Istanza di revisione per sopravvenienza o scoperta di nuove prove

Corte di Cassazione, sezioni unite penali, Sentenza 7 febbraio 2019, n. 6141.

La massima estrapolata:

L’istanza di revisione proposta dall’imputato per sopravvenienza o scoperta di nuove prove ex art. 630, comma 1, lett. c) c.p.p. in relazione a una sentenza meramente dichiarativa dell’estinzione del reato per prescrizione, con conferma della condanna al risarcimento danni in favore della parte civile, è ammissibile sia agli effetti penali che agli effetti civili.

Sentenza 7 febbraio 2019, n. 6141

Data udienza 25 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE PENALI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico – Presidente

Dott. FUMO Maurizio – Consigliere

Dott. MAZZEI Antonella – Consigliere

Dott. ZAZA Carlo – Consigliere

Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere

Dott. BELTRANI Sergio – rel. Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato ad (OMISSIS);
avverso l’ordinanza della Corte di appello di Torino del 07/09/2017;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Sergio Beltrani;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. LORI Perla, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS), con istanza depositata in data 25 luglio 2017, ha chiesto la revisione della sentenza n. 589 del 19/02/2016 della Corte di appello di Genova (confermata dalla Quarta Sezione di questa Corte con sentenza n. 41964 del 18/01/2017), che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di lesioni colpose ascrittogli, confermando le statuizioni civili disposte in primo grado, onde ottenere “il proscioglimento nel merito”.
1.1. A sostegno dell’istanza, premessa l’esistenza di un contrasto di giurisprudenza in ordine all’ammissibilita’ dell’istanza di revisione avente ad oggetto una sentenza meramente dichiarativa dell’estinzione del reato, con conferma della condanna alle statuizioni civili pronunciata in primo grado, ed argomentata la fondatezza del piu’ recente orientamento, che ne sostiene l’ammissibilita’, il (OMISSIS) ha indicato, come prove sopravvenute, e quindi “nuove”, dichiarazioni che gli sarebbero state rese, “solo a seguito della conclusione della vicenda giudiziaria ordinaria, allorche’ (…) si e’ dovuto confrontare con i familiari per affrontare le conseguenza civilistiche della condanna al risarcimento dei danni”, dalla moglie (OMISSIS) e dal figlio (OMISSIS), i quali avevano asseritamente “conoscenza diretta della situazione e soprattutto erano in grado di confermare, per avere assistito ai colloqui telefonici anche in tal senso, che il direttore dei lavori, nonche’ responsabile della sicurezza del cantiere, (OMISSIS) aveva avuto contezza sin da subito della ripresa dei lavori nel cantiere, che il medesimo sapeva inoltre (…) che la botola non era stata messa in sicurezza”.
1.2. Il (OMISSIS), pur avendo espressamente chiesto alla Corte d’appello la revoca delle sole statuizioni penali, non anche di quelle civili, ha evocato, nel corpo dell’istanza i pregiudizi asseritamente ricevuti dalla condanna alle statuizioni civili, che costituisce effetto diretto ed immediato della declaratoria di estinzione per prescrizione del reato.
2. La Corte d’appello, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ritenuta implicitamente l’ammissibilita’ in rito dell’istanza di revisione, l’ha dichiarata inammissibile nel merito.
3. Contro questo provvedimento, il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
– violazione dell’articolo 630 c.p.p., comma 1, lettera c): ad avviso del ricorrente, in accordo con l’orientamento giurisprudenziale asseritamente ormai pacifico, “prova nuova”, rilevante ai fini della revisione, non sarebbe solo quella “sopravvenuta o scoperta solo successivamente al passaggio in giudicato della sentenza”, ma anche quella “che, pur esistendo al tempo del giudizio, non sarebbe stata portata alla cognizione del giudicante anche a prescindere dall’inerzia della parte”;
– violazione dell’articolo 634 c.p.p.: sarebbe indebita la valutazione operata in riferimento all’irrilevanza degli elementi invocati dall’instante, dovendo al contrario la Corte d’appello limitarsi, secondo il ricorrente, a valutare – e nel caso di specie riconoscere – unicamente l’astratta ammissibilita’ della chiesta revisione, salvo il successivo esito in concreto del giudizio di merito.
