La circostanza attenuante del ravvedimento operoso

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 5 giugno 2020, n. 17226.

Massima estrapolata:

La circostanza attenuante del ravvedimento operoso, di natura soggettiva, richiede che la condotta resipiscente, posta in essere dopo la consumazione del reato, ma prima del giudizio, per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, sia spontanea e determinata da motivi interni, senza pressioni o costrizioni e non influenzata da fattori quali l’arresto e lo stato di detenzione. (Fattispecie relativa a plurimi fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di appello che non aveva riconosciuto l’attenuante in esame nella condotta dell’imputato, amministratore unico della società fallita, che, contestualmente alla dichiarazione di fallimento, in una primissima fase di indagini aveva inoltrato alla polizia giudiziaria un memoriale il cui contenuto, oltre a svelare le trame societarie criminose, aveva consentito l’individuazione dei complici, abituali interlocutori della società sotto falso nome).

Sentenza 5 giugno 2020, n. 17226

Data udienza 9 dicembre 2019

Tag – parola chiave: Bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale – Società fallita – Amministratore unico – Causa dissesto finanziario – Accertamento probatorio – Ravvedimento operoso – Configurabilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Presidente

Dott. BELMONTE Maria T. – rel. Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

Dott. ROMANO Michele – Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta M. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
Avverso la sentenza del 07/02/2019 della Corte di Appello di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BELMONTE MARIA TERESA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore SPINACI SANTE che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano confermava la decisione del Tribunale di quella stessa citta’ che aveva condannato (OMISSIS) e (OMISSIS) ritenendoli responsabili, in concorso, il primo quale amministratore unico e il secondo come concorrente nel reato, di piu’ fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e per avere cagionato con operazioni dolose il fallimento della societa’ (OMISSIS) s.r.l. dichiarata fallita il (OMISSIS). Secondo la ricostruzione dei giudici di merito si trattava di una societa’ utilizzata per commettere una serie di truffe, spogliata dai suoi amministratori di tutti i beni, causandone il dissesto e il fallimento.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS), con il patrocinio dei rispettivi difensori.
La difesa di (OMISSIS) svolge tre motivi.
2.1. Ci si duole della mancata concessione della attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 6, deducendo che il ricorrente si era attivato concretamente per elidere le conseguenze dannose e pericolose del reato, decidendo, prima ancora della dichiarazione di fallimento, di presentare una denuncia, da cui prendevano avvio le indagini, e inoltrando un memoriale, in cui ammetteva le proprie responsabilita’ e chiamava in correita’ altre persone, anche consentendo di identificare il dominus, di cui svelava l’identita’ celata dall’uso di nomi falsi Con tali condotte si era, dunque, adoperato per attenuare le conseguenze del reato, e, infatti, grazie alle sue dichiarazioni venivano individuati gli autori di innumerevoli illeciti, la cui attivita’ e’ stata bloccata.
2.2. Si contesta l’eccessiva severita’ nella dosimetria della pena. Deduce la difesa che erroneamente la Corte di merito non ha tenuto conto del ruolo secondario e marginale del (OMISSIS), mera testa di legno della societa’, invece ritenendo gia’ benevolo il trattamento sanzionatorio individuato dal primo giudice, senza adeguata motivazione, salvo a considerare i precedenti dell’imputato, nei cui confronti riconosceva anche la recidiva.
2.3. E’ altresi’ denunciata violazione di legge e correlato vizio della motivazione con riferimento alla dosimetria delle pene accessorie erroneamente individuate in 10 anni.
3. La difesa di (OMISSIS) svolge due motivi.
3.1. Denuncia violazione di legge e correlato vizio della motivazione in ordine alla ravvisata responsabilita’ dell’imputato. Deduce che erroneamente la Corte di merito ha desunto dalla circostanza che il (OMISSIS) si presentasse ai clienti della societa’ con falso nome, la sua consapevolezza circa la natura truffaldina delle operazioni di fornitura e le finalita’ di illecito arricchimento perseguite attraverso la societa’ fallita. In realta’, la Corte di merito non ha tenuto in alcun conto le dichiarazioni rese dall’imputato durante il giudizio, in ordine alla sua mancata consapevolezza della natura fraudolenta delle operazioni. Evidenzia che il coimputato (OMISSIS) non ha mai menzionato il (OMISSIS) nel suo memoriale, sebbene abbia fornito un resoconto di anni di condotte illecite con precisa descrizione dei fatti e dei soggetti coinvolti. Si duole, a tale proposito, che la Corte abbia ingiustificatamente utilizzato il memoriale per affermare la responsabilita’ del (OMISSIS), e ne abbia poi, invece, svalutato la valenza favorevole al (OMISSIS). D’altro canto, e’ dimostrativa della sua buona fede la circostanza che il (OMISSIS) neppure fosse a conoscenza di chi fosse realmente il coimputato (OMISSIS), di cui neppure conosceva il vero nome.
