Cassazione 14

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 20 aprile 2016, n. 7826

Fatto e diritto

1: Era depositata in Cancelleria ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. la seguente relazione:
«1.-Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello interposto da SIREC srl avverso la sentenza del Tribunale di Roma, depositata il 23 marzo 2004 notificata il 5 ottobre 2004, per avere tardivamente notificato (soltanto in data 17 novembre 2004) l’atto di appello nei confronti di RE MIDA s.r.l., ritenuta unico contraddittore necessario dell’appellante, non avendo questa proposto domanda alcuna nei confronti dell’Impresa M., pur presente in primo grado e regolarmente citata in appello.
Il ricorso per cassazione è proposto con cinque motivi. Gli intimati non si sono difesi.
2.- Preliminare ed assorbente risulta l’esame del secondo motivo, col quale si deduce violazione e falsa applicazione degli arti. 325, e 149 cod. proc. civ., perché la Corte d’Appello ha considerato irrilevante ai fini della valutazione della tempestività della notifica dell’atto di appello il momento della sua consegna all ‘Ufficiale Giudiziario per la notificazione in data 4 novembre 2004, quindi prima della scadenza del termine breve per impugnare. Invece, la Corte ha considerato rilevante il momento dell ‘effettiva ricezione dello stesso da parte del destinatario, pur non essendo il ritardo imputabile al notificante.
2.1.- Il motivo risulta manifestamente fondato. A seguito della sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale, su cui è per intero basata l’illustrazione del motivo in esame – secondo cui la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del medesimo all’ufficiale giudiziario – la tempestività della notificazione esige che la consegna della copia dell’atto per la notifica venga effettuata nel termine perentorio assegnato dalla legge o dal giudice e che l’eventuale tardività della notifica possa essere addebitata esclusivamente a errori o all’inerzia dell’ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante (cfr, già Cass. n. 21409/04 e tutta la successiva giurisprudenza di legittimità); pertanto, in tale eventualità, la data di ricezione dell’atto da parte del destinatario non rileva al fine di escludere la tempestività dell’adempimento, ma soltanto, in caso di mancato compimento del procedimento notificatorio, al fine di richiederne la rinnovazione, provvedendovi con sollecita diligenza, da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza (cfr. Cass. S. U. n. 17352/09, Cass. n. 19986/11 ed altre).
2.2.- Pertanto, ha errato la Corte d’Appello nel prendere in considerazione esclusivamente la data del 17 novembre 2004, che è quella della ricezione dell’atto di appello, notificato a mezzo posta da parte dell’Ufficiale Giudiziario.
Alfine di verificare la tempestività dell’appello ai sensi dell’art. 325 cod. proc. civ., la Corte territoriale, alla stregua dei principi di cui sopra, avrebbe dovuto delibare la data di consegna del plico all’ufficiale giudiziario da parte del notificante, e, risultando con certezza tale consegna effettuata prima della scadenza del termine assegnato per l’integrazione del contraddittorio, avrebbe dovuto verificare se il procedimento notificatorio si fosse o meno concluso, valutando, soltanto in caso di mancata conclusione dello stesso, se la causa fosse o meno imputabile al notificante e se questi si fosse o meno adoperato tempestivamente per porvi rimedio.
Risulta perciò errata la statuizione di inammissibilità dell’appello formulata a prescindere dalle verifiche di cui si è appena detto, senza tenere conto del fatto che l’atto di appello venne consegnato all’Ufficiale Giudiziario per la notificazione il 4 novembre 2004, quindi entro il trentesimo giorno dalla notificazione della sentenza (5 ottobre 2004), e che la notificazione non andò a buon f ne perché fu lo stesso Ufficiale Giudiziario a mal indirizzare la stessa a mezzo posta, ponendovi rimedio con la consegna a mani il 17 novembre 2004 (entro il successivo dodicesimo giorno).
In conclusione, si propone che il secondo motivo di ricorso sia accolto, la sentenza impugnata sia cassata e le parti siano rinviate alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione. Restano
assorbiti i restanti quattro motivi.».
La relazione era comunicata al difensore della parte ricorrente.
1.1: Tenuta la camera di consiglio del 16 aprile 2015, il collegio riscontrava che non era stato depositato l’avviso di ricevimento relativo alla notificazione del ricorso per cassazione effettuata a mezzo posta nei confronti della società Re Mida s.r.l., elettivamente domiciliata presso il procuratore costituito in grado di appello. Con ordinanza depositata il 12 maggio 2015, ordinava perciò la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di questa intimata nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del provvedimento. La cancelleria comunicava il provvedimento in data 4 giugno 2015. 1.2: Con nota di deposito del 26 giugno 2015 il procuratore della ricorrente depositava l’avviso di ricevimento della prima notificazione del ricorso pervenuto al destinatario, avv. N.N., procuratore della società Re Mida s.r.1., in data 29 maggio 2013, nonché atto di rinnovazione notificato allo stesso destinatario in data 9 giugno 2015. Parte ricorrente depositava altresì visura della camera di commercio industria e artigianato di Roma dalla quale risultava la cancellazione della società Re Mida s.r.l. in data 10 settembre 2007.
A seguito di notifica dell’atto di rinnovazione anche nei loro confronti, notificavano distinti controricorsi H.A. e T.M., in qualità di soci della Re Mida s.r.l.
Non svolgeva attività difensiva l’originaria intimata Costruzioni edili M.E.G., ditta individuale.
Fissata la pubblica udienza per il giorno 9 marzo 2016, sia la ricorrente Sirec s.r.l. che i resistenti A. e M. depositavano memorie ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.
