La notificazione dell’istanza di revocazione di una sentenza di appello

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 15 settembre 2020, n. 19170.

La massima estrapolata:

La notificazione dell’istanza di revocazione di una sentenza di appello equivale sia per la parte istante che per la destinataria, alla notificazione prevista dall’art. 326 c.p.c., ed è pertanto idonea a far decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, con la conseguenza che la tempestività del successivo ricorso per cassazione deve essere accertata anche in riferimento a quest’ultimo termine, a meno che lo stesso non venga sospeso, su istanza di parte, dal giudice dinanzi al quale è proposta la revocazione, ai sensi dell’art. 398 c.pc., comma 4.

Ordinanza 15 settembre 2020, n. 19170

Data udienza 21 luglio 2020

Tag/parola chiave: Concessione demaniale – Stabilimento balneare – Modalità di esercizio – Utilizzo non conforme all’autorizzazione – Ricorso per cassazione avverso decisioni di giudici speciali – Consiglio di Stato – Ricorso per cassazione – Decadenza – Termine breve – Notifica istanza di revocazione – Idonea a far decorrere il termine breve

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Primo Presidente f.f.

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez.

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 6578/2019 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI GALLIPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrenti –
e contro
REGIONE PUGLIA, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 5333/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 12/09/2018.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CELESTE, il quale conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Gallipoli dichiarava, con determinazione del 23 novembre 2017, la decadenza della Societa’ (OMISSIS) srl dalla concessione demaniale marittima di cui era titolare, rilasciata dal Comune di Gallipoli, in localita’ (OMISSIS), per l’esercizio dell’attivita’ di balneazione nello stabilimento balneare denominato “(OMISSIS)”. Con il suddetto provvedimento veniva concluso il procedimento iniziato con la contestazione, alla concessionaria, di avere operato un mutamento sostanziale e profondo senza autorizzazione delle modalita’ di esercizio, e dunque dello scopo, della concessione, rilasciata per la posa di ombrelloni e sedie a sdraio, avendo in modo reiterato e continuativo utilizzato l’area demaniale ad uso discoteca, in violazione degli obblighi derivanti dalla concessione, in relazione all’articolo 24 del regolamento di attuazione del codice della navigazione e all’articolo 36 stesso codice.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5333 del 12 settembre 2018, rigettava il gravame della societa’ avverso la sentenza del Tar Puglia, che aveva rigettato l’impugnazione della (OMISSIS) avverso la suddetta determinazione comunale.
Il Consiglio ha ritenuto infondate le censure inerenti alla violazione dell’articolo 47 c.n., comma 1, lettera c) e d) e dei principi di gradualita’ e proporzionalita’: risultava, da un lato, accertato il comportamento della societa’ che aveva destinato l’area, in modo preminente e pervasivo, ad attivita’ di intrattenimento musicale che attraeva una moltitudine di persone presenti sul pubblico demanio marittimo ed ostacolava la libera attivita’ di balneazione per una porzione importante della giornata e, dall’altro, rispettato il principio di proporzionalita’ della misura sanzionatoria adottata in relazione alla gravita’ e reiterazione delle condotte tenute dalla societa’, nonostante che a questa fosse stato comunicato l’avvio del procedimento.
Avverso questa sentenza la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, che denuncia, con un unico motivo, il difetto di giurisdizione sotto il profilo dell’eccesso di potere giurisdizionale, per avere il Consiglio di Stato esercitato attribuzioni riservate al legislatore. Il ricorso e’ resistito dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dal Comune di Gallipoli; la Regione Puglia e la (OMISSIS) non hanno svolto attivita’ difensiva. Il Comune di Gallipoli ha eccepito preliminarmente la inammissibilita’ del ricorso, tardivamente notificato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La predetta eccezione preliminare e’ fondata.
Come ripetutamente affermato da questa Corte, la notificazione dell’istanza di revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte istante che per la destinataria, alla notificazione prevista dall’articolo 326 c.p.c., ed e’ pertanto idonea a far decorrere il termine breve di cui all’articolo 325 c.p.c., comma 2, con la conseguenza che la tempestivita’ del successivo ricorso per cassazione dev’essere accertata anche in riferimento a quest’ultimo termine, a meno che lo stesso non venga sospeso, su istanza di parte, dal giudice dinanzi al quale e’ proposta la revocazione, ai sensi dell’articolo 398 c.p.c., comma 4 (cfr. Cass. 5 settembre 2019, n. 22220; 12 marzo 2015, n. 16828; 22 marzo 2013, n. 7261; 12 gennaio 2012, n. 309; 19 giugno 2007, n. 14267; espressione del principio e’ l’affermazione secondo cui la notifica dell’appello dimostra la conoscenza legale della sentenza da parte dell’appellante, cfr. SU 13 giugno 2016, n. 12084).
Alla stregua di tale orientamento, che il Collegio condivide ed intende ribadire in questa sede, il ricorso in esame dev’essere dichiarato inammissibile, non essendo stato proposto entro il sessantesimo giorno dalla notificazione dell’istanza di revocazione, la cui proposizione escludeva l’applicabilita’ del termine annuale di cui all’articolo 327 c.p.c..
Nella specie, il ricorso per cassazione e’ stato notificato il 25 febbraio 2019 (al Comune di Gallipoli, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, alla Regione Puglia e a (OMISSIS)), cioe’ oltre il sessantesimo giorno dalla notifica del ricorso per revocazione, avvenuta in data 26 novembre 2018.
Il ricorso e’ inammissibile.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti delle parti che hanno svolto attivita’ difensiva nel presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 4200,00, in favore di ciascun resistente, oltre spese prenotate a debito in favore del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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