La mancata attivazione del PCT presso il Giudice di Pace

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 19 luglio 2019, n. 19517.

La massima estrapolata:

La mancata attivazione del PCT presso il Giudice di Pace, che non è determinante per la notifica delle relative sentenze.

Ordinanza 19 luglio 2019, n. 19517

Data udienza 29 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 27426-2017 proposto da:
(OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) difensore di se’ medesimo;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 659/2017 del TRIBUNALE di PESARO, depositata il 29/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/04/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

RILEVATO

che:
(OMISSIS) convenne in giudizio, avanti al Giudice di Pace di Pesaro, l’avv. (OMISSIS) per sentirne accertare la responsabilita’ professionale per la negligente proposizione di un ricorso avanti al Giudice del Lavoro di Rimini (che era stato dichiarato nullo) e per sentirla condannare al risarcimento dei danni;
la convenuta resistette alla domanda e richiese, in via riconvenzionale, il pagamento del compenso per le prestazioni professionali effettuate;
il Giudice di Pace rigetto’ la domanda dell’attore e accolse la riconvenzionale della (OMISSIS), riconoscendo alla stessa le spese di lite, con sentenza che venne impugnata dall’ (OMISSIS);
costituendosi in giudizio, la (OMISSIS) eccepi’ la tardivita’ dell’appello, in quanto proposto oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza, e, nel merito, insistette nuovamente per il pagamento dei compensi (o, in caso di soccombenza, per la compensazione fra gli stessi e l’importo da risarcire);
riformando la sentenza di primo grado, il Tribunale ha affermato la responsabilita’ professionale dell’appellata, condannandola al risarcimento del danno nell’importo di 1.950,52 Euro, e ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale, ponendo a carico dell’appellata le spese di entrambi i gradi di giudizio;
ha proposto ricorso per cassazione – in proprio – l’avv. (OMISSIS), affidandosi a cinque motivi illustrati da memoria; l’intimato ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

