La notifica di un atto non processuale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|30 maggio 2022| n. 17464.

La notifica di un atto non processuale

La notifica di un atto non processuale, quale è il provvedimento monitorio emesso “inaudita altera parte”, può ben essere eseguita personalmente alla società intimata all’indirizzo PEC risultante dal Registro delle imprese, essendo il suddetto indirizzo assimilabile alla sua sede legale (Nel caso di specie, essendo stata la notifica validamente eseguita all’indirizzo PEC costituente il domicilio digitale della società ricorrente, il giudice di legittimità ha ritenuto che correttamente la corte territoriale avesse dichiarato insussistenti i presupposti per ritenere ammissibile l’opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ.)

Ordinanza|30 maggio 2022| n. 17464. La notifica di un atto non processuale

Data udienza 20 gennaio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Notificazioni – Notifica di un atto non processuale – Indirizzo PEC risultante dal Registro delle imprese – Validità ed efficacia – Principio espresso in tema di opposizione tardiva a provvedimento monitorio (Dl 185/2008, articolo 16; Dl 179/2012, articolo 16 – ter; Cpc, articolo 650)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso R.G. n. 26428/2020 proposto da:
(OMISSIS) S.r.l. – societa’ agricola, in persona del rappresentante legale pro tempore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) impresa individuale, in persona del rappresentante legale pro tempore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS);
– resistente –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 26/06/2020 n. 2372/2020, notificata in data 14/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/01/2022 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

