Capacità di stare in giudizio di società cancellata

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 giugno 2022| n. 19272.

Capacità di stare in giudizio di società cancellata

In caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, i cui effetti decorrono dalla estinzione, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, il difensore (al quale sia stata originariamente conferita procura “ad litem” anche per gli ulteriori gradi del processo) è legittimato a proporre impugnazione in rappresentanza della parte estinta; a tale regola si sottrae il ricorso in cassazione, che necessita della procura speciale, non conferibile dal legale rappresentante della società estinta, privo di potere di rappresentanza, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto.

Ordinanza|15 giugno 2022| n. 19272. Capacità di stare in giudizio di società cancellata

Data udienza 14 dicembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave Ricorso per cassazione – Rilascio di procura speciale da parte di società cancellata – Capacità di stare in giudizio di società cancellata – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23818/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.A., in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), del foro di (OMISSIS), elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) s.p.a., in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. (OMISSIS), del foro di (OMISSIS) e (OMISSIS), del foro di Bologna, elettivamente domiciliato agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2028 depositata il 13 luglio 2020 e notificata a mezzo pec il 14 luglio 2020;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2021 dal Consigliere Dott. Milena Falaschi.

 

Capacità di stare in giudizio di società cancellata

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che:
– il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2035 del 2012, in accoglimento della domanda proposta dall’Agenzia delle entrate nei confronti della (OMISSIS) S.A. (gia’ (OMISSIS) S.A.), della (OMISSIS) s.p.a. e della (OMISSIS) s.p.a., dichiarava la nullita’ dei due negozi, comportanti la cessione immobiliare, di cui alle scritture autenticate sottoscritte da (OMISSIS) s.p.a. (pretesa debitrice) e da (OMISSIS) S.A. (pretesa creditrice) in data 13.10.1999 e in data 15.10.1999 per difetto di causa posto che in tali scritture l’unica specificazione relativa alle ragioni del trasferimento della proprieta’ consisteva nella dicitura che la cessione veniva effettuata quale parziale adempimento di un debito scaduto della societa’ venditrice nei confronti della societa’ acquirente, mentre nessuna indicazione veniva fornita circa l’entita’ del debito, circostanza avvalorata dalla inesistenza dell’operazione economica sottesa ai negozi de quibus;
– sul gravame interposto dalla (OMISSIS) e dalla (OMISSIS), la Corte d’appello di Bologna, nella resistenza degli appellati Agenzia delle entrate e Fallimento (OMISSIS) s.p.a., con sentenza n. 2920 del 19.09/07.112017 respingeva l’impugnazione confermando la decisione del giudice di prime cure;
– avverso la sentenza della Corte di appello distrettuale proponeva ricorso per cassazione la (OMISSIS) S.A., che con ordinanza n. 4505 del 14.02.2019 veniva dichiarato inammissibile;
– la (OMISSIS) allora richiedeva la revocazione ex articolo 395 c.p.c., nn. 3 e 4, della sentenza n. 2920 del 2017 della Corte di merito deducendo di avere rinvenuto successivamente al deposito della sentenza di appello un documento decisivo che non aveva potuto produrre per causa di forza maggiore avendolo smarrito e precisamente durante il trasloco del 07.02.2019, aveva rinvenuto missiva, recante data certa, indirizzata da (OMISSIS) S.A. a (OMISSIS) s.p.a. nella quale venivano precisati gli importi del credito verso (OMISSIS) ceduto da (OMISSIS) s.p.a. a (OMISSIS) S.A., la differenza tra il valore degli immobili ceduti ed il suddetto credito, nonche’ il modo di liquidazione della stessa, e la Corte distrettuale, con sentenza n. 2028 del 13 luglio 2020, notificata a mezzo pec il successivo 14 luglio 2020, dichiarava l’inammissibilita’ di entrambi i motivi di revocazione per non avere allegato alcun fatto idoneo ad integrare una “causa di forza maggiore” o un “fatto dell’avversario” e le ragioni relativita’ alla decisivita’ di tale documento ai fini dell’esito del giudizio. Quanto all’errore di fatto la domanda di revocazione risultava proposta oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata e si riferiva a fatto, documento relativo all’entita’ del credito, che aveva formato oggetto di discussione fra le parti;