che:
il primo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione degli articoli 325 e 326 c.p.c. e del Decreto Ministeriale n. 48 del 2013, articolo 1, in riferimento al Decreto Ministeriale n. 44 del 2011, articolo 18 e al principio del raggiungimento dello scopo ex articolo 156 c.p.c.: la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che, poiche’ la notifica della sentenza di primo grado era stata effettuata – in via telematica – “in un momento di transizione tra vecchie e nuove specifiche tecniche di attuazione del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 undecies, comma 3, dubbie erano le regole da seguire per questo specifico tipo di notificazione”, dal che conseguiva la “necessita’ di dover procedere mediante notificazione tradizionale” per far decorrere il termine breve di impugnazione, concludendo pertanto che “risultava congruo, proprio per l’incertezza che circondava la materia, il decorrere del solo termine lungo, termine entro il quale il presente appello e’ stato presentato”; la ricorrente assume, in senso contrario, che la notifica della sentenza era stata ritualmente effettuata a norma della L. n. 53 del 1994, articolo 3 bis, ed ai sensi del Decreto Ministeriale n. 44 del 2011, articolo 18, come modificato dal Decreto Ministeriale n. 48 del 2013, mediante allegazione alla PEC della copia informatica dell’originale cartaceo della sentenza e asseverazione della sua conformita’ all’originale; conclude pertanto che l’appellabilita’ della sentenza era soggetta al termine breve di 30 giorni dalla data del 15.9.2015 e che la notifica dell’appello effettuata in data 22.10.2015 – risultava dunque tardiva; aggiunge che la notifica telematica non era mai stata “disconosciuta” ed aveva pertanto raggiunto lo scopo di consentire la conoscenza dell’atto;
il controricorrente rileva che “il presupposto per ritenere esistente la notifica della sentenza e’ accertare che sia stata notificata una copia legalmente autentica della decisione” e che, nel caso, non sussisteva “la capacita’ in capo all’avvocato di estrarre copia autentica della sentenza, resa in forma cartacea”, dato che “l’avvocato non puo’ autenticare atti o provvedimenti del Giudice, che non siano presenti nel fascicolo telematico”, e considerato che “il Giudice di pace non beneficia del processo telematico, onde non v’e’ alcun fascicolo telematico da cui poter estrarre gli atti autenticabili dal difensore”; la notifica era dunque “inesistente, in quanto e’ stato trasmesso un atto privo dei requisiti necessari a conferirgli sostanza di sentenza”;
il motivo e’ fondato, in quanto:
il Decreto Ministeriale n. 44 del 2011, articolo 18, come modificato dal Decreto Ministeriale n. 48 del 2013, articolo 1, stabilisce che l’avvocato che procede alla notificazione con modalita’ telematiche, ai sensi della L. n. 53 del 1994, articolo 3 bis, “allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici” (comma 1) e che “l’avvocato che estrae copia informatica per immagine dell’atto formato su supporto analogico, compie l’asseverazione prevista dall’articolo 22, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformita’ all’originale nella relazione di notifica, a norma della L. 21 gennaio 1994, n. 53, articolo 3-bis, comma 5” (comma 4);
la L. n. 53 del 1994, articolo 3 bis, prevede (al comma 2) che, quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformita’ con le modalita’ previste dal Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 3 bis, convertito in L. n. 221 del 2012;
tale ultima norma stabilisce (al comma 3) che, se la copia informatica e’ destinata alla notifica, l’attestazione di conformita’ e’ inserita nella relazione di notificazione;
nel caso di specie, l’esame diretto degli atti – consentito alla Corte a fronte della deduzione di un vizio refluente in error in procedendo – permette di rilevare che:
la sentenza di primo grado, estratta per immagine dal formato analogico, e’ stata notificata il 15.9.2015 all’indirizzo PEC del difensore dell’ (OMISSIS);
la sentenza risulta completa di attestazione di conformita’ all’originale (oltreche’ di formula esecutiva) rilasciata dal cancelliere dell’Ufficio del Giudice di Pace di Pesaro;
la relazione di notifica contiene l’attestazione di conformita’ all’originale effettuata dal notificante avv. (OMISSIS);
tale notifica risulta conforme alle norme sopra richiamate, dato che il documento trasmesso in via telematica e’ stato estratto dall’originale analogico ed e’ stato attestato conforme all’originale nella relazione di notificazione;
ne’ risulta pertinente il rilievo del controricorrente circa la mancanza del potere del difensore di attestare la conformita’ della copia analogica della sentenza (da cui e’ stato estratto il documento informatico per immagine) al suo originale, poiche’ – nel caso di specie – tale attestazione risulta compiuta dal Cancelliere addetto all’Ufficio del Giudice di Pace;
ne discende che la notifica della sentenza deve ritenersi ritualmente effettuata in data 15.9.2015, facendo decorrere il termine breve di impugnazione, e che risulta pertanto tardivo l’appello notificato il 22.10.2015;
accolto pertanto il primo motivo e cassata la sentenza in relazione ad esso, il ricorso puo’ essere deciso nel merito – non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto – con affermazione della tardivita’ dell’appello e dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
restano assorbiti il secondo motivo (con cui si contesta la sussistenza della responsabilita’ professionale dell’avv. (OMISSIS)) e il terzo e il quarto motivo (attinenti alla domanda riconvenzionale proposta dalla (OMISSIS), in relazione alla quale opera il giudicato di accoglimento formatosi sulla prima sentenza);
il quinto motivo (attinente alla liquidazione delle spese di lite di secondo grado) resta anch’esso assorbito in quanto la cassazione della sentenza comporta la necessita’ di riliquidare le spese del giudizio di appello (non anche di quelle di primo grado, in quanto la relativa statuizione e’ coperta dal giudicato);
le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiarando assorbiti i restanti, cassa e, decidendo nel merito, dichiara la tardivita’ dell’appello e il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
condanna (OMISSIS) al pagamento delle spese del giudizio di appello, liquidate in Euro 1.200,00 oltre accessori, e di quelle del presente giudizio, liquidate in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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