La particolare tenuità del fatto ed il reato di omesso versamento del contributo al mantenimento dei figli minori

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 27 luglio 2020, n. 22523.

Massima estrapolata:

La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non si applica al reato di omesso versamento del contributo al mantenimento dei figli minori posto in essere con reiterati inadempimenti, in quanto l’abitualità del comportamento è ostativa al riconoscimento del beneficio ed essendo irrilevante la particolare tenuità di ogni singola azione od omissione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’omesso versamento dell’assegno integra un reato “a consumazione prolungata”, caratterizzato dal fatto che ogni singolo inadempimento aggrava l’offesa al bene giuridico tutelato).

Sentenza 27 luglio 2020, n. 22523

Data udienza 1 luglio 2020

Tag – parola chiave: Violazione degli obblighi di assistenza familiare – Mancato versamento dell’assegno di mantenimento ai figli minori – Causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto – Inapplicabilità – Ragioni – Condotte reiterate – Carattere di abitualità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOGINI Stefano – Presidente

Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere

Dott. BASSI Alessand – rel. Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
e (OMISSIS) (parte civile);
avverso la sentenza del 16/07/2019 del Tribunale di Ravenna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessandra Bassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Barberini Roberta, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna propone ricorso diretto in cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con cui il Tribunale di Ravenna, in applicazione del disposto dell’articolo 131-bis c.p., ha prosciolto (OMISSIS) dal reato di cui all’articolo 570 c.p., comma 2, in relazione alla L. n. 898 del 1970, articolo 12-sexies e alla L. n. 54 del 2006, articolo 3 (per avere omesso il versamento nei confronti dei figli minori delle somme stabilite dal Tribunale di Ravenna in data 12 novembre 2015).
In particolare, il ricorrente parte pubblica denuncia la violazione di legge penale in relazione all’articolo 131-bis c.p., per avere il Tribunale riconosciuto la causa di non punibilita’, sebbene (OMISSIS) abbia omesso il versamento del contributo per il mantenimento dei figli minori per diversi mesi (precisamente nel settembre, ottobre e novembre 2016 e nel gennaio 2017) nonche’ versato importi minori di quelli dovuti, ponendo, pertanto, in essere condotte criminose reiterate, ostative al riconoscimento dell’istituto.
2. Propone ricorso, con atto a firma del difensore di fiducia, anche la parte civile (OMISSIS) chiedendo l’annullamento del provvedimento per violazione di legge penale in relazione all’articolo 131-bis c.p. e articolo 570 c.p., comma 2, per avere il giudice applicato erroneamente la causa di non punibilita’, stante l’abitualita’ del comportamento delittuoso dell’imputato.
3. Nella memoria depositata in cancelleria, l’avv. (OMISSIS), difensore di (OMISSIS), chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili, sussistendo i presupposti della causa di non punibilita’ per l’occasionalita’ e la modesta gravita’ della condotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i ricorrenti eccepiscono la violazione di legge penale, per avere il Tribunale di Ravenna applicato la causa di non punibilita’ ex articolo 131-bis c.p. in assenza dei presupposti previsti dalla legge, stante l’abitualita’ della condotta delittuosa ascritta ad (OMISSIS).
1.1. Mette conto di rammentare sinteticamente che l’istituto de quo e’ stato introdotto nel nostro ordinamento con Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28, e comporta l’esclusione della punibilita’ allorche’ ricorrano i seguenti presupposti: 1) il reato sia punito con la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero con la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena; 2) l’offesa sia di particolare tenuita’, per le modalita’ della condotta e per l’esiguita’ del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133 c.p., comma 1; 3) il comportamento dell’imputato non sia abituale.
Mentre il cit. articolo 131-bis c.p., comma 2 illustra i parametri da tenere in considerazione al fine di valutare la tenuita’ dell’offesa, il comma 3 chiarisce che cosa debba intendersi per comportamento “abituale”, precisando che puo’ ritenersi tale: a) nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; b) nel caso in cui l’autore abbia commesso piu’ reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuita’; c) nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
2. Rievocata la regula iuris applicabile nel caso di specie, fondate si appalesano le doglianze della parte pubblica e della parte civile.
2.1. Secondo la ricostruzione storico-fattuale della vicenda sub iudice compiuta dal Giudice di merito, a fronte dell’obbligo stabilito dal Tribunale civile al versamento di un assegno mensile di 400 Euro mensili per il mantenimento dei figli minori oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla prole, (OMISSIS): per quattro mensilita’, ha omesso di versare l’assegno per il mantenimento dei figli minori fissato dal Tribunale civile in 400 Euro mensili (segnatamente nel settembre, ottobre ed novembre 2016 nonche’ nel febbraio 2017); per due mensilita’, ha adempiuto solo parzialmente all’obbligo di natura economica (versando: nel febbraio 2016, 300 Euro e nel marzo 2016, 150 Euro); durante tutto l’intervallo interessato dalla contestazione ha provveduto solo in parte al rimborso delle spese straordinarie.
2.2. A fronte di tali emergenze di fatto, il comportamento delittuoso posto in essere dall’imputato non puo’ ritenersi occasionale o isolato, essendosi sostanziato nella reiterata violazione all’obbligo di natura economica (sia radicale, sia parziale), per un significativo arco temporale: esso deve, pertanto, ritenersi abituale secondo la definizione data dall’articolo 131-bis c.p., comma 3.
Va, dunque, ribadito il principio piu’ volte affermato da questa Corte regolatrice secondo cui la causa di esclusione della punibilita’ per la particolare tenuita’ del fatto non si applica al reato di cui alla L. 8 febbraio 2006, n. 54, articolo 3, in caso di reiterate omissioni nel versamento del contributo al mantenimento dei figli minori, essendo l’abitualita’ del comportamento ostativa al riconoscimento del beneficio ed essendo irrilevante la particolare tenuita’ di ogni singola azione od omissione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’omesso versamento dell’assegno integra un reato “a consumazione prolungata”, caratterizzato dal fatto che ogni singolo inadempimento aggrava l’offesa al bene giuridico tutelato) (Sez. 6, n. 11780 del 21/01/2020, P., Rv. 278722; Sez. 2, n. 23020 del 10/05/2016, P, Rv. 267040).
3. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte d’Appello di Bologna.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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