In tema di revisione della sentenza di patteggiamento

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|30 marzo 2021| n. 12096.

E’ inammissibile per manifesta infondatezza la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 27 e 111 Cost., della disciplina in tema di revisione della sentenza di patteggiamento, nella interpretazione che, per simmetria, impone di valutare le prove nuove o sopravvenute secondo la regola di giudizio di cui all’art. 129, comma 1, cod. proc. pen. propria del patteggiamento, atteso che il consenso prestato per la definizione del processo con l’applicazione della pena implica l’accettazione integrale del relativo “statuto” anche per la fase di revisione.

Sentenza|30 marzo 2021| n. 12096

Data udienza 20 gennaio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Revisione – Aggiotaggio – Verifica del carattere di novità delle prove addotte – Valutazione unitaria e globale dell’attitudine dimostrativa – Inidoneità a scardinare il fondamento della sentenza di patteggiamento – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CATENA Rossella – Presidente

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

Dott. SESSA Renata – Consigliere

Dott. TUDINO A. – rel. Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
lette le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE, che ha chiesto l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata del 19 febbraio 2020, la Corte d’Appello di Venezia decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento della decisione della stessa Corte territoriale in data 22 gennaio 2018, statuito con sentenza n. 25201/2019 della Prima sezione di questa Corte – ha rigettato la richiesta di revisione della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano del 23 maggio 2008, con la quale e’ stata applicata ad (OMISSIS) la pena, concordata tra le parti ex articolo 444 c.p.p., per il reato di aggiotaggio in concorso, commesso anteriormente al 12 maggio 2005, incriminato dall’articolo 2637 c.c. pro-tempore vigente, cosi’ giuridicamente qualificato il fatto di cui al capo B) dell’elevata imputazione.
1.1. Secondo la ricostruzione resa nella sentenza impugnata, i fatti riguardano il compimento di operazioni simulate e altri artifici, concretamente idonei a determinare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni ordinarie (OMISSIS), tra cui l’acquisto, sul mercato telematico, delle azioni medesime, tramite l’interposizione fittizia di persone fisiche (tra cui il (OMISSIS)), in favore delle quali venivano aperti e intestati, presso altri istituti ( (OMISSIS), di seguito (OMISSIS), e (OMISSIS)), conti correnti, con abbinati dossier titoli; su di essi, di fatto, operavano gli istituti stessi (i finanziamenti per l’acquisto dei titoli erano erogati in assenza di istruttoria e di garanzie e con motivazioni difformi da quelle reali), in modo da occultare l’attivita’ di rastrellamento in corso e l’entita’ della partecipazione (indiretta) di (OMISSIS) nel capitale di (OMISSIS). Il (OMISSIS), in particolare, secondo l’imputazione, faceva parte, assieme a numerosi coimputati, del gruppo c.d. dei ” (OMISSIS)”, ossia dei soggetti reclutati direttamente dai vertici di (OMISSIS) ( (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)) per attuare, con le modalita’ sopra descritte, la “scalata” ad (OMISSIS).
1.2. Una prima richiesta di revisione era stata avanzata all’esito dell’assoluzione dei coimputati – facenti parte della medesima compagine di investitori (c.d. (OMISSIS)), correntisti di (OMISSIS) e da questa finanziati per l’operazione speculativa pronunciata dalla Corte d’appello di Milano, deducendosi in primis il contrasto tra giudicati tra siffatta statuizione liberatoria nel merito e la sentenza irrevocabile emessa a carico del (OMISSIS) e, comunque, la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 630, comma 1, lettera C), in considerazione dell’impatto sul giudicato delle nuove prove addotte dalla difesa, ed acquisite nel separato procedimento.
1.2.1. Decidendo sul ricorso proposto avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Brescia in data 18 febbraio 2016, con la quale era stata dichiarata inammissibile l’istanza di revisione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti indicata, questa Sezione (sentenza n. 51274 del 3 ottobre 2016) aveva dichiarato inammissibile il (primo) motivo di ricorso, con riferimento alla deduzione del contrasto di giudicati, reputando ineccepibile la declaratoria di inammissibilita’, statuita dalla Corte bresciana, per essere “basata sulla rilevazione di un dato di “percezione immediata” e cioe’ quello della impossibilita’ di apprezzare l’accertamento di fatti diversi nel contenuto, da un lato, della sentenza di patteggiamento riguardante (OMISSIS) e, dall’altro, nel contenuto della sentenza riguardante i coimputati, assolti per non aver commesso il fatto”.
