La destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 25 settembre 2020, n. 26738.

La destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità, poiché, al contrario, la destinazione della sostanza allo “spaccio” è elemento costitutivo del reato di illecita detenzione della stessa e, come tale, deve essere provata dalla pubblica accusa. Non spetta, pertanto, all’imputato dimostrare la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente di cui sia stato trovato in possesso (nella specie, la Corte ha così annullata senza rinvio, per la mancanza assoluta di prova circa l’esistenza di un elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, la sentenza di condanna per il reato di cui all’articolo 73 del Dpr n. 309 del 1990, in una vicenda in cui l’imputato, trovato in possesso di sostanza stupefacente, aveva sostenuto che le sostanze erano da lui detenute per farne consumo personale e dimostrato con idonea certificazione il proprio stato di tossicodipendenza da cannabinoidi e cocaina, mentre, per converso, la condanna era stata basata sulla valorizzazioni elementi fattuali affatto univoci e dimostrativi della destinazione della sostanza a terzi, quali la circostanza che la cocaina era stata portata dall’imputato indosso mentre era alla guida di una moto, divisa in due involucri, nonché l’ulteriore circostanza che all’interno della sua abitazione, dove era stata trovata della marijuana, era stato rinvenuto un bilancino di precisione, che, peraltro, oltre che essere ritenuto strumentario tipico dello spacciatore, in realtà ben poteva essere custodito in casa anche da un mero consumatore).

Sentenza 25 settembre 2020, n. 26738

Data udienza 18 settembre 2020

Tag – parola chiave: Reato di resistenza a pubblico ufficiale – Fuga alla guida di autovettura per sfuggire all’intervento delle forze dell’ordine – Pericolo per gli altri utenti della strada – Integra l’elemento materiale della violenza – Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti – Elemento psicologico del reato – Motivazione carente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSTANZO Angelo – Presidente