4. Il ricorso e’ stato assegnato alla Quarta Sezione penale che ne ha disposto la rimessione alle Sezioni Unite ai sensi dell’articolo 618 c.p.p., comma 1, rilevando l’esistenza di un contrasto interpretativo in ordine all’ammissibilita’ dell’istanza di revisione proposta dall’imputato nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di non doversi procedere perche’ il reato e’ estinto per prescrizione, con conferma della condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
5. Con decreto del 6 luglio 2018, il Presidente Aggiunto, preso atto dell’esistenza e della rilevanza ai fini della decisione del contrasto giurisprudenziale ravvisato dall’ordinanza di rimessione, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione, con le forme previste dall’articolo 611 c.p.p., l’odierna udienza camerale.
6. Con requisitoria scritta pervenuta in data 5 ottobre 2018, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
Ha, in particolare, osservato che le “nuove prove” invocate dal (OMISSIS) sarebbero palesemente inidonee ad inficiare l’accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna, e che la relativa valutazione della Corte di appello si sottrae a censure in sede di legittimita’ perche’ fondata su motivazione adeguata e immune da vizi logici.
Con specifico riferimento alla questione controversa, ha evidenziato la pregnanza argomentativa dell’orientamento che ritiene l’inammissibilita’ della revisione in difetto di una sentenza di condanna pronunciata agli effetti penali, sottolineando che le Sezioni Unite, con la sentenza Marani, hanno gia’ ammesso che l’imputato prosciolto per prescrizione possa presentare ricorso straordinario ex articolo 625 bis c.p.p., per far valere errori materiali inerenti alla condanna alle statuizioni civili disposte in sede penale, in considerazione del fatto che, ove l’azione di risarcimento danni fosse stata proposta in sede civile, in presenza di analoghi errori sarebbe stata ammessa la revocazione della sentenza civile, ed auspicando conclusivamente “un’apertura interpretativa che tenga conto del peculiare contenuto – di affermazione della responsabilita’ – della sentenza emessa ai sensi dell’articolo 578 c.p.p.”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La questione di diritto in ordine alla quale il ricorso e’ stato rimesso alle Sezioni Unite e’ la seguente:
“Se sia ammissibile la revisione della sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato per prescrizione che, decidendo anche sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, condanni l’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile”.
1.1. Il problema si pone sia agli effetti penali, in riferimento alla finalita’ di ottenere il proscioglimento nel merito, con formula piu’ favorevole, ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., comma 2, sia agli effetti civili, in riferimento alla finalita’ di vedere caducate la statuizioni civili contestualmente confermate (od anche disposte ex novo) dalla sentenza di appello che abbia dichiarato l’estinzione del reato (nel caso in esame, per prescrizione).
2. In ordine alla questione controversa la giurisprudenza di questa Corte e’ divisa.
2.1. L’orientamento tradizionale, senz’altro dominante, ammette la revisione soltanto nei confronti di sentenze penali di condanna agli effetti penali, negandone l’ammissibilita’ (sia agli effetti penali che agli effetti civili) nei confronti delle sentenze che si siano limitate a dichiarare l’estinzione del reato, contestualmente confermando (o disponendo) le statuizioni civili.
In tal senso si e’ pronunciata Sez. 1, n. 1672 del 15/04/1992, Bonaceto, Rv. 190002, per la quale il mezzo d’impugnazione straordinario rappresentato dalla revisione e’ esperibile esclusivamente, per espressa volonta’ legislativa, nei confronti di sentenze (o decreti penali) di condanna, con esclusione delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere.
