La mancanza di interclusione del fondo preteso dominante

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 12 dicembre 2019, n. 32684.

La massima estrapolata:

La mancanza di interclusione del fondo preteso dominante non costituisce elemento ostativo al riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. in quanto la sua costituzione avviene nel momento in cui i fondi, dominante e servente, hanno cessato di appartenere allo stesso proprietario, ed è a quel momento che occorre fare riferimento ai fini dell’accertamento giudiziale, con la conseguenza che i successivi mutamenti dello stato dei luoghi risultano irrilevanti.

Ordinanza 12 dicembre 2019, n. 32684

Data udienza 10 luglio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 7622-2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
nonche’ contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati
avverso la sentenza n. 70/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2019 dal Consigliere PICARONI ELISA.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2007 (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) agirono nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) con domanda principale di accertamento della servitu’ di passaggio, costituita per destinazione del padre di famiglia, a carico del fondo contraddistinto come mappale (OMISSIS), foglio (OMISSIS) del NCT (OMISSIS), e a favore del fondo contraddistinto al medesimo foglio (OMISSIS) come mappale (OMISSIS) sub 2 e sub 3, o in subordine la costituzione di servitu’ coattiva, attesa l’interclusione, nonche’ l’accertamento dell’acquisto per usucapione delle servitu’ di acquedotto, elettrodotto, fognatura ed ogni altro servizio, a carico ed a favore dei medesimi fondi, l’accertamento del confine tra i mappali (OMISSIS) e (OMISSIS), ed infine la condanna dei convenuti al risarcimento del danno provocato dall’apposizione di segni identificativi dell’asserito confine.
I convenuti resistettero chiedendo, a loro volta, l’accertamento dell’estensione del mappale (OMISSIS) di loro proprieta’, l’accertamento del confine ed il rilascio della porzione del fondo eventualmente nel possesso degli attori.
(OMISSIS) e (OMISSIS), resisi acquirenti del fondo gia’ di proprieta’ degli attori, intervennero adesivamente.
1.1. Il Tribunale di Verona, con la sentenza n. 777 del 2013, accerto’ l’esistenza della servitu’ di passaggio pedonale e carraio a favore del mappale (OMISSIS) sub 2 e sub 3, ed a carico del mappale (OMISSIS); accerto’ il confine tra i fondi come da CTU, ordinando l’apposizione di termini, rigetto’ ogni altra domanda e pose a carico dei convenuti le spese di lite compensando, infine, le spese di lite previa compensazione nella misura di un quarto.
2. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 9 gennaio 2015 e notificata via pec il 15 gennaio 2015, ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS), confermando la decisione di primo grado.
3. Ricorrono per la cassazione della sentenza i sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS), sulla base di quattro motivi ai quali resistono, con controricorso, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Non hanno svolto difese in questa sede d’appello (OMISSIS) e (OMISSIS). I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 1. Il ricorso, gia’ fissato per la decisione all’adunanza camerale del 10 gennaio 2019, e’ stato rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione in tema di procedibilita’ rimessa dalla Sezione Terza con ordinanza n. 28844 del 2018, siccome rilevante nel presente giudizio. I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 1.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si da’ atto che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8312 del 2019, hanno risolto la questione rimessa con l’ordinanza n. 28844 del 2018, affermando che, nel caso in cui la documentazione relativa alla notificazione della sentenza impugnata effettuata a mezzo pec, prodotta dalla parte ricorrente ai sensi dell’articolo 369 c.p.c., n. 2, risulti non asseverata, il ricorso per cassazione deve ritenersi procedibile se la controparte non abbia disconosciuto la conformita’ della predetta documentazione all’originale ovvero se la parte ricorrente depositi l’asseverazione di conformita’ all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio.
1.1. Il ricorso in esame e’ dunque procedibile, posto che i ricorrenti hanno depositato la suddetta documentazione, peraltro in assenza di disconoscimento da parte dei controricorrenti.
1.2. Nel merito, il ricorso e’ infondato.
2. Con il primo motivo e’ denunciata violazione o falsa applicazione dell’articolo 1062 c.c., e si contesta che la Corte d’appello avrebbe ritenuto costituita la servitu’ di passaggio per destinazione del padre di famiglia in assenza del presupposto dell’apparenza, ovvero di opere visibili e permanenti strumentali all’esercizio della servitu’.
