Nell’ipotesi di più testamenti successivi il posteriore quando non revoca in modo espresso il precedente

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 21 marzo 2019, n. 8030.

La massima estrapolata:

Nell’ipotesi di più testamenti successivi il posteriore quando non revoca in modo espresso il precedente, annulla in questo solo le disposizioni incompatibili, in applicazione del generale principio di conservazione delle disposizioni di ultima volontà, così da circoscriverne la caducazione al riscontro, caso per caso, della sicura incompatibilità con le successive, potendosi, inoltre, ravvisare una revoca implicita dell’intero testamento precedente solo qualora non sia configurabile la sua sopravvivenza a seguito delle mutilazioni derivanti dalla suddetta incompatibilità.

Ordinanza 21 marzo 2019, n. 8030

Data udienza 27 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 29460/2014 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (nata a (OMISSIS)), (OMISSIS) e (OMISSIS) (nata a (OMISSIS)), rappresentati e difesi dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) (in qualita’ di eredi di (OMISSIS)) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), in (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 873/14 della CORTE DI APPELLO di TORINO, pubblicata il 12/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/04/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato in data 29.4.2010, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (residente in (OMISSIS)), (OMISSIS) e (OMISSIS) (residente in (OMISSIS)) convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Saluzzo (OMISSIS) e (OMISSIS) perche’ venisse riconosciuta e dichiarata la validita’ e l’efficacia come legato di una disposizione in loro favore contenuta nel testamento olografo (in data 20.4.1999) della defunta, (OMISSIS) (deceduta in data (OMISSIS), in (OMISSIS)), deducendo che tale legato non sarebbe stato revocato dalla testatrice con il successivo testamento pubblico del 5.9.2005 (per rogito Notaio (OMISSIS)): gli attori chiedevano la condanna dei convenuti (eredi della (OMISSIS) in forza del citato testamento pubblico) a dare, in via tra loro solidale, esecuzione al detto legato, corrispondendo a ciascun attore la propria quota (pari a 1/20 del totale) dei beni legati, ciascuna quota da intendersi al netto di quanto dai due eredi gia’ corrisposto a ciascuno dei sedicenti legatari, instando a tal fine che il Tribunale ordinasse agli Istituti Bancari ritenuti debitori della defunta, per somme a credito su conti correnti e depositi titoli, al momento dell’apertura della successione, l’esibizione di tutta la documentazione utile a ricostruire l’asse ereditario, nonche’ il contenuto e il valore dell’asserito legato.
Si costituivano in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS) contestando, in via principale, la sussistenza dei presupposti in fatto e in diritto della pretesa avversaria in punto an debeatur, assumendo che nel testamento della defunta del 20.4.1999 non fosse contenuta alcuna disposizione costituente legato, dovendosi intendere quella degli attori un’istituzione di erede, e che, comunque, il secondo testamento del 5.9.2005, in forza del quale erano stati costituiti eredi della testatrice, avesse revocato integralmente il primo, per incompatibilita’ delle disposizioni (come da previsione dell’articolo 682 c.c.). I convenuti chiedevano di essere ammessi a dimostrare che la somma di quanto corrisposto – in adempimento di un’obbligazione naturale – a ciascuno degli otto attori e ad altri dodici nipote ex fratre del defunto marito della (OMISSIS), (OMISSIS), alla medesima premorto, con assegni circolari emessi da (OMISSIS) s.p.a. in data 25.5.2009, costituiva l’intera quota del patrimonio ereditario presente in denaro e titoli presso la (OMISSIS) s.p.a.. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, i convenuti formulavano domanda riconvenzionale di condanna degli attori, in via solidale, con riferimento alla quota di legato complessivamente richiesta (pari a 8/20 dell’intero legato), a pagare loro la quota di 8/20 dell’imposta di successione da riferire al riconosciuto legato (dando atto che l’imposta di successione era gia’ stata integralmente pagata all’Erario da loro stessi – (OMISSIS) e (OMISSIS) – in quanto eredi).