3.2. Con il secondo motivo si contesta la legittimita’ della pena accessoria commisurata in anni dieci e correlato vizio della motivazione alla luce degli approdi recenti della giurisprudenza costituzionale e di legittimita’.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E’ fondato il ricorso nell’interesse di (OMISSIS), ed e’ fondato il secondo motivo del ricorso di (OMISSIS), con riguardo alla commisurazione delle pene accessorie fallimentari, in quanto illegalmente determinata; nel resto, il ricorso del (OMISSIS) e’ inammissibile. Nei predetti limiti, la sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata, con rinvio per nuovo esame al giudice di merito.
2. Fondatamente la difesa di (OMISSIS) si duole del vizio di motivazione nella parte relativa al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 6, facendo leva sulla condotta processuale dell’imputato che, come risulta dalla sentenza gravata, inoltro’, nell’aprile 2011, alla Guardia di Finanza, che conduceva le indagini sul fallimento della societa’ (OMISSIS) s.r.l., a seguito del fallimento dichiarato il (OMISSIS), un memoriale nel quale ammetteva le proprie responsabilita’, ovvero che la societa’ da lui amministrata formalmente era, in realta’, uno schermo attraverso il quale venivano commesse truffe, mediante l’acquisto, da parte del gestore di fatto, (OMISSIS), di merce non pagata e poi rivenduta. Con tale memoriale, il (OMISSIS), oltre ad avere fornito ulteriori indicazioni utili alle indagini (luogo di ricovero della merce rubata), chiamava in correita’ altre persone, tra cui il (OMISSIS), conosciuto all’esterno, invece, con il falso nome di (OMISSIS), e risultato essere l’ideatore del meccanismo truffaldino. Grazie alle dichiarazioni del (OMISSIS), quindi, venivano individuati gli autori di innumerevoli reati, ed era consentita l’interruzione della attivita’ illecita. Questo e’ quanto emerge dalla lettura della stessa sentenza impugnata, da cui si evince altresi’ la contestualita’ dell’inoltro del memoriale rispetto alla dichiarazione di fallimento, ovvero, che si tratto’ di una iniziativa presa dal (OMISSIS) nella fase assolutamente embrionale delle indagini. Contraddittoriamente con tali dati, invece, la Corte di appello, ha negato che con l’essersi in talo modo attivato – spontaneamente e, per quanto detto, efficacemente, essendo stato interrotto un progetto truffaldino gia’ ampiamente sperimentato dal duo (OMISSIS) – (OMISSIS) l’imputato abbia potuto elidere le conseguenze dannose o pericolose del reato. Si legge nella sentenza impugnata, infatti, che il (OMISSIS) si determino’ a depositare il memoriale per evitare la cattura, e che la confessione non puo’ essere intesa come condotta riparatrice, tale da giustificare il riconoscimento della invocata attenuante generica, avendo, peraltro, il (OMISSIS), sempre secondo la Corte territoriale, ammesso fatti che sarebbero stati sicuramente scoperti.
2.1. La valutazione e’ disallineata rispetto all’orientamento di questa Corte secondo cui la circostanza attenuante di cui all’articolo 62 c.p., comma 1, n. 6, richiede che la condotta resipiscente dell’agente sia spontanea, e ritiene che tale requisito, che e’ ravvisabile solo se l’azione e’ determinata da motivi interni e non influenzata da fattori quali l’arresto e lo stato di detenzione, (Sez. 1, n. 28554del09/06/2004,Rv. 228845), non sia invece escluso qualora l’indagato abbia reso confessione in presenza di prove evidenti della sua responsabilita’; essendo sufficiente che il soggetto si sia adoperato senza pressioni o costrizioni a elidere o a attenuare le conseguenze del reato, (Sez. 6, n. 5786 del 03/04/2000, Rv. 220576), poiche’ trattasi di circostanza attenuante comune di natura soggettiva, eccezionalmente riconosciuta dopo la commissione del fatto, che trova fondamento nella minore capacita’ a delinquere del colpevole, il quale, per ravvedimento, dopo la consumazione del reato, ma prima del giudizio, si adoperi per elidere le conseguenze dannose o pericolose del reato. (Sez. 6, n. 8238 del 11/05/1989 (dep. 1990), Rv. 184594). Si e’, ad esempio, affermato che ricorre l’attenuante del ravvedimento operoso prevista dall’articolo 62 c.p., n. 6, nell’ipotesi in cui l’imputato consegni, senza pressione o costrizione, la sostanza stupefacente, illecitamente detenuta, agli ufficiali di polizia giudiziaria prima che questi inizino la perquisizione presso la sua abitazione, in quanto tale consegna elide le conseguenze del reato, consentendo il recupero della sostanza vietata ed evitando una sua possibile diffusione. (Sez. 6, n. 33422 del 13/05/2004 Rv. 229754). Si e’ altresi’ distinto il caso in cui la confessione dell’imputato sia seguita all’essere stato lo stesso colto in flagrante mentre effettuava consegna di stupefacente; in tal caso, si e’ escluso che detta confessione possa di per se’ sola essere valutata come un adoperarsi spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato (sez. 6, n. 10837 del 19/05/1987 Rv. 176848); e cio’ in quanto, ai fini dell’applicazione della circostanza attenuante prevista dall’articolo 62 c.p., n. 6, seconda ipotesi, e’ necessario che il ravvedimento operoso post delictum sia, oltre che spontaneo, anche efficace, nel senso che debba aver conseguito il risultato della elisione o, quantomeno, della attenuazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato. (Sez. 1, n. 2365del12/12/1985(dep.1986)Rv. 172222). D’altro canto, trattandosi di attenuante che esige sul piano soggettivo la spontaneita’, la legge si limita a richiedere, sul piano oggettivo, non la riparazione effettiva e integrale, ma soltanto l’essersi adoperato efficacemente per la elisione o l’attenuazione delle conseguenze effettive. In effetti, il pentimento operoso considerato dall’articolo 62 c.p., n. 6, puo’ riguardare anche le conseguenze penalistiche del reato, nel senso che il comportamento dell’autore di esso, successivamente al fatto, puo’ incidere, in senso attenuativo, sulla gravita’ della lesione del bene giuridico specificamente considerato dalla norma. Diversamente, come e’ stato gia’ osservato, interpretando tale requisito alla lettera, si dovrebbe concludere che l’attenuante non puo’ mai essere riconosciuta una volta che l’imputato sia stato reso edotto degli indizi a suo carico. Appare, invece, conforme alla ratio della previsione ritenere che il requisito della spontaneita’ ricorra in ogni caso in cui il soggetto agente si sia adoperato senza pressioni o costrizioni ad elidere o ad attenuare le conseguenze del reato (Sez. 6, n. 5786de103/04/2000,Rv. 220576), o a consentire ulteriori rilevanti sviluppi delle indagini (Sez. 6, n. 6936de128/02/1991, Rv. 187672).
2.2. Nel caso di specie, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, il ricorrente – pure evidentemente mosso dal timore di essere tratto in arresto, per quanto da lui stesso dichiarato nel mettere a disposizione degli inquirenti le proprie conoscenze – ha, pero’, inoltrato il memoriale contestualmente alla dichiarazione di fallimento, e, quindi, in una fase davvero iniziale delle indagini; ma, soprattutto, oltre ad avere immediatamente svelato lo scenario truffaldino, ha consentito la individuazione di altri complici che abitualmente agivano sotto mentite spoglie, essendo conosciuti dagli interlocutori della societa’ fallita con nomi falsi. La Corte di merito ha ritenuto, peraltro, che difettasse il requisito della spontaneita’, posto che l’imputato si limito’ a confessare perche’ consapevole del rischio che correva e a riferire fatti che sarebbero stati certamente accertati. Senza, pero’, prendere in considerazione la circostanza che, dalle sue confessioni, la polizia giudiziaria trasse indicazioni concrete e utili a consentire un allargamento delle indagini ad altre persone coinvolte, non ancora raggiunte da prove sicure a carico.
2.3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che, all’esito di nuovo giudizio, assumera’ le conseguenti determinazioni in punto di pena. Nel rinnovato giudizio la Corte di merito valutera’ anche gli elementi segnalati, alla luce dei richiamati principi di diritto, al fine di emettere il giudizio in ordine alla sussistenza della circostanza attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 6. Il motivo e’ assorbente, peraltro, rispetto agli altri posti dalla difesa, tutti attinenti al trattamento sanzionatorio. Anch’essi saranno rivalutati dalla Corte nel giudizio rescissorio, conseguentemente alla decisione che sara’ adottata in ordine alla predetta circostanza attenuante.
3. Quanto al ricorso nell’interesse del (OMISSIS), come premesso, il primo motivo e’ inammissibile, in quanto, oltre a essere riversato in fatto, tende a conseguire una diversa ricostruzione degli accadimenti, che, in quanto attinente al giudizio di merito, non e’ consentita a questa Corte di legittimita’, in assenza di carenze argomentative o vizi logici evidenti. D’altro canto, il motivo presta il fianco alla censura di genericita’ in quanto omette di confrontarsi con gli argomenti, specifici, pertinenti e giuridicamente corretti spesi dalla Corte territoriale nel replicare alle analoghe doglianze prospettate in sede di appello, proponendo, peraltro, una versione alternativa del tutto inverosimile e sganciata dai fatti.
3.1. Ebbene, la Corte di merito ha evidenziato che anche il (OMISSIS) usava un falso nome, (OMISSIS), con il quale operava nella gestione commerciale degli affari della societa’, cosi’ presentandosi ai fornitori della (OMISSIS) s.r.l. che ne hanno dato testimonianza concorde. Ha spiegato perche’ uno solo dei fornitori l’aveva conosciuto con il suo nome vero, in quanto vi era stata una pregressa conoscenza; che la stessa collaboratrice della societa’ non lo aveva mai visto in azione, ovvero quando incontrava i clienti da truffare, presentandosi con false generalita’. Ha chiarito che egli era subentrato nell’affare delle truffe in un secondo momento, rispetto al duo (OMISSIS) – (OMISSIS), in quanto si era trovato in difficolta’ economica, e ha ragionevolmente desunto, dall’utilizzo di identita’ falsa, la piena consapevolezza del meccanismo truffaldino nel quali si era inserito. Quanto alla circostanza che il (OMISSIS) non ne abbia fatto menzione nel suo memoriale, la Corte l’ha chiarita specificamente e in modo ragionevole. Sicche’, la trama argomentativa della sentenza impugnata nell’affermare la responsabilita’ del (OMISSIS) quale concorrente extraneus nel reato ha prodotto una motivazione che si sottrae ai denunciati vizi di logicita’ e supera lo scrutinio di legittimita’.
4. Il Collegio deve, tuttavia, rilevare, anche ex officio, la illegalita’ delle pene accessorie di cui all’articolo 216 u.c.l.f. applicate al (OMISSIS) ex lege come effetto penale della pronuncia di condanna impugnata (articolo 20 c.p.). Con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, infatti, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimita’ costituzionale dell’articolo 216 u.c.l.f. nella parte in cui dispone: “la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni la inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacita’ per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa”, anziche’: ” la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa la inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacita’ ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni.” La sostituzione della cornice edittale operata dalla citata pronuncia, determina la illegalita’ delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel “nuovo” parametro, posto che il procedimento di commisurazione si e’ basato su una norma dichiarata incostituzionale. In aderenza all’insegnamento contenuto nella sentenza Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207, “deve escludersi che possa essere conservata, in quanto legittima, sotto il profilo del principio costituzionale di proporzione tra offesa e pena, la pena determinata in relazione ad una cornice edittale prevista da una norma dichiarata incostituzionale e, quindi, inesistente sin dalla sua origine”. L’illegalita’ sopravvenuta della previsione della durata delle pene accessorie impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio, al fine di consentire al giudice di merito di stabilire la durata delle pene accessorie; giudizio che implicando valutazioni discrezionali, e’ sottratto al giudice’ di legittimita’. Nella necessita’ di dovere individuare un criterio al quale il giudice del rinvio dovra’ attenersi nella rideterminazione della durata della pena accessoria, non piu’ fissa (dieci), ma indicata solo nel massimo, le Sezioni Unite, successive alla predetta declaratoria di incostituzionalita’, hanno affermato che le pene accessorie previste dalla L.Fall., articolo 216, nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, cosi’ come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di sui all’articolo 133 c.p. ” (Sez. U, n. 28910de128/02/2019, Suraci, Rv. 276286).
5. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano, quanto alla posizione di (OMISSIS), con riferimento al trattamento sanzionatorio; deve, altresi’, disporsi l’annullamento anche con riguardo alla posizione di (OMISSIS), solo per la rideterminazione delle pene accessorie di cui alla L.Fall., articolo 216, u.c..
6. Ai sensi dell’articolo 624 c.p., dall’annullamento con rinvio circoscritto a tale punto della decisione, deriva l’autorita’ di cosa giudicata in tutti i restanti punti della sentenza privi di connessione con quelli annullati, e quindi, nella specie, con riferimento all’accertamento della responsabilita’ degli imputati e, quanto al (OMISSIS), con riguardo anche alla pena principale. Nel resto, il ricorso di (OMISSIS) e’ inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) limitatamente al trattamento sanzionatorio e nei confronti di (OMISSIS) limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui alla L. Fall., articolo 216, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di (OMISSIS).
Si da’ atto che il presente provvedimento e’ sottoscritto dal solo presidente del Collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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