1.1.2. E’, invece, pervenuta ad opposta conclusione in relazione alla legittimita’ della prescelta procedura de piano, con riferimento alla diversa causa di revisione prospettata ai sensi dell’articolo 630, comma 1, lettera C); ha, al riguardo, rilevato come “il tipo di valutazione demandato alla sede del giudizio di ammissibilita’ della richiesta di revisione, in assenza di contraddittorio, ai sensi dell’articolo 634 cod. proc. pen. e’ quello che puo’ essere formulato, con esiti concludenti, senza andare oltre i confini della sommaria delibazione, sebbene debba essere fondato sulla rilevanza in concreto e non solo in astratto della nuova prova, quando il caso dedotto sia quello dell’articolo 630 cod. proc. pen., lettera C”; e, richiamata la natura della sentenza di cui si e’ richiesta la revisione, ha osservato come la valutazione della sopravvenienza o meno di “prova nuova rilevante” dovesse essere condotta nel rispetto della regola di giudizio declinata dall’articolo 129 c.p.p., come richiamata e da applicarsi al rito del patteggiamento ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., comma 2 sotto tale profilo rilevando come l’inammissibilita’ della richiesta di revisione, pronunciata inaudita altera parte, fosse stata “fondata su un apprezzamento che non e’ stato il frutto di una sommaria delibazione, sembrando piuttosto una anticipazione della valutazione di merito”.
Si e’, in particolare, rilevato come la delibazione avesse investito “la attendibilita’ di talune delle prove dichiarative nuove indicate dalla parte (dichiarazioni di (OMISSIS) e (OMISSIS) in dibattimento)”, omettendo di considerare se eventualmente la consulenza di parte del prof. (OMISSIS) fosse fondata su dati nuovi e rilevanti nel senso anzidetto. Con particolare riferimento a quest’ultima, si e’ reputato che “non risulta cioe’ affermato che sarebbe basata su elementi esaminati in precedenza dal giudice, sicche’ non puo’ dirsi neppure che, nel caso di specie, il giudizio di manifesta infondatezza per l’assenza di prova nuova sia stato fondato sul principio – pure espresso dalla giurisprudenza di questa Corte – per cui in tema di revisione, le valutazioni contenute in una consulenza eseguita dopo la condanna definitiva in tanto possono proporsi come nuova prova critica in quanto si fondino su elementi diversi da quelli esaminati in precedenza dal giudice e dallo stesso perito, risolvendosi, altrimenti, nella reiterazione di una apprezzamento gia’ manifestato, in violazione del principio della improponibilita’ nel giudizio di revisione di ulteriori prospettazioni di situazioni gia’ note”.
Ha, pertanto, annullato l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame sui punti richiamati alla Corte d’appello di Venezia.
1.2. Nel conseguente giudizio di rinvio, celebrato nelle forme di cui all’articolo 636 c.p.p., la Corte territoriale designata, con sentenza del 22 gennaio 2018, ha ribadito l’inammissibilita’ della richiesta di revisione.
1.2.1. La Prima sezione di questa Corte, con la sentenza indicata, ha ritenuto preclusa la deduzione relativa al capo di cui all’articolo 630, comma 1, lettera A), reputando, invece, sussistente l’error in procedendo denunciato quanto all’applicazione – quale parametro di delibazione del novum in tema di revisione della sentenza di patteggiamento – della regola di giudizio declinata dall’articolo 129 c.p.p., comma 2.
Ha, a tal fine, precisato come, in sede di applicazione della pena tra le parti convenuta e quale limite al recepimento dell’accordo in sentenza, rilevi dell’articolo 129 c.p.p., il comma 1 cui deve intendersi, in particolare, riferito il richiamo contenuto nell’articolo 444 c.p.p., comma 3, secondo il quale il giudice ha l’obbligo di immediata declaratoria delle “cause di non punibilita’” ivi sancite (riferite all’insussistenza del fatto, alla mancata sua commissione da parte dell’imputato, alla mancata sua qualificazione come reato, al difetto di illiceita’ penale, all’intervenuta estinzione del reato o al difetto di una condizione del procedere), sicche’, prima di dare seguito al concordato, deve, di esse, espressamente verificare la mancata ricorrenza, non entrando direttamente in gioco, nella valutazione da effettuare ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., comma 3, il parametro della “evidenza” probatoria, che l’articolo 129 richiama, al comma 2, solo allorche’ risulti al giudice l’esistenza di una causa estintiva del reato, e che impone al medesimo di astenersi dal rilevarla (assolvendo invece nel merito) nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la sua rilevanza o liceita’ penale, ovvero la non commissione del fatto medesimo da parte dell’imputato, emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile.
