cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 27 gennaio 2016, n. 3535

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCO Amedeo – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 26/02/2015 del Tribunale del riesame di Rieti;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. ACETO Aldo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione dei beni in sequestro.

RITENUTO IN FATTO

1. Il sig. (OMISSIS) ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 26/02/2015 del Tribunale di Rieti che ha respinto l’istanza di riesame da lui proposta avverso il decreto del 05/12/2014 del Giudice per le indagini preliminari di quello stesso Tribunale che, sulla ritenuta sussistenza indiziaria del reato di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 10 ter, aveva direttamente ordinato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, di beni mobili ed immobili di sua proprieta’ fino alla concorrenza dell’importo non versato pari ad euro 113.540,00.

1.1.Con il primo motivo eccepisce la violazione dell’articolo 322 ter, c.p. e articolo 321 c.p.p., comma 2, per non esser stato il provvedimento di sequestro preceduto dall’accertamento della inesistenza di beni confiscabili di proprieta’ o comunque in disponibilita’ della societa’ alla quale e’ riferibile l’imposta non versata e di cui e’ legale rappresentante.

1.2.Con il secondo motivo eccepisce l’illegittimita’ dell’ordinanza per erronea interpretazione ed applicazione delle norme che disciplinano la comunione legale dei beni tra coniugi posto che il sequestro e’ stato eseguito su beni immobili che appartengono anche al coniuge, persona estranea al reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso e’ fondato.

3. E’ fondato il primo motivo di ricorso.

3.1. Il Tribunale del riesame, investito della specifica questione, ha confermato la legittimita’ del sequestro dei beni in disponibilita’ del ricorrente sul rilievo che non e’ piu’ possibile sequestrare in via diretta le somme di danaro “trattandosi di somme sottratte al fisco”.

3.2. L’affermazione non e’ corretta. Costituisce insegnamento di questa Suprema Corte, in tema di reati tributari, che il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, e’ costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e puo’, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell’accertamento del debito tributario (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255036; Sez. 3 , n. 11836 del 04/07/2012, Bardazzi, Rv. 254737; Sez. 5, n. 1843 del 10/11/2011, Mazzieri, Rv. 253480; piu’ in generale, sulla riconducibilita’ al profitto del “risparmio di spesa” si veda, altresi’, Sez. U, n. 38343, n. 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261117). Anche il bene acquisito in modo diretto con il reinvestimento delle somme non versate all’Erario va ascritto alla categoria del “profitto” del reato (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert; Sez. 6 , n. 11918 del 14/11/2013, Rossi, Rv. 262613; Sez. 6 , n. 4114 del 21/10/1994, Giacalone, Rv. 200855; piu’ in generale, si veda anche Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007, Miragliotta, Rv. 238700).

3.3.Secondo il recente, autorevole arresto di’ questa Suprema Corte “qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme di cui il soggetto abbia comunque la disponibilita’ deve essere qualificata come confisca diretta; in tal caso, tenuto conto della particolare natura del bene, non occorre la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca e il reato” (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci). Si sostiene, a tal fine, che “ove il profitto o il prezzo del reato sia rappresentato da una somma di denaro, questa, non soltanto si confonde automaticamente con le altre disponibilita’ economiche dell’autore del fatto, ma perde – per il fatto stesso di essere ormai divenuta una appartenenza del reo – qualsiasi connotato di autonomia quanto alla relativa identificabilita’ fisica. Non avrebbe, infatti, alcuna ragion d’essere – ne’ sul piano economico ne’ su quello giuridico – la necessita’ di accertare se la massa monetaria percepita quale profitto o prezzo dell’illecito sia stata spesa, occultata o investita: cio’ che rileva e’ che le disponibilita’ monetarie del percipiente si siano accresciute di quella somma, legittimando, dunque, la confisca in forma diretta del relativo importo, ovunque o presso chiunque custodito nell’interesse del reo. Soltanto, quindi, nella ipotesi in cui sia impossibile la confisca di denaro sorge la eventualita’ di far luogo ad una confisca per equivalente degli altri beni di cui disponga l’imputato e per un valore corrispondente a quello del prezzo o profitto del reato, giacche’, in tal caso, si avrebbe quella necessaria novazione oggettiva che costituisce il naturale presupposto per poter procedere alla confisca di valore (l’oggetto della confisca diretta non puo’ essere appreso e si legittima, cosi’, l’ablazione di altro bene di pari valore)”.

3.4. Non e’ dunque corretto il principio affermato nell’ordinanza impugnata che, se portato alle sue estreme conseguenze, comporterebbe la sostanziale impossibilita’ di procedere alla confisca diretta delle somme di danaro non versate all’Erario.

3.5. Deve essere percio’ ribadito il principio che il profitto del reato puo’ consistere nel risparmio di spesa corrispondente alla somma non versata alla scadenza (o nei beni acquisiti mediante il suo reinvestimento).

3.6. L’impossibilita’ di procedere a confisca diretta del profitto costituisce condizione imprescindibile perche’ si possa procedere a quella per valore, come si evince dal tenore testuale dell’articolo 322 ter c.p..

3.7. Il Tribunale di Rieti, investito della specifica questione dall’odierno ricorrente, ha fornito una risposta non conforme agli insegnamenti di questa Suprema Corte.

3.8. La fondatezza del primo ricorso assume valore assorbente perche’ il suo accoglimento comporta l’annullamento dell’ordinanza impugnata e del decreto di sequestro preventivo.

3.9. Va solo per inciso aggiunto che la comunione legale dei beni non e’ di ostacolo di per se’ alla confisca “pro quota” dell’immobile che ne costituisca oggetto. Cio’ sul rilievo che tale regime patrimoniale non esclude la disponibilita’ dell’immobile da parte dell’autore del reato e non lo sottrae all’azione esecutiva dei creditori particolari del coniuge (articolo 189 c.c.), salvo in tal caso l’assegnazione, a favore dell’altro, della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo (Cass. civ. Sez. 3 , n. 6575 del 14/03/2013, Rv. 625462).

Occorre peraltro aggiungere che, secondo quanto gia’ affermato da questa Corte, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente puo’ riguardare nella loro interezza anche i beni in comproprieta’ con un terzo estraneo al reato, qualora essi siano indivisibili o sussistano inderogabili esigenze per impedirne la dispersione o il deprezzamento, essendo altrimenti assoggettabile alla misura cautelare soltanto la quota appartenente all’indagato (Sez. 3 , n. 29898 del 27/03/2013, Giorgiani, Rv. 256438).

3.10.Peraltro, e’ principio indiscusso che anche i beni che costituiscono il fondo patrimoniale di cui all’articolo 167 c.c., possono essere oggetto di confisca “pro-quota”. essendo sufficiente che di essi il coniuge indagato abbia la effettiva disponibilita’ (Sez. 2 , n. 29940 del 27/06/2007, Picciotti, Rv. 238760; Sez. 3 , n. 6290 del 14/10/2010, Zurzetto, Rv. 246191; Sez. 3 , n. 18527 del 03/02/2011, Zavarise, Rv. 250525; Sez. 3 , n. 40364 del 19/09/2012, Chiodini, Rv. 253681).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonche’ il decreto di sequestro preventivo del G.i.p. di Rieti del 05/12/2014 e ordina la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto

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