In seguito, Sez. 6, n. 4231 del 30/11/1992, dep. 1993, Melis, Rv. 193457 ha ribadito che la revisione e’ un mezzo (sia pur straordinario) di impugnazione, per il quale opera, quindi, il principio di tassativita’, ex articolo 568 c.p.p., comma 1, con la conseguenza che, riguardando l’articolo 629 c.p.p., soltanto le sentenze di condanna, non possono ritenersi assoggettabili a revisione anche le sentenze che applichino l’amnistia; questa decisione preciso’ che tale principio vale anche quando la corte di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto, abbiano confermato le statuizioni civili della precedente sentenza, giacche’ anche in tal caso non si ha una condanna agli effetti penali.
L’orientamento e’ stato ulteriormente ribadito da Sez. 5, n. 15973 del 24/02/2004, Decio, Rv. 228763 (sempre valorizzando il principio di tassativita’ delle impugnazioni, e ritenendo conseguentemente la possibilita’ di chiedere la revisione unicamente di sentenze che abbiano pronunciato una condanna agli effetti penali) e da Sez. 5, n. 2393 del 02/12/2010, dep. 2011, Pavesi, Rv. 249781. Quest’ultima decisione, nel recepire l’orientamento all’epoca pacifico in giurisprudenza, ha anche valorizzato quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 129 del 16/04/2008, proprio in relazione al giudizio di revisione: “Il Giudice delle leggi ha, invero, ritenuto come il contrasto per il quale si legittimi e razionalmente si giustifichi la revisione, piu’ che attenere alla diversa valutazione di una vicenda processuale in due diverse sedi della giurisdizione, abbia la ragion d’essere esclusivamente nella inconciliabilita’ di ricostruzioni alternative di un determinato accadimento della vita all’esito di due giudizi penali definiti con sentenze irrevocabili. Il che vale a confermare l’assunto, correttamente affermato nell’impugnata decisione, secondo il quale l’avvenuta conferma delle statuizioni civili, in presenza dell’avvenuta dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione, non costituisca affatto sentenza penale di condanna suscettibile di essere impugnata con lo straordinario rimedio della revisione”.
Nel medesimo senso si e’ successivamente pronunciata anche Sez. 5, n. 24155 del 03/03/2011, Bernardelli, Rv. 250631 (le cui argomentazioni sono integralmente richiamate da Sez. 2, n. 8864 del 23/02/2016, Martelli), sempre valorizzando il carattere di mezzo straordinario d’impugnazione della revisione, in quanto tale esperibile esclusivamente nei confronti di sentenze o decreti penali di condanna, con esclusione delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, ed osservando, inoltre, che la sopravvenuta dichiarazione d’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 630 c.p.p., (Corte cost., sentenza n. 113 del 2011), per effetto della quale era stata introdotta una nuova fattispecie di revisione in riferimento alla possibile violazione della Convenzione EDU, “non induce ad alcun revirement con riferimento alla fattispecie ora in esame, dovendo trattarsi pur sempre di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna e non gia’ di proscioglimento”.
Piu’ recentemente, l’orientamento e’ stato ribadito da due decisioni della Seconda Sezione, la n. 2656 del 09/11/2016, dep. 2017, Calabro’, Rv. 269528, e la n. 53678 del 25/10/2017, Ricupati, Rv. 271367.
La sentenza Calabro’ ha ritenuto che la Relazione al Progetto preliminare ed al Testo definitivo del Codice di procedura penale vigente (nella quale si legge che l’utilizzo del termine “prosciolto” in luogo del riferimento all’assoluzione si spiega in considerazione del rinvio unitario alle disposizioni di legge che si riferiscono ad ogni forma di proscioglimento), l’espressa previsione dell’articolo 629 c.p.p., (a norma del quale la revisione e’ ammissibile “(…) anche se la pena e’ gia’ eseguita o estinta”) e l’insieme delle altre disposizioni che disciplinano l’istituto della revisione confermerebbero che la revisione sarebbe configurata dal codice di rito quale mezzo di impugnazione straordinario “preordinato al “proscioglimento” della persona gia’ condannata in via definitiva”.
La complessiva disciplina della revisione – diversamente da quella dettata in tema di ricorso straordinario per errore di fatto (in relazione alla quale soltanto le Sezioni Unite, con la sentenza Marani, hanno esteso la legittimazione attiva anche all’imputato condannato ai soli effetti civili) – sarebbe, pertanto, incompatibile con l’estensione della legittimazione attiva in tema di revisione al condannato ai soli effetti civili, come sarebbe stato gia’ chiarito dalle stesse Sezioni Unite, con la sentenza n. 6 del 25/03/1998, Giangrasso, Rv. 210872; le Sezioni Unite, inoltre, con la sentenza n. 28719 del 21/06/2012, Marani, Rv. 252695, avrebbero ricollegato l’ammissibilita’ del ricorso straordinario in favore del soggetto condannato solo agli effetti civili unicamente all’oggettiva insussistenza di elementi di segno contrario rinvenibili nella “complessiva” disciplina dell’istituto del ricorso straordinario, al contrario ravvisabili, secondo la sentenza Calabro’, nella “complessiva” disciplina dell’istituto della revisione.
Anche la giurisprudenza costituzionale (Corte cost., n. 113 del 2011) avrebbe, sia pur indirettamente, confermato la correttezza dell’orientamento sostenuto, osservando che la revisione “risulta strutturata in funzione del solo proscioglimento della persona gia’ condannata: obiettivo, che si trova immediatamente espresso come oggetto del giudizio prognostico circa l’idoneita’ dimostrativa degli elementi posti a base della domanda di revisione, che l’articolo 631 c.p.p., eleva a condizione di ammissibilita’ della domanda stessa”; sarebbe stato, in tal modo, definitivamente chiarito che, nella sua originaria previsione, la revisione presuppone la necessaria allegazione di elementi idonei a fondare una pronunzia di proscioglimento.
La sentenza Ricupati ha valorizzato la nozione sostanzialistica di “sentenza di condanna” elaborata dalla Corte EDU e recepita dalla Corte costituzionale (sentenze n. 85 del 2008, n. 239 del 2009 e n. 49 del 2015), al cui ambito no sarebbe riconducibile la sentenza di proscioglimento per prescrizione con conferma delle statuizioni civili, perche’ da essa non consegue alcun effetto di natura sanzionatoria o comunque latamente penalistica. Ha, inoltre, ritenuto che la sentenza delle Sezioni Unite n. 13199 del 21/07/2016, Nunziata, Rv. 26978891 (per la quale “il ricorso straordinario di cui all’articolo 625 bis c.p.p., puo’ essere proposto dal condannato anche per la correzione dell’errore di fatto contenuto nella sentenza con cui la Corte di cassazione dichiara inammissibile o rigetta il ricorso contro la decisione della Corte d’appello che, a sua volta, abbia dichiarato inammissibile ovvero rigettato la richiesta di revisione dello stesso condannato”) non solo non corrobora l’orientamento minoritario, ma, al contrario, conferma quello dominante; ne’ potrebbe trarsi argomento a sostegno dell’orientamento minoritario dalla sentenza Marani, poiche’ la sua ratio decidendi – ravvisata nell’esigenza di colmare una lacuna al fine di evitare la disparita’ di trattamento fra quanto previsto in sede civile e quanto stabilito in sede penale non potrebbe essere estesa alla revisione. Non potrebbe, infine, obiettarsi che il prosciolto non avrebbe altro modo per rimediare ad una sentenza “ingiusta” che lo pregiudichi sia pure sotto solo il profilo civilistico, essendo costretto a “subire” l’insindacabile scelta processuale della persona offesa che, invece di far valere le proprie ragioni in sede civile, preferisca tutelarle nel processo penale costituendosi parte civile, potendo a tale obiezione replicarsi che “l’eventuale declaratoria di prescrizione e’ la conseguenza di una precisa scelta processuale dell’imputato che, pur avendo interesse ad ottenere una sentenza di merito, non ritenga di rinunciare alla prescrizione. Infatti, laddove l’imputato rinunci alla prescrizione, potrebbe conseguire un duplice risultato: nel caso di assoluzione (per insussistenza del fatto e per non averlo commesso), anche le pretese della parte civile sarebbero respinte; in caso di condanna, invece, avrebbe la possibilita’, in presenza dei requisiti di legge, di promuovere istanza di revisione e, conseguentemente, travolgere, in caso di accoglimento, anche le statuizioni civili”.