Ha, pertanto, disposto il rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte distrettuale veneziana.
1.2.2. Con la sentenza impugnata del 19 febbraio 2020, la Corte d’Appello di Venezia ha rigettato la richiesta di revisione.
Comparando gli elementi indiziari sui quali l’imputato si era determinato alla richiesta di applicazione della pena con quelli introdotti con l’istanza di revisione, la Corte veneziana ha, innanzitutto, escluso il carattere di novita’ della consulenza redatta dal Prof. (OMISSIS) nel separato procedimento ordinario e della deposizione della teste (OMISSIS), oltre che delle dichiarazioni dei coimputati (OMISSIS) e (OMISSIS); indi ha reputato come la piattaforma dimostrativa sulla quale si era formato l’accordo fosse rimasta indenne, si’ da esclude la necessita’ del proscioglimento, ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., comma 1.
2. Avverso la citata sentenza della Corte d’appello di Venezia ha proposto ricorso il (OMISSIS), con atto a firma del difensore, Avv. (OMISSIS), affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Con il primo, articolato motivo – introdotto dalla ricostruzione degli epiloghi decisori resi nelle precedenti fasi, dall’esito del procedimento celebrato a carico dei coimputati e dalla disamina della contestazione – deduce vizio della motivazione, sub specie di contraddittorieta’ e illogicita’, sotto plurimi profili.
2.1.1. Denuncia, in primis, il ricorrente un rilevante vulnus motivazionale, nella misura in cui la Corte non ha valutato l’inscindibilita’ delle posizioni dei c.d. (OMISSIS) – e “la sovrapponibilita’ e identita’, processuale e fattuale, della posizione riferibile a ciascuno dei componenti del gruppo” – con le necessarie implicazioni caducatorie derivanti dalla sentenza d’assoluzione resa nel giudizio ordinario d’appello, in quanto la smentita dell’ipotesi d’accusa, secondo la quale i predetti investitori avrebbero agito in qualita’ di prestanome dei vertici di (OMISSIS), non puo’ che rilevare sulla posizione del (OMISSIS), alla medesima categoria ricondotto, con conseguente insussistenza degli elementi indiziari del dolo di concorso. Siffatto errore ha – nella prospettazione del ricorrente viziato il ragionamento giudiziale, che ha disaminato le condizioni del finanziamento erogato al (OMISSIS) come avulso dal complesso unitario, in tal guisa travisando il tasso praticato (4,5%), peraltro sostanzialmente in linea con quello stabilito da Banca d’Italia (4,67%); valorizzando la mancata richiesta di rilascio di garanzie dell’affidamento, come invece gia’ in precedenza riconosciuto per altre operazioni, mentre l’essenza delle ragioni poste a sostegno dell’istanza di revisione erano mirate ad una riconsiderazione complessiva delle condizioni applicate a tutti gli imprenditori finanziati, in linea con la struttura del capo d’imputazione, si’ da dimostrarne l’inefficienza dimostrativa del dolo di concorso, come emerso nel giudizio d’appello a carico dei coimputati. In quella sede, difatti, gli esiti della prova introdotta a discarico – in special modo la consulenza (OMISSIS) sulla documentazione bancaria acquisita nel corso delle indagini; le dichiarazioni rese dalla funzionaria della Banca d’Italia (OMISSIS) e dai coimputati (OMISSIS) e (OMISSIS) – avevano dimostrato la riconducibilita’ alla normale prassi bancaria delle condizioni praticate a ciascun cliente, “spacchettandone” le posizioni, tanto da escludere che “i presunti interposti potessero conoscere dei finanziamenti concessi agli altri e abbiano agito di concerto”.
