Ai titoli conseguiti da insegnanti che abbiano ottenuto una laurea in Italia

Consiglio di Stato, Sentenza|22 marzo 2021| n. 2438.

Ai titoli conseguiti da insegnanti che abbiano ottenuto una laurea in Italia e l’abilitazione all’insegnamento presso un paese dell’Unione Europea, non può negarsi rilevanza ed efficacia nell’ordinamento italiano; né può negarsi validità ed efficacia alla qualificazione abilitante all’insegnamento conseguita presso un paese europeo; pertanto, l’Amministrazione è chiamata unicamente alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno.

Sentenza|22 marzo 2021| n. 2438

Data udienza 25 febbraio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Lavoro e formazione – Istruzione – Docenti – Abilitazione acquisita in Bulgaria – Diniego di riconoscimento – Illegittimità – Direttiva 2013/55/UE, art. 13 – Disciplina formazione professionale non regolamentata

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4026 del 2020, proposto da
Lo. Ba., rappresentato e difeso dall’avvocato Fa. Pi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
sul ricorso numero di registro generale 4027 del 2020, proposto da
La. Ca., rappresentato e difeso dall’avvocato Fa. Pi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);

sul ricorso numero di registro generale 4028 del 2020, proposto da
Da.Ca., rappresentato e difeso dall’avvocato Fa. Pi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);

sul ricorso numero di registro generale 4029 del 2020, proposto da
Pi. Ca., rappresentato e difeso dall’avvocato Fa. Pi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);

sul ricorso numero di registro generale 4030 del 2020, proposto da
Ma. Ce., rappresentato e difeso dall’avvocato Fa. Pi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);

sul ricorso numero di registro generale 4031 del 2020, proposto da
Ma. Co., rappresentato e difeso dall’avvocato Fa. Pi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);

sul ricorso numero di registro generale 4032 del 2020, proposto da
Da. Cr., rappresentato e difeso dall’avvocato Fa. Pi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);

sul ricorso numero di registro generale 4033 del 2020, proposto da
Cl. Di Pa., rappresentato e difeso dall’avvocato Fa. Pi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);

sul ricorso numero di registro generale 4034 del 2020, proposto da
Do. Di Pa., rappresentato e difeso dall’avvocato Fa. Pi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);

sul ricorso numero di registro generale 4035 del 2020, proposto da
Pa. Di., rappresentato e difeso dall’avvocato Fa. Pi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);

sul ricorso numero di registro generale 4036 del 2020, proposto da
An. D’I., rappresentato e difeso dall’avvocato Fa. Pi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);

sul ricorso numero di registro generale 4037 del 2020, proposto da
Ca. D’I., rappresentato e difeso dall’avvocato Fa. Pi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);

sul ricorso numero di registro generale 4038 del 2020, proposto da
Gi. Er., rappresentato e difeso dall’avvocato Fa. Pi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);

sul ricorso numero di registro generale 4039 del 2020, proposto da
Ma. Ga., rappresentato e difeso dall’avvocato Fa. Pi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);

sul ricorso numero di registro generale 4041 del 2020, proposto da
Mi. Gi., rappresentato e difeso dall’avvocato Fa. Pi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);

sul ricorso numero di registro generale 4042 del 2020, proposto da
Le. La., rappresentato e difeso dall’avvocato Fa. Pi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);

sul ricorso numero di registro generale 4044 del 2020, proposto da
Gi. La., rappresentato e difeso dall’avvocato Fa. Pi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Ministero dell’Istruzione (Già Miur), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);

sul ricorso numero di registro generale 4045 del 2020, proposto da
Vi. Ma., rappresentato e difeso dall’avvocato Fa. Pi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);

sul ricorso numero di registro generale 4046 del 2020, proposto da
Se. Ma., rappresentato e difeso dall’avvocato Fa. Pi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);

sul ricorso numero di registro generale 4047 del 2020, proposto da
Ri. Ma., rappresentato e difeso dall’avvocato Fa. Pi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);

sul ricorso numero di registro generale 4048 del 2020, proposto da
Er. Me., rappresentato e difeso dall’avvocato Fa. Pi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);

sul ricorso numero di registro generale 4049 del 2020, proposto da
Si. Pa., rappresentato e difeso dall’avvocato Fa. Pi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);

