Il raggiungimento dello scopo della notifica

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|30 maggio 2022| n. 17428.

Il raggiungimento dello scopo della notifica.

In tema di notificazioni, il raggiungimento dello scopo della notifica si verifica anche nel caso in cui il destinatario ha certamente ricevuto la raccomandata presso il proprio indirizzo ed ha scelto di omettere il ritiro presso l’ufficio postale del plico, determinando la compiuta giacenza. In tali casi, opera la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., che è superabile solo se la persona destinataria dia prova di essersi trovata senza sua colpa nell’impossibilità di prendere cognizione del plico (Nel caso di specie, accertato in concreto l’avvenuto ricevimento della CAD, avendola il notificante, processualmente onerato della sua produzione in giudizio, depositata, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza impugnata).

Ordinanza|30 maggio 2022| n. 17428. Il raggiungimento dello scopo della notifica.

Data udienza 13 aprile 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Notificazioni – Servizio postale – Ricezione della raccomandata presso il proprio indirizzo da parte del destinatario – Compiuta giacenza a seguito di omissione del ritiro presso l’ufficio postale – Perfezionamento del procedimento notificatorio – Sussistenza – Presunzione di conoscenza – Superamento – Limiti (Cc, articolo 1335; Cpc, articoli 149 e 156; Legge 890/1982, articoli 8 e 9)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G.23627-2019 proposto da:
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CAUSE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MESSINA, in persona del suo Direttore generale p.t., (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’AVV. (OMISSIS), domiciliato in Roma presso lo Studio legale dell’AVV. (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in qualita’ di amministratore di sostegno di (OMISSIS), autorizzata a stare in giudizio con provvedimento del giudice tutelare del (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’AVV. (OMISSIS), con domicilio eletto in Roma presso lo Studio del PROF. AVV. (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
e nei confronti di;
(OMISSIS), (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS) e di (OMISSIS);
(OMISSIS);
FALLIMENTO DI (OMISSIS);
(OMISSIS) S.p.A., oggi (OMISSIS) S.p.A.;
– intimati –
avverso la sentenza non definitiva n. 324/2016 della Corte d’Appello di Messina, depositata il 07/06/2016, e, quale ulteriore effetto, avverso la sentenza definitiva n. 605/2018 della Corte d’Appello di Messina, comunicata il 22/06/2018;
Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal Consigliere Dott. Marilena Gorgoni.

Il raggiungimento dello scopo della notifica

RILEVATO

che:
lo IACP di Messina ricorre per la cassazione della sentenza non definitiva n. 324/2016 emessa dalla Corte d’Appello di Messina, resa pubblica il 07/06/2018, e, quale ulteriore effetto per la cassazione della sentenza definitiva n. 605/2018 della stesso giudice distrettuale, comunicata il 22/06/2018, affidandosi a due motivi;
resiste con controricorso (OMISSIS), amministratore di sostegno del figlio (OMISSIS);
nessuna attivita’ difensiva risulta svolta in questa sede da (OMISSIS), da (OMISSIS), da (OMISSIS), dal Fallimento di (OMISSIS) e da (OMISSIS), rimasti intimati;
(OMISSIS) conveniva, dinanzi al Tribunale di Patti, lo IACP di Messina, (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti, quantificati in Lire 842.535.000 o nella somma accertata giudizialmente, derivanti dal crollo di un pilastro di circa 300 kg, parte della recinzione della palazzina C del fabbricato sito in (OMISSIS) di proprieta’ dello IACP;
per quanto di interesse ai fini del ricorso, (OMISSIS), evocato in giudizio quale direttore dei lavori, costituitosi, declinava ogni responsabilita’, asserendo di essersi limitato a sottoscrivere il contratto di appalto tra lo IACP, proprietario, e l’impresa (OMISSIS), appaltatrice, e otteneva di chiamare in giudizio, per esserne manlevato, (OMISSIS) S.p.A.; quest’ultima eccepiva l’inoperativita’ della copertura assicurativa, rilevava la prescrizione del credito nei confronti del proprio assicurato, il difetto di sua legittimazione passiva e l’esosita’ della richiesta;

 