2.- Va dato atto che, come esposto riepilogando le vicende processuali, la cancellazione della società Re Mida s.r.l. dal registro delle imprese non è stata comunicata dal suo difensore nel grado di merito.
Va dato atto altresì che il ricorso per cassazione -proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello pubblicata il 19 aprile 2012 e non notificata- è stato spedito per le notificazioni a mezzo posta, ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53, il 28 maggio 2013, quindi tempestivamente.
Va infine dato atto che la notificazione di cui si è appena detto si è perfezionata con la ricezione del ricorso da parte del procuratore dell’Impresa M., in data 29 maggio 2013, e da parte del procuratore della Re Mida s.r.l., in data 29 maggio 2013.
Quest’ultima ricezione risulta dall’avviso di ricevimento depositato il 26 giugno 2015.
2.1.- Il Collegio ritiene che il ricorso sia stato validamente notificato al procuratore della società intimata, non rilevando che questa sia stata cancellata dal registro delle imprese nella pendenza del giudizio di merito. Infatti, le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza del 4 luglio 2014 n. 15295, dichiaratamente modificando l’orientamento precedente (ribadito, con riferimento alla fattispecie della cancellazione delle società dal registro delle imprese, da Cass. S.U. 13 marzo 2013 n. 6070) e riproponendo la teoria della c.d. ultrattività del mandato, hanno affermato il seguente principio di diritto: «In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l’evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ.».
Il principio va esteso anche alla situazione della perdita della capacità di stare in giudizio che si determini a seguito della cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, alla stregua di quanto affermato da altre numerose sentenze di questa Corte che, ponendosi in linea di continuità con la decisione a Sezioni Unite, hanno affermato il seguente principio di diritto: « La cancellazione della società dal registro delle imprese priva la stessa, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, della capacità di stare in giudizio. Tuttavia, ove l’evento estintivo si verifichi nel corso del giudizio di secondo grado, prima che la causa sia trattenuta per la decisione e senza che lo stesso sia stato dichiarato, né notificato, dal procuratore della società medesima, ai sensi dell’art. 300 cod. proc. civ., per il principio dell’”ultrattività del mandato”, il suddetto difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato, sicché il ricorso per cassazione notificato alla (pur estinta) società …, presso il difensore costituito nei gradi di merito, risulta ritualmente proposto.» (così Cass. n. 26495/14; nello stesso senso anche Cass. n. 23141/14, n. 5855/15 e n. 15724/15, risultando isolato il contrario precedente di cui a Cass. n. 23574114, che va disatteso perchè non coerente con la soluzione prescelta dalle Sezioni Unite).
2.2.- Nel presente giudizio di legittimità si sono difesi i soci della società estinta, con controricorsi e memorie.
La loro difesa in sede di legittimità comporta la modificazione della situazione processuale ma questa modificazione è sopravvenuta alla proposizione del ricorso. Pertanto, potrà rilevare ai fini della riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, ma non rileva ai fini della regolarità dell’impugnazione dinanzi a questa Corte.
Avuto riguardo ai principi di cui sopra, il ricorso è ammissibile.
3.- Quanto ai motivi di impugnazione, il Collegio condivide la proposta e le argomentazioni in fatto ed in diritto espressi nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ..
Giova precisare che -contrariamente a quanto si assume con le memorie depositate dai resistenti- gli atti processuali prodotti unitamente al ricorso documentano, punto per punto, le vicende esposte nello stesso ricorso, come d’altronde constatato già con la relazione di cui sopra: vi è in atti la prova sia della consegna dell’atto di appello all’ufficiale giudiziario in data 3 novembre 2004 con richiesta di notificazione all’appellata Re Mida srl, in persona dei legale rappresentante pro tempore, nel domicilio eletto presso il difensore in primo grado; sia della spedizione a mezzo posta dello stesso atto di citazione in appello da parte dell’ufficiale giudiziario in data 4 novembre 2004 (con l’errata indicazione del destinatario sulla busta contenente il ricorso, in quanto era omesso il nominativo dell’avvocato); sia, infine, del completamento del procedimento notificatorio dopo che la prima notificazione era risultata ineseguita per essere stata effettuata a “destinatario sconosciuto all’indirizzo” . Alla stregua di questo dato documentale -riscontrato sia al momento del deposito della relazione di cui sopra che dal collegio mediante l’accesso agli atti consentito dalla denuncia dell’error in procedendo ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.- risultano incomprensibili (a tacer d’altro) le considerazioni svolte dai resistenti in merito alla asserita mancanza di qualsivoglia riscontro documentale a sostegno del secondo motivo di ricorso ed alla asserita mancata verifica degli atti processuali che sarebbe stata a base della ricostruzione delle vicende processuali contenuta nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
Il secondo motivo di ricorso è perciò fondato per le ragioni già richiamate.
3.1.- Ogni altra questione posta dai resistenti attiene al merito del gravame e dovrà essere fatta oggetto di esame da parte del giudice del rinvio.
Dato tutto quanto sopra, va accolto il secondo motivo di ricorso e la sentenza impugnata va cassata, con assorbimento dei motivi restanti. Le parti vanno rimesse alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per il giudizio di rinvio e la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

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