In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell’emergenza pandemica

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 27 luglio 2020, n. 22506.

In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell’emergenza pandemica, la sospensione della decorrenza dei termini, prevista dalla legge n. 27 del 2020 per il periodo ricompreso tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020, si applica a tutti i procedimenti pendenti e, quindi, anche a quelli per i quali l’udienza di trattazione era stata già fissata per una data successiva al periodo emergenziale. (In motivazione, la Corte ha precisato che, se si ritenesse la sospensione dei termini applicabile ai soli procedimenti con udienza fissata nel periodo emergenziale, si subordinerebbe l’operatività della sospensione alla fissazione di un data di udienza necessariamente destinata ad essere rinviata).

Sentenza 27 luglio 2020, n. 22506

Data udienza 16 luglio 2020

Tag – parola chiave: Reato – Estinzione (cause di) – Prescrizione – Pandemia da covid – 19 – Disciplina emergenziale – Sospensione dei termini di prescrizione – Procedimenti pendenti nel periodo dell’emergenza – Applicabilità – Originaria fissazione dell’udienza per una data successiva al 30 giugno 2020 – Irrilevanza – Ragioni.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente

Dott. BORSELLINO Maria Daniela – Consigliere

Dott. FILIPPINI Stefano – Consigliere

Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 28/03/2019 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. BALDI FULVIO, che ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano confermava la responsabilita’ del ricorrente per il reato di truffa ai danni dell’assicurazione.
Si contestava al ricorrente di avere prodotto alla (OMISSIS) s.p.a documentazione attestante falsamente un sinistro verificatosi in (OMISSIS) nel corso di un viaggio protetto da assicurazione.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge: non sarebbe legittima la procura speciale della parte civile (OMISSIS) in quanto rilasciata in via preventiva senza l’indicazione specifica dei reati per i quali era rilasciata;
2.2. violazione di legge: le dichiarazioni del teste (OMISSIS) in ordine alle informazioni assunte presso il centro medico (OMISSIS) sarebbero inutilizzabili in quanto non era stata indicata la persona che gliele avrebbe fornite;
2.3. vizio di motivazione: la Corte di appello non avrebbe offerto una motivazione esaustiva in ordine alle doglianze espresse con il motivo di appello (quarto) con il quale si contestava la responsabilita’ del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso e’ infondato.
1.1. Sul tema della specificita’ della procura preventiva alle liti la giurisprudenza di legittimita’ non si presenta del tutto univoca.
Da un lato si e’ affermato che la procura speciale rilasciata per la proposizione della querela deve contenere, a pena di inammissibilita’, il riferimento a specifici reati oppure l’indicazione delle situazioni in cui il mandatario deve attivarsi, non essendo sufficiente un generico mandato a proporre querela (Sez. 6, n. 28807 del 05/04/2016 – dep. 11/07/2016, Signorini, Rv. 267432; Sez. 5, n. 24687 del 17/03/2010 – dep. 30/06/2010, P.G. in proc. Rizzo e altri, Rv. 248385).
Dall’altro, con orientamento maggioritario, al quale il collegio intende dare continuita’ si e’ invece affermato che e’ consentito, a norma dell’articolo 37 disp. att. c.p.p., che la procura speciale sia rilasciata dal legale rappresentante di un ente in via preventiva, per l’eventualita’ in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell’atto cui la procura si riferisce, nel qual caso l’esercizio del potere rappresentativo, salve limitazioni espressamente indicate, deve intendersi conferito per tutte le attivita’ attinenti ad ipotesi di reato collegate con la sfera di competenza della preposizione institoria (Sez. 2, n. 5785 del 26/10/2016 – dep. 08/02/2017, Lovison, Rv. 269190; Sez. 2, n. 1878 del 09/12/2016 – dep. 16/01/2017, P.C. in proc. Dindi, Rv. 268769).
Tale secondo orientamento, nella valutazione del collegio, risponde meglio alla esigenza di valorizzare la ratio semplificatrice della procura preventiva, nei casi in cui la stessa sia rilasciata a tutela degli interessi delle persone giuridiche; in tale situazione si ritiene legittima la procura preventiva anche se non indica i singoli reati per i quali e’ rilasciata ma consente la proposizione della querela per tutti gli illeciti che danneggiano gli interessi della societa’ e, dunque, pertengono all’oggetto sociale; diverso e’ il caso in cui la procura preventiva sia rilasciata nell’interesse di una persona fisica, quando la identificazione dei limiti di azione del procuratore speciale e’ funzionale all’evitamento di azioni contrarie alla volonta’ del delegante.
Nel caso in esame la Corte di appello, in coerenza con le richiamate indicazioni ermeneutiche, rilevava come la procura era conforme ai requisiti di legge e si riferiva senz’altro al reato previsto dall’articolo 642 c.p. reato tipicamente correlato all’attivita’ istituzionalmente svolta dalla Compagnia di assicurazione querelante (pag. 4 della sentenza impugnata).