sul ricorso numero di registro generale 4050 del 2020, proposto da
An. Pe., rappresentato e difeso dall’avvocato Fa. Pi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);

sul ricorso numero di registro generale 4051 del 2020, proposto da
Fl. Pe., rappresentato e difeso dall’avvocato Fa. Pi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);

sul ricorso numero di registro generale 4052 del 2020, proposto da
Pa. Pi., rappresentato e difeso dall’avvocato Fa. Pi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);

sul ricorso numero di registro generale 4053 del 2020, proposto da
Be. Pi., rappresentato e difeso dall’avvocato Fa. Pi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);

sul ricorso numero di registro generale 4054 del 2020, proposto da
Gi. Po., rappresentato e difeso dall’avvocato Fa. Pi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);

sul ricorso numero di registro generale 4055 del 2020, proposto da
Fr. Pu., rappresentato e difeso dall’avvocato Fa. Pi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);

sul ricorso numero di registro generale 4056 del 2020, proposto da
Gi. Re., rappresentato e difeso dall’avvocato Fa. Pi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);

sul ricorso numero di registro generale 4057 del 2020, proposto da
Pa. Se., rappresentato e difeso dall’avvocato Fa. Pi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);

sul ricorso numero di registro generale 4058 del 2020, proposto da
Or. Si. O’N., rappresentato e difeso dall’avvocato Fa. Pi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);

sul ricorso numero di registro generale 4060 del 2020, proposto da
Fe. Cr., rappresentato e difeso dall’avvocato Fa. Pi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);

sul ricorso numero di registro generale 4061 del 2020, proposto da
Lo. Lo., rappresentato e difeso dall’avvocato Fa. Pi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);

sul ricorso numero di registro generale 4086 del 2020, proposto da
Gi. Po., rappresentato e difeso dall’avvocato Fa. Pi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);

