La distinzione tra il reato di estorsione consumato ed il reato di truffa aggravata

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 18 giugno 2020, n. 18542.

Massima estrapolata:

La distinzione tra il reato di estorsione consumato attraverso la prospettazione di un pericolo che appare quanto mai concreto, sebbene creato ad arte dall’agente, ed il reato di truffa aggravata dalla prospettazione di un pericolo immaginario, deve essere effettuata misurando la concreta efficacia coercitiva della minaccia.

Sentenza 18 giugno 2020, n. 18542

Data udienza 20 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Reati – Reato di estorsione consumato attraverso la prospettazione di un pericolo – Reato di truffa aggravata dalla prospettazione di un pericolo immaginario – Distinzione – Concreta efficacia coercitiva della minaccia – Rilevanza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Presidente

Dott. MESSINI D’AGOSTINI P. – Consigliere

Dott. PAZIENZA V. – Consigliere

Dott. DI PISA Fabio – Consigliere

Dott. PERROTTI – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
(OMISSIS), n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 28/5/2018 della Corte di appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Massimo Perrotti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pinelli Mario, che ha concluso per la inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

La Corte di appello di Messina, con la sentenza impugnata, confermava nella qualificazione giuridica del fatto contestato, riformandola solo quanto a riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e conseguente riduzione della sanzione principale ed accessoria, la sentenza emessa il 26 gennaio 2015 dal tribunale del medesimo capoluogo, con la quale il ricorrente era stato condannato per il delitto di estorsione continuata.
Reati commessi in (OMISSIS).
1. Avverso tale sentenza ricorre l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione le argomentazioni in appresso enunciate, ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1, nei limiti strettamente necessari alla motivazione:
1.1. violazione della legge penale sostanziale e vizio esiziale di motivazione (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b ed e) per non avere la Corte rilevato che, qualificati i fatti come truffa aggravata dalla prospettazione di un pericolo immaginario, i reati, tenuto conto della data di consumazione, si sarebbero estinti per intervenuta prescrizione ben prima della pronuncia di appello;
1.2. vizio esiziale di motivazione (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), con riferimento all’accertamento della responsabilita’ per il delitto di estorsione, avendo la Corte omesso ogni dovuto controllo della attendibilita’ delle dichiarazioni rese dal genitore dell’imputato, vittima del reato e imputato di reato collegato; dichiarazioni non confortate da elementi di riscontro, ne’ connotate da intima coerenza e credibilita’, giacche’ mosse da acredine ed avversione datate. Travisamento della prova nella affermazione della penale responsabilita’.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato.
1.1. La diagnosi differenziale tra il reato di truffa e quello di estorsione deve essere effettuata attraverso una attenta indagine delle emergenze processuali, volta a verificare: a) se il male minacciato sia reale o immaginario e se questo dipenda dall’agente o da altri; b) se la prospettazione di tale male produca, in concreto, una manipolazione della volonta’ riconducibile alla induzione in errore piuttosto che ad una vera e propria coazione della volonta’ derivata dalla intensa prospettata concretezza della minaccia. Per quanto la prospettazione di un effetto negativo abbia – comunque e ragionevolmente – come conseguenza una reazione di “evitamento” del male prospettato, quel che rileva ai fini del corretto inquadramento del fatto e’ se tale reazione sia riconducibile ad una condotta fraudolenta, piuttosto che ad una irresistibile coartazione. Se, cioe’, la volonta’ della vittima risulti semplicemente manipolata o, piuttosto, irresistibilmente coartata (Sez. 2, n. 21974, del 18/4/2017, Rv. 270072). –
La coazione della volonta’ si distingue dalla manipolazione “agita” attraverso l’induzione in errore, in quanto solo nel primo caso la azione illecita si presenta irresistibile.
L’induzione in errore e’, infatti, azione diversa dalla costrizione, sebbene entrambe le condotte siano idonee a deviare il fisiologico sviluppo dei processi volitivi: la condotta induttiva, anche quando si manifesta con la esposizione di pericoli inesistenti, si differenzia dalla condotta estorsiva proprio nella misura in cui la volonta’ risulta “diretta” e “manipolata” dai pericoli prospettati ab externo, ma non irresistibilmente “piegata” da una minaccia irresistibile.
La idoneita’ della rappresentazione del male a “dirigere” piuttosto che “piegare” la volonta’ non puo’ essere stabilita in astratto, ma necessita di uno scrutinio che verifichi in concreto la consistenza della azione minatoria, anche rispetto alla effettiva capacita’ di resistenza della vittima. Tale indagine non puo’ che analizzare la idoneita’ coercitiva della minaccia nel momento in cui la stessa viene posta in essere, nulla rilevando che ex post il male prospettato risulti irrealizzabile.