2.2. L’orientamento in precedenza assolutamente dominante e’ stato contrastato da Sez. 5, n. 46707 del 03/10/2016, Panizzi, Rv. 269939, rimasta isolata, che ha ritenuto ammissibile l’istanza di revisione della sentenza di appello dichiarativa dell’estinzione del reato (nel caso esaminato, per prescrizione), confermando le statuizioni civili.
Premesso che la revisione ha natura di mezzo (straordinario) d’impugnazione, ed e’, come tale, soggetta al principio di tassativita’ delle impugnazioni, e che le sentenze che abbiano disposto unicamente il proscioglimento dell’imputato per essere il reato ascrittogli estinto per amnistia o prescrizione non sono suscettibili di revisione, poiche’ l’articolo 629 c.p.p., ammette la revisione soltanto delle sentenze di condanna e di c.d. “patteggiamento”, questa decisione ha, tuttavia, osservato che i riferimenti normativi abitualmente valorizzati dal contrario orientamento sarebbero suscettibili di una diversa lettura, poiche’ l’articolo 629 c.p.p., indica tra i provvedimenti soggetti a revisione “le sentenze di condanna”, “senza precisare ulteriormente l’oggetto delle stesse”, e, simmetricamente, il successivo articolo 632, nell’individuare i soggetti legittimati a proporre la richiesta di revisione, evoca “in maniera altrettanto generica la figura del condannato”; ne’ potrebbe dubitarsi che la decisione che accoglie l’azione civile esercitata nel processo penale costituisca una “pronunzia di condanna che presuppone l’accertamento della colpevolezza dell’imputato per il fatto di reato, come espressamente stabilito dagli articoli 538 e 539 c.p.p.” e che, dunque, in presenza di siffatta situazione processuale, l’imputato sia “condannato” alle restituzioni ed al risarcimento del danno. Ad ulteriore conforto dell’interpretazione sostenuta, sono state valorizzate le analoghe considerazioni svolte dalle Sezioni Unite nelle sentenze n. 28719 del 21/06/2012, Marani, Rv. 252695, e n. 28718 del 21/06/2012, Cappiello, per affermare la legittimazione del prosciolto condannato agli effetti civili ad esperire il ricorso straordinario ex articolo 625 bis c.p.p.; si e’ anche ricordato che il giudice dell’appello puo’ essere chiamato, ex articolo 576 c.p.p., non gia’ a confermare le statuizioni civili adottate nel primo grado di giudizio contestualmente alla condanna penale dell’imputato, bensi’ a pronunziarsi in maniera inedita ed esclusiva in favore della parte civile, senza essere contestualmente investito agli effetti penali della questione relativa alla responsabilita’ del presunto autore del fatto di reato.
Non sarebbe possibile desumere decisivi argomenti contrari all’accoglimento della tesi propugnata:
– dalla legge delega del nuovo codice di rito (L. n. 81 del 1987), posto che la direttiva n. 99 dell’articolo 2 nulla prevedeva in tal senso;
– dal fatto che lo stesso articolo 629 c.p.p., consenta la revisione della condanna “anche se la pena e’ gia’ stata eseguita o estinta”, poiche’ con tale disposizione il legislatore, lungi dal delimitare l’ambito oggettivo dell’impugnazione straordinaria, avrebbe unicamente inteso rimarcare la sussistenza di un interesse “morale” del condannato a rimuovere il giudicato anche in tali casi;
– dall’articolo 631 c.p.p..
Si osserva, infine, che, accogliendo l’orientamento tradizionale, l’imputato prosciolto per estinzione del reato, ma al tempo stesso ingiustamente condannato agli effetti civili, resterebbe privo di tutela, non potendo neppure ricorrere all’istituto della revocazione civile (articolo 395 c.p.c.), impraticabile in difetto di una espressa previsione normativa che legittimi la revoca della sentenza pronunziata dal giudice penale da parte del giudice civile, e stante il principio di tassativita’ dei mezzi di impugnazione.