per la riforma
quanto al ricorso n. 4026 del 2020:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Terza) n. 11238/2019,
quanto al ricorso n. 4027 del 2020:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Terza) n. 11237/2019,
quanto al ricorso n. 4028 del 2020:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Terza) n. 11236/2019,
quanto al ricorso n. 4029 del 2020:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Terza) n. 11248/2019,
quanto al ricorso n. 4030 del 2020:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Terza) n. 11247/2019,
quanto al ricorso n. 4031 del 2020:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Terza) n. 11254/2019,
quanto al ricorso n. 4032 del 2020:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Terza) n. 11244/2019,
quanto al ricorso n. 4033 del 2020:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Terza) n. 11250/2019,
quanto al ricorso n. 4034 del 2020:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Terza) n. 11657/2019,
quanto al ricorso n. 4035 del 2020:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Terza) n. 11256/2019,
quanto al ricorso n. 4036 del 2020:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Terza) n. 11253/2019,
quanto al ricorso n. 4037 del 2020:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Terza) n. 11252/2019,
quanto al ricorso n. 4038 del 2020:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Terza) n. 13674/2019,
quanto al ricorso n. 4039 del 2020:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Terza) n. 11246/2019,
quanto al ricorso n. 4041 del 2020:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Terza) n. 11784/2019,
quanto al ricorso n. 4042 del 2020:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Terza) n. 12371/2019,
quanto al ricorso n. 4044 del 2020:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Terza) n. 12378/2019,
quanto al ricorso n. 4045 del 2020:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Terza) n. 11243/2019,
quanto al ricorso n. 4046 del 2020:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Terza) n. 11240/2019,
quanto al ricorso n. 4047 del 2020:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Terza) n. 13681/2019,
quanto al ricorso n. 4048 del 2020:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Terza) n. 11783/2019,
quanto al ricorso n. 4049 del 2020:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Terza) n. 11251/2019,
quanto al ricorso n. 4050 del 2020:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Terza) n. 12367/2019,
quanto al ricorso n. 4051 del 2020:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Terza) n. 14418/2019,
quanto al ricorso n. 4052 del 2020:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Terza) n. 00032/2020,
quanto al ricorso n. 4053 del 2020:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Terza) n. 12849/2019,
quanto al ricorso n. 4054 del 2020:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Terza) n. 11249/2019,
quanto al ricorso n. 4055 del 2020:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Terza) n. 12380/2019,
quanto al ricorso n. 4056 del 2020:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Terza) n. 12618/2019,
quanto al ricorso n. 4057 del 2020:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Terza) n. 12830/2019,
quanto al ricorso n. 4058 del 2020:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Terza) n. 12368/2019,
quanto al ricorso n. 4060 del 2020:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Terza) n. 11245/2019,
quanto al ricorso n. 4061 del 2020:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Terza) n. 13673/2019,
quanto al ricorso n. 4086 del 2020:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Terza) n. 13715/2019,
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione;
Vista l’ordinanza di questa Sezione 16/07/2020 n. 4259, di rigetto delle istanze cautelari, previa riunione dei ricorsi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2021 il Cons. Sergio Santoro e uditi per le parti gli avvocati Fa. Pi., in collegamento da remoto, ai sensi degli artt. 25 del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020 e 4 comma 1, Decreto Legge 28 del 30 aprile 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa. L’udienza si svolge ai sensi degli artt. 25 del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020 e 4 comma 1, Decreto Legge 28 del 30 aprile 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l’ordinanza cit. i ricorsi suindicati sono stati riuniti ai fini della istanza cautelare, ed ora ne va mantenuta la riunione anche ai fini della presente decisione nel merito.
In primo grado erano impugnati i dinieghi di riconoscimento di abilitazione acquisita in Bulgaria, nonché gli ulteriori atti descritti nei ricorsi con richiesta di accertamento del diritto al riconoscimento dell’abilitazione nelle classi ivi indicate.