 

Capacità di stare in giudizio di società cancellata

– per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bologna ricorre la (OMISSIS) sulla base di un unico motivo;
– resiste con controricorso il Fallimento (OMISSIS), illustrato anche da memoria ex articolo 380 bis.1 c.p.c., mentre e’ rimasta intimata l’Agenzia delle entrate;
– in data 4 marzo 2021 il Fallimento ha prodotto documentazione comprovante l’avvenuta estinzione societa’ ricorrente fin dal 06.03.2012 per essere stata cancellata dal Registro delle imprese e dunque in epoca antecedente all’introduzione del presente giudizio.
Atteso che:
– in via preliminare si osserva che il difensore del fallimento controricorrente oltre alla memoria ex articolo 380 bis.1 c.p.c., ha depositato documentazione, in particolare certificato di cancellazione rilasciato dal Registro di Commercio e delle Societa’ del (OMISSIS) (“Certificat de radiation”) il 18.11.2020, comprovante l’intervenuta estinzione della societa’ (OMISSIS) s.a., societa’ di diritto lussemburghese, per intervenuta cancellazione dal registro in data 06.03.2012, cessata ogni attivita’ il 01.03.2012.
Al riguardo, sulla specifica questione della produzione documentale, questa Corte ha avuto modo di affermare il principio – condiviso dal Collegio, anche perche’ aderente al tenore letterale ed inequivoco della norma – che “nel giudizio di legittimita’, possono essere prodotti, dopo la scadenza dei termine di cui all’articolo 369 c.p.c., e ai sensi dell’articolo 372 c.p.c., solo i documenti che attengono all’ammissibilita’ del ricorso ovvero alla nullita’ della sentenza e non anche quelli concernenti la allegata fondatezza del medesimo” (cfr. Cass. n. 10967 del 2013).
Nella specie la natura della certificazione de qua – volta a dimostrare la intervenuta estinzione della societa’ ricorrente ancora prima della introduzione della controversia in sede di legittimita’ attiene proprio ad una delle ipotesi tassative previste dalla norma richiamata.
Ne segue che di essa si puo’ e si deve tenere conto ed anzi si deve reputare che l’altra parte concordi sulla verificazione di quanto da detta documentazione emerge.
L’esame della questione posta dalla produzione involge il tema della capacita’ di stare in giudizio della ricorrente e del difetto di rappresentanza in capo al firmatario della procura speciale per il giudizio di cassazione, (OMISSIS).

 

Capacità di stare in giudizio di società cancellata

Come esposto, dal certificato camerale depositato dalla controricorrente ai sensi dell’articolo 372 c.p.c. emerge che la (OMISSIS) s.a. risulta cancellata definitivamente dal Registro delle imprese, e quindi estinta, al 06.03.2012, ben oltre otto anni e quattro mesi la pubblicazione della sentenza impugnata.
La circostanza e’ pacifica tra le parti, per non avere l’Avv. (OMISSIS) in esito alla produzione replicato alcunche’, limitandosi solo a rinunciare al mandato.
Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito con la sentenza n. 6070 del 2013, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal Decreto Legislativo n. 6 del 2003, che ha in particolare modificato l’articolo 2495 c.c., qualora all’estinzione della societa’, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla societa’ estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtu’ del quale: a) l’obbligazione della societa’ non si estingue, cio’ che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della societa’ estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarita’ o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorche’ azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attivita’ ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la societa’ vi abbia rinunciato, a favore di una piu’ rapida conclusione del procedimento estintivo.
La cancellazione della societa’ dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della societa’ cancellata, priva la societa’ stessa della capacita’ di stare in giudizio (con l’eccezione della fictio iuris contemplata dalla L. Fall., articolo 10); pertanto, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la societa’ e’ parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli articoli 299 c.p.c. e segg., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della societa’, ai sensi dell’articolo 110 c.p.c.; qualora l’evento non sia stato fatto constatare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constatare in tali modi non sarebbe piu’ stato possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della societa’, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilita’, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non puo’ eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo e’ occorso.

