Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 7 giugno 2019, n. 15492.
La massima estrapolata:
Le spese dell’accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l’accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l’ipotesi di compensazione, a carico del soccombente, senza necessità di esplicita domanda, essendo la regolamentazione delle spese di lite pronuncia accessoria e conseguenziale legata al criterio della soccombenza.
Ordinanza 7 giugno 2019, n. 15492
Data udienza 29 gennaio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere
Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso per procura alle liti a margine del ricorso dall’Avvocato (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS) in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 898 della Corte di appello di Torino, pubblicata il 14 maggio 2014.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto del 14.10.2013 (OMISSIS) appello’ la sentenza n. 34 del 2012 del Tribunale di Pinerolo che, nel decidere a suo favore la controversia, non aveva compreso tra le spese di causa liquidate quelle da lui sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso prima della lite, per la ragione, meglio indicata nella successiva ordinanza che aveva respinto la sua istanza di correzione di errore materiale, che la parte non ne aveva fatto espressa richiesta.
Con sentenza n. 898 del 14.5.2014 la Corte di appello di Torino respinse il gravame, con la motivazione che l’accertamento tecnico preventivo, anche nel caso in cui il relativo fascicolo sia acquisito nella causa di merito, rimane sempre un procedimento distinto da quest’ultima, con l’effetto che per la liquidazione delle relative spese e’ sempre necessaria l’esplicita richiesta della parte vittoriosa, che nella specie non era stata avanzata in sede di conclusioni.
Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 29.12.2014 ricorre, sulla base di due motivi, (OMISSIS). L’intimata (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva.
La causa e’ stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata.
Il primo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione degli articoli 696 e 91 c.p.c., censura l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui, essendo il procedimento di accertamento tecnico preventivo un procedimento distinto rispetto alla causa di merito, anche quando venga in essa acquisito il relativo fascicolo, ai fini della liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa e’ sempre necessaria un’esplicita domanda. Tale affermazione, sostiene il ricorso, e’ errata in quanto in contrasto con il principio che, una volta acquisto, il fascicolo dell’accertamento tecnico preventivo entra a far parte della causa di merito, con l’effetto che la richiesta di liquidazione delle spese formulata dalla parte non puo’ essere riferita solo alle spese per quest’ultima ma anche a quelle del procedimento preventivo, funzionalmente collegate a quelle per il giudizio.
Il mezzo e’ fondato.
Questa Corte ha invero piu’ volte precisato che le spese dell’accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l’accertamento tecnico sara’ acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l’ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (Cass. n. 14268 del 2017; Cass. n. 15672 del 2005; Cass. n. 1690 del 2000). L’orientamento va qui ribadito, evidenziando che l’impossibilita’ di porre le spese della procedura, a conclusione della stessa, ad un soggetto diverso dal ricorrente, derivante dalla natura istruttoria del procedimento e quindi dall’inutilizzabilita’ del criterio della soccombenza, appare di fatto superata nella causa di merito, e che trattandosi di spese affrontate in un procedimento strumentalmente collegato alla domanda ed alla sua decisione esse, pur se anteriori al giudizio, vanno a comporre le spese complessive della lite, con l’effetto che il giudice e’ tenuto a prenderle in considerazione senza necessita’ di esplicita domanda, essendo la regolamentazione delle spese di lite pronuncia accessoria e conseguenziale legata al criterio della soccombenza dovendo pertanto il giudice provvedervi anche in assenza di una espressa richiesta della parte vittoriosa.
Il secondo motivo denunzia omessa motivazione, per avere la Corte di appello escluso apoditticamente la sussistenza della richiesta della parte di liquidazione delle spese relative all’accertamento tecnico preventivo, senza esaminare se una tale istanza potesse ritenersi compresa nella richiesta di liquidazione delle spese formulata in sede di conclusioni.
Il motivo si dichiara assorbito.
La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di appello di Torino, che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra Sezione della Corte di appello di Torino, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
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