3. Con il secondo motivo e’ denunciata ancora violazione o falsa applicazione dell’articolo 1062 c.c. e si contesta che la Corte d’appello non avrebbe verificato se le opere visibili e permanenti finalizzate all’esercizio della servitu’ sussistessero al momento in cui i due fondi avevano cessato di appartenere all’unico proprietario.
4. Con il terzo motivo e’ denunciato omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, e si contesta che la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto ne’ del fatto che l’accesso ai garages di proprieta’ degli originari attori poteva avvenire anche transitando attraverso lo spazio condominiale a ovest del mappale (OMISSIS), ne’ della assenza di opere visibili e permanenti. I ricorrenti assumono, in definitiva, che sarebbe mancata una disamina attenta dello stato dei luoghi, come emergente dalla CTU.
5. Con quarto motivo e’ denunciata violazione o falsa applicazione dell’articolo 92 c.p.c., comma 2 e si lamenta la mancata compensazione anche solo parziale delle spese di lite, tenuto conto sia del rigetto della domanda risarcitoria proposta dai consorti (OMISSIS), sia della superfluita’ dell’intervento degli aventi causa dei (OMISSIS).
6. I primi tre motivi, da esaminare congiuntamente perche’ pongono questioni connesse, sono infondati.
6.1. La sentenza impugnata, che ha confermato l’esistenza della servitu’ di passaggio per destinazione del padre di famiglia a carico del fondo dei ricorrenti (mappale (OMISSIS)) sulla base della disamina dei luoghi, come emersa dalla CTU e dalle dichiarazioni rese dai testimoni, risulta immune dai vizi denunciati.
La Corte d’appello ha accertato che i fondi di cui ai mappali (OMISSIS) e (OMISSIS) sub 2 e sub 3 erano appartenuti ad un’unica proprieta’ fino al 1987; che il transito sul mappale (OMISSIS) per accedere alle autorimesse collocate sul mappale (OMISSIS) era obbligato; che vi erano segni inequivocabili di utilizzo continuativo del passaggio (assenza di tracce erbose); che i testimoni avevano confermato che tale utilizzo risaliva all’epoca in cui erano iniziati i lavori di costruzione dell’edificio ivi realizzato (anni âEuroËœ70). La Corte territoriale ha infine evidenziato come la stessa conformazione dei luoghi costituisse indice oggettivo dell’uso del mappale (OMISSIS) come passaggio per raggiungere il mappale (OMISSIS).
6.2. Premessa l’insindacabilita’ dell’accertamento in fatto svolto dal giudice di merito e dell’apprezzamento delle prove e della CTU, gli elementi sui quali e’ fondata la sentenza impugnata sono idonei ad integrare i presupposti della servitu’ prevista dall’articolo 1062 c.c..
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la servitu’ per destinazione del padre di famiglia e’ fattispecie non negoziale che postula l’esistenza di segni ed opere visibili e permanenti, costituenti indice non equivoco ed obiettivo del peso imposto al fondo servente, nonche’ l’originaria appartenenza dei due fondi ad un unico proprietario prima dell’acquisto di uno di essi da parte di altro soggetto e il perdurare di tale situazione fino alla separazione della originaria unica proprieta’, sempre che non risulti una manifestazione di volonta’ contraria all’atto del negozio con cui si attua detta separazione (ex plurimis, Cass. 11/02/2009, n. 3389; Cass. 20/07/2009, n. 16842; Cass. 12/02/2014, n. 3219).
6.3. La mancanza di interclusione del fondo preteso dominante, affermata dai ricorrenti, non costituisce in ogni caso elemento ostativo al riconoscimento della servitu’ per destinazione del padre di famiglia. La costituzione della servitu’ ex articolo 1062 c.c., avviene nel momento in cui i fondi, dominante e servente, hanno cessato di appartenere allo stesso proprietario, ed e’ a quel momento che occorre fare riferimento ai fini dell’accertamento giudiziale, con la conseguenza che i successivi mutamenti dello stato dei luoghi risultano irrilevanti.
La sentenza impugnata ha evidenziato, richiamando la CTU, che “le autorimesse ritenute “dominanti” non avevano altra possibilita’ di accesso/recesso se non attraverso il mappale (OMISSIS)”, e che questa era la conformazione dei luoghi voluta dall’originaria proprieta’ ( (OMISSIS) e (OMISSIS) comproprietari pro-indiviso), come confermato dai testimoni a conoscenza dello stato dei luoghi risalente (pag. 17).
7. Risulta inammissibile il quarto motivo di ricorso.
La Corte d’appello ha regolato le spese di lite in base al criterio della soccombenza, ed essendo indubitabile che gli appellanti siano rimasti soccombenti nel giudizio di secondo grado, la decisione non e’ neppure sindacabile.
In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione e’ limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito sia la valutazione dell’opportunita’ di compensarle in tutto o in parte, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti fissati dalle tabelle vigenti (ex plurimis, Cass. 04/08/2017, n. 19613).
8. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alle spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizi di legittimita’, che liquida in complessivi Euro 4.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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