I provvedimenti impugnati erano stati adottati dal MIUR sulla base del proprio atto del 29-05-2018 (MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0009014.29-05-2018), secondo cui: “Come noto, la Direttiva 2013/55/UE disciplina il riconoscimento delle professioni. A tal fine è obbligatoria l’attestazione di conformità da parte del Paese di provenienza, il quale deve certificare che la formazione conseguita nel medesimo Paese è regolamentata ed il relativo livello della qualifica. L’articolo 13, comma 2, della suddetta Direttiva regolamenta anche i casi dei Paesi in cui la professione e la formazione non sono regolamentate, stabilendo che “l’accesso alla professione e il suo esercizio sono consentiti anche ai richiedenti che, nel corso dei precedenti dieci anni, abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per un anno”. A tal proposito, si informano gli utenti interessati al riconoscimento in Italia dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Bulgaria, che l’autorità competente bulgara NACID ha chiarito, attraverso la nota n° 99-00-52 del 3 aprile 2018 ricevuta in data 9 aprile 2018 prot. n. 6173, che “una successiva formazione professionale diversa dal diploma di Laurea Biennale (Bachelor’s) o Laurea Triennale (Master’s), che conduce al rilascio del Certificato di qualifica professionale… è considerata FORMAZIONE NON REGOLAMENTATA. Pertanto, tutte le istanze dei cittadini abilitati all’insegnamento in Bulgaria, che documentano la suddetta tipologia di formazione professionale non regolamentata, non verranno prese in considerazione se prive dell’anno di esperienza professionale a tempo pieno nelle scuole statali bulgare durante i precedenti dieci anni”.
2. L’art. 13, secondo comma della direttiva 2013/55/Ue cit. dispone che “l’accesso a una professione e il suo esercizio descritti al paragrafo 1 sono consentiti anche ai richiedenti che, nel corso dei precedenti dieci anni, abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per un anno, o per una durata complessiva equivalente a tempo parziale, in un altro Stato membro che non regolamenta detta professione e che abbiano uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione rilasciati da un altro Stato membro che non regolamenta tale professione”.
Il primo giudice ha assunto a premessa della sua motivazione che il NACID avrebbe chiarito che la tipologia di formazione professionale documentata da parte ricorrente è da intendersi come formazione non regolamentata e, pertanto, non può essere presa in considerazione perché priva dell’attestazione di un anno di esperienza professionale a tempo pieno nelle scuole statali bulgare durante i precedenti dieci anni.
Questa conclusione è stata innanzitutto tratta dalla prima nota del NACID del 10.10.2017 inviata alle Autorità italiane, riportata nella sentenza appellata nel seguente passo, secondo cui “al fine di comprendere se una data professione abbia o meno carattere regolamentato in Bulgaria, il Nacid… ente preposto ad attestare una tale circostanza… con nota del 10.10.2017 ha espressamente dichiarato che la professione di insegnante non è regolamentata in Bulgaria in termini della direttiva 2005/36/Ce e tutte le successive modifiche fino alla direttiva 2013/55/Ce. Ne discende che tale documento e quanto evidenziato dal Miur costituiscono elementi istruttori sufficienti per ritenere che la professione di insegnante non rientri tra le professioni regolamentate, con la conseguente inapplicabilità del primo paragrafo dell’art. 13 della direttiva 2013/55/Ce”.
La successiva nota NACID n. 99-00-52 del 3 aprile 2018 rivolta al Direttore Generale – MIUR ITALIA, nella traduzione ufficiale data dal Ministero riportava testualmente quanto segue: confermiamo che la copia del Certificato, allegato nella sua lettera costituisce un esempio di attestazione di conformità alla Direttiva 2005/36/EC, rilasciata dal NACID in tutti i casi in cui la qualifica professionale di docente viene rilasciata come una qualifica finale denominata Certificato di qualifica professionale da un Istituto di Istruzione superiore bulgaro, che ha il necessario accreditamento istituzionale e dei programmi, e fornito attraverso una successiva formazione professionale diversa dal diploma di Laurea Biennale (Bachelor’s) o Laurea Triennale (Master’s). La formazione che conduce al rilascio del Certificato di qualifica professionale, emesso da un Istituto di Istruzione superiore bulgaro, non è regolamentata ai sensi della Direttiva 2005/36/EC. In risposta alla richiesta IMI 72769 del Dicembre 2017 in relazione allo stesso tipo di qualifica, abbiamo già informato il suo Ministero sulle due possibili modalità di acquisizione della professione docente in Bulgaria: “La qualifica professionale “Docente” può essere conseguita negli Istituti di Istruzione superiore bulgari accreditati in due modi: sia insieme/simultaneamente al rilascio di un titolo accademico (sia Laurea Biennale (Bachelor’s) che Laurea Triennale (Master’s), oppure dopo il rilascio di un titolo di istruzione superiore attraverso una susseguente formazione professionale separata, in conformità con le previsioni della sopra citata Ordinanza sui requisiti statali per conseguire la qualifica professionale di “Docente”. La preghiamo di considerare che ai sensi della Direttiva 2005/36/EC l’istruzione e la formazione, che conduce alla qualifica professionale di docente, è regolamentata se la qualifica professionale viene rilasciata nel primo modo, simultaneamente a un programma di Laurea Biennale (Bachelor’s) o Laurea Triennale (Master’s) (con il certificato finale: Diploma di Istruzione Superiore) e non è regolamentata se rilasciata nel secondo modo, dopo una successiva formazione professionale separata (con il certificato finale: Certificato di qualifica professionale).