La notifica di un atto non processuale

RILEVATO

che
– il giudizio di legittimita’ trae origine dal ricorso proposto dalla (OMISSIS) S.r.l., notificato il 12/10/2020, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli di rigetto del gravame dalla stessa proposto;
– la controversia riguarda il mancato pagamento, da parte della (OMISSIS) S.r.l., del corrispettivo per lavori eseguiti dalla Ditta (OMISSIS) per la realizzazione di un centro ippico in Benevento;
– il tribunale di Benevento, accogliendo la domanda di (OMISSIS) aveva emesso in data 12/10/2015 il decreto ingiuntivo n. 1173/2015 provvisoriamente esecutivo per l’importo di Euro 223.685,32;
– il ricorso monitorio, unitamente al decreto munito di formula esecutiva, era stato notificato all’ingiunta al suo indirizzo PEC, in data 16/10/2015,
– la (OMISSIS) s.r.l., con atto di citazione notificato il 24/02/2016, si era opposta al predetto decreto lamentando, ex articolo 650 c.p.c., la nullita’ della notificazione per l’omessa indicazione, nella relata di notifica, del pubblico registro dal quale era stato attinto l’indirizzo PEC utilizzato;
– l’opponente precisava che l’indirizzo PEC presso cui era stato notificato il decreto era esatto, ma che, tuttavia, lo Studio Commercialista ” (OMISSIS)”, dalla stessa delegato alla gestione della posta elettronica, non l’aveva consultato prima del 15/01/2016 e pertanto non aveva avuto notizia del decreto ingiuntivo,
– nel merito, l’opponente contestava la qualita’ dei lavori eseguiti dalla ditta (OMISSIS) e spiegava domanda riconvenzionale per i danni
– la (OMISSIS) si era altresi’ opposta, ex articolo 615 c.p.c., all’atto di precetto successivamente notificato dalla ditta (OMISSIS) poiche’ fondato su un titolo esecutivo inesistente;
– costituitasi in giudizio, la ditta opposta eccepiva l’inammissibilita’ dell’opposizione promossa dalla (OMISSIS) S.R.L. ai sensi dell’articolo 650 c.p.c., stante la validita’ della notifica del decreto ingiuntivo, nonche’ la inammissibilita’ e l’infondatezza dell’opposizione ai sensi dell’articolo 615 c.p.c.;
– il tribunale di Bari, con sentenza n. 1394/2019, ha dichiarato inammissibile l’opposizione al decreto ingiuntivo, perche’ tardiva, precisando che la mancata indicazione da cui era stato tratto l’indirizzo PEC o la momentanea disponibilita’ dello stesso da parte del destinatario non potevano incidere sulla regolarita’ della notifica e sull’avvenuto perfezionamento della stessa, coincidente con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore della PEC del destinatario, indipendentemente dall’effettiva apertura del messaggio;
– ha dichiarato infondata l’opposizione al precetto, condannando il soccombente al pagamento delle spese di lite;
– avverso la sentenza, ha proposto appello la (OMISSIS) s.r.l., chiedendo la riforma della sentenza impugnata, per avere erroneamente ritenuto inammissibile l’opposizione ex articolo 650 c.p.c., laddove la notifica effettuata a un indirizzo PEC il quale, pur essendo riferibile alla parte personalmente o al difensore, sia diverso da quello inserito nel registro (OMISSIS), doveva invece ritenersi nulla sulla scorta di quanto ritenuto da questa Corte con l’ordinanza 24160/2019;
– si e’ costituita in giudizio l’appellata, la quale ha resistito chiedendo la conferma della sentenza impugnata;
– la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 2372 del 26/06/2020 ha respinto l’appello,
– la Corte territoriale ha osservato che, ai fini della legittimita’ dell’opposizione tardiva prevista dall’articolo 650 c.p.c., l’opponente deve provare che non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto a causa della irregolarita’ della notificazione del provvedimento monitorio;
– tale prova, per giurisprudenza di legittimita’ (cosi, Cass, n. 20850 del 2018), si considera raggiunta ogni qual volta sia da ritenere che l’atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilita’ del destinatario: nella specie, l’opponente non ha fornito ne’ la prova della nullita’ della notifica, ne’ che, a causa della pretesa invalidita’ della notifica, l’ingiunta non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto;
– sicche’, per la Corte d’Appello, le conseguenze pregiudizievoli della negligenza del professionista incaricato dal titolare di un indirizzo PEC di controllare la posta elettronica, non ascrivibili a forza maggiore o caso fortuito ex articolo 650 c.p.c., devono ricadere su chi della stessa aveva la disponibilita’ giuridica, risultando per i terzi del tutto indifferenti i profili di inadempimento relativi al sottostante rapporto di prestazione d’opera o di mandato;
– quanto all’asserita irregolarita’ della notifica, il giudice del gravame ha osservato che la notifica telematica eseguita presso l’indirizzo PEC dichiarato da una societa’ (poiche’ sostanzialmente assimilabile alla sua sede legale) si perfeziona con l’attestazione di avvenuta consegna alla formale intestataria (cosi’, Cass., n. 16365 del 2018);
– con riguardo alla deduzione dell’appellante secondo cui la notifica sarebbe nulla in quanto l’indirizzo PEC presso cui la stessa era avvenuta non era tratto dal (OMISSIS), la Corte napoletana ha osservato che la societa’ agricola (OMISSIS) s.r.l. non rientra tra le categorie di soggetti per i quali la notifica deve necessariamente avvenire ad un indirizzo PEC estratto dal citato registro, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 149-bis c.p.c., e del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16-ter;
– contro la sentenza d’appello, la (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui resiste (OMISSIS) con controricorso.
CONSIDERATO
che:
– con l’unico motivo di ricorso (rubricato come violazione o falsa applicazione degli articoli 650 e 326 c.p.c.), in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte ricorrente censura la sentenza d’appello per avere erroneamente dichiarate l’inammissibilita’ dell’opposizione ai sensi dell’articolo 650 c.p.c., e per non aver rilevato la nullita’ della notifica effettuata ad indirizzo diverso da quello inserito nel (OMISSIS);
– il ricorrente cita, a sostegno della domanda la giurisprudenza di questa corte (Cass. n. 24160 del 2019; Cass. n. 13224 del 2018; id. n. 30139 del 2017);
– il motivo e’ infondato sotto entrambi i profili;
– per quanto concerne il profilo, logicamente prioritario, del domicilio digitale destinatario della notifica, si osserva che la notifica di un atto non processuale, quale e’ il provvedimento monitorio emesso inaudita altera parte, puo’ ben essere eseguita personalmente alla societa’ intimata all’indirizzo PEC risultante dal Registro delle imprese, essendo per giurisprudenza consolidata di questa Corte, di cui il giudice d’appello ha fatto puntuale applicazione (cfr. pag. 8, secondo cpv. della sentenza impugnata), il suddetto indirizzo assimilabile alla sua sede legale (cfr. Cass. n. 31/2017; id. n. 16365 del 2018; id. n. 5652 del 2019);
– infatti, ai fini del domicilio digitale il Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16-ter, conv con mod. dalla L. n. 221 del 2012, e poi modificato dal Decreto Legge n. 90 del 2014 conv. con mod. dalla L. n. 114 del 2014, e vigente al 4/9/2015 prevedeva che “A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dal presente decreto, articolo 4 e articolo 16, comma 12; dal Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo 16, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 6-bis, nonche’ il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia”;
– tra questi pubblici elenchi era quindi ricompreso anche quello del registro delle imprese ai sensi del Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 16, comma 6, conv. con L. n. 2 del 2009 con la conseguenza che l’indirizzo

 

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