La parte che abbia intentato l’azione davanti al giudice ordinario e sia rimasta soccombente nel merito non può proporre l’eccezione di difetto di giurisdizione

Corte di Cassazione, sezioni unite civile, Sentenza 18 giugno 2019, n. 16342.

La massima estrapolata:

La parte che abbia intentato l’azione davanti al giudice ordinario e sia rimasta soccombente nel merito non può proporre l’eccezione di difetto di giurisdizione basandosi sul presupposto della mancata formazione del giudicato in punto di giurisdizione per la presenza delle impugnazioni subordinate della controparte. Difatti su tale autonomo capo della decisione non risulta soccombente e dunque non può denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lei stessa prescelto.

Sentenza 18 giugno 2019, n. 16342

Data udienza 7 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente f.f.

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sez.

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez.

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 9185-2018 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione stessa, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 3744/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/09/2017;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/2019 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso principale con assorbimento di quello incidentale;
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. La (OMISSIS) spa ricorre per la cassazione della sentenza n. 3744 del 15/09/2017, con cui la Corte d’appello di Napoli ha respinto il suo appello avverso il rigetto, con ordinanza ex articoli 702-bis c.p.c. e ss., da parte del tribunale di quel medesimo capoluogo, della sua domanda del 30/07/2014 di risarcimento dei danni ascritti alle condotte della Regione Campania che avevano indotto il suo legittimo affidamento nell’erogazione di ingenti somme (circa Euro 2.617.000) a titolo di agevolazioni pubbliche per attivita’ industriali, in relazione ad un investimento per almeno Euro 4.554.000 in (OMISSIS), ai sensi della Legge Regionale Campania n. 10 del 2001 e nel quadro degli interventi per le attivita’ industriali nel c.d. cratere del sisma del 23/11/1980 in Basilicata e Campania di cui alla L. n. 219 del 1981, articolo 32.
2. In particolare, il tribunale partenopeo, respinta la preliminare eccezione della Regione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario per la qualificazione della domanda come diretta non gia’ al riconoscimento del contributo ma al ristoro dei danni da lesione di incolpevole affidamento sulla validita’ di provvedimenti amministrativi, aveva escluso che il comportamento complessivo della convenuta, nell’ambito della procedura per la concessione dell’aiuto economico, avesse fatto sorgere alcuna legittima convinzione che il contributo sarebbe stato accordato.
3. Avverso tale provvedimento la ricorrente originaria aveva proposto appello, cui la Regione aveva contrapposto appello incidentale condizionato sul difetto di giurisdizione; ma il primo, con conseguente assorbimento del secondo, e’ stato infine rigettato:
– poiche’ gli investimenti erano stati avviati e sollecitati a seguito di iniziativa non della Regione, ma del Consorzio ASI della Provincia di Avellino fin da prima dell’emanazione della Legge Regionale n. 10 del 1991 e nel diverso ambito del Contratto d’area (a regime differente, ai sensi della L. n. 219 del 1981, articolo 32 e di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, commi 203 e segg.);
– poiche’ il primo atto della Regione era stata la nota con cui era stata sottoposta alla Commissione Europea la questione della legittimita’, dal punto di vista eurounitario, del regime degli aiuti previsti dalla Legge Regionale n. 10 del 1991;
– poiche’ con nessuno degli atti successivi all’annullamento di tale nota la Regione aveva mai apertamente indicato ne’ che il contributo sarebbe stato concesso, ne’ che sarebbero stati risarciti danni di sorta, oltretutto nel frattempo esauritisi gli effetti della disciplina regionale.
4. Contro tale sentenza muove oggi tre censure la (OMISSIS), cui resiste la Regione Campania, con ricorso incidentale espressamente qualificato come condizionato ed articolato sull’unitario motivo di difetto di giurisdizione; e, per la pubblica udienza del 07/05/2019, la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c., con cui contesta anche alcuni passaggi argomentativi del controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente deduce “difetto di giurisdizione (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 1) risultando devolute al Giudice Amministrativo anche le domande di risarcimento danni derivanti dalla violazione del legittimo affidamento circa la mancata assegnazione/erogazione di sovvenzioni pubbliche e/o da comportamenti imputati come colpevoli e/o illegittimi, in presenza di procedimenti amministrativi caratterizzati dalla discrezionalita’ dell’azione della P.A., cosi’ come sancito da Cassazione SS.UU. con ordinanza del 15.12.2017 n. 30221”: ed al riguardo invoca quest’ultimo precedente delle SS.UU., sul presupposto della mancata formazione del giudicato sull’affermazione del giudice di primo grado della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario a causa delle impugnazioni, benche’ subordinate, della controparte.