2.1.2. Con un secondo punto, il ricorrente prospetta violazione della legge processuale in riferimento al carattere di novita’ delle prove addotte a sostegno dell’istanza di revisione, escluso dalla Corte territoriale:
quanto alla consulenza (OMISSIS), ritenendo impropriamente trattarsi di accertamento non fondato su nuove metodologie, mentre la consulenza tecnica ha elaborato innovativamente dati grezzi; cosi’ come il richiamo alla posizione del coimputato (OMISSIS) era diretto alla dimostrazione che a nessun lodigiano erano stati praticati tassi di favore;
quanto alla deposizione della teste (OMISSIS), per esserne stato svalutato l’apporto tecnico, mentre la stessa, solo nel corso del dibattimento del separato giudizio, aveva escluso la consapevolezza dei (OMISSIS) dell’operazione di rastrellamento dei titoli (OMISSIS).
2.1.3. Con un terzo, conclusivo, punto, si evidenziano vizi di contraddittorieta’ quanto alla visione atomistica eletta a metro di giudizio – ed illogicita’ – quanto all’esclusiva focalizzazione della posizione del ricorrente rispetto ad una fattispecie unitaria complessa – della motivazione, risultando, invece, le prove introdotte del tutto idonee a destrutturare il dolo di concorso.
2.2. Con il secondo motivo, deduce vizio della motivazione in riferimento all’articolo 27 Cost., comma 2, articoli 129 e 444 c.p.p., per avere la corte territoriale omesso di rilevare, con lo standard richiesto dall’articolo 129 c.p.p., comma 1, l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimita’ in tema di revisione della sentenza di patteggiamento e delle garanzie costituzionali.
Evidenzia, al riguardo, come ciascuno degli elementi enunciati nella sentenza impugnata non resista all’impatto del novum, si’ da rilasciare “un quadro di per se’ idoneo a sorreggere l’affermazione di penale responsabilita’”.
Prospetta, infine, nell’ipotesi di ritenuta resistenza degli elementi valorizzati nella sentenza impugnata, un manifesto vizio di costituzionalita’ del combinato disposto dell’articolo 444 c.p.p., comma 2, articolo 129 c.p.p., comma 1, articoli 629 e 637 c.p.p. in relazione ai parametri di cui agli articoli 27 e 111 Cost..
3. Con requisitoria scritta Decreto Legge 21 dicembre 2020, n. 37, ex articolo 23 il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

CONDIDERATO IN DIRITTO

1. Il punto che il ricorso impone, prioritariamente, di affrontare, investe l’esatta delimitazione del tema devoluto al giudice della revisione, all’esito delle pronunce di annullamento rese da questa Corte.
1.1. Come rilevato nella sentenza rescindente della Prima sezione, il tema del contrasto di giudicati – introdotto nell’istanza di revisione – e’ stato definitivamente escluso dall’ambito della cognizione demandata al giudice del rinvio gia’ con la decisione d’annullamento parziale di questa Sezione (sent. n. 51274 del 3 ottobre 2016, richiamata ai §§ 1.2.1. e 1.2.2), con conseguente preclusione processuale formatasi sul punto.
Resta, pertanto, esclusa dai temi devoluti con la presente impugnazione ogni valutazione in tema di inconciliabilita’ tra i fatti posti a fondamento della sentenza emessa nei confronti del (OMISSIS) e quelli ricostruiti, nella diversa sede processuale, nei confronti dei coimputati c.d. (OMISSIS), ferma restando l’intangibilita’ delle valutazioni giuridiche rese nell’uno e nell’altro procedimento.
L’ambito del giudizio di rinvio, come definito all’esito del duplice annullamento delle decisioni succedutesi sull’istanza di revisione in disamina, deve essere, allora, circoscritto al se – alla stregua del parametro di valutazione declinato all’articolo 129 c.p.p., comma 1, – le emergenze fattuali oggetto della consulenza tecnica (OMISSIS) e la deposizione, dall’analogo contenuto critico-valutativo, della testimone (OMISSIS) possano proporsi come nuova prova critica in quanto si fondino su elementi diversi da quelli esaminati in precedenza dal giudice e, in caso positivo, con riferimento ad entrambe le fonti probatorie, anche alla luce dell’apporto integrativo dei correi (OMISSIS) e (OMISSIS), quali ne siano le implicazioni, da valutarsi attentamente e da porsi a diretto raffronto con le acquisizioni pregresse, sia pur sempre nel piu’ ristretto quadro di giudizio delimitato dal citato articolo 129 c.p.p., comma 1.
