Istanza di ricusazione del consulente tecnico d’ufficio dev’essere presentata con apposito ricorso

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 marzo 2023| n. 7280.

Istanza di ricusazione del consulente tecnico d’ufficio dev’essere presentata con apposito ricorso

L’art. 192, comma 2, c.p.c. prevede che l’istanza di ricusazione del consulente tecnico d’ufficio dev’essere presentata con apposito ricorso da depositare in cancelleria almeno tre giorni prima dell’udienza di comparizione e, quindi, preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo; a tale regola non è consentito derogare nemmeno in caso di sopravvenuta conoscenza dell’incompatibilità, potendosi in tale ipotesi soltanto prospettare le ragioni atte a giustificare un eventuale provvedimento giudiziale di sostituzione ex art. 196 c.p.c., insindacabile in cassazione se la motivazione è immune da vizi logici. (In applicazione del principio, la S.C., rilevata la tardività dell’istanza di ricusazione del c.t.u., ha cassato la pronuncia del giudice del merito, affetta da motivazione “irriducibilmente grave ed illogica”, che aveva rigettato l’istanza di sostituzione del consulente, resosi aggiudicatario in una gara indetta da una delle parti in causa nel corso dell’espletamento di una quarta perizia, perché la decisione si era fondata su una perizia precedente).

Ordinanza|13 marzo 2023| n. 7280. Istanza di ricusazione del consulente tecnico d’ufficio dev’essere presentata con apposito ricorso

Data udienza 1 febbraio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: PROVA CIVILE – CONSULENZA TECNICA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

Dott. Spa ZIANI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso r.g.n. 28298/2020 proposto da:
(OMISSIS), e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv.to MARCO TREVISAN, che, unitamente all’avvocato EUGENIO BARCELLONA, li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
COMUNE DI TORINO, in persona del sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO FACELLO;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 787/2020 della CORTE D’APPELLO DI TORINO, depositata il 28/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/02/2023 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

RILEVATO

Che:
con sentenza resa in data 28/7/2020, la Corte d’appello di Torino ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS) per la condanna del Comune di Torino e della (OMISSIS) s.p.a. al risarcimento dei danni subiti dagli attori in conseguenza di taluni eventi franosi dagli stessi indicati come riconducibili alla responsabilita’ delle parti convenute;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale – ritenuta la condivisibilita’ delle conclusioni raggiunte nella consulenza tecnica disposta nel corso del giudizio – ha rilevato come gli attori non avessero fornito adeguata dimostrazione del nesso di causalita’ tra i danni denunciati a carico dei propri beni immobili e il fatto dei convenuti, con la conseguente infondatezza della domanda risarcitoria originariamente proposta;
avverso la sentenza d’appello, (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione;
il Comune di Torino resiste con controricorso; la (OMISSIS) s.p.a. non ha svolto difese in questa sede;
la trattazione e’ stata fissata ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c., nel testo vigente all’epoca della fissazione;
il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni, mentre (OMISSIS) e (OMISSIS) e il Comune di Torino hanno depositato memoria;
i ricorrenti hanno trasmesso alla Corte di cassazione la documentazione relativa all’avvenuta rinuncia al ricorso nei soli confronti della (OMISSIS) s.p.a. e alla corrispondente accettazione di quest’ultima.

CONSIDERATO

Che:
con il primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli articoli 51, 63, 192 e 196 c.p.c. (in relazione all’articolo 360, n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la sussistenza di gravi motivi idonei a imporre, ai sensi dell’articolo 196 c.p.c., la sostituzione di uno dei consulenti tecnici d’ufficio nominati nel corso del giudizio di primo grado, dettando al riguardo una motivazione del tutto contraddittoria e ingiusta;
con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c. (in relazione all’articolo 360, n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la circostanza della mancata contestazione, da parte del Comune di Torino, della complessiva estensione del bacino di scolo delle acque provenienti dai terreni limitrofi agli immobili degli attori e sottoposti al controllo dell’amministrazione comunale, in tal modo pervenendo all’erronea conclusione del difetto di prova del nesso di causalita’ tra il fatto originariamente ascritto alla responsabilita’ del Comune di Torino e i danni originariamente rivendicati dagli attori;
con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c. (in relazione all’articolo 360, n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la circostanza della mancata contestazione, da parte della (OMISSIS) s.p.a., dell’effettiva sussistenza delle perdite negli impianti di conduzione delle acque affidati alla custodia della societa’ convenuta in relazione ai periodi di tempo specificamente dedotti in giudizio dagli attori, con la conseguente erroneita’ della decisione impugnata nella parte in cui ha escluso l’avvenuta dimostrazione della sussistenza di un preciso nesso di causalita’ tra il fatto ascritto alla societa’ convenuta e i danni originariamente denunciati dagli attori;
con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’articolo 92 c.p.c., nonche’ degli articoli 24 e 111 Cost. (in relazione all’articolo 360, n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente posto a carico degli originari attori l’onere del rimborso delle spese di lite relative a entrambi i gradi del giudizio di merito in favore della (OMISSIS) s.p.a., trascurando di analizzare correttamente, tanto il comportamento processuale degli attori, quanto quello della (OMISSIS) s.p.a., cosi’ ingiustamente omettendo di disporre l’integrale compensazione delle spese di lite in presenza dei relativi presupposti di fatto;
dev’essere preliminarmente dichiarata l’estinzione del processo in relazione alla lite tra gli odierni ricorrenti e la (OMISSIS) s.p.a. (segnatamente riferita alla proposizione del terzo del quarto motivo del ricorso di (OMISSIS) e (OMISSIS)), avendo i ricorrenti ritualmente rinunciato al ricorso nei confronti di tale societa’ ed avendo la (OMISSIS) s.p.a. accettato detta rinuncia;
nel merito del ricorso proposto nei confronti del Comune di Torino, osserva il Collegio come il primo motivo sia fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza del secondo;

 

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