2. Il motivo e’ inammissibile ed e’ pertanto precluso il vaglio dell’applicabilita’ della giurisprudenza invocata dalla ricorrente: la parte che abbia proposto la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasta soccombente nel merito non e’ legittimata ad impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lei stessa prescelto, in quanto non soccombente su tale, autonomo capo della decisione (in termini: Cass. Sez. U. 20/10/2016, n. 21260, confermata gia’, tra le altre, da: Cass. Sez. U. 19/09/2017, n. 1309; Cass. Sez. U. 24/09/2018, n. 22439; Cass. Sez. U. 04/03/2019, n. 6281; Cass. Sez. U. 05/03/2019, n. 6355).
3. Neppure puo’ rilevare la circostanza che tale approdo ermeneutico sia stato raggiunto successivamente alla proposizione del giudizio in primo grado, visto che il diritto di difesa e’ adeguatamente garantito dalla pienezza della tutela in giudizio nel merito, siccome assicurata ad un organo giurisdizionale, benche’ diverso da quello ritenuto dalla parte – o perfino in astratto configurabile – come munito di giurisdizione, mentre nessuna delle norme invocate dalla ricorrente assicura alla parte il riparto, in se’ e per se’ solo considerato, della giurisdizione tra i giudici di un medesimo ordinamento; ne’ giova il riferimento alla ancora successiva pronuncia di queste Sezioni Unite in merito al riparto di giurisdizione, siccome elaborazione, per nulla innovativa, di principi in precedenza gia’ compiutamente elaborati.
4. Coi successivi motivi secondo e terzo la ricorrente si duole, rispettivamente:
– di “violazione di legge (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in relazione al combinato disposto di cui alla Legge Regionale Campania n. 10 del 2001, articolo 3, comma 8, Legge Regionale Campania n. 15 del 2002, articolo 19, comma 1 e 2; Regolamento G.R. Campania n. 2329 del 28.07.2003, per aver ritenuto l’estraneita’ della Regione Campania in riferimento a tutta l’attivita’ di istruttoria ed assegnazione di contributi pubblici”: al riguardo prospettando, quanto agli atti della societa’ cui era stata affidata l’istruttoria delle domande di agevolazioni, la responsabilita’ della Regione in virtu’ del rapporto di delegazione amministrativa con quella;
– di “violazione di legge (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in relazione agli articoli 1375, 1337 e 1175 c.c. nonche’ articolo 2 e 97 Cost. per aver ritenuto insussistente la violazione della buona fede in riferimento al legittimo affidamento ingenerato in capo alla (OMISSIS) spa, in ragione dei comportamenti e degli atti adottati dalla Regione Campania e/o comunque alla stessa imputabili, in riferimento all’assegnazione delle sovvenzioni pubbliche, di poi illegittimamente non assegnati e/o erogati, con conseguente riconoscimento del ristoro danni”: a tal fine ricordando di essere stata ammessa alla procedura per ottenere i finanziamenti prevista per la c.d. area del cratere in Provincia di Avellino, di avere superato positivamente sia l’istruttoria tecnica che quella bancaria predisposta, su delega della Regione Campania, da parte della societa’ consortile ASSE, nonche’ di avere ricevuto, dopo l’annullamento della nota del 12/12/2017 della Regione sulla devoluzione alla Commissione Europea del quesito sulla compatibilita’ del regime ex Legge Regionale 10 del 2001 con la normativa eurounitaria, almeno due note da parte della stessa Regione.
5. Tali motivi sono inammissibili: in primo luogo, perche’ non censurano la ratio decidendi, con ogni evidenza determinante ai fini del rigetto, della corte territoriale sull’imputabilita’ delle prime attivita’ di investimento alle interlocuzioni con il Consorzio ASI della Provincia di Avellino (p. 7 della sentenza), ne’, se non altro adeguatamente, quella (p. 10 della stessa) sull’esclusione di un’aperta indicazione di futura erogazione delle chieste sovvenzioni o di risarcimento nelle comunicazioni della Regione successive all’esito vittorioso del ricorso al Capo dello Stato; in secondo luogo, perche’, quanto agli atti di (OMISSIS) scpa ed a quelli regionali successivi al vittorioso esito dell’impugnativa al Capo dello Stato, non e’ riportato in ricorso – in violazione del n. 6 dell’articolo 366 c.p.c. e neppure valendo alcuna eventuale integrazione successiva – il tenore testuale (o, quanto agli ultimi, il preciso contenuto, anche come articolato su premesse e considerazioni preliminari), ne’ sono indicate le sedi processuali di produzione e soprattutto di sottoposizione ai giudici del merito delle tesi fondate sui contenuti specifici di quelli.
6. Il ricorso principale e’ quindi rigettato e quello incidentale, siccome in modo espresso formulato in via condizionata, assorbito: con conseguente condanna della ricorrente principale alle spese del giudizio di legittimita’ in favore della controparte, le cui difese sono state comunque prese in considerazione dalla ricorrente, come risulta dal cenno operatovi nella memoria (v. decima riga della pag. 6) di quest’ultima depositata in vista dell’udienza pubblica di discussione.
7. Infine, va dato atto – mancando la possibilita’ di valutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione e’ vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da quegli proposta, a norma del comma 1-bis del detto articolo 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate in Euro 20.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso rispettivamente proposto, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *