La funzione dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|14 giugno 2022| n. 19146.

La funzione dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese

La funzione recuperatoria e conservativa dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza comporta, di regola, la continuità di esecuzione dei contratti pendenti – ex art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 270 del 1999, come interpretato dall’art. 1 bis del d.l. n. 134 del 2008, convertito con l. n. 166 del 2008 – con la conseguenza che i crediti per i corrispettivi delle prestazioni effettivamente eseguite nel periodo fra l’apertura della procedura e la decisione di scioglimento dal contratto comunicata dal commissario devono essere riconosciuti in prededuzione anche nel successivo fallimento, in forza dell’art. 52 dello stesso d.lgs. e dell’art. 111, comma 1, n. 1, l.fall. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l’esecuzione di un contratto di allibo – relativo alla erogazione dei servizi di alleggerimento del carico di navi per consentirne l’attracco portuale – fosse proseguita sino alla comunicazione della decisione di sciogliersi dallo stesso da parte del commissario, confermando la decisione di merito, di rigetto della richiesta di ammissione al passivo, in quanto non relativa ai corrispettivi dei servizi di trasporto effettivamente compiuti).

Ordinanza|14 giugno 2022| n. 19146. La funzione dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese

Data udienza 10 maggio 2022

Integrale

Tag/parola chiave Procedure concorsuali – Decreto legislativo 270 del 1999 – Amministrazione straordinaria – Presupposti – Articolo 561 codice della navigazione – Crediti privilegiati – Contratto di allibo – Articolo 1362 cc – Interpretazione – Legge 166b del 2008 – Criteri – Articoli 72 e 99 legge fallimentare – Motivazione del giudice di merito

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente

Dott. ZULIANI Andrea – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8984/2016 R.G. proposto da:
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS), che la rappresenta e difendono giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la DECRETO di TRIBUNALE LIVORNO n. 3205/2016 depositata il 05/03/2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal Consigliere Dott. COSMO CROLLA.

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FATTI DI CAUSA

1. La soc. (OMISSIS) srl (successivamente incorporata in (OMISSIS) spa e denominata per brevita’ ” (OMISSIS)”) propose domanda di ammissione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria per l’importo di Euro 2.750.185,11, oltre interessi, in prededuzione, Decreto Legislativo n. 270 del 1999, ex articolo 52 con il privilegio di cui all’articolo 561 codice navale o in subordine in via chirografaria per l’asserito credito derivante dal contratto di “allibo” (termine contrattuale derivante dalla manovra di alleggerimento di una nave, per carichi, sfusi su battelli di minore dimensione al fine di ridurre il perso e consentire l’attracco al molo) e trasporto di materiali, costituito dalla differenza tra le prestazioni di allibo fornite dalla (OMISSIS) in favore della (OMISSIS) e il quantitativo minimo garantito dall’articolo 4 del contratto per il periodo 7 febbraio-28 luglio 2014 (denominato in gergo contrattuale “Shortfall”).
2. Il Giudice Delegato, recependo le conclusioni del commissario, non ammise il credito; sull’opposizione allo stato passivo, il Tribunale di Livorno, con decreto n. 3205/2016 del 5/3/2015, ha rigettato il ricorso rilevando che, non avendo il Commissario manifestato la volonta’ espressa di subentare nel rapporto contrattuale di “allibo” e trasporto merci, scioltosi con la dichiarazione del Commissario resa in data 28/7/2014, non era dovuto alla (OMISSIS) la differenza dovuta per il quantitativo mancante rispetto al minimo garantito annuo in adempimento di quanto previsto dall’articolo 7, comma 4 del contratto di “allibo” essendo lo “Shortfall” non un remunerazione di una prestazione negoziale effettivamente resa ma una penale posta a carico dell’ordinante, per non avere adempiuto all’obbligazione di commissionare l’allibo e il trasporto per il quantitativo minimo contrattualmente previsto.
3. (OMISSIS) spa ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a quattro motivi. L’Amministrazione Straordinaria ha svolto le proprie difese con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

 

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 1362 c.c., articoli 115, 116 e 135 c.p.c., L.Fall., articolo 99, comma 11 in relazione agli articoli 360 c.p.c., nn. 3 e 4; si sostiene che il Tribunale non avrebbe fatto corretta applicazione delle norme di legge che presiedono l’interpretazione del contratto; in particolare non sarebbero stati correttamente valutati l’elemento letterale del contratto e il comportamento successivo tenuto dalle parti contrattuali che non lasciano dubbi di sorta circa la qualificazione dello “Schortfall” quale componente del corrispettivo e non come una penale.
1.1 Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 270 del 1999, articolo 50 nonche’ della L.Fall., articolo 72 e del Decreto Legislativo n. 270 del 1999, articolo 51 in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3; si argomenta: a) che il giudice di merito ha errato nel non aver attribuito vigenza provvisoria al contratto, e quindi all’obbligazione, ivi contenuta, di pagamento della differenza tra il corrispettivo delle operazioni di “allibo” effettuate e del quantitativo annuale minimo annualmente garantito, sino alla data in cui il Commissario ha esercitato il suo potere di scioglimento dal rapporto contrattuale; b) che non vi e’ stata pronuncia domanda di collocazione del credito in privilegio ex articolo 561 cod. nav; c) che, anche a voler considerare lo “Schortfall” una clausola penale, si tratterebbe di una forma di risarcimento dei danni per fatti autonomi ed anteriori allo scioglimento del contratto ma successivi alla declaratoria di apertura della procedura e, pertanto ai sensi della L.Fall., articolo 72, comma 4, il danneggiato ben avrebbe potuto insinuarsi per far valere tale voce di danno.
1.2 Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 270 del 1999, articoli 20, 50 e 52 nonche’ della L.Fall., articolo 111 e del Decreto Legge n. 134 del 2008, articolo 1 bis nr 166, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, per non aver il Tribunale riconosciuto la prededucibilita’ del credito per prestazioni, remunerate contrattualmente dallo “Schortfall”, sorto dopo l’apertura della procedura.
1.3 Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della disciplina delle spese di lite alla luce delle argomentazioni spese nei precedenti motivi.
2. Il primo motivo e’ inammissibile.

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2.1 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questo giudice di legittimita’, l’interpretazione dei contratti e degli atti negoziali in genere, in quanto accertamento della comune volonta’ delle parti in essi espressasi, costituisce attivita’ propria ed esclusiva del giudice di merito, dovendo il sindacato in proposito riservato al giudice di legittimita’ limitarsi alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (nonche’, secondo la giurisprudenza anteriore alla modifica dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, al controllo della coerenza e logicita’ della motivazione, censura nella specie neanche proposta, avendo la societa’ ricorrente, come sopra rilevato, denunciato soltanto la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale).
2.2 Deve, pertanto, escludersi che il ricorrente in cassazione possa di fatto, sotto le spoglie di una denuncia per violazione di legge (articoli 1362 c.c. e ss.), contrapporre una diversa e’ piu’ favorevole soluzione ermeneutica e chiedere al giudice di legittimita’ di procedere ad una nuova interpretazione dell’atto negoziale (cfr. Cass. S.U n. 1914/2016).
Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresi’, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilita’ del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realta’, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. n. 10554 del 2010; e n. 25728 del 2013).
2.3 Si e’, infine, precisato che per sottrarsi al sindacato di legittimita’, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni; sicche’, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piu’ interpretazioni, non e’ consentito, alla parte che aveva proposto quella poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimita’ del fatto che sia stata privilegiata l’altra (sentenze 20 novembre 2009, n. 24539, 18 novembre 2013, n. 25861, e 4 marzo 2014, n. 5016).
2.4 Nel caso di specie il Tribunale, dopo aver esaminato la clausola di cui all’articolo 4 del contratto del 15/11/2001, in forza della quale si conveniva che il servizio di “allibo” e rifornimento di materiale e materie prime destinate agli impianti produttivi delle (OMISSIS) doveva essere garantito per un quantitativo minimo per ciascun anno (m/t 500.000 all’anno per un corrispettivo di 8 m/t) ha escluso l’opponibilita’ alla procedura di tale disciplina per effetto della dichiarazione scioglimento dal contratto del Commissario. In assenza di un espresso subentro nel contratto da parte dell’Amministrazione Straordinaria e’ stato, infatti, riconosciuto alla (OMISSIS) il credito, in prededuzione, limitatamente alle prestazioni di “allibo” e trasporto, funzionali alla prosecuzione dell’attivita’ di impresa, effettivamente eseguite nel periodo successivo all’apertura della procedura concorsuale e sino alla dichiarazione di scioglimento del contratto.
2.5 Il Tribunale, disattendendo il contrario assunto del creditore, ha escluso che il minimo garantito previsto dal contratto potesse essere considerato alla stregua di una remunerazione di una prestazione effettivamente resa alla amministrazione straordinaria “essendo al contrario una penale prevista a carico della (OMISSIS) per non aver adempiuto alle obbligazioni di commissionare l’allibo e il trasporto per il quantitativo minimo contrattualmente previsto”.
2.6 Il decreto opposto, quindi, con motivazione congrua e priva di contraddizioni e di vizi logici, ha qualificato la “Shortfall” (minimo garantito), come clausola penale con la quale si liquidava, preventivamente e forfettariamente, un danno che (OMISSIS) (divenuta (OMISSIS)) veniva a subire a fronte dell’inadempimento da parte del committente nel non assicurare quantitativi minimi.
2.7 Si tratta di un’interpretazione plausibile e non irragionevole sicche’ il motivo e’ nel suo complesso rivolto a sollecitare questa Corte ad un diverso e non consentito esame del merito.

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3. Il secondo e il terzo motivo da esaminarsi congiuntamente, stante la loro intima connessione, sono infondati.
3.1 E’ opportuno ricordare che il Decreto Legislativo n. 270 del 1999, articolo 50 dispone che “1. Salvo quanto previsto dal comma 4, il commissario straordinario puo’ sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell’amministrazione straordinaria. 2. Fino a quando la facolta’ di scioglimento non e’ esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione. 3. Dopo che e’ stata autorizzata l’esecuzione del programma, l’altro contraente puo’ intimare per iscritto al commissario straordinario di far conoscere le proprie determinazioni nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’intimazione, decorso il quale il contratto si intende sciolto. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano: a) ai contratti di lavoro subordinato, in rapporto ai quali restano ferme le disposizioni vigenti; b) se sottoposto ad amministrazione straordinaria e’ il locatore, ai contratti di locazione di immobili, nei quali il commissario straordinario subentra, salvo patto contrario”. La L. 27 ottobre 2008, n. 166, articolo 1-bis (di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 28 agosto 2008, n. 134), ha sancito che “La disposizione di cui al Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270, articolo 50, comma 2 va interpretata nel senso che l’esecuzione del contratto, o la richiesta di esecuzione del contratto da parte del commissario straordinario, non fanno venir meno la facolta’ di scioglimento dai contratti di cui al medesimo articolo, che rimane impregiudicata, ne’ comportano, fino all’espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario, l’attribuzione all’altro contraente dei diritti previsti in caso di subentro del commissario straordinario dal Decreto Legislativo n. 270 del 1999, articolo 51, commi 1 e 2”.
3.2 Si afferma, quindi, la regola per cui il contratto ineseguito o parzialmente eseguito prosegue ope legis e continua ad avere esecuzione sia dopo la dichiarazione d’insolvenza, sia a seguito dell’apertura dell’amministrazione straordinaria; al commissario viene attribuito il potere di sciogliersi in ogni momento dal contratto, ma, finche’ una simile facolta’ non viene esercitata, quest’ultimo continua dunque ad avere esecuzione: un subingresso della procedura nel contratto puo’ configurarsi, pertanto, solamente in presenza di una espressa manifestazione resa dall’organo della procedura.
3.3 Risulta di tutta evidenza come una simile disciplina si diversifichi in maniera sensibile da quella fallimentare attualmente in vigore che prevede la sospensione ex lege del rapporto finche’ il curatore non decida di subentravi o di sciogliersene.
3.4 Le ragioni di tale diversita’ di trattamento risiedono nella difforme natura del fallimento e dell’amministrazione straordinaria: strettamente liquidatoria e satisfattiva, nel primo caso; recuperatoria e comunque conservativa nel secondo, da attuarsi attraverso la continuazione dell’attivita’ d’impresa sub specie di prosecuzione finalizzata alla cessione (articolo 27, comma 2, lettera a) e/o di ristrutturazione volta al risanamento (articolo 27, comma 2, lettera b).