 

Capacità di stare in giudizio di società cancellata

Alla fictio iuris indicata dalle Sezioni Unite va aggiunta la prosecuzione dell’esistenza della societa’ estinta per un quinquennio, ma ai soli fini fiscali, per la liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione di tributi, contributi, sanzioni e interessi, ai sensi del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175, articolo 28, comma 4 (Cass. n. 19142 del 2016).
Una simile esegesi non e’ incisa, per gli effetti che ne derivano in questa controversia, da quanto ulteriormente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte a proposito della c.d. ultrattivita’ del mandato difensivo (Cass., Sez. Un., n. 15295 del 2014) nei giudizi in cui sia parte la persona fisica. Non e’ incisa perche’ nella specie si discorre della legittimazione a proporre il ricorso per cassazione. E’ difatti dirimente la considerazione che il principio enunciato dalla richiamata sentenza delle Sez. un. 15295 del 2014, nel concludere che il procuratore della parte, ove munito di procura valida per gli ulteriori gradi del processo, e’ legittimato a proporre impugnazione in rappresentanza della parte estinta, trova limite proprio nel ricorso per cassazione.
E dunque non interessa ai fini della proposizione del ricorso per cassazione per il quale e’ richiesta la procura speciale. Quella procura speciale che il legale rappresentante della societa’ oramai definitivamente estinta (v. gia’ Cass., Sez. Un., n. 4060 del 2010; Cass., Sez. Un., n. 4061 del 2010 e Cass., Sez. Un., n. 4062 del 2010) non e’ legittimato a rilasciare per conto di questa, giacche’ la cancellazione della societa’ ha come effetto il venir meno del potere di rappresentanza degli organi della liquidazione (v. Cass. n. 12040 del 2015; Cass. n. 22863 del 2011).
Consequenziale e’ l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione di cui trattasi.
Il che dispensa la Corte dal soffermarsi sui singoli motivi di ricorso. Nella fattispecie la spendita da parte di (OMISSIS) della qualita’ di legale rappresentante si e’ avuta sia nell’intestazione del ricorso per cassazione sia nella formula di conferimento del mandato, come apposto in calce allo stesso, ma si tratta di qualita’ giuridicamente impossibile in dipendenza dell’avvenuta cancellazione. Ne segue che, essendosi limitato il difensore officiato ad autenticare la sottoscrizione della (OMISSIS), il mandato deve ritenersi essergli stato conferito da costei in proprio. L’intervenuta cancellazione non poteva dirsi oggetto di verifica preliminare da parte dell’avvocato che autenticava quella sottoscrizione.
Infatti non deve reputarsi, almeno di norma e salvo che particolari condizioni o circostanze o elementi anche indiziaria – nella specie non rilevabili – non lo attivino, corrispondere ad uno specifico dovere professionale dell’avvocato una cautela tale da verificare costantemente o diuturnamente la persistenza della qualita’ di legale rappresentante di societa’ rivestita da una persona fisica, mentre e’ onere di certo – al contrario – di chi conferisce il mandato ben conoscere la cessata persistenza dei propri poteri e di renderne preventivamente ed adeguatamente edotto il suo difensore.
Di conseguenza, l’inammissibile attivita’ processuale iniziata con il ricorso va riferita all’ex legale rappresentante della societa’ cancellata e a lui va fatto esclusivo carico di ogni conseguenza di tale attivita’, tra cui la condanna alle spese in favore della controparte.