Il raggiungimento dello scopo della notifica

 

gli eredi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), eccepivano la prescrizione del credito risarcitorio, per essere i lavori di realizzazione della palazzina terminati e collaudati nel 1985, mentre il sinistro si era verificato nel (OMISSIS), rilevavano l’infondatezza della domanda attorea, invocavano l’accertamento del concorso di responsabilita’ della vittima che si era gettata addosso al manufatto, in precedenza investito da un camion durante una manovra, e chiedevano di essere manievati dallo IACP e dal fallimento della ditta (OMISSIS);
lo IACP resisteva esclusivamente alla domanda degli eredi (OMISSIS), rilevando la prescrizione dell’azione di garanzia e deducendo che, a seguito di alcune segnalazioni degli assegnatari degli alloggi nella palazzina, aveva denunciato i vizi costruttivi a (OMISSIS), il quale aveva negato la loro presenza;
il curatore del fallimento della ditta (OMISSIS) eccepiva l’inammissibilita’ delle domande risarcitorie proposte in via ordinaria;
con ordinanza del 26.04.2012, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo istruttorio, non rinvenendo prova del perfezionamento della notifica dell’atto di citazione all’odierno ricorrente, e invitava parte attrice a fornire prova della rituale e regolare evocazione in giudizio; parte attrice provvedeva, il 1705.2012, a depositare tre cartoline postali, relative all’avviso di ricevimento della CAD indirizzata allo IACP, all’avviso di ricevimento della raccomandata indirizzata ad (OMISSIS) e all’avviso di ricevimento della raccomandata indirizzata ad (OMISSIS);
il Tribunale, con sentenza n. 420/2013, dichiarava lo IACP e l’allora direttore dei lavori, (OMISSIS), responsabili dei danni e, per l’effetto, condannava il primo a corrispondere all’attore la somma di Euro 379.226,00, dichiarava prescritto il credito nei confronti degli eredi (OMISSIS), rilevava l’inammissibilita’ della domanda nei confronti della curatela della ditta (OMISSIS), rigettava quelle formulate nei confronti di (OMISSIS), dichiarava assorbite le ulteriori domande, regolava, infine, le spese processuali;
la Corte d’Appello di Messina, investita del gravame, in via principale, dallo IACP, e, in via incidentale, da (OMISSIS), da (OMISSIS) e da (OMISSIS), con la decisione non definitiva n. 324/2016, ha rigettato, ritenendolo infondato, il motivo di appello con cui l’odierno ricorrente aveva eccepito la mancanza di prova della notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, assumendo che l’attore non aveva depositato l’avviso di ricevimento della lettera raccomandata contenete l’atto giudiziario spedito dall’ufficio postale di (OMISSIS), bensi’ l’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito. La Corte territoriale ha ritenuto che dalla documentazione in atti emergeva che l’ufficiale giudiziario aveva rilasciato al notificando IACP avviso di deposito del piego dell’ufficio postale e aveva compilato l’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito, ricevuto in data 12.11.2001 da persona idonea; ha dichiarato inammissibile ex articolo 345 c.p.c. la questione concernente l’illeggibilita’ della firma, perche’ proposta per la prima volta con la comparsa conclusionale d’appello; ha riconosciuto il diritto di (OMISSIS) al risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacita’ reddituale e ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio per la relativa quantificazione, come da separata CTU, rinviando alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di lite concernenti il rapporto processuale tra lo IACP e (OMISSIS);
con la sentenza n. 605/2018, resa pubblica il 22/06/2018, la Corte d’Appello di Messina, pronunciandosi definitivamente, ha condannato lo IACP al pagamento dell’ulteriore importo di Euro 78.286,10 a favore di (OMISSIS), ha compensato le spese del grado e posto quelle di CTU a carico dello IACP;
la trattazione del ricorso e’ stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., n. 1:
il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte;
lo IACP ha illustrato il ricorso con memoria;

 

Il raggiungimento dello scopo della notifica

 