La motivazione si sottrae ad ogni censura.
2. Anche il secondo motivo di ricorso e’ infondato.
2.1. Il ricorrente deduce che il teste (OMISSIS) non avrebbe indicato la fonte personale dalla quale avrebbe appreso alcune informazioni in (OMISSIS) nel corso dello svolgimento dell’attivita’ di accertamento svolta dalla compagnia assicuratrice per verificare la veridicita’ del sinistro denunciato.
Il collegio rileva in via preliminare che la condanna si fonda sulla mancata ostensione della ricevuta del pagamento delle spese sanitarie, ritenuta decisiva dal Tribunale, oltre che su una serie di altre prove di natura documentale (pag. 3 della sentenza di primo grado).
A fronte di tale struttura argomentativa della sentenza di primo grado l’appello si presenta eccentrico, se non addirittura aspecifico, in quanto rileva in modo generico la matrice dichiarativa delle informazioni (invero non decisive) raccolte dal (OMISSIS): la prima impugnazione verte cioe’ su un dato eccentrico rispetto all’ordito motivazionale della prima condanna, che mantiene la sua coerenza logica anche se non si considerano le informazioni probatorie censurate.
A cio’ si aggiunge che, come rilevato dalla Corte di appello, la Cassazione in materia di inutilizzabilita’ della testimonianza de relato ha affermato che il divieto posto dall’articolo 195 c.p.p., comma 7 non opera in maniera automatica ogni qualvolta il testimone non e’ in grado di fornire elementi idonei ad una univoca ed immediata identificazione della fonte delle informazioni da lui riferite, ma solo quando, per effetto di tale omessa identificazione, non sia possibile discutere, sulla base di dati certi e non seriamente controvertibili, dell’esistenza e attendibilita’ di tale fonte. (Sez. 2, n. 13927 del 04/03/2015 – dep. 02/04/2015, Amaddio e altri, Rv. 264015; Sez. 6, n. 37370 del 14/05/2014 – dep. 09/09/2014, Romeo, Rv. 26025101).
3. Il terzo motivo di ricorso che deduce l’omessa motivazione con riguardo alle doglianze avanzate con il quarto motivo di appello e’ inammissibile.
Il ricorrente da un lato non indica la rilevanza decisiva delle asserite omissioni proponendo una doglianza generica che non supera il vaglio di ammissibilita’ e, dall’altro, non considera che la Corte territoriale nel confermare la condanna del Tribunale, con motivazione accurata ed esaustiva ha valutato l’intero compendio probatorio posto alla base della prima condanna, utilizzabile ed univocamente dimostrativo della responsabilita’ del ricorrente (pag. 4 della sentenza impugnata).
4. Il ricorso deve dunque essere rigettato.
4.1. Il collegio rileva che il termine di prescrizione non e’ decorso in quanto deve essere computato anche il periodo di sospensione introdotto dalla normativa che ha regolato l’emergenza sanitaria (L. n. 27 del 2020 e successive modifiche) e che va dal 9 marzo al 30 giugno 2020.
Si osserva che nel caso in esame procedimento, pendente presso la Corte durante il periodo Covid, e’ stato fissato “direttamente” all’udienza del 16 luglio 2020, dunque “oltre” il periodo di congelamento dei termini processuali (da ritenersi “rigido”, con limitate eccezioni, dal 9 marzo all’11 maggio e “flessibile”, ovvero rimesso alle decisioni dei dirigenti degli uffici dal 12 maggio al 30 giugno). Si ritiene che per i processi pendenti in Corte durante il “periodo Covid” (che inteso in senso lato va dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020) la fissazione “diretta” oltre il periodo emergenziale non esclude l’applicabilita’ della sospensione dei termini di prescrizione che deve intendersi operante per tutti i procedimenti “pendenti”, ed in gestione, nel periodo interessato dall’emergenza sanitaria anche se non sono stati preventivamente fissati nel periodo di congelamento dei termini. Non puo’ infatti ritenersi che per l’operativita’ della sospensione sia obbligatoria la (pre)fissazione dei processi pendenti nell’arco di tempo in cui vige il congelamento dei termini (cui avrebbe dovuto far seguito un provvedimento di rinvio oltre il periodo emergenziale, salvi i casi eccezionali): aderire a tale interpretazione avallerebbe un formalismo (necessita’ della fissazione formale nel periodo Covid e successivo rinvio) incoerente con la ratio della normativa che ha disciplinato l’emergenza che e’ quella di trattare nel periodo Covid solo i provvedimenti (ritenuti) improcrastinabili.
Si ritiene pertanto che, pur essendo il procedimento in esame pervenuto in Corte prima del periodo Covid (che in senso lato va dal 9 marzo al 30 giugno 2020), poiche’ lo stesso era pendente presso la Corte di Cassazione durante il periodo emergenziale la sua fissazione diretta “oltre” il periodo di congelamento dei termini e’ legittimo e comporta la sospensione ex lege dei termini di prescrizione.
4.2. Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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