La disposizione del terzo comma dell’art. 1498 c.c.

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 12 dicembre 2019, n. 32692.

La massima estrapolata:

La disposizione del terzo comma dell’art. 1498 c.c., a norma della quale il pagamento della merce compravenduta, quando non deve essere contestuale alla consegna, va eseguito al domicilio del venditore, è operante anche ai fini della competenza per territorio ex art. 20 c.p.c., in tutti i casi in cui sia mancato un espresso ed inequivoco patto contrario delle parti

Sentenza 12 dicembre 2019, n. 32692

Data udienza 2 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 8932/2015 proposto da:
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6/2015 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. di BOLZANO, depositata il 17/01/2015;
udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 02/10/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi l’Avvocato (OMISSIS) per delega dell’Avvocato (OMISSIS) e l’Avvocato (OMISSIS), anche per delega dell’Avvocato (OMISSIS);

RAGIONI IN FATTO

1. Il Tribunale di Bolzano con la sentenza n. 1262 del 2 dicembre 2010, disattesa l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall’opponente (OMISSIS) S.r.l., revocava il decreto ingiuntivo emesso in favore dell’ (OMISSIS) S.p.A. a titolo di prezzo per la fornitura di diverse partite di torba nel periodo luglio – agosto 2008, in quanto, pur reputando effettivamente dovuto il prezzo della vendita, considerava invece non dovute le somme richieste a titolo di spese del recupero del credito, rideterminando quindi la somma dovuta dall’opponente nella cifra di Euro 120.723,84 per capitale ed Euro 55,00 per spese notarili.
2. Avverso tale sentenza proponeva appello l’ (OMISSIS) e la Corte d’Appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano, con la sentenza n. 6 del 17 gennaio 2015 rigettava l’appello principale ed, in accoglimento di quello incidentale dell’ (OMISSIS), condannava l’opponente anche al rimborso delle spese di recupero credito.
Dopo avere ribadito l’infondatezza dell’eccezione di incompetenza per territorio, atteso che la domanda era relativa all’adempimento di un’obbligazione avente ad oggetto una somma liquida, non potendo quindi incidere sulla regola di cui all’articolo 1182 c.c., comma 3, la semplice contestazione del credito effettuata dall’appellante principale, riteneva altresi’ superate le contestazioni mosse con l’appello quanto alla violazione del diritto di difesa, essendosi in appello proceduto all’ammissione delle prove richieste alla parte ed all’espletamento della CTU.
In relazione alla deduzione secondo cui gli accertamenti svolti dal perito di parte appellante avevano carattere di irripetibilita’, i giudici di appello sostenevano che la consulenza tecnica d’ufficio aveva permesso di accertare l’effettiva consistenza della merce venduta.
In tal senso sottolineavano che, in caso di inadempimento del contratto di vendita per vizi della cosa venduta, incombe sull’acquirente l’onere della prova sia della tempestiva denuncia che della sussistenza dei vizi, sicche’, poiche’ nel caso in esame era stata raggiunta la prova dell’intrinseca idoneita’ del materiale fornito, essendo stati contestati solo 11 maxiblock di torba su 91 consegnati quel giorno, doveva reputarsi che l’onere della prova dei vizi incombesse sull’opponente che a tanto non aveva adempiuto.
Quindi, dopo avere fatto proprie le conclusioni del CTU, che aveva escluso che le irregolarita’ di crescita delle piantine della (OMISSIS) fossero ascrivibili ad un fenomeno di autoriscaldamento o ad altri difetti della torba fornita, confermavano il rigetto dell’opposizione quanto alla insussistenza dei vizi, mancando peraltro anche la prova dell’entita’ dei danni effettivamente subiti per l’esistenza dei pretesi vizi della cosa venduta.
Infine, accoglievano l’appello incidentale, volto ad ottenere il rimborso anche delle spese sostenute per il recupero del credito oggetto di causa.
Risultava, infatti, l’invio, prima della richiesta monitoria, di una domanda di pagamento a mezzo lettera raccomandata redatta dal legale della societa’ venditrice, la quale concreta l’esercizio di attivita’ stragiudiziale suscettibile di ristoro ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2002, articolo 6, all’epoca dei fatti vigente.
Lo stesso difensore della societa’ appellata, pur non avendo emesso fattura, aveva quantificato i costi per tale attivita’ nella somma di Euro 1.600,00, somma che appariva congrua tenuto conto delle tariffe di cui al Decreto Ministeriale n. 127 del 2004, che era in vigore all’epoca di espletamento di tale attivita’ professionale.
3. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la (OMISSIS) S.r.l. sulla base di cinque motivi.
La (OMISSIS) S.p.A. resiste con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria del 14 aprile 2019 la causa e’ stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione di particolare importanza di cui all’ordinanza interlocutoria n. 23015/2018.
Quindi e’ stata fissata l’udienza pubblica del 2 ottobre 2019 in prossimita’ della quale la controricorrente ha depositato memorie.

RAGIONI IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 2, la falsa applicazione delle norme in tema di competenza per territorio di cui agli articoli 38 e 1182 c.c..
In tal senso si ribadisce che il foro competente andava individuato nel Tribunale di Lucera, luogo in cui e’ sorta o doveva eseguirsi l’obbligazione, occorrendo altresi’ tenere conto che la societa’ opponente aveva la propria sede in (OMISSIS), all’interno del circondario di (OMISSIS).
Il motivo e’ evidentemente destituito di fondamento, in quanto si limita a reiterare, quanto all’individuazione del forum destinatae solutionis, la tesi, gia’ disattesa dal giudice di appello, secondo cui la contestazione della somma dovuta a titolo di prezzo farebbe perdere alla stessa il carattere della liquidita’, imponendo quindi l’applicazione dell’articolo 1182 c.c., comma 4, che prevede che l’obbligazione debba essere adempiuta al domicilio del debitore.
La doglianza pero’ non tiene conto della giurisprudenza di questa Corte, puntualmente richiamata nella sentenza gravata, secondo cui ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 20 c.p.c. e articolo 1182 c.c., il “forum destinatae solutionis”, previsto dal comma 3, di tale ultima disposizione, e’ applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, l’attore, abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessita’ dell’indagine sull’ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito (Cass. n. 10837/2011).
Peraltro atteso che l’obbligazione dedotta in giudizio e’ quella relativa al pagamento del prezzo di una vendita, viene in rilevo, in assenza dell’allegazione di una specifica pattuizione, e trattandosi di pagamento che non era stato previsto come contestuale alla consegna della merce, la previsione di cui dell’articolo 1498 c.c., u.c., che dispone che in tal caso il pagamento si fa al domicilio del venditore, norma che secondo la giurisprudenza di questa Corte, e’ ritenuta operante anche ai fini della competenza per territorio ex articolo 20 c.p.c., in tutti i casi in cui sia mancato un espresso ed inequivoco patto contrario delle parti (Cass. n. 19920/2012; Cass. n. 8562/1996).
Ne consegue che, anche in ragione di tale diversa previsione, risulta corretta l’individuazione della competenza compiuta dal giudice di merito, palesandosi quindi l’infondatezza del mezzo di gravame.
2. Il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. e articolo 115 c.p.c., in combinato disposto con l’articolo 1470 c.c., articolo 1476 c.c., n. 3 e articolo 1490 c.c..
Assume parte ricorrente che la Corte d’Appello ha effettuato un’indebita inversione dell’onere della prova laddove ha ritenuto che incombesse sulla compratrice la dimostrazione della difformita’ del bene venduto rispetto a quanto ordinato.
Infatti, la sentenza gravata ha rilevato che non tutte le forniture di torba erano state contestate, ma solo quelle oggetto della consegna dell’11/8/2008, e precisamente solo 11 maxiblock su 91, assumendo da tale dato di partenza la conclusione che se ben 80 maxiblock non avevano dato problemi di sorta, doveva reputarsi che la venditrice avesse fornito merce conforme a quanto ordinato, incombendo quindi sulla compratrice l’onere di dimostrare l’esistenza dei vizi.