CONSIDERATO

che:
1) in via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di nullita’, di inammissibilita’ e di improcedibilita’ del ricorso formulata dalla controricorrente, in ragione della riscontrata “differenza letterale” tra il ricorso fatto nell’interesse dello IACP, in persona del suo direttore generale pro tempore, e la procura speciale rilasciata non gia’ dal direttore generale, bensi’ dal coordinatore generale; la tesi di (OMISSIS) e’ che le qualita’ e le funzioni del direttore generale divergano da quelle del coordinatore generale, rendendo irrilevante il fatto che (OMISSIS) rivestisse entrambe le funzioni, perche’ la procura speciale era stata rilasciata dallo IACP per determina dirigenziale esclusivamente a (OMISSIS) nella sue veste di coordinatore generale;
premesso che la figura del coordinatore generale dello IACP ha qualifica apicale come quella del direttore generale di cui al testo unico degli impiegati civili dello Stato (Cons. Stato, 22/11/1999, n. 1906), sul punto va richiamata la disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 16 per la quale “1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell’ambito di quanto stabilito dall’articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza; b) curano l’attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilita’ di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; c) adottano gli atti relativi all’organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale; d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti; e) dirigono, coordinano e controllano l’attivita’ dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l’adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall’articolo 21; f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, articolo 12, comma 1; g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell’amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza; h) svolgono le attivita’ di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti; I) curano i rapporti con gli uffici dell’Unione Europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell’organo di direzione politica, sempreche’ tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo””;

 

Il raggiungimento dello scopo della notifica

 

deve altresi’ rilevarsi che il Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 27 dispone l’adeguamento ai principi contenuti nel Capo II del medesimo decreto degli ordinamenti delle Regioni a statuto ordinario e delle altre pubbliche amministrazioni;
tanto premesso, dalla Delib. n. 129 del 2005, che lo IACP ha allegato alla memoria depositata in vista dell’odierna Camera di Consiglio e notificato alla controricorrente, risulta che lo statuto dello IACP e’ stato adeguato al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, riconoscendo ai Dirigenti amministrativi anche il potere di promuovere e resistere alle liti;
va ricordato, in merito alla questione qui dibattuta, che a questa Corte compete solo il compito di verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire o contraddire in nome e per conto dell’ente abbia anche dichiarato o meno di far cio’ in una veste astrattamente idonea, per legge (nel qual caso nessun’altra allegazione e’ necessaria) o per espressa disposizione statutaria (nel qual caso e’ necessario il riferimento ad essa), ad abilitarlo alla rappresentanza sostanziale dell’ente stesso nel processo (Cass. 13/06/2002 n. 8442 e successiva giurisprudenza conforme); non ha, di sua iniziativa, il compito di svolgere accertamenti in ordine all’effettiva esistenza della qualita’ spesa dal rappresentante, avendo quest’ultimo l’onere di provarla solo in caso di contestazione della controparte (Cass., Sez. Un., 14/12/1999 n. 894), sempreche’ quella qualita’ sia riscontrabile come astrattamente idonea all’esercizio del potere (Cass. 23/10/2006, n. 22784);
ebbene, a fronte della contestazione della qualita’ di rappresentante dello IACP da parte di (OMISSIS) proveniente dalla controricorrente, lo IACP ha dimostrato che la predetta era in possesso della speciale legitimatio ad processum, ossia della sussistenza del suo potere di rappresentare l’ente nei rapporti processuali; quindi, la procura speciale conferita da (OMISSIS) all’avvocato (OMISSIS) e’ da ritenere valida e, per l’effetto, va rigettata l’eccezione di (OMISSIS);
1.1) puo’ dunque passarsi allo scrutinio dei motivi di ricorso;
2) con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 149 c.p.c., della L. 20 novembre 1982, n. 890, articolo 8, comma 4;

 

Il raggiungimento dello scopo della notifica

 