1.2. Il rilievo che precede introduce, all’evidenza, la preclusione alla valutazione dell’esito decisorio emesso nei confronti dei coimputati, e la sola devoluzione al giudice del rinvio dell’apprezzamento del carattere di novita’ delle prove addotte e, successivamente, della loro incidenza nella complessiva riconsiderazione della piattaforma dimostrativa su cui si e’ formato il consenso ex articolo 444 c.p.p., tanto da determinare, alla stregua del sindacato rimesso al giudice del patteggiamento – e, conseguentemente, della revisione – il proscioglimento dell’imputato nel merito.
2. Nella delineata prospettiva, la stessa formulazione del ricorso mostra, all’evidenza, di ritornare sul tema del contrasto tra giudicati, aggirando la preclusione processuale formatasi sul punto mediante il suggestivo richiamo ad una presunta inscindibilita’ strutturale dell’imputazione, dalla quale pretende di trarre ricadute sulla motivazione del novum.
2.1. L’insistito richiamo ad una valutazione unitaria dell’intero gruppo dei (OMISSIS), invero, finisce da un lato per sovrapporre ad una fattispecie di concorso eventuale nel reato (di pericolo) di aggiotaggio un’ipotesi di concorso necessario, del tutto avulsa dalla contestazione in disamina; dall’altro, intende suggerire, attraverso siffatta lettura dell’imputazione concorsuale, un criterio di valutazione della novita’ della prova che si risolve nel postulare sic et simpliciter l’esportazione della declaratoria di assoluzione per difetto dell’elemento soggettivo resa nel separato procedimento, in tal modo riproponendo, sul diverso piano della prova nuova, il tema di un automatismo liberatorio, fuori dai limiti delineati dall’articolo 129 c.p.p.. Del resto, le prove nuove da cui la difesa trae la sussistenza dei presupposti di revisione risultano acquisite nel separato procedimento celebrato, con rito ordinario, nei confronti dei coimputati, ed e’ di quelle prove che va disaminato l’impatto sulla posizione del (OMISSIS) – e con i limiti che la revisione della sentenza di patteggiamento implica – senza poterne invocare un effetto destabilizzante del giudicato richiamando una struttura inscindibile della imputazione concorsuale, del tutto eccentrica dall’analisi, tutta di tipo processuale, demandata al giudice del rinvio.
2.2. Per altro verso, il ricorrente propone una visione riduttiva dell’imputazione concorsuale sub b), omettendo di confrontarsi con la contestazione elevata a carico dei vertici di BPL, e con l’irrevocabile accertamento della responsabilita’ dei medesimi per il reato in contestazione, restando in tal modo tuttora impregiudicata la struttura concorsuale del reato (di pericolo) a dolo (generico) ascritto al (OMISSIS).
In tali termini ricondotto il tema d’indagine, le censure del ricorrente s’appalesano, nel resto, manifestamente infondate.
3.1 due motivi di ricorso, strettamente correlati, sono inammissibili.
3.1. L’attribuzione del carattere di novita’ della prova, ai fini della revisione, si sviluppa, invero, attraverso un procedimento bifasico:
da un lato rilevano, a norma dell’articolo 630 c.p.p., lettera c), non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente (Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv. 279068);
dall’altro, al rilievo degli elementi introdotti deve seguire – come indicato dal Supremo consesso di questa Corte (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001 – dep. 2002, P G e P C in proc. Pisano, Rv. 220443) – una valutazione unitaria e globale della loro attitudine dimostrativa, da sole o congiunte a quelle del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento, secondo un rapporto di “riconsiderazione”, valorizzando la funzione dinamica del complessivo giudizio probatorio conseguente all’introduzione del “novum” (Sez. 5, n. 7217 del 11/12/2018 – dep. 2019, Dessolis, Rv. 275619).
