ stato rinvenuto solo un contratto di consulenza riferito al periodo di maggio 2007 e giugno 2008, che potrebbe costituire titolo per il pagamento, legittimo, di 21mila Euro, e non gia’ di 300mila Euro. Ne’ in diversa direzione ha condotto la documentazione prodotta dall’imputato in primo grado e in appello, esaminata dalla Corte territoriale e giudicata, anch’essa, inidonea a giustificare un esborso tanto rilevante. Tanto, senza considerare che gia’ nel 2005 erano stati effettuati pagamenti a favore della (OMISSIS) spa per Euro 118.000 (pagg. 5 e seg. della sentenza di primo grado; pagg. 11-12 della sentenza d’appello). La conclusione dei giudici di merito non ha, quindi, nulla di illogico o di congetturale (e’ questa la doglianza del ricorrente), giacche’ e’ frutto di una valutazione effettuata sulla totalita’ degli elementi probatori disponibili e non e’ contrastata da nessuna seria argomentazione difensiva; ne’ si tratta di valutazione censurabile in questa sede, concernendo l’apprezzamento di elementi probatori (documenti, dichiarazioni testimoniali, spiegazioni dell’imputato) che fuoriescono dall’orizzonte valutativo del giudice di legittimita’.
6.5. Il quinto motivo e’ collegato al precedente ed e’ inammissibile, perche’ concerne la lettura e l’interpretazione delle dichiarazioni rese dall’imputato nel corso del suo esame, pacificamente rimesse all’apprezzamento del giudice di merito. Peraltro, va rilevato che – contrariamente all’assunto del ricorrente – la Corte d’appello non ha attribuito carattere confessorio alle dichiarazioni di (OMISSIS) in ordine al versamento di Euro 300.000 alla (OMISSIS) spa, ma ha accertato che, “per ammissione dello stesso imputato”, “le spese logistiche per il distacco del personale, la creazione di una sede apposita, ed altro erano gia’ state saldate da parte del Consorzio separatamente rispetto alla dazione dei 300.000 Euro” (pag. 12); il che ha significato totalmente diverso rispetto a quello proclamato dal ricorrente.
6.6. Il sesto motivo – concernente la distrazione di altri 300mila Euro, versati a (OMISSIS) srl tra giugno e agosto del 2007 (capo aa), n. 10) – e’ infondato. Anche in questo caso le spiegazioni fornite dall’imputato sono state valutate dai giudici di merito e giudicate motivatamente pretestuose, dal momento che la somma predetta fu corrisposta per l’acquisto di un terreno (in Poli) da intestare ad una societa’ tunisina (la (OMISSIS)), che non aveva alcuna relazione con la societa’ fallita. Trattasi di argomento effettivamente dirimente, dotato di una logica piu’ che stringente, dal momento che non si impiegano somme sociali tanto rilevanti per attribuire la proprieta’ del bene che si intende acquistare ad un soggetto terzo. A nulla rileva, poi, il fatto che l’intestazione non fu effettuata, giacche’, come ricorda lo stesso ricorrente, l’affare non ando’ in porto per ragioni indipendenti dalla sua volonta’. Il modo in cui era stata congegnata l’operazione rende evidente, pero’, quali fossero le finalita’ della stessa e spiega perche’ l’attribuzione della somma di Euro 300.000 a (OMISSIS) srl sia stata ritenuta distrattiva.
6.7. Lo stesso dicasi per l’affitto dalla (OMISSIS) srl dell’immobile di via (OMISSIS) (capo aa), n. 11), giacche’, anche in questo caso, l’operazione e’ stata esattamente ricostruita dai giudici di merito e ritenuta, con valutazione incensurabile in questa sede, estranea alle finalita’ dell’impresa e tale da provocare un esborso ingiustificato di liquidita’ a favore di soggetto terzo. Si e’ trattato, infatti, per la Corte d’appello, di “un rapporto contrattuale simulato, volto a mascherare una diversa intenzione”, alla stregua di quanto avvenuto con l’operazione di cui al punto precedente e con quanto accertato in relazione agli altri esborsi di cui al capo aa), n. 9, nemmeno investiti dal ricorso di (OMISSIS). Inutilmente, pertanto, il ricorrente sollecita – in contrasto con le finalita’ del giudizio di cassazione – una diversa valutazione dell’operazione da parte del giudice di legittimita’.
6.8. La stringata motivazione adottata dalla Corte d’appello non rende conto, invece, della condanna pronunciata nei confronti del suddetto imputato per le imputazioni a lui mosse ai capi ab)-ac)-ad), anche se letta in rapporto alla motivazione della sentenza di primo grado. Non e’ stato spiegato, invero, quale ruolo l’imputato abbia avuto nel cagionamento del dissesto mediante falsificazione del bilancio (capo ab), tenuto conto del fatto che l’imputazione si riferisce a falsificazioni relative agli anni 2004-2005-2006 (vale a dire, a periodo in cui (OMISSIS) non rivestiva alcun ruolo nella societa’); nel cagionamento del dissesto per effetto di operazioni dolose (capo ac), considerato che solo l’ultima operazione contemplata in detto capo (118.811 Euro versati a (OMISSIS) nel 2005) attiene alla posizione di (OMISSIS); nella bancarotta documentale di cui al capo ad), atteso che l’irregolare tenuta della contabilita’ e’ relativa, secondo la contestazione, ad annualita’ in cui (OMISSIS) non ricopriva ruoli nella societa’. In ordine a tali reati e’ da escludere, invero, che la “collateralita’” attribuita a (OMISSIS) rispetto alle operazioni dolose poste in essere da (OMISSIS) possa giustificare la condanna del ricorrente, se alla dedotta collateralita’ non viene attribuito – con motivazione basata su elementi concreti e non congetturali – un contenuto coerente con i principi che disciplinano la compartecipazione criminosa.
6.9. Il nono motivo e’ fondato anch’esso, ma solo per quanto attiene ai reati di cui ai capi ab)-ac)-ad), per i quali si impone un riesame delle condizioni oggettive e soggettive – delle fattispecie contestate. E’ manifestamente infondato, invece, in relazione al capo aa), il quale contempla condotte (distrattive) che, per integrare la bancarotta fraudolenta, non richiedono alcun nesso causale con il fallimento, come messo in luce da giurisprudenza (ormai) sovrabbondante.
7. Per tali ragioni si impone l’annullamento della decisione, limitatamente alla posizione di (OMISSIS) e per la parte specificata nei paragrafi precedenti, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, la quale provvedera’ a rideterminare, all’esito, anche il trattamento sanzionatorio.
L’inammissibilita’ del ricorso di (OMISSIS) comporta che questi va condannato al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, al pagamento della somma di Euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, limitatamente ai capi d’imputazione ab) – ac) – ad); rigetta nel resto.
Dichiara inammissibile il ricorso di (OMISSIS), che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.

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