3. Dunque, la nota ministeriale 29-05-2018, nel riportare la nota NACID 03-04-2018, ha ritenuto di individuare l’istruzione e la formazione regolamentata, come quella in cui la qualifica professionale viene rilasciata… simultaneamente a un programma di Laurea Biennale (Bachelor’s) o Laurea Triennale (Master’s) (con il certificato finale: Diploma di Istruzione Superiore). Ed ha conseguentemente ritenuto che tutte le istanze dei cittadini abilitati all’insegnamento in Bulgaria, che documentano la suddetta tipologia di formazione professionale non regolamentata, non verranno prese in considerazione se prive dell’anno di esperienza professionale a tempo pieno nelle scuole statali bulgare durante i precedenti dieci anni”, come appunto stabilito dall’art. 13, secondo comma della direttiva 2013/55/Ue cit.
Il primo Giudice ha quindi ritenuto di aver individuato sufficienti elementi istruttori per qualificare come non regolamentata la formazione o l’istruzione indicata nel titolo acquisito dai ricorrenti, anche con riferimento alla giurisprudenza europea (Corte di giustizia CE 19 giugno 2003, C-110/01; Corte di giustizia UE, sez. III, 6 dicembre 2018, C-675/17) secondo cui il riconoscimento automatico e incondizionato dei titoli di formazione sarebbe gravemente compromesso se gli Stati membri potessero mettere in dubbio la decisione dell’autorità competente di un altro Stato membro di rilasciare il titolo.
4 Le questioni oggetto di giudizio sono state già affrontate e definite dalla Sezione nel caso non dissimile del riconoscimento in Italia delle formazioni professionali ottenute in Romania (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 20 gennaio 2021 n. 619, 22 gennaio 2021 n. 663, 6 gennaio 2021 n. 793, 17 febbraio 2020, n. 1198; cfr. anche sez. VI, 2 marzo 2020, n. 1521; 20 aprile 2020, n. 2495; 8 luglio 2020, n. 4380; 24 agosto 2020, n. 5173; 16 settembre 2020, n. 5467; 3 novembre 2020, n. 6774), le cui argomentazioni e conclusioni -da intendersi richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a – risultano idonee a fondare l’accoglimento anche degli odierni appelli.
Questa Sezione ha ritenuto che ai titoli conseguiti da insegnanti che abbiano ottenuto una laurea in Italia (di per sé rilevante senza necessità di riconoscimento reciproco) e l’abilitazione all’insegnamento presso un paese dell’Unione Europea, non può negarsi rilevanza ed efficacia nell’ordinamento italiano. Né può negarsi validità ed efficacia alla qualificazione abilitante all’insegnamento conseguita presso un paese europeo. Pertanto, l’Amministrazione è chiamata unicamente alla valutazione indicata dalla giurisprudenza appena richiamata, cioè alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” (Consiglio di Stato, sez. VI, 17 febbraio 2020, n. 1198).
5. Quindi i motivi addotti negli impugnati provvedimenti non possono ritenersi conformi a legge, essendo oltretutto contrastanti con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea.
La sentenza CGUE 21 settembre 2017 (Terza Sezione) nella causa C125/16 ha stabilito infatti che, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della suddetta direttiva, per “professione regolamentata” si intende un’attività o un insieme di attività professionali, l’accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali. Così, la definizione della nozione di “professione regolamentata”, ai sensi di detta direttiva, rientra nel diritto dell’Unione (sentenza del 6 ottobre 2015, Brouillard, C298/14, EU:C:2015:652, punto 36 e la giurisprudenza ivi citata)… Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della suddetta direttiva, se, in uno Stato membro ospitante, l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato membro permette l’accesso alla professione e ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’articolo 11 della medesima direttiva, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio. Pertanto, la nozione di attività regolamentata proposta dal NACID non è esattamente coincidente con quella del diritto dell’Unione Europea.
La motivazione dei provvedimenti impugnati in primo grado quindi si pone in contrasto con la giurisprudenza sovranazionale formatasi in materia.
Inoltre, non risponde al vero che i titoli conseguiti dagli appellanti non siano sufficienti per esercitare la professione di insegnante e comunque che la formazione svolta dai cittadini italiani non sia riconosciuta dalle competenti autorità della Bulgaria, o almeno una tale circostanza non è stata addotta dal NACID nelle note indirizzate all’autorità scolastica italiana.
Il Ministero, in particolare, ha negato i requisiti di legittimazione al riconoscimento dei titoli per l’esercizio della professione di docente, ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, basandosi su un ipotetico disconoscimento, ai fini dell’insegnamento, nell’ambito dell’ordinamento bulgaro, della formazione svolta da cittadini in possesso di diploma di laurea conseguito in Italia – che non soltanto non risulta positivamente dimostrato dalla documentazione acquisita al giudizio, ma si manifesta anche confliggente con quanto attestato dalle stesse autorità bulgare, secondo cui deve riconoscersi il diritto di insegnare in Bulgaria a livello di insegnamento preuniversitario obbligatorio in capo a coloro che, come i ricorrenti, titolari di diploma di laurea/master ivi riconosciuto, abbiano frequentato e superato appositi corsi di formazione complementari al diploma, in settori e specializzazioni conformi al curriculum dell’istruzione preuniversitaria.