Inoltre, si lamenta la mancata ammissione della prova per testi, e precisamente di quella vertente sul capo 8 della memoria del 3/2/2010, che ove espletata avrebbe dimostrato il riconoscimento dei vizi da parte della venditrice.
Il motivo e’ infondato.
Reputa la Corte di dover richiamare il principio di diritto di recente affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 11748/2019, che, nel decidere la questione rimessa con l’ordinanza interlocutoria n. 23015/2018, hanno affermato che in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all’articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’articolo 1492 c.c., e’ gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi.
La sentenza richiamata, dopo aver ricordato che l’orientaMento tradizionale della giurisprudenza era nel senso che l’onere della prova dei difetti e delle eventuali conseguenze dannose, nonche’ dell’esistenza del nesso causale fra i primi e le seconde, fosse a carico del compratore che faccia valere la garanzia (Cass. 1035/68, Cass. 2841/74, Cass. 7986/91, Cass. 8533/94, Cass. 8963/98, Cass. 13695/07, Cass. 18125/13), ha dato atto della contraria soluzione alla quale era pervenuta Cass. n. 20110/2013, alla luce dell’intervento delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 13533/2001, che aveva unificato la disciplina dell’onere della prova dell’inadempimento dell’obbligazione nelle azioni di adempimento contrattuale, di risoluzione contrattuale e di risarcimento dei danni da inadempimento (trattasi del contrasto al quale si richiama la stessa difesa della ricorrente nel motivo in esame).
Le Sezioni Unite del 2019 hanno pero’ ritenuto di confermare la tesi tradizionale.
A tal fine, prendendo le mosse dal testo dell’articolo 1476 c.c., che elenca le obbligazioni principali del venditore, ed in particolare quella di cui al n. 1), di consegna della cosa al compratore, hanno sottolineato come la stessa abbia ad oggetto un bene che, al momento dell’adempimento di tale obbligazione, e’, di regola, gia’ in proprieta’ del compratore, atteso che l’effetto traslativo della proprieta’ della cosa compravenduta dal patrimonio del venditore a quello del compratore si produce, quando si tratti di cosa determinata, con la conclusione del contratto (articolo 1376 c.c.) e, quando si tratti di cose determinate solo nel genere, con l’individuazione di cui all’articolo 1378 c.c. (prima ancora ed indipendentemente dalla consegna delle stesse, ove i relativi tempi non coincidano, cfr. Cass. n. 4611/82).
La disciplina dell’obbligazione di consegna prevede poi che la cosa venga consegnata “nello stato in cui si trovava al momento della vendita” (articolo 1477 c.c., comma 1), senza alcun riferimento alla immunita’ della cosa da vizi.
Quanto alla diversa obbligazione menzionata nell’articolo 1476 c.c., n. 3), le Sezioni Unite hanno osservato che la stessa risulta normativamente descritta come l’obbligazione di “garantire il compratore… dai vizi della cosa”, formulazione che ha indotto parte della dottrina ad attribuire alla nozione di garanzia richiamata dalla disposizione, mediante l’uso della parola “garantire”, un significato genericamente assicurativo, di accollo di un rischio in ordine al verificarsi di eventi che non si e’ obbligati ad evitare.
Tuttavia, sebbene un approccio che assimila tale previsione ad uno schema di tipo assicurativo non sia stato poi condiviso, si e’ chiarito che l’obbligazione di consegna di cui all’articolo 1476 c.c., n. 1 ha ad oggetto esattamente quella cosa o quelle cose – ancorche’, eventualmente, viziate – che hanno formato oggetto dell’accordo traslativo o della individuazione effettuata dopo la conclusione di tale accordo, nello stato in cui esse si trovavano al momento del contratto o della loro successiva individuazione, dovendo quindi escludere che la disciplina della compravendita ponga a carico del venditore un obbligo di prestazione relativa alla immunita’ della cosa da vizi.
In tale direzione si e’ affermato che all’obbligo di garantire il compratore dai vizi della cosa, previsto dall’articolo 1476 c.p., n. 3, non corrisponde – a differenza di quanto ordinariamente accade nello schema proprio delle obbligazioni – alcun dovere di comportamento del venditore in funzione del soddisfacimento dell’interesse del compratore, non essendo dunque possibile concepire la garanzia per vizi come oggetto di un dovere di prestazione.
Nella sostanza il disposto dell’articolo 1476 c.c., la’ dove qualifica la garanzia per vizi come oggetto di un’obbligazione, va inteso non nel senso che il venditore assuma una obbligazione circa i modi di essere attuali della cosa, bensi’ nel senso che egli e’ legalmente assoggettato all’applicazione dei rimedi in cui si sostanzia la garanzia stessa, cosi’ che in linea di continuita’ con la sentenza n. 19702/12 delle Sezioni Unite, che affermarono che l’obbligo di garanzia per i vizi della cosa pone “il venditore in una situazione non tanto di “obbligazione”, quanto piuttosto di “soggezione”, esponendolo all’iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto di vendita, o alla sua caducazione, mediante l’esperimento rispettivamente dell’actio quanti minoris o dell’actio redibitoria”, e’ stato ritenuto che la consegna di una cosa viziata integri un inadempimento contrattuale, ossia una violazione della lex contractus, ma senza che cio’ realizzi un’ipotesi di inadempimento di obbligazioni.
Fondamentale e’ apparsa la valorizzazione dell’effetto traslativo e del funzionamento dei rimedi che la legge ad esse ricollega, che impone un superamento del concetto classico di inadempimento – inteso come inattuazione dell’obbligazione contrattuale – e il riconoscimento della possibilita’ di configurare vere e proprie anomalie dell’attribuzione traslativa. La consegna della cosa viziata pertanto costituisce non inadempimento di un’obbligazione (di consegna o di individuazione), ma l’imperfetta attuazione del risultato traslativo promesso, cosi’ che la garanzia per vizi non va collocata nella prospettiva obbligatoria e quindi la responsabilita’ che essa pone in capo al venditore va qualificata come una responsabilita’ contrattuale speciale, interamente disciplinata dalle norme dettate sulla vendita.
Si tratta di una responsabilita’ che prescinde da ogni giudizio di colpevolezza del venditore e si fonda soltanto sul dato obiettivo dell’esistenza dei vizi; essa si traduce nella soggezione del venditore all’esercizio dei due rimedi edilizi di cui puo’ avvalersi il compratore, al quale e’ anche riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, salvo che il venditore provi di aver senza colpa ignorato i vizi.
Tale peculiare ricostruzione della garanzia impedisce quindi che la disciplina del riparto dell’onere della prova tra venditore e compratore, nelle azioni edilizie, possa ritenersi compresa nell’ambito applicativo dei principi fissati dalla sentenza SSUU n. 13533/01 in materia di prova dell’inesatto adempimento delle obbligazioni nelle ordinarie azioni contrattuali di adempimento, di risoluzione e di risarcimento del danno.
Risulta invece applicabile direttamente la previsione di cui all’articolo 2967 c.c., con la conseguenza che il compratore che eserciti il diritto alla risoluzione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di compravendita, per essere garantito dal venditore per i vizi della cosa venduta – vale a dire, per l’imperfetta attuazione del risultato traslativo, anche in assenza di colpa del venditore, e’ tenuto a dimostrare i fatti costitutivi della sua pretesa, e cioe’ l’esistenza dei vizi.
Al fine di corroborare tale conclusione le Sezioni Unite hanno altresi’ sottolineato come la stessa fosse idonea a soddisfare anche le esigenze di carattere pratico – espresse dal principio di vicinanza della prova e dal tradizionale canone negativa non sunt probanda.
Invero, quanto alle prime, si e’ evidenziato che e’ proprio il compratore, infatti, dopo che la cosa venduta gli e’ stata consegnata dal venditore, ad averne la disponibilita’, necessaria per lo svolgimento degli esami funzionali all’accertamento del vizio lamentato, mentre quanto al secondo, le Sezioni Unite hanno reputato necessario distinguere il caso dell’inadempimento da quello dell’inesatto adempimento, in quanto la prova dell’inadempimento si risolve, di regola, nella prova di un fatto negativo (il mancato adempimento) ed essa e’, per il creditore, certamente meno agevole rispetto alla prova dell’adempimento che grava sul debitore. Viceversa la prova dell’inesatto adempimento, al contrario, consiste nella prova di un fatto positivo diverso da quello atteso dal creditore; si tratta di una situazione piu’ articolata e piu’ difficilmente inquadrabile in schemi rigidamente predeterminati, potendo risultare necessario procedere ad una verifica concreta, nelle diverse tipologie di controversie, su quale sia la fonte di prova che meglio puo’ offrire la dimostrazione dell’inesattezza dell’adempimento e su quale sia la parte che piu’ agevolmente puo’ accedere a tale fonte.
Tuttavia la peculiare natura della garanzia per vizi che esula dall’area dell’inadempimento delle obbligazioni, non ha richiesto, in ragione della sua specificita’, di affrontare in termini generali la questione dell’onere della prova dell’inesatto adempimento di un’obbligazione, essendo stato reputato sufficiente evidenziare che la prova dell’esistenza del vizio della cosa e’ una prova positiva (di un fatto costitutivo del diritto alla risoluzione o modificazione del contratto) e pertanto, proprio alla stregua del canone negativa non sunt probanda, e’ stata giudicata piu’ agevole di quella (negativa) della inesistenza del vizio medesimo.
Infine, il recente intervento delle Sezioni Unite non ha mancato di rilevare come la soluzione che ha inteso sposare risulti anche armonica rispetto all’analogo meccanismo di riparto dell’onere probatorio previsto, con riferimento alla difformita’ della cosa venduta, dalla disciplina dei contratti del consumatore dettata dall’Unione Europea, atteso che la Direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio prevede una presunzione iuris tantum di conformita’ al contratto dei beni venduti, qualora ricorrano le condizioni ivi elencate, ponendo in capo al venditore la responsabilita’ per qualsiasi difetto di conformita’ esistente al momento della consegna del bene. Tali disposizioni – che trovano corrispondenza nell’articolo 129, comma 2 e rispettivamente, nell’articolo 130, comma 1, del codice del consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206) – sono state interpretate nella sentenza CGUE 4.6.15 C-497/13 nel senso che dal loro combinato disposto “si evince che, in linea di principio, e’ compito del consumatore produrre la prova che esiste un difetto di conformita’ e che quest’ultimo esisteva alla data di consegna del bene” (p. 52). La Corte di Giustizia ha, peraltro, precisato che il suddetto principio viene derogato, per il caso in cui il difetto di conformita’ si sia manifestato entro sei mesi dalla consegna del bene, dalla presunzione di esistenza del difetto di conformita’ al momento della consegna prevista dall’articolo 5, paragrafo 3, della medesima direttiva 1999/44 (a cui corrisponde l’articolo 132, comma 3, codice del consumo) e non e’ privo di rilievo che detta deroga sia stata spiegata dalla Corte di Lussemburgo proprio con riferimento al principio di vicinanza della prova (cfr. p. 54: “questo alleggerimento dell’onere della prova a favore del consumatore e’ fondato sulla constatazione che, qualora il difetto di conformita’ emerga solo successivamente alla data di consegna del bene, fornire la prova che tale difetto esisteva gia’ a tale data puo’ rivelarsi “un ostacolo insormontabile per il consumatore”, mentre di solito e’ molto piu’ facile per il professionista dimostrare che il difetto di conformita’ non era presente al momento della consegna e che esso risulta, per esempio, da un cattivo uso del bene fatto dal consumatore”).
Alla luce di tali principi come sopra riepilogati, la sentenza impugnata risulta immune dalle censure mosse.
I giudici di appello, dopo aver dato atto del contrasto giurisprudenziale del quale da’ conto anche la decisione delle Sezioni Unite espressamente chiamata a risolverlo, ha ritenuto che vi fossero elementi per ravvisare l’avvenuta dimostrazione della fornitura di materiale intrinsecamente idoneo, come attestato dal fatto che per ben 80 dei 91 maxiblock ordinati e consegnati, non si fossero presentati problemi, ritenendo quindi che, conformemente a quanto deciso dal recente intervento di questa Corte, l’onere della prova dell’esistenza dei vizi spettasse alla odierna ricorrente, che pero’ non era stata in grado di offrirla, anche alla luce delle complesse valutazioni compiute con l’ausilio del consulente tecnico d’ufficio, che aveva escluso la dimostrazione del nesso di causalita’ tra le caratteristiche della torba fornita e l’ingiallimento delle piantine della (OMISSIS).
Quanto, invece, alla mancata ammissione della prova, la critica che si risolve nell’apodittica affermazione dell’illegittimita’ della decisione dei giudici di appello, non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata che, con specifico riferimento al capo 8 di cui alla censura in esame, ha rilevato che la risposta affermativa resa dal legale rappresentate della venditrice in sede di interrogatorio formale concerneva solo la volonta’ di chiudere bonariamente la questione (e quindi non anche il riconoscimento dell’esistenza dei vizi), aggiungendo che la formulazione del capitolo di prova si palesava proprio su tale punto del tutto generico in ordine alle circostanze di tempo e di luogo nelle quali vi sarebbe stato il riconoscimento dei vizi. Tale affermazione non risulta oggetto di specifica contestazione da parte della ricorrente, il che rende la censura inammissibile in parte qua.
3. Il terzo motivo di ricorso denuncia la nullita’ della consulenza tecnica d’ufficio ex articolo 156 c.p.c., in quanto una volta espletato il giuramento, e prevista la data del 28 novembre 2013 per l’inizio delle operazioni peritali, il consulente di parte avversa aveva inviato una memoria con allegati dei documenti “non preventivamente autorizzati dalle parti”, sicche’ l’avere acquisito tali documenti senza il consenso delle parti ha determinato una nullita’ della stessa consulenza.
Il motivo e’ inammissibile per la sua assoluta genericita’.
In primo luogo riferisce di un’acquisizione indebita da parte del CTU di non meglio individuati documenti, senza appunto specificare quali siano e soprattutto senza nemmeno indicare in che modo gli stessi siano stati presi in considerazione da parte del CTU e come abbiano potuto influire sulle valutazioni del perito d’ufficio.
Inoltre, pur denunciandosi una nullita’ della CTU, la quale essendo a carattere relativo deve essere immediatamente denunciata nel primo atto difensivo successivo al verificarsi della causa della nullita’, il motivo riferisce in maniera del tutto generica di una denuncia del vizio, ma senza peritarsi di indicare quando e con quale atto difensivo abbia fatto rilevare in sede di merito la nullita’ dell’attivita’ dell’ausiliario d’ufficio.
4. Il quarto motivo denuncia ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
Si sostiene che nella prima bozza di CTU l’ausiliario di ufficio aveva espresso il giudizio circa l’impossibilita’ di verificare con una certa probabilita’ quali fossero i fattori che avrebbero causato i danni lamentati dalla ricorrente.
Tuttavia, ed in maniera contraddittoria, nella versione finale il CTU ha escluso che le irregolarita’ di crescita delle piante siano riconducibili ad un fenomeno di autoriscaldamento della torba ovvero ad altri difetti del medesimo materiale.
Oltre ad emergere una contraddittorieta’ nel ragionamento del CTU, lo stesso non ha tenuto conto della tempestivita’ della denuncia dei vizi e del riconoscimento dei vizi stessi da parte della societa’ venditrice.
Il motivo e’ infondato in quanto sollecita una diversa e piu’ appagante ricostruzione delle vicende di fatto, in difformita’ da quanto operato dal giudice di merito, che ha ritenuto di fare proprie le conclusioni del CTU.
