Il concetto di pericolo per l’ordine pubblico

Consiglio di Stato, Sentenza|14 aprile 2021| n. 3082.

Il concetto di pericolo per l’ordine pubblico, non è necessariamente legato a condanne o carichi pendenti, ma può derivare da determinate frequentazioni dello straniero a movimenti, associazioni, o posizioni estremistiche e antidemocratiche che possono incidere in modo significativo sulle condizione di sicurezza dello Stato, non consentendo in tal modo una piena condivisione dei valori fondanti la comunità nazionale.

Sentenza|14 aprile 2021| n. 3082

Data udienza 8 aprile 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Stranieri – Cittadinanza italiana – Concessione – Pericolo per l’ordine pubblico – Concetto – Frequentazioni dello straniero a movimenti, associazioni, o posizioni estremistiche e antidemocratiche – Rilevanza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5913 del 2020, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato An. Br., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Varese, non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il diniego della concessione della cittadinanza italiana;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica, svolta in videoconferenza il giorno 8 aprile 2021, il Pres. Franco Frattini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 17/07/2020 e depositato il successivo 21/07/2020 il signor -OMISSIS-, ha impugnato la sentenza del Tar Lazio, sede di Roma, Sezione Prima ter, n. -OMISSIS- del 21/11/2019 con cui è stato respinto il ricorso proposto avverso il diniego di concessione della cittadinanza italiana, opposto “per contiguità del richiedente a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica”.
Deduce l’appellante l’erroneità della sentenza di primo grado per non aver dichiarato l’illegittimità del diniego per mancanza di motivazione, ledendo il tal modo il diritto alla difesa ed alla tutela giurisdizionale del ricorrente ex artt. 24 e 111 Cost., nonché la conseguente violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.
Giova rammentare che in giurisprudenza è consolidato il principio per cui l’Amministrazione gode di un’ampia sfera di discrezionalità in materia di concessione della cittadinanza e che la valutazione per il suo rilascio si estende non solo alla presenza di requisiti prestabiliti tra cui i profili lavorativi, linguistici e socio-economici, ma all’assenza di condizioni negative tra cui quelli attinenti alla sicurezza dello Stato.
Il concetto di pericolo per l’ordine pubblico, non è necessariamente legato a condanne o carichi pendenti, ma può derivare da determinate frequentazioni dello straniero a movimenti, associazioni, o posizioni estremistiche e antidemocratiche che possono incidere in modo significativo sulle condizione di sicurezza dello Stato, non consentendo in tal modo una piena condivisione dei valori fondanti la comunità nazionale. (Consiglio di Stato, Sez. III, 19 Nov. 2019 n. 7904)
Come già statuito da questa Sezione (sentenza n. 1837/2019), la concessione della cittadinanza, la c.d. naturalizzazione, è frutto di una delicata valutazione dell’Amministrazione competente, che tiene conto di fattori complessi come l’integrazione dello straniero nella società, del reale radicamento al territorio, della sua complessiva condotta in merito all’adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento, oltre a profili di più semplice verifica come quelli attinenti al lavoro ed alla padronanza linguistica.
2. Il Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio.
3. Alla pubblica udienza svoltasi l’8 aprile 2021, la causa è stata trattenuta per la decisione.
4. La mancata costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno rende necessario disporre incombenti istruttori, al fine di acquisire gli atti classificati su cui si fonda la valutazione di pericolosità ostativa alla concessione della cittadinanza.
Tali atti saranno conservati e custoditi presso la Segreteria della Sezione terza senza possibilità di fotografare od estrarre copie al fine di salvaguardarne la riservatezza; sarà consentita la consultazione solo al difensore dell’appellante in presenza di un addetto della Segreteria, in ossequi alla disciplina specifica, prevista dalla legge n. 124/2007.
È autorizzato sin da ora anche il deposito cartaceo, al quale è riconosciuto valore legale.
5. Il Ministero dell’Interno dovrà provvedere all’incombente istruttorio entro trenta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.
6. Il Collegio fissa la prossima udienza al 30 settembre 2021, per la prosecuzione della trattazione del merito della causa.
Rimane pertanto sospesa ogni ulteriore richiesta e determinazione in rito, nel merito e sulle spese ed onorari del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, pronunciandosi sull’appello, come in epigrafe proposto, riservata ogni decisione nel merito e sulle spese, dispone incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Fissa la successiva trattazione nel merito dell’appello alla pubblica udienza del 30 settembre 2021.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2021 con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini – Presidente, Estensore
Giulio Veltri – Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti – Consigliere
Solveig Cogliani – Consigliere
Umberto Maiello – Consigliere

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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