6. In ogni caso, i provvedimenti per cui è causa non sono conformi alla legge, anche perché non recano alcuna valutazione dei titoli conseguiti dagli appellanti, ai fini di un loro possibile riconoscimento in Italia.
Difatti, a prescindere dalla ritenuta inapplicabilità della Direttiva n. 55 del 2013 cit. (valutazione assunta all’esito di una decisione, come osservato, comunque illegittima, per difetto di istruttoria), deve ricordarsi quanto previsto nel diritto europeo – in specie, agli artt. 45 e 49 TFUE, in tema di libera circolazione dei lavoratori e di libertà di stabilimento, secondo cui “le autorità di uno Stato membro, quando esaminano la domanda di un cittadino di un altro Stato membro diretta a ottenere l’autorizzazione all’esercizio di una professione regolamentata, debbono prendere in considerazione la qualificazione professionale dell’interessato procedendo ad un raffronto tra, da un lato, la qualificazione attestata dai suoi diplomi, certificati e altri titoli nonché dalla sua esperienza professionale nel settore e, dall’altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l’esercizio della professione corrispondente (v., da ultimo, sentenza 16 maggio 2002, causa C-232/99, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-4235, punto 21). 58 Tale obbligo si estende a tutti i diplomi, certificati ed altri titoli, nonché all’esperienza acquisita dall’interessato nel settore, indipendentemente dal fatto che siano stati conseguiti in uno Stato membro o in un paese terzo, e non cessa di esistere in conseguenza dell’adozione di direttive relative al reciproco riconoscimento dei diplomi (v. sentenze 14 settembre 2000,causa C-238/98, Hocsman, Racc. pag. I-6623, punti 23 e 31, e Commissione/Spagna, cit., punto 22)” (Corte di Giustizia U.E., 13 novembre 2003, in causa C- 313/01, Morgenbesser, punti 57-58).
In effetti si tratta di un procedimento di valutazione comparativa indispensabile per “consentire alle autorità dello Stato membro ospitante di assicurarsi obiettivamente che il diploma straniero attesti da parte del suo titolare il possesso di conoscenze e di qualifiche, se non identiche, quantomeno equipollenti a quelle attestate dal diploma nazionale” (Corte di Giustizia U.E., 6 ottobre 2015, in causa C- 298/14, Brouillard, punto 55).
In particolare, le Autorità nazionali sono tenute a valutare il diploma prodotto dalle parti istanti, onde verificare “se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o l’esperienza professionale ottenute in quest’ultimo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all’attività di cui trattasi. 68 […] Tale valutazione dell’equivalenza del diploma straniero deve effettuarsi esclusivamente in considerazione del livello delle conoscenze e delle qualifiche che questo diploma, tenuto conto della natura e della durata degli studi e della formazione pratica di cui attesta il compimento, consente di presumere in possesso del titolare (v. sentenze 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens e a., Racc. pag. 4097, punto 13, e Vlassopoulou, cit., punto17)” (Corte di Giustizia U.E., 13 novembre 2003, in causa C- 313/01, Morgenbesser, punti 67-68).
7. Pertanto il Ministero resistente avrebbe dovuto esaminare la documentazione specificatamente riferita alla posizione dei ricorrenti, raffrontando, alla stregua delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza europea sopra richiamata, da un lato, la qualificazione attestata dai diplomi, certificati e altri titoli nonché dall’esperienza professionale maturata dagli stessi nei rispettivi ambiti e, dall’altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l’esercizio della professione corrispondente.
In esito a tale procedimento di valutazione comparativa, il Ministero, valutato il percorso formativo seguito dagli appellanti, come attestato dai titoli esteri in loro possesso, avrebbe dovuto accertare i presupposti per l’accoglimento delle rispettive domande (L’amministrazione avrebbe dovuto quindi valutare “la qualificazione attestata dai diplomi, certificati ed altri titoli nonché dall’esperienza professionale richiesta dalla normativa nazionale per l’esercizio della professione corrispondente” Cons. St., sez. VI, n. 5173/2020: così Consiglio di Stato, sez. VI, 6 novembre 2020, n. 6837).
Alla stregua delle considerazioni svolte, gli appelli riuniti devono essere accolti e, per l’effetto, in riforma delle sentenze appellate, devono essere accolti i ricorsi in primo grado, salvi gli ulteriori provvedimenti.
La natura e la particolarità della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta,
accoglie gli appelli riuniti indicati in epigrafe e, per l’effetto, in riforma delle sentenze appellate, annulla i provvedimenti impugnati in primo grado.
Spese compensate dei due gradi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2021 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente, Estensore
Andrea Pannone – Consigliere
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Alessandro Maggio – Consigliere
Davide Ponte – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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