secondo lo IACP sarebbe stato violato il principio secondo cui, nel caso di notificazione richiesta a mezzo del servizio postale, l’ufficiale postale, qualora non abbia potuto consegnare l’atto al destinatario o a persona legittimata a riceverlo, ha l’obbligo, L. 20 novembre 1982, n. 890, ex articoli 8 e 9 accertato che il destinatario e’ temporaneamente assente e che mancano persone abilitate a ricevere il plico, di rilasciare al notificando avviso di deposito e di provvedere, eseguito il deposito del piego presso l’ufficio postale, alla compilazione dell’avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalita’ eseguite, deve essere restituito, con il piego, al mittente, dopo la scadenza del termine di giacenza dei dieci giorni di deposito. Pertanto, ove l’avviso di ricevimento non menzioni precisamente tutte le descritte operazioni e ove non sia dimostrata l’attivita’ svolta dall’ufficiale postale la notifica e’ nulla. La Corte d’Appello avrebbe ritenuto valida la notificazione, omettendo, pero’, di rilevare che in primo grado non era stato allegato l’avviso di ricevimento della raccomandata. Dalla documentazione prodotta nel giudizio dinanzi al Tribunale non risulterebbero menzionati tutti gli adempimenti necessari per la configurabilita’ e la sussistenza di valida notificazione dell’atto introduttivo: mancherebbero l’indicazione e/o la prova delle ragioni che avevano determinato il successivo deposito e delle modalita’ con cui il notificando era stato cercato senza essere reperito;
3) con il secondo motivo il ricorrente rimprovera alla Corte d’Appello, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di avere omesso l’esame di un fatto decisivo, costituito dall’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’atto di citazione in giudizio, allegato solo con la comparsa di risposta con appello incidentale da (OMISSIS), da cui emergeva la pretermissione di ogni descrizione delle formalita’ compiute prima di procedere al rilascio ed all’invio dell’avviso di deposito del piego dell’ufficio postale;
4) i motivi che possono essere fatti oggetto di un esame congiunto non meritano accoglimento;

 

Il raggiungimento dello scopo della notifica

 

e’ vero che il difetto di uno degli adempimenti di cui all’articolo 140 c.p.c. rende la notifica nulla e non inesistente (Cass. 30/09/2016 n. 19522; Cass. 30/12/2016, n. 27479) – in coerenza con la stretta limitazione delle ipotesi di inesistenza della notifica individuata dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 14916 del 20/07/2016 -; tale nullita’ resta sanata, pero’, ai sensi dell’articolo 156 c.p.c., se il destinatario abbia comunque regolarmente ricevuto la raccomandata informativa del deposito del piego nell’ufficio postale. Inoltre detta raccomandata informativa, in relazione alla sua finalita’, non e’ soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta, ma solo al regolamento postale. Questa Corte ha piu’ volte enunciato il principio, utilizzabile nella fattispecie di causa, secondo cui il raggiungimento dello scopo della notifica, si verifica anche nel caso in cui il destinatario ha certamente ricevuto la raccomandata presso il proprio indirizzo ed ha scelto di omettere il ritiro presso l’ufficio postale del plico, determinando la compiuta giacenza (Cass. 09/01/2019 n. 265). In tali casi opera la presunzione di conoscenza di cui all’articolo 1335 c.c., che e’ superabile solo se la persona destinataria dia prova di essersi trovata senza sua colpa nell’impossibilita’ di prendere cognizione del plico (Cass. 04/07/2014, n. 15315);
in piu’, questa Corte, a sezioni unite, con la decisione n. 1210 del 17/01/2022, ha stabilito che per il perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, e’ necessario che egli abbia ricevuto l’atto o che esso sia pervenuto nella sua sfera di conoscibilita’ e che l’unico documento idoneo a fornire tale dimostrazione, nonche’ della data in cui essa e’ avvenuta, dell’identita’ ed idoneita’ della persona cui il plico sia stato consegnato e’ la ricevuta di ritorno della raccomandata (L. n. 890 del 1982, articolo 149 cit., e articolo 4, commi 3 e 8). Si e’ infatti affermato che “al fine di stabilire l’esistenza e la tempestivita’ della notificazione di un atto giudiziario eseguita a mezzo del servizio postale, occorre fare riferimento esclusivamente ai dati risultanti dall’avviso di ricevimento, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova dell’esecuzione della notificazione, della data in cui e’ avvenuta e della persona cui il plico e’ stato consegnato”; nel caso di specie, e’ stato verificato in concreto l’avvenuto ricevimento della CAD, avendola il notificante, processualmente onerato della sua produzione in giudizio, depositata; il Collegio ritiene, dunque, provato il perfezionamento del procedimento notificatorio e sanati i relativi vizi;
5) ne consegue il rigetto del ricorso;
6) seguendo l’insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2012, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

 

Il raggiungimento dello scopo della notifica

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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