A tanto aggiungasi come il complessivo giudizio probatorio, ai fini della revisione della sentenza di patteggiamento, comporta una valutazione del novum alla luce della regola di giudizio posta per il rito alternativo, con la conseguenza che i nuovi apporti devono consistere in elementi tali da dimostrare la sussistenza di cause di proscioglimento dell’interessato secondo il parametro di giudizio dell’articolo 129 c.p.p., si’ come applicabile nel patteggiamento (Sez. 6, n. 5238 del 29/01/2018, Notarangelo, Rv. 272129; N. 8957 del 2007 Rv. 235490; N. 31374 del 2011 Rv. 250684; N. 26000 del 2013 Rv. 255890; N. 10299 del 2014 Rv. 258997); in tal senso, va ribadito come il richiamo operato dall’articolo 444 c.p.p. all’articolo 129 c.p.p. comporta che, malgrado il patteggiamento sulla pena intervenuto tra le parti, il giudice deve emettere una pronuncia di proscioglimento quando riconosca – indipendentemente dall’evidenza – la ricorrenza di una delle ipotesi previste dal citato articolo 129, comma 1 valutando correttamente la sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo dei reati contestati (Sez. 2, n. 20772 del 24/04/2019, PMT C/ RESEMINI, Rv. 276056).
In altri termini, al giudice della revisione della sentenza di patteggiamento e’ rimessa, retrospettivamente ed ora per allora, la delibazione del se, nel nuovo contesto dimostrativo, l’accordo fosse ratificabile.
3.2. Tanto premesso, l’esclusione del carattere di novita’ alle prove introdotte, statuita dalla Corte d’appello con la sentenza impugnata, s’appalesa incensurabile.
Epurate dalla ultrattivita’ che il ricorso gli assegna, ne’ la consulenza (OMISSIS), ne’ la deposizione della teste (OMISSIS) hanno introdotto elementi di portata tale da destabilizzare gli elementi investigativi posti a fondamento dell’accordo sulla pena.
3.2.1 Quanto alla consulenza (OMISSIS), svolta nel separato procedimento e su posizioni diverse da quella dell’odierno ricorrente, la Corte veneziana ha escluso che le conclusioni ivi rassegnate fossero fondate su nuove acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili (Sez. 5, n. 10523 del 20/02/2018, Rossi, Rv. 272592), restando dimostrato – e non contestato – che il (OMISSIS) avesse accettato l’erogazione di un finanziamento, concesso dagli interlocutori bancari apicali per una causale pacificamente fittizia ed invece destinato ad un’operazione speculativa ad altri riferibile, con conseguente irrilevanza delle conclusioni rassegnate dal consulente nel diverso procedimento, ai fini della constatazione del dolo di concorso con i proponenti l’operazione, rimessa al giudice del rito speciale, su siffatta valutazione non incidendo l’assenza dell’elemento soggettivo statuita per gli altri investitori.
3.2.2. Cosi’ come del tutto razionale s’appalesa la delibazione della deposizione della teste (OMISSIS) riguardo la soggettiva percezione, da parte della medesima e nel corso degli accertamenti per conto di Banca d’Italia, non gia’ dell’assenza di consapevolezza e volonta’ di concorso nell’aggiotaggio da parte degli investitori fittizi (OMISSIS), quanto di una sorta di affidamento dei medesimi ai proponenti l’investimento che – per quanto attiene la posizione del (OMISSIS) qui disaminata – non introduce elementi decisivi di esclusione dell’elemento soggettivo, tali da determinarne il proscioglimento, lasciando invece del tutto impregiudicato almeno il dolo eventuale di concorso nel reato di pericolo oggetto di contestazione.
Anche sul punto, l’esclusione del carattere di novita’ alla prova introdotta non evidenzia margine alcuno di criticita’, con conseguente riconduzione della piattaforma indiziaria a quella posta originariamente a fondamento della richiesta di definizione ex articolo 444 c.p.p., percio’ ritenuta irrevocabile.
3.2.3. In tal senso, la Corte territoriale ha tenuto ben presente come l’istituto della revisione sia diretto a che al giudicato sia sostituita una nuova, diversa pronuncia, all’esito di un nuovo, diverso, giudizio, e che affinche’ il giudizio sia ritenuto “nuovo”, esso deve necessariamente fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente (Sez. 6, n. 28267 del 10/05/2017, Buzzerio, Rv. 270414).
3.3. Escluso il novum nella produzione dell’istante, la Corte territoriale non si e’, comunque, sottratta ad una rinnovata riconsiderazione (§ 3.1. sentenza impugnata) della resistenza degli elementi sui quali la sentenza di applicazione della pena e’ stata emessa, anche tenuto conto di quelli nuovamente introdotti; ed ha inevitabilmente concluso come, anche alla luce dei profili di novita’ postulati dall’istante, restassero impregiudicati fatti (quali le anomalie nell’erogazione del finanziamento al (OMISSIS): f.15; le dichiarazioni rese dai coimputati (OMISSIS) e (OMISSIS); la disponibilita’ di quest’ultimo del dossier relativo al medesimo ricorrente: f.16) che, seppur comparati con gli ulteriori elementi prospettati (tasso del finanziamento sostanzialmente in linea con quello praticato; garanzia del mutuo mediante pegno sulle azioni (OMISSIS) acquistate; negazione dell’accordo illecito da parte del (OMISSIS) e del (OMISSIS)), non introducono l’esclusione del dolo, si’ da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega alla formulazione della richiesta di applicazione della pena (Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595) e depotenziare la prevalenza del potere dispositivo delle parti sul potere discrezionale del giudice, non risultando travalicati i limiti indisponibili derivanti dal principio di legalita’.
3.4. A siffatta, complessiva riconsiderazione della base dimostrativa dell’accordo, analiticamente condotta secondo i parametri delineati con il mandato rescissorio, il ricorrente finisce per contrapporre una pretesa portata innovativa delle prove, reiterativa di censure invece ampiamente respinte, ed a prospettare censure della motivazione che s’appalesano, invece, insussistenti, in presenza di un iter giustificativo esplicativo dei criteri adottati ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., comma 1.
Attraverso la prospettazione della prova nuova, peraltro, il ricorrente predica, contraddittoriamente, ora l’inscindibilita’ dell’imputazione concorsuale orizzontale (limitata alle posizioni degli investitori (OMISSIS)), invocandone una valutazione unitaria; ora lo “spacchettamento” delle singole posizioni dei medesimi (OMISSIS), tanto da escludere che “i presunti interposti potessero conoscere dei finanziamenti concessi agli altri e abbiano agito di concerto” (supra §. 2.1.1.), evidenziando in tal modo un irriducibile profilo di illogicita’ nella complessiva deduzione.
Le doglianze svolte dal ricorrente sono, pertanto, inammissibilmente formulate.
4. La questione di legittimita’ costituzionale proposta nel secondo motivo e’ inammissibile.
4.1. Il ricorrente si limita a denunciare un “manifesto vizio di costituzionalita’ appalesato dal combinato disposto dell’articolo 444 c.p.p., comma 2, articolo 129 c.p.p., comma 1 e articoli 629 e 637 c.p.p.”, evocando i parametri di cui agli articoli 27 e 111 Cost., senza specificarne in alcun modo la consistenza.
4.2. La questione – se intesa come rivolta all’applicazione del criterio di cui all’articolo 129, comma 1, al giudizio di revisione della sentenza di patteggiamento per pretesa violazione degli articoli 27 e 111 Cost. – deve reputarsi, comunque, irrilevante e manifestamente infondata.
Irrilevante, perche’, l’esclusione del carattere di novita’ delle prove introdotte con l’istanza di revisione determina ex se che la norma di cui all’articolo 129, comma 1, non potrebbe trovare applicazione nel presente procedimento;
manifestamente infondata perche’ l’interessato, avendo, in sede di cognizione, acconsentito a definire il processo con il rito alternativo di cui all’articolo 444 c.p.p., ne ha accettato per intero lo “statuto”, che implica, anche per la fase di revisione, proprio l’accettazione del limite declinato dalla stessa norma.
4.3. Del resto, la Consulta ha affermato (sin dalla sentenza del 2 luglio 1990, n. 313) come la scelta processuale di applicazione della pena “implica la rinuncia ad avvalersi della facolta’ di contestare l’accusa mediante un atto dispositivo con cui l’interessato abdica ad esercitare il diritto alla prova”.
La natura della sentenza di patteggiamento, che non presuppone l’accertamento pieno e incondizionato dei fatti perche’ non dichiara la colpevolezza dell’imputato, stante il profilo negoziale che la caratterizza (Corte Cost., 06/06/1991, n. 251) rende ragionevole un adattamento anche del rimedio straordinario della revisione, richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, comportando una valutazione di quest’ultime alla luce della regola di giudizio posta per il rito alternativo, nel cui ambito il controllo giudiziale e’ circoscritto alla valutazione circa la sussistenza di cause di proscioglimento ex articolo 129 c.p.p.. E da tale presupposto non puo’ prescindersi nemmeno in sede di revisione, la cui richiesta si fonda sulla volonta’ unilaterale di recedere dall’accordo, per fatti sopravvenuti, con la conseguenza che si stabilisce un rapporto diretto tra il concordato, gia’ vagliato dal giudice, e la richiesta di revisione con il suo corredo dimostrativo.
