La delega di firma conferita al direttore generale della società che si occupa dell’accertamento e della riscossione della Tia

Corte di Cassazione, sezione tributaria, Sentenza 20 marzo 2019, n. 7794.

La massima estrapolata:

La delega di firma conferita al direttore generale della società che si occupa dell’accertamento e della riscossione della Tia vale indistintamente, oltre che per l’emissione di tutti gli atti presupposti, anche per la rappresentanza processuale. Infatti avrebbe poco senso, dal punto di vista logico-giuridico, ammettere che costui possa annullare un atto impositivo allo scopo di evitare un contenzioso e nel contempo, escludere che possa emettere un atto impositivo che viceversa ha il potere di annullare derivando siffatti poteri dalle deleghe statutariamente attribuitegli. Pertanto, anche nel caso in cui non sia conferita espressamente la rappresentanza processuale, l’espletamento degli atti oggetto di espresso conferimento nella delega, presuppone, ex se, anche gli atti necessari per il loro compimento, derivando detto potere dalla natura dei compiti affidatigli.

Sentenza 20 marzo 2019, n. 7794

Data udienza 8 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE Masi Oronzo – Presidente

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere

Dott. PENTA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 2114-2015 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SAS;
– intimato –
avverso la sentenza n. 166/2013 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE, depositata il 08/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2019 dal consigliere Dott. MILENA BALSAMO;
udito il P.M. persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEDICINI ETTORE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) per delega dell’Avvocato (OMISSIS) che chiesto l’accoglimento.

ESPOSIZIONE DEL FATTO

§1. La societa’ ” (OMISSIS)” impugnava gli avvisi di accertamento TIA annualita’ 2001-2013, notificatele dalla concessionaria, eccependone la nullita’ perche’ sottoscritti dal Direttore, in quanto soggetto delegato alla sola riscossione e privo di firma per l’emissione degli avvisi; opponeva altresi’ la carenza di presupposti, in quanto era stato retroattivamente applicato il regolamento comunale di Capannori del 2005, l’illegittimita’ della deliberazione comunale per vizi di legge ed eccesso di potere, nonche’ l’erroneita’ della classificazione, la carenza di motivazione degli atti medesimi, l’illegittimita’ dei coefficienti applicati e dell’Iva sulla Tia.
Con sentenza n. 97/4/2008, la CTP di Lucca dichiarava l’inammissibilita’ del ricorso, sul presupposto che erano decorsi oltre 60 giorni dalla notifica degli avvisi.
La societa’ contribuente appellava la pronuncia, evidenziando che il termine per proporre il ricorso era sospeso a seguito della presentazione dell’istanza di adesione conclusasi con verbale sottoscritto il 14.04.2006.
La CTR con sentenza n. 79/1/19, confermava la pronuncia di primo grado, rilevando che il Reg. comunale, articolo 7, stabiliva una diversa decorrenza dei termini per presentare ricorso nell’ipotesi di procedura di adesione.
La societa’ ricorreva in cassazione, la quale con sentenza n. 3767/2012 cassava la sentenza impugnata per violazione del Reg., articolo 7, e rinviava alla CTR della Toscana per l’esame dei motivi del ricorso originario.
La societa’ ” (OMISSIS)” riassumeva il giudizio innanzi alla CTR della Toscana, affinche’ si pronunciasse sui motivi di impugnazione proposti avverso gli avvisi di accertamento.
I giudici regionali – con sentenza n. 166/17/2013 – accoglievano il ricorso della societa’ contribuente, annullando gli avvisi di accertamento in quanto illegittimamente sottoscritti dal direttore della societa’ (OMISSIS), ritenendo assorbite le ulteriori censure dedotte dal contribuente.
In particolare, la Commissione escludeva il potere di firma del Direttore alla luce dello Statuto della concessionaria dalla quale evinceva che il Direttore generale e’ delegato agli atti di emissione, riscossione delle fatture e alla definizione delle controversie in sede di accertamento con adesione, escludendo il potere del direttore di accertare il credito.
La concessionaria ricorre avverso la suddetta pronuncia svolgendo tre motivi di ricorso, illustrati con memoria ex articolo 378 c.p.c..
La contribuente non si e’ costituita.
La procura generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO

2. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, articolo 1, in materia di disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale (L. finanziaria del 2007), per avere i giudici territoriali dapprima affermato che il Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articolo 52, comma 5, lettera B, attribuisce al direttore la delega del potere di accertare, liquidare e riscuotere i tributi, per poi escludere il potere accertativo, non inferibile dal potere di emettere le fatture.
Richiama al riguardo le statuizioni della Corte Cost. (sentenza n. 238/2009) che ha affermato che la normativa in materia di TIA si differenzia per il collegamento tra gestione del servizio e poteri di accertamento, con la conseguenza che il solo fatto dell’affidamento a terzi della gestione del servizio comporta la delega a questi dei poteri di accertamento.
Precisa altresi’ la concessionaria che dalla visura camerale allegata al ricorso emerge con tutta evidenza il potere del Direttore di emettere ed accettare fatture, e nell’ambito della Tia quello di emettere riscuotere fatture e definire controversie in sede di accertamento con adesione.
3. Con la seconda censura si lamenta violazione e falsa applicazione dei canoni ermeneutici ex articolo 1382 c.c., nell’interpretazione dello statuto dell’ (OMISSIS), in quanto il decidente avrebbe trascurato di considerare che il potere di emettere le fatture presuppone necessariamente quello di definire l’imponibile e dunque il potere di emettere avvisi di accertamento.
4. Con il terzo mezzo, la concessionaria lamenta la violazione degli articoli 1387 e 2396 c.c., ritenendo non necessaria l’espressa menzione analitica dei poteri del rappresentante o delegato, dovendosi esaminare la natura dei poteri concessi all’organo amministrativo.
5. Le censure, in quanto coinvolgenti la medesima questione, possono essere esaminate congiuntamente; esse sono fondate.
Osserva questa Corte che occorre verificare se, in difetto di specifica attribuzione statutaria (oppure in assenza di un conferimento negoziale da parte dell’organo amministrativo), sia escluso il potere di emettere un atto propriamente impositivo quale l’avviso di accertamento in tema di TIA ovvero se esso possa ritenersi derivante dalla natura dei compiti affidati al direttore generale (cfr., in proposito, in generale, Cass. civ. sez. 5 15 novembre 2006, n. 24298; Cass. civ. sez. 5 8 settembre 2004, n. 1809).
Nel caso di specie, il punto 3 dello statuto, quanto alle deleghe espressamente attribuite al direttore generale in materia di TIA, attribuisce il potere di riscuotere crediti, emettere ed accettare fatture, note di addebito e di accredito e di concedere dilazioni. Considerato il direttore generale – con riferimento alle deleghe conferitegli come effetto della volonta’ negoziale dell’ente – come un mandatario nei confronti della societa’, il relativo contenuto dell’attivita’ deve intendersi comprensiva non solo degli atti per i quali il mandato e’ stato conferito, ma anche di quelli, giuridici o materiali, che si rendano necessari per il loro compimento (cfr. Cass. civ. 12 dicembre 2005, n. 27335; nn. 5973, 5974, 5975 del 2015). Orbene – se il direttore generale e’ titolare oltre che delle attribuzioni di riscuotere crediti della societa’, anche in via di compensazione ed in via transattiva anche quello di “emettere ed accettare fatture delle deleghe, note di addebito e di accredito, concedere dilazioni specificamente (punto 3) di eseguire “nell’ambito dell’applicazione della TIA, tutti gli atti relativi all’emissione, riscossione delle fatture, nonche’ definire le controversie in sede di accertamento con adesione, concedendo anche dilazioni di pagamento”, non puo’ fondatamente negarsi che possa emettere anche avvisi di accertamento.
Cio’ in forza di due ragioni essenziali: in primo luogo perche’ l’attivita’ di fatturazione presuppone, necessariamente, non solo la cura dell’attivita’ propriamente contabile ad essa legata, ma anche il compimento di ogni altra attivita’ propedeutica a quantificarne l’importo, segnatamente l’attivita’ di determinazione dell’imponibile.
In secondo luogo perche’ l’espressa attribuzione in capo al direttore generale del potere di definizione delle controversie in sede di accertamento con adesione, implica che, ove riconosciute pienamente fondate le ragioni del contribuente ed allo scopo di evitare un contenzioso che veda la societa’ soccombente, il direttore generale possa anche annullare l’atto impositivo; sicche’ non sarebbe giustificabile, sul piano logico – giuridico, escludere che il direttore generale possa emettere un atto impositivo che viceversa ha il potere di annullare.
6. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio a diversa sezione della CTR della Toscana che la decidera’, in ordine alle ulteriori censure sollevate dalla contribuente ritenute assorbite, attenendosi al seguente principio di diritto: “Nell’ambito delle deleghe statutariamente attribuite al direttore generale della societa’ – cui non e’ conferita la rappresentanza processuale della stessa – l’espletamento degli atti oggetto di espresso conferimento in sede di delega presuppone anche gli atti necessari per il loro compimento, derivando detto potere dalla natura dei compiti affidatigli”.

P.Q.M.

La Corte:
– accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, rinvia alla CTR della Toscana in altra composizione che decidera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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