Dopo aver esperito un tentativo di conciliazione, dall’esito negativo, con sentenza n. 293/2011, depositata il 10.8.2011, il Tribunale di Saluzzo, preliminarmente, dichiarava inammissibile, in quanto tardiva, la richiesta attorea di accertamento in ordine alla proprieta’ delle somme depositate presso i conti correnti e di deposito titoli cointestati alla de cuius; rigettava tutte le domande degli attori e condannava gli stessi al pagamento delle spese di lite, nonche’ al pagamento di somme per spese di soccombenza aggravate ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 3.
Avverso detta sentenza proponevano appello i soccombenti. Si costituivano gli appellati, proponendo, con appello incidentale condizionato, le domande riconvenzionali gia’ formulate in primo grado.
Con sentenza n. 873/2014, depositata il 12.5.2014, la Corte d’Appello di Torino rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava la sentenza impugnata, condannando, tra loro in solido, gli appellanti al pagamento delle spese di lite del grado.
Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), sulla base di due motivi, illustrati da memoria; resistono con controricorso (OMISSIS), (OMISSIS) (quali eredi di (OMISSIS)) e (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la “violazione e falsa applicazione dell’articolo 588 C.C., comma 1, articolo 1362 c.c. e articolo 682 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in quanto il testamento pubblico del 5.9.2005 non contiene la revoca di cui all’articolo 682 c.c.. In base a un’interpretazione effettuata alla luce del disposto di cui all’articolo 588 c.c., comma 1 e del criterio ermeneutico della letteralita’, la (OMISSIS), in ciascuno dei due testamenti, ha voluto istituire eredi universali: nel primo, tutti i nipoti ex sanguine della stessa defunta; e, nel successivo, solo due di essi. Per cui, secondo i ricorrenti, quando dalla dizione letterale del testamento risulta in modo certo la volonta’ del de cuius, deve ritenersi precluso il ricorso alle ulteriori regole di ermeneutica elaborate in tema di negozio e di testamenti ne’ e’ consentito il ricorso ad elementi tratti aliunde ed estranei alla scheda testamentaria. Pertanto, la Corte d’appello avrebbe dovuto valutare autonomamente ciascuna delle due disposizioni e constatare che ognuna e’ istitutiva di eredi universali. Invece, la Corte torinese, in applicazione del principio di ermeneutica di cui all’articolo 1362 c.c., non si e’ fermata alla valutazione delle due single disposizioni, ma ha fatto ricorso ad elementi estrinseci alla scheda testamentaria.
1.1. – Il motivo non e’ fondato.
1.2. – Nel testamento del 20.4.1999 la (OMISSIS) nell’ipotesi, poi verificatasi, di premorienza del coniuge nominava “eredi universali” i nipoti (figli delle sue sorelle) in parti uguali tra loro (con l’onere di far celebrare messe in suo suffragio e di versare Lire 5.000.000 alla Casa di Riposo di (OMISSIS)); e lasciava tutto il denaro e i titoli esistenti al momento della sua morte ai nipoti del marito (figli di fratelli e di una sorella del defunto marito).
Con il testamento pubblico del 5.9.2005, che non conteneva la revoca espressa di cui all’articolo 682 c.c., la (OMISSIS) istituiva “eredi di tutti i (suoi) beni, mobili e immobili, in quote uguali fra loro”, i nipoti (OMISSIS) (figlio della sorella (OMISSIS)) e (OMISSIS) (figlio della sorella (OMISSIS)), disponendo che per dieci anni dalla sua morte facessero celebrare sante Messe in suffragio suo e del defunto marito.
1.3. – Del tutto correttamente, la Corte di merito premette che, in applicazione del principio di conservazione delle disposizioni testamentarie ex articolo 682 c.c., “nell’ipotesi di piu’ testamenti successivi, il posteriore, quando non revoca in modo espresso il precedente, annulla in questo solo le disposizioni incompatibili, in applicazione del generale principio di conservazione delle disposizioni di ultima volonta’, cosi’ da circoscriverne la caducazione al riscontro, caso per caso, della sicura incompatibilita’ con le successive; potendosi, inoltre, ravvisare una revoca implicita dell’intero testamento precedente solo qualora non sia configurabile la sua sopravvivenza a seguito delle mutilazioni derivanti dalla suddetta incompatibilita’” (Cass. n. 4617 del 2012; nello stesso senso gia’ Cass. n. 12285 del 2002; Cass. n. 10800 del 2009).