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere

Dott. VILLONI Orlando – Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. APRILE Ercole – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 20/02/2019 della Corte di appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dall’Olio Marco, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso con correzione dell’errore della entita’ della pena detentiva da determinare in mesi dieci giorni venti di reclusione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Messina riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, assolvendo l’imputato dal reato di guida in stato di alterazione psicofisica contestato al capo b) e riducendo la pena inflitta, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 21 settembre 2017 con la quale il Tribunale di Patti aveva condannato (OMISSIS) in relazione ai reati di cui agli articoli 81, 337, 582 e 585 c.p. (capo a); Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, commi 1 e 1 bis, (capo c), per avere, in (OMISSIS), usato violenza nei confronti dei carabinieri del luogo, non fermandosi, mentre era alla guida del ciclomotore, all’alt intimato dalla pattuglia di militari, aumentando la velocita’, urtando con il casco un sottufficiale che aveva riportato lesioni personali alla mano, proseguendo la marcia in zig-zag e creando una situazione di pericolo per la circolazione e per l’incolumita’ dei passati; nonche’ per avere illegalmente detenuto e trasportato sostanze stupefacenti, in particolare un grammo di cocaina divisa in due pacchetti, di cui il prevenuto aveva cercato di disfarsi, oltre ad un grammo di marijuana trovata nella sua abitazione.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il (OMISSIS), con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, ha dedotto i seguenti due motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione alle norme di diritto penale sostanziale contestate al capo a), e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente confermato la prima pronuncia, omettendo di replicare alla specifica doglianza difensiva con la quale era stata posta in dubbio la configurabilita’ del reato di resistenza a pubblico ufficiale ovvero che l’imputato avesse agito con il dolo di opporsi con violenza al controllo dei carabinieri e di cagionare lesioni personali ad uno di quei militari.
2.2. Violazione di legge, in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica cit., articolo 73, comma 5, e alle norme di diritto penale sostanziale contestate al capo b), e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale erroneamente disatteso la richiesta difensiva di assoluzione per non essere stata acquisita la prova che le droghe rinvenute fossero destinate allo spaccio in favore di terzi e non anche al consumo personale del (OMISSIS), come lo stesso aveva sostenuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto, sia pur nei limiti di seguito precisati.
2. Il primo motivo del ricorso e’ manifestamente infondato.
La motivazione contenuta nella sentenza gravata in ordine alla configurabilita’ in capo all’imputato dei due reati contestatigli al capo a) risulta perspicua, completa e priva di vizi di manifesta illogicita’.
La Corte di appello ha spiegato come, per un verso, gli estremi della resistenza a pubblico ufficiale fossero riconoscibili nella condotta tenuta dal (OMISSIS), il quale, mentre si trovava alla guida del suo ciclomotore, anziche’ fermarsi all’alt impartitogli dai carabinieri, aveva forzato il posto di blocco dandosi alla fuga, colpendo uno dei militari con il casco e mettendo a repentaglio la sicurezza della circolazione stradale, allo scopo di allontanarsi per cercare di disfarsi dei due pacchetti di cocaina che aveva indosso; per altro verso, come il (OMISSIS), scegliendo di accelerare e di colpire con il casco la paletta del militare che stava provando a bloccarlo, avesse accettato concretamente la possibilita’ di cagionare al predetto lesioni personali, reato per la cui sussistenza, anche nella forma del dolo eventuale, e’ sufficiente che l’interessato abbia usato violenza fisica accettando come probabile l’evento lesivo.
In tale impostazione non e’ ravvisabile alcuna violazione delle norme incriminatrici oggetto di addebito, tenuto conto che le soluzioni proposte risultano in linea con i principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l’elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che, per sfuggire all’intervento delle forze dell’ordine, si dia alla fuga, alla guida di un’autovettura, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l’incolumita’ personale degli altri utenti della strada (cosi’, tra le tante, Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019, Foriglio, Rv. 277137); e integra l’elemento psicologico del delitto di lesioni volontarie anche il dolo eventuale, ossia la mera accettazione del rischio che dalla propria azione derivino o possano derivare danni fisici alla vittima (cosi’, ex multis, Sez. 4, n. 28891 del 11/06/2019, Cascio, Rv. 276373).
3. Il secondo motivo del ricorso e’, invece, fondato.
Nel caso di specie il ricorrente non si e’ limitato a porre in discussione la tenuta logica della motivazione, ma ha dedotto anche la violazione di legge nella parte in cui si e’ ritenuto sussistente il fine di spaccio, che costituisce elemento costitutivo della fattispecie contestata di detenzione illegale di droga. Sotto questo punto di vista, va accolta la doglianza difensiva nella parte in cui e’ stata lamentata l’applicazione da parte del giudice di merito di una determinata norma incriminatrice sul presupposto dell’accertamento di un fatto diverso da quello contemplato nella fattispecie astratta.
Ed invero la Corte di appello ha sottovalutato il fatto che l’imputato avesse sostenuto che quelle droghe erano da lui detenute per farne consumo personale ed anche il suo stato di tossicodipendenza da cannabinoidi e cocaina, comprovato da un certificato prodotto dalla difesa; ed ha sostenuto che la destinazione allo spaccio di quelle sostanze fosse desumibile dalla circostanza che la cocaina fosse portata dall’imputato indosso mentre era alla guida della moto, divisa in due involucri, nonche’ dalla circostanza che all’interno della sua abitazione, dove era stata trovata la marijuana, gli inquirenti avevano scoperto un bilancino di precisione che si era sostenuto essere un tipico strumento utilizzato dagli spacciatori per preparare le dosi destinate alla rivendita.
In tal modo sono stati irragionevolmente considerati elementi fattuali di significato tutt’altro che univoco, tenuto conto che i quantitativi di droga erano esigui, che le modalita’ di custodia erano ben compatibili con una destinazione delle sostanze al consumo personale e che non era accertata l’esistenza di alcun concreto dato seriamente collegabile ad un’attivita’ di spaccio in favore di terzi, non potendo essere valorizzata la mera disponibilita’ di un bilancino che ben poteva essere custodito in casa anche da un mero consumatore.
Al riguardo va, dunque, ribadito il principio di diritto secondo il quale la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilita’, poiche’, al contrario, la destinazione della sostanza allo “spaccio” e’ elemento costitutivo del reato di illecita detenzione della stessa e, come tale, deve essere provata dalla pubblica accusa; non spetta, pertanto, all’imputato dimostrare la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente di cui sia stato trovato in possesso (cosi’, tra le altre, Sez. 4, n. 39262 del 25/09/2008, Brambati, Rv. 241468).
L’impostazione argomentativa dei giudici di merito, nella quale e’ ravvisabile un erroneo impiego di massime di esperienza, permette di rilevare la mancanza assoluta di prova circa l’esistenza di un elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice contestata: situazione questa nella quale si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato sub capo c), non essendo riconoscibile alcuna possibilita’ di ulteriore sviluppo motivazionale, il che rende superfluo lo svolgimento di un giudizio di rinvio.
Consegue la rideterminazione della pena finale nella misura pari a quella gia’ fissata dal giudice di primo grado in relazione ai reati contestati al capo a).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo C) perche’ il fatto non sussiste.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e ridetermina la pena finale in mesi otto di reclusione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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