Se si individua nella concreta efficacia coercitiva della minaccia l’attributo della condotta utile per distinguere la truffa dall’estorsione perde rilevanza anche la eventuale irrealizzabilita’ del male prospettato, essendo l’analisi richiesta limitata alla verifica ex ante della concreta efficacia coercitiva della azione minatoria. Individuato nel costringimento forzato della vittima l’elemento caratterizzante del reato di estorsione, l’idoneita’ del male minacciato ad incidere il processo volitivo, pertanto, non puo’ che essere valutato ex ante ed in modo indipendente dalla effettiva realizzabilita’ dell’evento dannoso prospettato (Sez. 2, n. 11453, del 17/2/2016, Rv. 267124).
La valutazione della capacita’ di concreta ed effettiva coazione della minaccia e’, ancora una volta, un’indagine di merito che deve essere effettuata prendendo in esame le circostanze del caso concreto, ovvero sia la potenza oggettiva della minaccia, che la sua soggettiva incidenza sulla specifica vittima e che se congruamente e logicamente motivata dal giudice di merito, non e’ ulteriormente sindacabile nel giudizio di legittimita’ (Cass. sez. 6, n. 27996, del 28/5/2014, Rv 261479).
1.2. Deve dunque essere affermato il seguente principio di diritto: la distinzione tra il reato di estorsione consumata attraverso la prospettazione di un pericolo che, apprezzato ex ante, appare quanto mai concreto, sebbene creato ad arte dall’agente, ed il reato di truffa aggravata dalla prospettazione di un pericolo immaginario, deve essere effettuata misurando la concreta efficacia coercitiva della minaccia, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, dovendosi ritenere che si verte nella ipotesi estorsiva quando il male prospettato, derivato dalla volonta’ potestativa dell’agente, coarta la volonta’ della vittima; si verte invece nell’ipotesi della truffa quando la prospettazione del pericolo, irrealizzabile per sua intrinseca inconsistenza, non ha capacita’ coercitiva, ma si limita ad influire sul processo di formazione della volonta’ deviandolo attraverso la induzione in errore (similmente Cass. sez. 2, n, 46084 del 21/10/2015, Rv. 265362). La valutazione della efficacia coercitiva, piuttosto che semplicemente manipolativa della minaccia deve essere effettuata con apprezzamento da effettuarsi ex ante, ovvero in modo indipendente dalla effettiva realizzabilita’ del male prospettato.
1.3. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon uso di tale esegesi ed ha escluso la riconducibilita’ della condotta alla ipotesi di truffa, giacche’ le concrete e ripetute minacce di morte rivolte all’imputato, prospettate dal figlio e da terzi (che manifestavano di conoscere nel dettaglio le abitudini delle vittime) al padre al fine di indurlo ad atti di disposizione patrimoniale, erano da questi percepite come serie ed effettive; tanto che questi manifesto’ concretamente a piu’ terze persone i propri timori per l’incolumita’ del figlio, messa in pericolo da ignoti malfattori.
Il peso delle minacce concrete e la loro efficacia intimidatoria e’ dipesa totalmente dalla capacita’ dell’imputato e dei terzi che agivano in concorso con lui di rappresentare come reale ed attuale il pericolo per la vita. La vittima pertanto non e’ stata indotta con l’inganno, ma costretta dal peso delle minacce a determinarsi al sacrificio patrimoniale in favore del figlio.
1.4. La motivazione della sentenza impugnata appare pertanto sul punto congrua e logica, conforme ai consolidati principi elaborati da questa Corte sul tema.
2. La medesima infondatezza avvince i restanti motivi di ricorso, meramente ripetitivi di quelli spesi in sede di appello e tesi – peraltro – ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti all’accertamento di merito della penale responsabilita’.
2.1. Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione e’ tesa – in tutta evidenza – ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione e’ preclusa in sede di legittimita’.
E’ costante, infatti, l’insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l’analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell’atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimita’ “nuove” attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e cio’ anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178). Cosi’ come va ribadito che l’illogicita’ della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioe’ di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimita’ al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purche’ siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074).
La Corte di merito, nel confermare la decisione assunta in primo grado in punto di riconosciuta responsabilita’, ha spiegato, in maniera logica e coerente, che la attendibilita’ dell’offeso (genitore dell’imputato) e’ stata vagliata, oltre che sotto il profilo della intrinseca credibilita’, anche e soprattutto in ragione dei plurimi ed obiettivi riscontri estrinseci al narrato. Tale complessivamente coerente narrazione e’ stata invero scrutinata sulla base del conforto offerto da testi indifferenti, documentazione incontestata e logica evoluzione della regiudicanda, avendo il giudizio di merito apprezzato, nella conformita’ della duplice pronuncia di condanna, sia la effettiva concretezza ultimativa delle minacce, che la obiettiva depauperazione del genitore in favore del figlio, determinata esclusivamente per i timori ingenerati dalla condotta di costui. Tali argomentazioni, logiche e coerenti, non appaiono invero incrinate sotto il profilo logico da argomenti di ricorso che censurano un difetto di motivazione che non e’ dato cogliere dalla lettura della sentenza impugnata.
3. Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si da’ atto che il presente provvedimento e’ sottoscritto, oltre che dall’estensore, dal consigliere anziano del collegio, per impedimento del presidente, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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