Circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 5 giugno 2020, n. 17121.

Massima estrapolata:

E’ configurabile la circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede in caso di furto del gasolio contenuto nel serbatoio di un automezzo parcheggiato in luogo aperto al pubblico, dovendo il carburante considerarsi, per sua destinazione, dotazione e parte integrante del veicolo, che non può essere asportato al momento del parcheggio del mezzo ed è, pertanto, del pari esposto alla pubblica fede, senza che assuma rilievo, al fine dell’esclusione della circostanza in esame, la chiusura a chiave del serbatoio in quanto tale accorgimento non costituisce un grave ostacolo all’azione furtiva.

Sentenza 5 giugno 2020, n. 17121

Data udienza 4 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Concorso in furto aggravato – Minorata difesa – Tempo di notte – Rilevanza di ulteriori condizioni – Aggravante della pubblica fede – Sussistenza in caso di furto di gasolio contenuto nel serbatoio di un automezzo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere

Dott. TORNESI Daniela Ri – rel. Consigliere

Dott. BRUNO Mariarosaria – Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/09/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA RITA TORNESI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. COCOMELLO Assunta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Nessun difensore e’ presente.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 febbraio 2018 il Tribunale di Rovigo dichiarava (OMISSIS) e (OMISSIS) responsabili del reato di cui agli articoli 110 e 624 c.p., articolo 625 c.p., n. 2, escluse le aggravanti di cui all’articolo 625 c.p., n. 7, e articolo 61 c.p., n. 5, e li condannava alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 500 di multa.
1.1. Ai predetti imputati veniva contestato di essersi impossessati, in concorso tra loro e al fine di trarne profitto, di circa 418 litri di gasolio presenti all’interno del serbatoio dell’autoarticolato intestato a (OMISSIS). In particolare, (OMISSIS) e (OMISSIS), dopo avere parcheggiato il mezzo da loro condotto all’interno di una piazzola di sosta dell’area di servizio “(OMISSIS)” accanto a quella della persona offesa, forzavano la chiusura del serbatoio del mezzo del (OMISSIS) ed inserivano, all’interno, un tubo collegato ad una pompa elettrica che finiva nel serbatoio del mezzo nella loro disponibilita’ aspirando il gasolio facendolo confluire nel serbatoio del mezzo in loro uso.
Fatto aggravato dall’uso di violenza sulle cose dovuta alla forzatura della chiusura del serbatoio del mezzo in uso alla persona offesa nonche’ dall’avere agito su cosa esposta per necessita’ a pubblica fede e di avere approfittato di circostanze di tempo, con riferimento all’orario notturno tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.
In (OMISSIS) il (OMISSIS).
1.2. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado, in data 12 ottobre 2016, verso le ore 3:40, nel parcheggio retrostante l’area di servizio “(OMISSIS)”, direzione sud, lungo l’autostrada A13 in localita’ (OMISSIS), due agenti della Polizia Stradale di Altedo avevano notato un tubo che collegava i serbatoi di due automezzi in sosta (un trattore stradale con targa rumena (OMISSIS) e un autoarticolato con targa polacca (OMISSIS) – (OMISSIS)) e due persone nelle immediate vicinanze. Uno dei due, all’avvicinarsi della polizia, aveva rimosso il tubo mentre l’altro che aveva in mano un filo elettrico si era rinchiuso all’interno della cabina del veicolo con targa rumena e veniva seguito dal primo. I due soggetti erano poi usciti dall’abitacolo con le mani unte e gli abiti emananti un forte odore di gasolio solo a seguito di ripetute intimazioni da parte degli agenti di p.g. Nell’immediatezza veniva riscontrata la forzatura del tappo del serbatoio dell’autoarticolato polacco di proprieta’ di (OMISSIS) che stava dormendo all’interno del mezzo. L’uomo, svegliato dagli agenti, aveva verificato, tramite il computer presente sul mezzo, che dal serbatoio mancavano 418 litri di gasolio.
1.3. Il Tribunale di Rovigo riteneva integrata l’ipotesi di reato di furto consumato perche’ al momento del controllo della polizia gli imputati erano gia’ entrati in possesso del gasolio aspirato dal serbatoio ed aggravato dalla violenza sulle cose. Veniva, invece, esclusa la sussistenza delle circostanze di cui all’articolo 61 c.p., n. 5, e articolo 625 c.p., n. 7, sul rilievo che il fatto era stato commesso in una stazione di servizio autostradale illuminata e frequentata anche in orario notturno mentre gli autisti degli autocarri si trovavano all’interno dei veicoli parcheggiati e, dunque, in assenza della ricorrenza di una situazione di minorata difesa; inoltre, il tappo del serbatoio era munito di apposito dispositivo di chiusura e, pertanto, senza alcuna esposizione del bene alla pubblica fede.
2.Con sentenza del 12 settembre 2018 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado appellata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo, ha ravvisato la sussistenza delle aggravanti della minorata difesa e della esposizione a pubblica fede e, per l’effetto, ha rideterminato la pena, per ciascuno degli imputati, in anni tre di reclusione ed Euro 300 di multa.
3. (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza lamentando, con unico motivo, l’inosservanza e/o erronea applicazione di legge in relazione all’articolo 61 c.p., n. 5, e articolo 625 c.p., n. 7.
Dopo aver premesso che costituisce un dato di comune esperienza il fatto che i parcheggi di un’area di servizio autostradale siano illuminati e continuamente frequentati, evidenzia che le emergenze processuali comprovano che, nel caso concreto, vi era luce a sufficienza tant’e’ che la pattuglia di polizia era riuscita ad accorgersi dell’attivita’ illecita da una distanza ragguardevole (dieci metri) e che l’autoarticolato era munito di due serbatoi, uno sul lato destro e l’altro su quello sinistro, entrambi chiusi a chiave e che venivano rotti in tale occasione; inoltre la persona offesa era rimasta sempre a bordo, nell’abitacolo del suo veicolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato.
2. Quanto alla circostanza aggravante della c.d. minorata difesa prevista dall’articolo 61 c.p., n. 5), il Collegio intende dare continuita’ all’orientamento della giurisprudenza di legittimita’ (Sez. 4, n. 30990 del 17/05/2019, Rv. 276794; Sez. 4, n. 53570 del 05/10/2017, Rv. 271259; Sez. 4, n. 53343 del 30/11/2016, Rv. 268697) che afferma che non rileva di per se’ l’idoneita’ astratta di una situazione, quale il tempo di notte, ma e’ necessario accertare, in concreto, se le circostanze in cui si e’ verificato il fatto abbiano effettivamente diminuito la capacita’ di difesa, sia pubblica che privata, e favorito la commissione del reato. Il tempo di notte ha, dunque, rilievo qualora concorrano ulteriori condizioni che abbiano effettivamente annullato o sminuito i poteri di difesa pubblica o privata. Il fondamento della predetta aggravante va infatti ravvisato, in ossequio al principio di offensivita’, nel maggior disvalore della condotta laddove l’agente approfitti delle possibilita’ di facilitazione dell’azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui l’azione viene a svolgersi. Del resto tale ratio e’ chiaramente evincibile dalla Relazione al Re sul codice penale del 1930 ove il Guardasigilli chiariva che “il concetto non ha che due limiti: la specie della circostanza (tempo, luogo, persona) e la potenzialita’ di essa ad ostacolare, diminuire la difesa pubblica o privata. Il tempo di notte, ad es., costituira’ aggravante, solo se la difesa sia stata o ne potesse essere ostacolata; cosi’ il furto commesso di notte, ma in luogo ove vi sia concorso di gente, ad es., in una festa da ballo, non sara’ aggravato”.
3. La pubblica fede, agli effetti della circostanza aggravante di cui all’articolo 625 c.p., n. 7, e’ la particolare posizione in cui si trovano le cose che, non sottoposte a custodia diretta, hanno la loro tutela nel sentimento collettivo di rispetto della proprieta’ altrui e, per cio’ stesso, sono esposte ad un maggiore pericolo. La pubblica fede si sostanzia nel senso di onesta’ verso la proprieta’ altrui a cui si affida colui che deve lasciare una cosa incustodita anche solo temporaneamente, per necessita’, consuetudine o destinazione, e cio’ a prescindere dalla natura pubblica o privata del luogo ove essa si trovi, purche’ accessibile a terzi (Sez. 4, n. 5113 del 07/11/2007 -dep. 2008-, Rv. 238742; Sez. 5, n. 9022 del 08/02/2006, Rv. 233978).
4. Cio’ posto, la Corte distrettuale ha correttamente ravvisato la sussistenza dell’aggravante della minorata difesa in considerazione delle concrete modalita’ operative del fatto che e’ stato posto in essere nel parcheggio destinato ai mezzi pesanti retrostante ad un’area di servizio autostradale che era scarsamente illuminato e non frequentato, data l’ora notturna (03:40), mentre la persona offesa stava dormendo all’interno della cabina dell’automezzo tant’e’ che si accorgeva dell’accaduto solo dopo essere stata svegliata dagli agenti di polizia giudiziaria.
4.1. Risulta altresi’ conforme a diritto il riconoscimento dell’aggravante di cui all’articolo 625 c.p., n. 7, in relazione all’episodio di furto di gasolio contenuto nel serbatoio dell’automezzo in quanto il carburante va considerato, per sua destinazione, come dotazione e parte integrante del veicolo, che non puo’ evidentemente essere portato via al momento in cui esso viene parcheggiato in un luogo aperto al pubblico ed e’, pertanto, del pari esposto alla pubblica fede, trovando protezione solo nel senso di rispetto per l’altrui bene da parte di ciascun consociato (Sez. 5, n. 6355 del 18/01/2008, Rv. 239119; Sez. 2, Sez. n. 32 del 17/10/1975- dep. 1976 – Rv. 131702). Ne’ assume rilievo, ai fini dell’esclusione della aggravante in questione, la chiusura a chiave della serratura del serbatoio in quanto detto accorgimento non costituisce un grave ostacolo all’azione furtiva (Sez. 4, n. 21262 del 26/03/2015, Rv. 263891; Sez. 5, n. 15583 del 05/02/2004, Rv. 228757).
5. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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