Ed, invero, il contrasto tra la bozza della CTU e la versione finale e’ solo apparente, e ben si spiega in ragione del fatto che proprio all’esito delle ulteriori osservazioni delle parti (ovvero della loro mancata formulazione) il CTU e’ in grado di poter offrire una sua valutazione finale degli accertamenti offrendo le conclusioni definitive al giudice, ben potendo nelle bozze assumere un atteggiamento maggiormente prudenziale, in considerazione che si tratta di un giudizio espresso allorquando le operazioni di consulenza sono ancora in corso di svolgimento.
Quanto invece all’omessa disamina del preteso riconoscimento dei vizi da parte del legale rappresentante della societa’ venditrice in sede di interrogatorio formale, valga al riguardo richiamare le considerazioni espresse dalla Corte distrettuale alla pag. 8 della sentenza gravata, laddove, nel valutare le risultanze istruttorie, ha espressamente escluso che le risposte date in quella sede potessero valere come confessione, stante l’assoluta genericita’ sulle circostanze di tempo e di luogo, valutazione questa che chiaramente denota come non ricorra l’omessa disamina di tale fatto.
5. Il quinto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 231 del 2002, articolo 6, quanto all’entita’ delle spese liquidate in favore della controparte.
Si lamenta che la Corte d’Appello ha riconosciuto in favore della societa’ creditrice le spese stragiudiziali sostenute per l’attivita’ di recupero del credito oggetto di causa, ritenendo a tal fine sufficiente un semplice preavviso di parcella da parte del legale che aveva predisposto la lettera raccomandata contenente l’invito ad adempiere all’obbligazione oggetto di causa.
Il motivo e’ evidentemente destituito di fondamento.
La norma applicata (Decreto Legislativo n. 231 del 2002, articolo 6) prevedeva appunto, nella formulazione applicabile ratione temporis che: “1. Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.
2. I costi, comunque rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalita’, possono essere determinati anche in base ad elementi presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale.”
Il giudice di appello ha considerato, da un lato, che sussisteva la prova dello svolgimento di attivita’ stragiudiziale volta al recupero del credito, e precisamente l’invio della lettera di sollecito del pagamento, idonea anche a costituire una valida messa in mora del debitore (valutazione questa evidentemente di fatto, non censurata).
Dall’altro, ha poi ritenuto che tale attivita’ non fosse stata prestata a titolo gratuito, presumendosi l’onerosita’ dell’attivita’ del legale (cfr. Cass. n. 23893/2016), ed ha valutato la richiesta della societa’ creditrice, come da preavviso di parcella dell’avv. (OMISSIS), conforme ai criteri previsti per la liquidazione dei compensi professionali, secondo le tariffe forensi (e quindi in adesione ai criteri dettati dalla stessa legge).
Va quindi esclusa la detta violazione di legge, avendo la Corte di merito fatto corretta applicazione della norma indicata, essendo altresi’ corretto, come peraltro suggerito dalla norma, il riferimento alle tariffe professionali e precisamente a quelle di cui al Decreto Ministeriale n. 127 del 2004, atteso che essendosi l’attivita’ stragiudiziale esaurita nella vigenza di tale tariffa, alla medesima occorreva avere riguardo per la determinazione dei compensi, in quanto tale liquidazione e’ indipendente da quella invece concernente le spese di lite.
Quanto infine a queste ultime, liquidate per entrambi i gradi in base alle previsioni di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, in vigore alla data di definizione del giudizio in appello, reputa il Collegio che la soluzione di cui alla sentenza gravata sia da condividere, in aderenza a quanto gia’ statuito da questa Corte, secondo cui (cfr. Cass. n. 31884/2018) in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorche’ la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purche’ a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell’impugnazione, investito ai sensi dell’articolo 336 c.p.c., anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d’appello, atteso che l’accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera prestata nella sua interezza (conf. Cass. n. 31884/2018; Cass. n. 27233/2018; Cass. n. 30529/2017).
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
7. Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 7.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge;
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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