In tema di convalida dell’arresto nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 27 luglio 2020, n. 22528.

Massima estrapolata:

In tema di convalida dell’arresto nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, i vizi procedurali afferenti alla partecipazione dell’indagato all’udienza celebrata in videoconferenza ai sensi dell’art. 83, comma 12-bis, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, integrano una nullità di ordine generale a regime intermedio, a norma degli artt. 178, lett. c) e 180 cod. proc. pen., che resta sanata per intempestiva deduzione ove non eccepita dalla parte interessata prima del compimento dell’atto ovvero, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo, ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui, a fronte del motivo di ricorso con il quale si deduceva che l’udienza era iniziata senza la presenza di tutte le parti e che l’arrestato non era stato messo in condizione di assistere alla relazione svolta dalla polizia giudiziaria, la Corte ha rilevato che il difensore, pur essendo presente, non aveva sollevato alcuna eccezione).

Sentenza 27 luglio 2020, n. 22528

Data udienza 1 luglio 2020

Tag – parola chiave: Arresto – Udienza di convalida – Svolgimento da remoto – D.l. 18/2020 (Covid 19) – Violazione del diritto di difesa – Non sussiste – Presupposti legittimanti l’arresto – Sussistenza – Congrua motivazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOGINI Stefano – Presidente

Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere

Dott. BASSI Alessand – rel. Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) (CUI (OMISSIS)) nato in (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 20/03/2020 del Tribunale di Prato;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessandra Bassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Di Leo Giovanni, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Prato ha convalidato l’arresto di (OMISSIS) in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale all’esito dell’udienza celebrata “da remoto” ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 83, comma 12-bis.
2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia avv. (OMISSIS), (OMISSIS) chiede l’annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Violazione di legge in relazione all’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), per avere il giudice della convalida violato le regole processuali relative alla partecipazione dell’indagato all’udienza. Evidenzia il difensore che l’udienza del 20 marzo 2020 e’ stata celebrata in video-conferenza mettendo in collegamento il Tribunale di Prato – ove erano presenti il giudice, il pubblico ministero ed il sostituto processuale del difensore – e la Questura di Prato – ove il ricorrente era trattenuto in attesa della convalida dell’arresto -; che tale udienza non e’ stata preceduta da alcuna comunicazione ai sensi della Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 83, comma 12-bis; che, nel corso dell’udienza, non e’ stata verbalizzata la presenza delle parti, ne’ l’identificazione dell’arrestato da parte della Polizia Giudiziaria; che l’udienza e’ iniziata in assenza dell’indagato, il quale veniva trattenuto nella stanza attigua unitamente al difensore di fiducia e veniva introdotto nella stanza ove era installato il video collegamento soltanto al termine della relazione del teste di P.G., senza poter pertanto ascoltare l’illustrazione dei fatti per i quali era stato tratto in arresto; che il video collegamento veniva stabilito soltanto fra il giudice e la Questura, sicche’ l’indagato non aveva modo di ascoltare le richieste del pubblico ministero, ne’ le difese espletate dal difensore in tribunale se non attraverso il resoconto fattone dal giudice stesso, con conseguente nullita’ dell’udienza di convalida, dell’interrogatorio e di tutti gli atti conseguenti.
2.2. Manifesta illogicita’ della motivazione in relazione alla sussistenza dei presupposti legittimanti l’arresto eseguito ovvero della legittimita’ dell’operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza in relazione allo stato di flagranza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione del diritto di difesa in relazione alla celebrazione dell’udienza di convalida in video-conferenza secondo le disposizioni introdotte con il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, in forza dell’emergenza COVID-19, con conseguente nullita’ dell’udienza di convalida, dell’interrogatorio e di tutti gli atti conseguenti.
2.1. Secondo quanto si legge nel verbale di udienza in atti (cui questa Corte puo’ direttamente accedere trattandosi di verificare la sussistenza o meno di un error in procedendo; v. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro e altri, Rv. 220092; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304), l’udienza di convalida dell’arresto si e’ tenuta con il sistema Microsoft Teams secondo il provvedimento del Presidente del Tribunale in ossequio al disposto del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 83, comma 12. Soprattutto, durante la celebrazione di detta udienza, nessuna eccezione e’ stata mossa da parte del difensore presente in aula in Tribunale, ne’ dal difensore che affiancava presso la Questura l’indagato, il quale si e’ avvalso della facolta’ di non rispondere.
Da quanto si evince dall’incartamento processuale, nessuna nullita’ processuale risulta, pertanto, essersi prodotta o, comunque, eccepita da parte della difesa.
2.2. D’altronde, il ricorrente non ha fornito alcun elemento obbiettivo atto a comprovare quanto sostenuto nella doglianza, di tal che il motivo risulta comunque generico ed inammissibile.
2.3. A cio’ si aggiunga che i denunciati vizi – concernendo la celebrazione dell’udienza di convalida dell’arresto, in quanto afferenti all’intervento ed all’assistenza dell’indagato in udienza – integrerebbero delle nullita’ di ordine generale, a regime intermedio, a norma dell’articolo 178 c.p.p., lettera c) e articolo 180 c.p.p., di tal che, avendo la parte (indagato e difensori) assistito all’atto (rectius partecipato attivamente all’udienza di convalida) avrebbero dovuto essere eccepiti, a pena di decadenza, prima del compimento dell’atto ovvero, ove impossibile, immediatamente dopo, giusta espressa disposizione dell’articolo 182, comma 2. Ne discende che, quand’anche delle nullita’ si fossero prodotte, essa sarebbero comunque sanate per l’intempestiva deduzione.
3. All’evidenza destituito di fondamento e’ anche il secondo motivo di ricorso, con il quale (OMISSIS) eccepisce la manifesta illogicita’ della motivazione in relazione alla sussistenza dei presupposti legittimanti l’arresto.
3.1. Da un lato, occorre ribadire, che, in sede di ricorso per cassazione contro il provvedimento di convalida dell’arresto, possono dedursi esclusivamente vizi di illegittimita’, con riferimento, in particolare, al titolo del reato, all’esistenza o meno della flagranza e all’osservanza dei termini, rimanendo escluse le questioni relative ai vizi di motivazione che attengono, in punto di fatto, al giudizio di merito inerente all’affermazione della responsabilita’ penale. (Sez. 6, n. 21771 del 18/05/2016 – dep. 24/05/2016, Saluci, Rv. 267071)
3.2. Dall’altro lato, il giudice per le indagini preliminari ha comunque esaustivamente argomentato la ritenuta flagranza di reato evidenziando come (OMISSIS) abbia colpito piu’ volte gli agenti e tentato di impossessarsi dell’arma di uno di questi riuscendo a rompere la fondina e come, una volta catturato, abbia continuato a manifestare un atteggiamento violento, colpendo a testate il vetro dell’auto di servizio ed insultando e minacciando gli operanti con i riferimenti alle proprie affiliazioni criminali, cosi’ da impedire loro il compimento dell’atto d’ufficio.
Il che, senza dubbio alcuno, integra la flagranza del reato di resistenza a pubblico ufficiale.
4. Dalla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila Euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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