Disconoscimento dell’autenticità della sottoscrizione e l’obbligo di pronunciarsi sulla richiesta

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 marzo 2023| n. 7242.

Disconoscimento dell’autenticità della sottoscrizione e l’obbligo di pronunciarsi sulla richiesta

La scrittura privata non autenticata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da colui che l’ha sottoscritta se la sottoscrizione è considerata riconosciuta dalla legge processuale. Peraltro, il giudice, davanti al quale sia proposta istanza di verificazione di scrittura privata non autenticata e tempestivamente disconosciuta dalla parte contro cui è prodotta, ha l’obbligo di pronunciarsi sulla stessa, purché la prova relativa all’autenticità della sottoscrizione sia rilevante ai fini della decisione del merito della controversia.

Ordinanza|13 marzo 2023| n. 7242. Disconoscimento dell’autenticità della sottoscrizione e l’obbligo di pronunciarsi sulla richiesta

Data udienza 12 ottobre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Banca – Conto corrente – Anticipi di esportazione – Vincolo di solidarietà passiva – Fideiussione – Omessa comunicazione dei documenti contabili – Operatività dell’art. 2702 c.c. – Prova dell’autenticità della sottoscrizione – Genericità delle censure – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente
Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 7466/2016 proposto da:
(OMISSIS) s.p.a., in persona del suo procuratore speciale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato Saverio Gianni, che la rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce alla comparsa di costituzione a mezzo di nuovo difensore;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), anche quale socio accomandatario della (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato Giovanni Galoppi, che lo rappresenta e difende, unitamente agli avvocati Massimo Iucci, e Andrea Spada, per procura speciale estesa in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS), in persona del suo socio accomandatario pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato Giovanni Galoppi, che la rappresenta e difende, unitamente agli avvocati Massimo Iucci, e Andrea Spada, per procura speciale estesa in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2444/2015 del Tribunale di Milano, pubblicata il 24 febbraio 2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12 ottobre 2020 dal Consigliere Dott. Marco Vannucci.

Disconoscimento dell’autenticità della sottoscrizione e l’obbligo di pronunciarsi sulla richiesta

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza emessa il 24 febbraio 2015 il Tribunale di Milano rigetto’ le domande con cui la (OMISSIS) s.p.a. ebbe a chiedere la condanna della (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) e del suo fideiussore (OMISSIS), al pagamento, col vincolo della solidarieta’ passiva: di complessivi Euro 1.013.084,69, quale saldo debitore del conto corrente anticipi all’esportazione; di complessivi Euro 169.295,10, quale saldo debitore del conto corrente anticipi su fatture.
1.1 La motivazione caratterizzante tale sentenza puo’ essere cosi’ sintetizzata: a fondamento delle proprie pretese la banca si e’ limitata a depositare “solo i saldaconto ex articolo 50 T.U.B.”; essa non ha depositato (con le modalita’ richieste dagli articoli 74 e 87 disp. att. c.p.c.), entro il termine fissato dalla legge in funzione della formazione delle preclusioni istruttorie, gli estratti dei conti correnti indicati nella citazione; le formalita’ di avvenuto deposito di tali documenti “non sono in alcun modo documentate” a fronte delle contestazioni mosse dai convenuti quanto alla esistenza e alla consistenza dei crediti, l’attore non ha quindi assolto all’onere della prova relativa a tali esistenza e consistenza dei propri crediti, posto che solo il deposito degli estratti dei conti indicati nell’atto introduttivo del giudizio determina l’assolvimento a tale onere, non essendo a tali documenti equiparabili le dichiarazioni unilaterali di cui al citato articolo 50 del t.u. delle leggi bancarie; la conseguenza e’ il rigetto delle domande della banca; tale conclusione “assorbe la rilevanza del disconoscimento della sottoscrizione della fideiussione da parte del sig. (OMISSIS)”.
2. Adita dalla parte soccombente, la Corte di appello di Milano, con ordinanza depositata il 18 gennaio 2016 dichiaro’ inammissibile, facendo applicazione degli articoli 348-bis c.p.c., comma 1, e articolo 348-ter c.p.c., l’appello proposto dalla (OMISSIS) s.p.a. per la riforma della citata sentenza di primo grado.
3. La (OMISSIS) s.p.a. chiede, ex articolo 348-ter c.p.c., comma 3, la cassazione della sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano il 24 febbraio 2015 con ricorso contenente due motivi di impugnazione.
4. La (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) e (OMISSIS) resistono con distinti controricorsi, ciascuno dei quali assistito da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce che la sentenza impugnata e’ caratterizzata da violazione ovvero falsa applicazione dell’articolo 184 c.p.c., dell’articolo 111 Cost. e degli articoli 74 e 87 disp. att. c.p.c., in quanto il giudice avrebbe dovuto disporre le ricerche dei documenti (estratti di conto corrente) che essa ricorrente ebbe a depositare, nella cancelleria della sesta sezione civile del Tribunale di Milano, il 29 gennaio 2014 in “plico di cospicue dimensioni, sul quale veniva applicato dal funzionario delegato un timbro contenente l’intestazione dell’ufficio ricevente e la data di deposito” e, in mancanza del loro rinvenimento, disporne la ricostruzione; non essendo la mancanza dei documenti imputabile a omissione del loro deposito da parte di essa ricorrente; che del resto ebbe a fare menzione dell’avvenuto deposito nelle “memorie dell’8 aprile 2014 del 24 aprile 2014.
2. La censura, per come dedotta, e’ infondata, in quanto:
a) la ricorrente afferma espressamente che: a1) all’udienza dell’8 gennaio 2015 il giudice istruttore del Tribunale di Milano accerto’, in presenza delle parti, che il fascicolo di parte di (OMISSIS) non conteneva gli estratti di conto corrente che essa affermava di avere depositato ed esegui’ la verifica “dei documenti conservati in custodia dal Cancelliere ai sensi dell’articolo 217 c.p.c. (gli originali del contratto di conto corrente e della fidejussione sopra citati), rilevando la mancanza degli estratti conto” (pag. 14 del ricorso; a2) essa ebbe a depositare tali estratti conto, nella cancelleria della sesta sezione civile del Tribunale di Milano, il 29 gennaio 2014 in “plico di cospicue dimensioni, sul quale veniva applicato dal funzionario delegato un timbro contenente l’intestazione dell’ufficio ricevente e la data di deposito” e che tale plico “mai ha raggiunto il fascicolo di causa, verosimilmente smarrito negli anditi tracimanti di carte, plichi e incartamenti del Tribunale di Milano” (pag. 15 del ricorso);

 

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