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3.5 La giurisprudenza di questa Suprema Corte e’ ferma nel ritenere che la prosecuzione di una precedente somministrazione dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza deve essere accompagnata da un’espressa dichiarazione di subentro da parte del commissario (Cfr. Cass. 3193/2016 1195/2018).
3.6 Nella fattispecie in esame non solo il subentro nel contratto di allibo e traporto non e’ stato esplicitamente manifestato dal Commissario ma e’ pacifico che l’organo della procedura abbia espressamente manifestato la contraria volonta’ di sciogliersi dal vincolo negoziale.
3.7 Cio’ premesso, la sorte dei diritti del contraente in bonis che ha continuato ad eseguire le prestazioni dedotte in contratto prima dello scioglimento del rapporto e’ disciplinata dal Decreto Legislativo n. 270 del 1999, articolo 51.
3.8 Tale disposizione stabilisce che “i diritti dell’altro contraente”, sorti anteriormente allo scioglimento, sono regolamentati dalle disposizioni di cui alla L.Fall., articoli 72 e segg..
3.9 la L.Fall., articolo 72, comma 4, a sua volta, stabilisce che “in caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno”.
3.10 In caso di fallimento, quindi, nei contratti a esecuzione continuata o periodica, determinandosi con l’apertura della procedura la sospensione degli effetti del contratto, lo scioglimento ha effetto a partire dalla dichiarazione di fallimento e questo anche se la volonta’ di sciogliersi viene espressa dal curatore in un momento successivo.
3.11 Diversamente, nella procedura di amministrazione straordinaria, operando per le ragioni suesposte il principio opposto delle continuita’ di esecuzione dei contratti, i crediti per i corrispettivi delle prestazioni effettuati maturati nel periodo compreso tra l’apertura della procedura e la decisione del Commissario di scioglimento del contratto vanno pagati in prededuzione ai sensi del Decreto Legislativo n. 270 del 1999, articolo 52 a tenore del quale “i crediti sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa e la gestione del patrimonio del debitore sono soddisfatti in prededuzione a norma della L.Fall., articolo 111, comma 1, n. 1) anche nel fallimento successivo alla procedura di amministrazione straordinaria”.
3.12 Orbene, poiche’ non vi e’ stato subentro da parte del Commissario nel contratto, anzi l’organo della procedura ha esercitato il potere di scioglimento, puo’ certamente riconoscersi, in prededuzione, al ricorrente il credito circoscritto alla sola remunerazione delle prestazioni di trasporto effettivamente rese in favore dell’Amministrazione Straordinaria dopo l’apertura della procedura.
3.13 Cio’ in quanto, continuando il rapporto anche dopo l’apertura della procedura, gli effetti della manifestazione della volonta’ di scioglimento del contratto non possono riverberarsi, per il principio ricavabile dagli articoli 1378, 1373 e 1460 c.c., sulle prestazioni gia’ eseguite di un contratto ad esecuzione periodica o continuata.
3.14 Va, tuttavia, rilevato che con la domanda di insinuazione al passivo la (OMISSIS) (successivamente incorporata nella (OMISSIS)) non ha chiesto il pagamento delle prestazioni di trasporto effettivamente eseguite, ma ha preteso il pagamento del “minimo garantito”; tale credito correttamente non e’ stato riconosciuto nell’an stante la natura risarcitoria che trova ragione e fondamento in una espressa clausola contrattuale non opponibile alla procedura per effetto dell’esercizio da parte della Commissario del potere di caducazione delle obbligazioni nascenti dal contratto.
3.15 Del resto secondo la previsione dell’articolo 72, comma 4 l’esercizio della facolta’ di scioglimento dal contratto esclude qualsiasi diritto al risarcimento dei danni per la cessazione del rapporto contrattuale per la considerazione che l’esercizio di tale potere non puo’ in alcun modo essere equiparato ad un inadempimento.
4. Il quarto motivo e’ inammissibile in quanto non si configura come una vera e propria censura rivolta al provvedimento impugnato ma si risolve in un auspicio che la Corte, annullando il decreto del Tribunale di Livorno, ponga le spese a carico della controricorrente.
5. Conclusivamente il ricorso va rigettato.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 20.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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