In caso contrario, infatti, “la revisione cesserebbe di essere un mezzo di impugnazione straordinaria e diverrebbe, in relazione al patteggiamento, strumento a disposizione del patteggiante per revocare in dubbio una decisione da lui stessa richiesta e riaprire integralmente la fase dell’accertamento dei fatti e della responsabilita’” (cosi’, Sez. VI, 24 maggio 2011, n. 31374; Sez. III, sent. 13032/14 e 23050/13; sez. IV, sent. 26000/13).
In altri termini, la diversa declinazione del rimedio straordinario della revisione, esteso alla sentenza di patteggiamento ad opera della L. n. 234 del 2003, risulta del tutto simmetrica alla natura della stessa sentenza, non evidenziando profili di irragionevolezza rispetto ai principi costituzionali del giusto processo e della personalita’ della responsabilita’ penale.
4.4. Ne’ siffatta opzione ermeneutica evidenzia tensioni con il principio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”.
Come osservato dalla dottrina, la sola insufficienza probatoria che permette al giudice del patteggiamento di pronunciare sentenza ex articolo 129 c.p.p. “e’ quella che coincide con la presenza di materiali cognitivi che appaiano rebus sic stantibus inidonei a fugare il dubbio ragionevole circa la responsabilita’ dell’imputato, a prescindere dalla loro completezza o incompletezza: non potrebbe, invece, il giudice prosciogliere – in cio’ manifestandosi la peculiarita’ del rito negoziale – quando il verdetto provvisorio di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio appaia suscettibile di essere capovolto per effetto degli apporti dimostrativi e argomentativi mancanti”.
In base ad una simile prospettiva, anche la sentenza di patteggiamento, considerata alla stregua di qualsivoglia pronuncia di condanna, puo’ essere emanata soltanto quando il quadro cognitivo sia concludente, ossia quando la soglia critica dell’assenza di ragionevoli dubbi risulti, allo stato degli atti, superata, mentre la peculiarita’ del rito negoziale starebbe nel fatto che tale condizione puo’ dirsi soddisfatta anche nell’ipotesi in cui i suddetti elementi dimostrativi e argomentativi mancanti potrebbero astrattamente rovesciare il giudizio provvisorio di colpevolezza.
Va qui solo ribadito come il significato del richiamo al paradigma di valutazione posto dall’articolo 129 c.p.p., gia’ autorevolmente enunciato (Sez. un. 26 febbraio 1997, Bahrouni) quale parametro della cognizione giudiziale per l’eventuale proscioglimento immediato – anziche’ alle disposizioni di cui agli articoli 529, 530 e 531 – riveli la consapevolezza della maggiore adeguatezza al rito del patteggiamento di una norma che disegna il proprio ambito di efficacia in termini compatibili con gli elementi cognitivi strutturalmente parziali e sommari dell’indagine preliminare, i quali sono ben altro rispetto ai dati probatori di cui si avvale il giudice all’esito del giudizio dibattimentale. Il rinvio all’articolo 129 implica che, malgrado il pactum sulla pena sia intervenuto tra le parti, il giudice debba comunque emanare una pronuncia di proscioglimento solo qualora emergano – anche indipendentemente dall’evidenza – elementi positivi (chiari ed univoci) che il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non e’ preveduto dalla legge come reato.
Per assicurare una coerente efficienza funzionale del peculiare paradigma processuale cognitivo sotteso al patteggiamento – ed alla sua revisione – la regola di giudizio andra’ conformata ad una decisione allo stato degli atti, che risulta geneticamente contrassegnata dal consenso dell’imputato all’applicazione di una pena concordata con la parte pubblica e dalla rinuncia ad esercitare il diritto ad una formazione dialettica della prova.
Ed invero, proprio il parametro della decidibilita’ “allo stato degli atti” e la rinuncia ad esercitare il metodo della falsificazione, mediante contraddittorio, dell’ipotesi accusatoria, oppongono un argine invalicabile ad una “piena” conoscenza del fatto di reato, e quindi all’operativita’ del criterio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”.
Il ricorso e’, dunque, inammissibile.
4. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ex articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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