Premesso quindi che l’incompatibilita’ tra il testamento precedente e quello sucti’ssivo puo’ essere oggettiva o intenzionale (sussistendo la prima quando, indipendentemente da un intento di revoca, sia materialmente impossibile dare contemporanea esecuzione alle relative disposizioni; la seconda allorche’ dal contenuto del testamento successivo sia dato ragionevolemente inferire la volonta’ del testatore di revocare in tutto o in parte il quello precedente) correttamente la Corte di merito osserva che prodromica alla citata comparazione e’, appunto, l’interpretazione delle disposizioni testamentarie; la quale va condotta, in linea di principio, secondo le regole di ermeneutica dettate dal codice civile in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio mortis causa. Sicche’ l’attivita’ ermeneutica delle disposizioni testamentarie non puo’ che essere caratterizzata, rispetto a quella contrattuale da una piu’ penetrante ricerca, al di la’ della dichiarazione, della volonta’ del de cuius, la quale alla stregua dell’articolo 1362 c.c., va individuata con riferimento tanto agli elementi intrinseci alla scheda testamentaria analizzata nel suo complesso, quanto (in via sussidiaria) con il ricorso ad elementi estrinseci al testamento (quali la personalita’ del testatore, la mentalita’, la cultura, la condizione sociale, l’ambiente di vita del medesimo, i rapporti pregressi con i soggetti menzionati nella scheda).
Poiche’, dunque, l’interpretazione del testamento e’ caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una piu’ intensa ricerca ed efficacia della volonta’ concreta e da un piu’ frequente ricorso alla integrazione con elementi estrinseci, il giudice deve accertare quale sia stata l’effettiva volonta’ del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente ed in modo coordinato l’elemento letterale e quello logico dell’atto unilaterale mortis causa, salvaguardando il rispetto, in materia, del principio di conservazione del testamento (Cass. n. 8899 del 2013).
1.4. – Rilevato che tale attivita’ interpretativa del giudice del merito, se compiuta alla stregua dei suddetti criteri e con ragionamento immune da vizi logici, non e’ censurabile in sede di legittimita’” (Cass. 8899 del 2013; Cass. n. 4022 del 2007; Cass. n. 468 del 2010), va ritenuto che essa sia stata del tutto correttamente esperita dalla Corte di merito e posta a base della decisione.
Da un lato, infatti, il giudice del gravame (facendo proprie le affermazioni del giudice di prime cure) ha sottolineato che non avendo gli odierni ricorrenti allegato che “nel patrimonio della de cuius al momento della redazione del testamento olografo o di quello pubblico esistessero beni mobili ulteriori e diversi dal denaro e dai titoli oggetto del lascito il loro favore” ed in assenza di una specifica contestazione di tale assunto in sede di appello – l’istituzione di eredi universali degli odierni controricorrenti “in tutti i beni mobili e immobili” farebbe emergere con chiarezza, l’intrinseca “incompatibilita’ delle due disposizioni perche’ non sarebbe possibile dare esecuzione alla prima senza svuotare di ogni significato pratico oltre che giuridico la seconda”.
Dall’altro lato, a conferma di tale affermazione, sotto il profilo estrinseco della valorizzazione della effettiva intenzione (ovvero volonta’) testatore comunque espressa, il giudice d’appello – negata la tesi degli appellanti (oggi ricorrenti) secondo cui l’espressione “istituisco eredi di tutti i miei beni mobili e immobili” costituisce una mera clausola di stile sovrapponibile a quella “istituisco eredi universali”, contenuta nel primo testamento, con riferimento ai soli nipoti figli delle sorelle – osserva come “proprio la differenza di locuzione (nel testamento pubblco) sia indicativa di una diversa volonta’ della testatrice, la quale ha specificamente voluto che tutti i suoi beni, nessuno escluso, fossero divisi in parti uguali tra i due nipoti (OMISSIS) e (OMISSIS), non lasciando residuare alcun ulteriore cespite”. Sicche’, lungi dall’essere una mera clausola di stile, l’espressione utilizzata nel testamento pubblico del 2005 e’ sintomatica della inequivoca volonta’ della testatrice (con il secondo testamento) di escludere a qualsiasi titolo dalla propria successione presone diverse dai menzionati due nipoti.
1.5. – Non si ravvisa pertanto alcuna violazione delle norme indicate nel motivo, giacche’ – lungi dal ledere i principi di cui all’articolo 588, comma 1, ed all’articolo 682 c.c. – essi risultano viceversa riaffermati nella loro valenza ed incidenza nella fattispecie in esame, analizzata ex articolo 1362 c.c., proprio applicando i criteri ermeneutici tipici delle disposizioni testamentarie, secondo i principi espressi dal giudice di legittimita’, come sopra richiamati. Laddove i ricorrenti lamentano piuttosto un difetto di motivazione della sentenza, chiedendo, nella sostanza, una ripetizione del giudizio di merito da parte di questo Collegio.
2. – Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la “violazione e falsa applicazione dell’articolo 96 c.p.c., comma 3 (comma aggiunto dalla L. n. 69 del 2009, articolo 45, comma 12) in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1 n. 3”, in quanto la condanna per lite temeraria puo’ essere pronunziata solo nell’ipotesi di condotta improntata alla mala fede o alla colpa grave, che di certo non ricorreva nella fattispecie in esame.
2.1. – Il motivo e’ fondato.
2.2. – La Corte di merito ha disatteso le censure degli appellanti, ritenendo che la norma evocata “mira a colpire le condotte contrarie al principio di lealta’ processuale (articolo 88 c.p.c.) nonche’ quelle suscettibili di ledere il principio di rilevanza costituzionale della ragionevole durata del giudizio”; e che gli attori avessero leso la ratio della nuova norma, da individuare nello scoraggiamento di comportamenti contrari alla funzionalita’ del servizio giustizia, in quanto avevano agito e perseverato nella loro tesi senza considerare la volonta’ della testatrice.
La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del novellato articolo 96 c.p.c., comma 3, necessita dell’accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, non solo perche’ la relativa previsione e’ inserita nella disciplina della responsabilita’ aggravata, ma anche perche’ agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non e’ condotta di per se’ rimproverabile (Cass. n. 22120 del 2016; Cass. n. 27534 del 2014; in senso analogo, Cass. n. 24546 del 2014).
La Corte territoriale ha trascurato di considerare che il giudizio e’ stato promosso dagli attori (oggi ricorrenti) proprio al fine di accertare la volonta’ della de cuius. Ne consegue la violazione di detta norma, alla luce dell’insegnamento della Suprema Corte, che richiede l’accertamento effettivo della mala fede o della colpa grave della parte soccombente (Cass. n. 21570 del 2012).
3. – Il primo motivo va dunque rigettato. Il secondo motivo va, invece accolto e la sentenza impugnata va cassata nei limiti dell’accoglimento medesimo. Poiche’ non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte decide nel merito ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, ult. inc.; sicche’ alla stregua del principio di diritto di cui sopra va, dunque, esclusa la condanna dei ricorrenti ex articolo 96 c.p.c., comma 3.
3.2. – Le spese si liquidano come da dispositivo. Non ricorrono i presupposti per la dichiarazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, per ciascuna delle parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso. Accoglie il secondo motivo; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, esclude la condanna dei ricorrenti ex articolo 96 c.p.c., comma 3.
Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio nella misura di 1/3 e condanna i ricorrenti al pagamento dei residui 2/3 delle suddette spese, che liquida in complessivi Euro 4.300,00, di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, non risulta la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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