La consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 7 giugno 2019, n. 15521.

La massima estrapolata:

La consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.

Ordinanza 7 giugno 2019, n. 15521

Data udienza 14 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 13487-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 253/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata l’08/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SCODITTI ENRICO.

RILEVATO

Che:
(OMISSIS) convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento – sezione distaccata di Canicatti’ (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a., chiedendo il risarcimento del danno derivato da sinistro stradale. Espose la parte attrice che, mentre procedeva alla guida di un ciclomotore, con a bordo (OMISSIS), l’autovettura condotta dal (OMISSIS) aveva improvvisamente svoltato a sinistra per accedere ad area di servizio, senza concedere la dovuta precedenza e cosi’ determinando lo scontro con il ciclomotore viaggiante nella direzione opposta. Disposta la riunione con il giudizio promosso dalla (OMISSIS) nei confronti anche di (OMISSIS) s.p.a. (societa’ assicuratrice del motociclo), il Tribunale adito, previo riconoscimento dell’esistenza del concorso di colpa ai sensi dell’articolo 2054 c.c., comma 2, condanno’ i convenuti in solido al pagamento in favore del (OMISSIS) della somma di Euro 317.824,69 oltre interessi compensativi e (OMISSIS) al pagamento in favore della (OMISSIS) della somma di Euro 32.891,00 oltre interessi. Avverso detta sentenza proposero distinti appelli principali i due originari attori ed appello incidentale le societa’ assicuratrici. Con sentenza di data 8 aprile 2014 la Corte d’appello di Palermo condanno’ (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a al pagamento in favore di (OMISSIS) della somma di Euro 430.691,72, oltre interessi, esclusi pero’ gli interessi sull’importo di Euro 19.750,00 relativo alle future sostituzioni protesiche, ed elevo’ ad Euro 43.778,43 oltre interessi l’importo liquidato in favore della (OMISSIS).
Osservo’ la corte territoriale, per quanto qui rileva, che dal verbale dei carabinieri si evinceva quanto segue: al momento dell’impatto l’autovettura aveva completamente invaso la corsia di marcia opposta ed una limitata parte del veicolo era oltre la linea di confine della carreggiata, all’interno dell’area di servizio; al momento della collisione l’autovettura aveva la terza marcia innestata e dunque era in movimento; non vi era alcuna traccia di frenata da parte del motociclista. Aggiunse, premesso che vi era buona visibilita’, che era logico ritenere che, pur avendo il conducente dell’autovettura intrapreso una manovra imprudente, il conducente del motociclo era stato pienamente in grado di porre in essere le manovre di emergenza idonee ad evitare lo scontro o a limitarne grandemente le conseguenze (frenata, deviazione a sinistra), e che se cio’ non era stato fatto era dipeso da disattenzione o errata valutazione della distanza o da imperizia nella guida del motociclo. Osservo’ inoltre che il CTU aveva valutato in Euro 38.500,00 il costo della componentistica protesica che il (OMISSIS) avrebbe dovuto acquistare in futuro perche’ non rimborsabile dal SSN e che andava pertanto riconosciuto l’importo ridotto alla meta’, senza interessi compensativi trattandosi di esborsi futuri.
Ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di tre motivi e resiste con controricorso (OMISSIS) s.p.a.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza di primo e secondo motivo e di inammissibilita’ del terzo motivo del ricorso. Con ordinanza di data 21 maggio 2018 e’ stato concesso termine al ricorrente per il deposito di documentazione relativa al procedimento notificatorio nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) ed in mancanza per la rinnovazione della notificazione. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

CONSIDERATO

Che:
con il primo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che, avuto riguardo alla subita amputazione sia del braccio destro che della gamba destra, la corte territoriale ha omesso di esaminare la circostanza dei costi da sopportare non solo per l’arto inferiore ma anche per quello superiore e che la CTU aveva determinato il costo della protesi per l’arto superiore nell’importo di Euro 19.000,00 (pag. 11 della CTU).
Con il secondo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che la corte territoriale ha omesso di esaminare la circostanza della periodica sostituzione delle protesi e dei relativi costi, evidenziata anche nella CTU disposta in appello (pp. 10 e 13), e non ha considerato che il costo di Euro 38.500,00 e’ pari ad una sola fornitura di protesi. Aggiunge che i tempi di rinnovo risultano indicati alle pagine 10 e 13 della consulenza (cinque anni).
I motivi, primo e secondo, sono manifestamente fondati. Le censure sono rispettose della modalita’ di denuncia del vizio motivazionale cosi’ come illustrate da Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014, sia per cio’ che concerne la sede processuale della circostanza fattuale che per quanto concerne la sua decisivita’. Lungo l’arco della motivazione della decisione impugnata risulta effettivamente omesso l’esame delle circostanze evidenziate nei due motivi di censura.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2054 c.c., comma 2, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ motivazione contraddittoria ed illogica. Osserva il ricorrente che il giudice di merito non poteva fare ricorso alla presunzione di concorso di colpa dopo avere disatteso l’istanza di ammissione di CTU dinamico-ricostruttiva del sinistro in quanto la presunzione opera in via sussidiaria solo se le risultanze istruttorie non consentano di accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso (Cass. n. 6383 del 2013). Aggiunge che, una volta esclusa la rilevanza della CTU, il giudice di merito avrebbe dovuto concludere per la responsabilita’ esclusiva, o quanto meno prevalente, del conducente dell’autovettura. Osserva inoltre che la motivazione e’ illogica e contraddittoria per le sue seguenti ragioni: essendo la carreggiata completamente occupata dall’autovettura messa di traverso, per evitare l’impatto il (OMISSIS) avrebbe dovuto invadere l’opposta corsia di marcia dalla quale pero’ provenivano altri veicoli; il soggetto che puo’ errare nel valutare la distanza del mezzo antagonista e’ quello che omette di concedere la dovuta precedenza e non quello che procede normalmente lungo la propria corsia; dato che l’autovettura al momento dell’impatto era in movimento il (OMISSIS) non ha avuto ne’ tempo ne’ spazio per mettere in atto una manovra di emergenza; il (OMISSIS) con dichiarazione resa, per “una questione umana e morale”, dopo la pronuncia di primo grado (e depositata in grado di appello), si e’ assunta la piena responsabilita’ dell’incidente e tale dichiarazione confessoria ha efficacia di piena prova nei confronti del conducente, sicche’ quanto meno nei confronti di costui la decisione di primo grado doveva essere riformata.
Il motivo e’ manifestamento infondato. Sulla base delle risultanze processuali, e segnatamente il processo verbale dei carabinieri, il giudice di merito ha concluso nel senso che la presunzione della colpa concorrente del soggetto danneggiato non poteva dirsi superata. Non ha rilievo ai fini della denunciata violazione dell’articolo 2054 c.c., comma 2, la mancata ammissione di CTU in ordine alla dinamica del sinistro. La consulenza tecnica d’ufficio non e’ mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalita’ di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non puo’ essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed e’ quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (fra le tante da ultimo Cass. 15 dicembre 2017, n. 30218). Non puo’ quindi venire in rilievo il principio di diritto, richiamato nel motivo di censura, secondo cui la presunzione del concorso di colpa a carico di entrambi i conducenti, di cui all’articolo 2054 c.c., comma 2, carattere sussidiario, operando soltanto in difetto di prova contraria, con la conseguenza che il giudice non puo’ farvi ricorso dopo aver dichiarato irrilevanti le richieste istruttorie sulla dinamica dello scontro formulate da una parte, sul presupposto che vi fosse stata ammissione di responsabilita’ da parte dell’altro conducente (Cass. n. 6483 del 2013).
Il giudice di merito, peraltro, ha ritenuto non superata la presunzione di colpa non sulla base della mera funzione sussidiaria della regola sull’onere della prova, ma sulla base del positivo accertamento della quota di responsabilita’ del soggetto danneggiato, il quale, secondo quanto accertato, era stato pienamente in grado di porre in essere le manovre di emergenza idonee ad evitare lo scontro o a limitarne grandemente le conseguenze (frenata, deviazione a sinistra), e se cio’ non era stato fatto, ha concluso la corte territoriale, era dipeso da disattenzione o errata valutazione della distanza o da imperizia nella guida del motociclo.
L’ulteriore censura in termini di illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione e’ inammissibile in quanto rinvia alla formulazione del vizio motivazionale non piu’ vigente e mira in realta’ alla rivisitazione del giudizio di fatto, non consentita com’e’ noto in sede di legittimita’.
Quanto alla dichiarazione di ammissione di responsabilita’ che sarebbe stata depositata in appello, in quanto resa successivamente alla decisione di primo grado, va evidenziato che, in violazione della prescrizione di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il ricorrente ha omesso di indicare in modo specifico, anche mediante una piu’ puntuale trascrizione della dichiarazione, a chi sia stata la stessa diretta, posto che l’efficacia di piena prova di cui all’articolo 2735 c.c. e’ collegabile solo alla dichiarazione fatta alla parte o a chi la rappresenta. Va aggiunto che la censura e’ stata comunque sollevata allo scopo di dimostrare l’illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione, che e’ motivo di censura inammissibile per quanto sopra evidenziato.

P.Q.M.

accoglie il primo e secondo motivo del ricorso e rigetta il terzo motivo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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