In altri termini, e’ la soccombente ricorrente, in persona di chi ha firmato il ricorso inammissibile e cioe’ la (OMISSIS) in proprio, vista la cessazione dell’esistenza del soggetto che egli ha malamente dichiarato di rappresentare, a dover essere condannato alle spese del giudizio di legittimita’, in applicazione del principio di diritto secondo cui “nell’ipotesi di proposizione di ricorso per cassazione da parte dell’ex rappresentante della societa’ cancellata dal registro delle imprese, la sua inammissibilita’ – derivante dalla non operativita’ di alcun mandato per la peculiarita’ del giudizio di legittimita’ e comunque per la necessita’ che quello sia conferito da un soggetto esistente e capace di stare in giudizio – comporta che sia condannato alle spese in proprio il soggetto che, spendendo la giuridicamente impossibile qualita’ di legale rappresentante del soggetto non piu’ esistente, ha conferito il mandato, ove l’avvocato si sia limitato ad autenticare la relativa sottoscrizione” (v. mutatis mutandis, Cass. n. 12603 del 2018).
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.
Quanto alle spese – che sono liquidate come in dispositivo osserva il Collegio che, in conformita’ ad un reiterato orientamento di questa Corte a cui si intende dare continuita’, l’articolo 94 c.p.c., configura una responsabilita’ processuale dei rappresentanti e prevede la loro condanna, eventualmente in solido con la parte rappresentata, nei confronti dell’avversario vincitore. Cio’ trova la sua ratio nella considerazione che i predetti, pur non assumendo nel processo la veste di parte, esplicano, tuttavia, anche se in nome altrui, un’attivita’ processuale in maniera autonoma, onde anche per essi si e’ ravvisato valido ed operante il principio generale della soccombenza. La condanna personale alle spese di chi rappresenta la parte in giudizio e’, peraltro, condizionata al concorso di gravi motivi che il giudice deve pur sempre individuare nella loro concreta esistenza specificamente, identificandoli o con la trasgressione a quel dovere di probita’ e lealta’, imposto alle parti dall’articolo 88 c.p.c., ed espressamente richiamato dall’articolo 92 c.p.c., ai fini del carico delle spese processuali, o con la mancanza di quella normale prudenza che, secondo il disposto dell’articolo 96 c.p.c., comma 2, caratterizza la responsabilita’ aggravata della parte (Cass., Sez. Un., n. 5398 del 1988; Cass. n. 554 del 1962; Cass. n. 649 del 1963; Cass. n. 20878 del 2010; Cass. n. 27475 del 2019; Cass. n. 9203 del 2020).
Nel caso di specie e’ evidente la natura di comportamento sleale ovvero gravemente imprudente della (OMISSIS) che ha curato il rilascio di procura speciale per introdurre il ricorso in cassazione in nome e per conto della societa’ rappresentata onde ottenere la riforma della decisione di appello, sfavorevole alla societa’ ricorrente sia in punto di merito che di pronuncia sulle spese, per essere la procura speciale stata rilasciata a distanza di ben oltre otto anni dalla cancellazione della societa’ di diritto lussumburghese, peraltro intervenuta da oltre diciassette anni la riforma del diritto societario, di cui al Decreto Legislativo n. 6 del 2003, che ha in particolare modificato l’articolo 2495 c.c., dando luogo ad orientamento consolidata (Cass., Sez. Un., n. 6070 del 2013), secondo il quale una societa’ perde la legittimazione processuale in conseguenza della sua cancellazione dal registro delle imprese.
Infine, va pure dare atto – senza possibilita’ di valutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14 marzo 2014 n. 5955; tra molte altre: Cass., Sez. Un., 27 novembre 2015 n. 24245) – della sussistenza dei presupposti processuali per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, se dovuto: anche stavolta, in persona della (OMISSIS) in proprio, non potendosi fare carico di un pagamento ad un soggetto non piu’ giuridicamente esistente.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;
condanna (OMISSIS) alla rifusione delle spese del giudizio in cassazione in favore del Fallimento (OMISSIS) s.p.a., liquidate in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente Cheti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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