La misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|24 febbraio 2021| n. 7104.

La misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ex art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 può essere applicata anche a seguito di espiazione di pena conseguente a condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, dello stesso decreto.

Sentenza|24 febbraio 2021| n. 7104

Data udienza 2 febbraio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: STUPEFACENTI – DETENZIONE E SPACCIO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Mari – Presidente

Dott. MENICHETTI Carla – rel. Consigliere

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere

Dott. NARDIN Maura – Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PESARO;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 06/11/2019 del TRIBUNALE di PESARO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
trattato il procedimento con le modalita’ di cui al Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Pesaro, del giudizio abbreviato, ha condannato (OMISSIS) alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa per i reati di cui all’articolo 81 c.p., e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, (cessione e detenzione, a fini di spaccio, di eroina, in data 10 maggio 2019), disponendo la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente, nonche’ la confisca del danaro e del cellulare sequestrati e rigettando la richiesta della parte pubblica di espulsione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 86, in considerazione della qualificazione del fatto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5.
2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro che ha denunciato la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine al mancato accoglimento dell’istanza di espulsione, atteso che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 86, consente l’irrogazione della misura di sicurezza anche per i fatti di lieve entita’ di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, laddove sussista il presupposto della pericolosita’ sociale dell’imputato, e che, comunque, la decisione e’ manifestamente illogica e contraddittoria nella parte in cui esclude la pericolosita’ sociale di (OMISSIS) in considerazione della commissione di un fatto di lieve entita’, ma l’afferma ai fini del diniego delle generiche e della sospensione condizionale in considerazione della disinvoltura dimostrata nella commissione del delitto, del comportamento tenuto successivamente al reato e delle sue condizioni di vita.
3.11 giudizio e’ stato trattato con le modalita’ di cui al Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato italiano.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare occorre sottolineare che 11 presente ricorso non e’ riconducibile all’articolo 569 c.p.p., trattandosi dell’umico strumento di impugnazione consentito alla parte pubblica avverso sentenza di condanna emessa all’esito di giudizio abbreviato, sicche’ e’ ammissibile anche per il dedotto vizio di motivazione.
2. Il ricorso e’ fondato e merita accoglimento.
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 86, dispone che lo straniero condannato per uno dei reati previsti dai precedenti articoli 73, 74 e 79, e articolo 82, commi 2 e 3, a pena espiata, deve essere espulso dallo Stato e che lo stesso provvedimento di espulsione puo’ essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dal medesimo Testo Unico. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 58 del 24 febbraio 1995, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del citato articolo 86, comma 1, nella parte in cui obbligava il giudice ad emettere senza l’accertamento della sussistenza in concreto della pericolosita’ sociale, contestualmente alla condanna, l’ordine di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati di cui sopra. Successivamente, la Corte di Cassazione ha piu’ volte chiarito che, non sussistendo piu’ una presunzione assoluta di pericolosita’, la verifica circa la sussistenza della pericolosita’ sociale del condannato deve essere compiuta alla luce degli elementi indicati dall’articolo 133 c.p. ed essere assistita da adeguata motivazione (Cass. Sez. F, n. 35432/2013, Rv. 255815; Sez. VI, n. 45468/2010, Rv. 248961; Sez.IV, n. 46759/2007, Rv. 238359).
Si e’, tuttavia, gia’ chiarito che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 86, comma 1, si riferisce anche all’articolo 73, comma 5, dello stesso D.P.R., in quanto la lettera della norma e’ al riguardo inequivoca e fa riferimento ad uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74 e 79, e articolo 82, commi 2 e 3, tra cui e’ sicuramente ricompreso anche il fatto di lieve entita’, non assumendo alcuna rilevanza la circostanza che tale fattispecie sia oggi ipotesi autonoma e non piu’ ipotesi attenuata della norma in questione (cosi’ in motivazione Sez. 2, n. 38336/2016). Da tale premessa deriva che la sentenza impugnata, nel ritenere ostativa all’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 86, la qualificazione del reato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, e’ incorsa in violazione di legge e deve, pertanto, essere annullata con rinvio al giudice di primo grado, in applicazione del principio enucleabile dall’articolo 623 c.p.p., in forza del quale, fatta salva l’ipotesi del ricorso per “saltum” disciplinata dall’articolo 569 c.p.p., comma 4, il giudice di rinvio e’ il giudice equi-ordinato a quello che ha emesso la sentenza (in questo senso v. Sez. 5, n. 10970/2020, Rv. 278791 – 01, secondo cui, in caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione di una sentenza inappellabile del giudice di pace, il giudice di rinvio va individuato in altro giudice di pace appartenente al medesimo ufficio, atteso che, in assenza di una norma specifica che consenta la determinazione del giudice di rinvio, trova applicazione il principio enucleabile dall’articolo 623 c.p.p., in forza del quale, fatta salva l’ipotesi del ricorso per “saltum” disciplinata dall’articolo 569 c.p.p., comma 4, il giudice di rinvio e’ il giudice equi-ordinato a quello che ha emesso la sentenza).
3. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Pesaro (in persona di un diverso giudice monocratico) per nuovo giudizio limitatamente alla misura di sicurezza dell’espulsione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente l’espulsione e rinvia sul punto al Tribunale di Pesaro.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *