La causa di non punibilità di cui all’articolo 131-bis del Cp

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|29 marzo 2021| n. 11655.

La causa di non punibilità di cui all’articolo 131-bis del Cp, in quanto configurabile – in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma – a ogni fattispecie criminosa (si veda la sentenza delle Sezioni unite, 25 febbraio 2016, Tushaj), è applicabile anche al reato di guida in stato di ebbrezza, anche nell’ipotesi di cui alla lettera c) dell’articolo 186 (da queste premesse, relativamente a una contestazione della contravvenzione di cui all’articolo 186, lettera c), del codice della strada, aggravata dall’essersi verificato un incidente – segnatamente la fuoriuscita del mezzo dalla sede stradale – con accertamento mediante etilometro che aveva dato gli esiti di 1,90 g/l, alla prima prova, e 1, 97 g/l alla seconda prova, la Corte, accogliendo il ricorso dell’imputato, ha direttamente applicato la causa di non punibilità, valorizzando positivamente la risalenza nel tempo di un precedente di modesta entità, l’assenza di danni alle persone conseguenti alla condotta di guida dell’imputato, la prossimità del tasso alcolemico alla soglia di cui alla lettera b) dell’articolo 186, la non abitualità della condotta).

Sentenza|29 marzo 2021| n. 11655

Data udienza 11 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Guida in stato di ebbrezza – Tamponamento senza feriti – Soglia alcolemica superata di poco – Particolare tenuità del fatto – Applicabilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

Dott. DAWAN Daniela – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/03/2014 della CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. TASSONE Kate, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS), a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ha confermato la pronuncia di condanna, resa a seguito di giudizio abbreviato, dal Gup di Bergamo, in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza – articolo 186, lettera c) – aggravato dall’aver provocato un incidente stradale.
2. Il (OMISSIS), alle 17.10, la polizia locale di Bergamo interveniva in (OMISSIS) ove si era verificato un incidente in cui erano coinvolte diverse autovetture, tra cui quella di proprieta’ di (OMISSIS). Secondo quanto emergeva dalla cnr, l’imputato, giunto ad un’intersezione semaforica, aveva tamponato un’autovettura che lo precedeva la quale, a sua volta spinta in avanti, ne tamponava un’altra. Tutti i conducenti venivano sottoposti ad un esame preliminare per alcolemia: il solo (OMISSIS) era risultato positivo. L’accertamento mediante etilometro dava gli esiti di 1.67 g/l alla prima prova e 1.58 g/l alla seconda.
3. Il ricorso consta di due motivi.
3.1. Con il primo, si invoca l’applicazione, in questa sede di legittimita’, della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131-bis c.p., introdotta nel codice penale in epoca successiva alla sentenza di appello, avuto riguardo alla condizione di pressoche’ incensuratezza dell’imputato, gravato da un precedente di minima entita’ (spendita di banconota falsa), alla non abitualita’ della condotta e al positivo comportamento post delictum.
3.2. Con il secondo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della pena pecuniaria nella misura minima, considerata la disomogeneita’ tra pena detentiva (disposta nel minimo) e pena pecuniaria (piu’ elevata rispetto al minimo edittale), priva di logica ragione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso e’ meritevole di accoglimento.
2. E’ necessario premettere che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj), investite della relativa questione, hanno stabilito che la causa di non punibilita’ della particolare tenuita’ del fatto di cui all’articolo 131 bis c.p., in quanto applicabile – in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma – in relazione ad ogni fattispecie criminosa, e’ configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuita’, la presenza di soglie di punibilita’ all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati.
Come e’ noto, il legislatore ha limitato il campo d’applicazione del nuovo istituto in relazione alla gravita’ del reato, desunta dalla pena edittale massima, e alla non abitualita’ del comportamento. In tale ambito, il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori: le modalita’ della condotta, l’esiguita’ del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza. Il giudizio sulla tenuita’ del fatto richiede, infatti, una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalita’ della condotta e l’esiguita’ del danno o del pericolo valutate ai sensi dell’articolo 133 c.p., comma 1.
Quanto alla non abitualita’ della condotta, le Sezioni Unite, nella menzionata pronuncia, hanno esplicitato la portata dell’articolo 131-bis, comma 3, che definisce il comportamento abituale. Hanno cosi’ ritenuto fuorviante riferirsi esclusivamente alle categorie tradizionali, come quelle della condanna e della recidiva, ricordando che, mentre alcune indicazioni della nuova normativa sono chiare – il riferimento ad istituti codicistici: delinquente abituale, professionale, per tendenza -, cosi’ come non oscuro e’ il riferimento alla commissione di “piu’ reati della stessa indole”, il tenore letterale lascia intendere che l’abitualita’ si concretizzi in presenza di una pluralita’ di illeciti della stessa indole (dunque almeno due) diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell’applicabilita’ dell’articolo 131-bis c.p.. In breve, il terzo illecito della medesima indole da’ legalmente luogo alla serialita’ che osta all’applicazione dell’istituto. I reati, peraltro, possono anche essere successivi a quello in esame, perche’ si verte in un ambito diverso da quello della disciplina legale della recidiva. La pluralita’ dei reati puo’ concretarsi non solo in presenza di condanne irrevocabili, ma anche nel caso in cui gli illeciti si trovino al cospetto del giudice che, dunque, e’ in grado di valutarne l’esistenza; come ad esempio nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui.
3. Cio’ detto e in considerazione del fatto che la sentenza di appello e’ antecedente all’introduzione, ad opera del Decreto Legislativo n. 28 del 2015, della norma di cui all’articolo 131-bis, il Collegio richiama la possibilita’ che la Corte di Cassazione adotti pronunzia di annullamento senza rinvio quando la restituzione del giudizio nella sede di merito e’ “superflua”; quando, cioe’, per quel che qui interessa, non e’ richiesta una valutazione sul fatto estranea al sindacato di legittimita’.
All’uopo, devono, pertanto, considerarsi la risalenza nel tempo di un precedente di modesta entita’, l’assenza di danni alle persone conseguenti alla condotta di guida dell’imputato, la prossimita’ del tasso alcolemico alla soglia di cui dell’articolo 186 C.d.S., lettera b), la non abitualita’ della condotta.
4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perche’ il fatto non e’ punibile ai sensi dell’articolo 131-bis c.p..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere la punibilita’ esclusa per la particolare tenuita’ del fatto.
Si da’ atto che il presente provvedimento e’ sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

 

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