3. Cosi’ riepilogati i termini del contrasto, emerge che la questione controversa investe il tema dell’individuazione dei provvedimenti impugnabili con la revisione, dovendo in particolare stabilirsi se per soggetto “condannato”, in quanto tale legittimato a proporre richiesta di revisione, si debba intendere anche quello nei cui confronti sia stata pronunciata una mera condanna agli effetti civili, con contestuale declaratoria di estinzione del reato ascrittogli agli effetti penali.
3.1. Queste Sezioni Unite ritengono che il contrasto debba essere risolto affermando che e’ ammissibile (anche agli effetti penali) la revisione della sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato per prescrizione (o per amnistia) che, decidendo, ai sensi dell’articolo 578 c.p.p., anche sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, condanni l’imputato al risarcimento del danno (od alle restituzioni) in favore della parte civile.
4. La revisione costituisce, secondo la dottrina tradizionale, il rimedio contro “il pericolo che al rigore delle forme siano sacrificate le esigenze della verita’ e della giustizia reale”: l’istituto consente, in particolare, di rimuovere gli errori giudiziari, revocando provvedimenti di condanna – sentenze, emesse anche ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. e ss., o decreti penali – che, in considerazione di successive emergenze, si rivelino, come pure e’ stato sottolineato, “frutto di ingiustizia”.
La necessita’ della previsione di un giudizio di revisione (avvertita sin dall’epoca dell'”antico diritto”: “fraus vel dolus, si intervenerit in sentenza, perpetuo succurritur damnato”; “omni tempore ratione humanitatis quaeri oportet de innocentia rei. Nonnunquam enim, aut metu, aut aliqua de causa is confitetur et saepe falsa demonstratione damnatur”) e’ contemplata dall’articolo 24 Cost., comma 4, che, nell’imporre al legislatore ordinario di determinare “le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”, ineludibilmente costituzionalizza anche lo strumento processuale finalizzato alla revoca delle sentenze di condanna frutto dei predetti errori, e trova conferma ulteriore nell’articolo 27 Cost., comma 3, poiche’ la “rieducazione del condannato”, cui le pene devono tendere, non deve aver luogo nei confronti, di un innocente.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, l’istituto risponde alla “esigenza di altissimo valore etico e sociale, di assicurare, senza limiti di tempo ed anche quando la pena sia stata espiata o sia estinta, la tutela dell’innocente, nell’ambito della piu’ generale garanzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti inviolabili della personalita’” (Corte cost., n. 28 del 1969).
La revisione trova esplicito riconoscimento anche in plurime fonti sovranazionali poste a tutela dei diritti umani: l’articolo 4, 7 Protocollo alla Convenzione EDU prevede – in deroga al divieto di bis in idem – la possibilita’ della riapertura del processo “se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta”.
Il diritto alla revisione e’ affermato (piu’ o meno nei medesimi termini, ma con riferimento alle sole sentenze di condanna) anche dall’articolo 14, § 6, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, e costituisce, quindi, un inalienabile diritto della persona.
Il codice di procedura penale individua nell’articolo 630 c.p.p., i casi di revisione (ampliati per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2011, che ha dichiarato l’articolo costituzionalmente illegittimo “nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando cio’ sia necessario, ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte Europea dei diritti dell’uomo”) con i limiti previsti dall’articolo 631, in favore dei “condannati”, nei confronti “delle sentenze di condanna o delle sentenze emesse ai sensi dell’articolo 444, comma 2, o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena e’ gia’ stata eseguita o e’ estinta”.
5. Il presupposto imprescindibile per la legittimazione ad esperire l’impugnazione straordinaria de qua e’, quindi, lo status di “condannato”, da intendere necessariamente come “il soggetto che ha esaurito tutti i gradi del sistema delle impugnazioni ordinarie e rispetto al quale si e’ formato il giudicato in ordine alla decisione che lo riguarda” (cosi’ Sez. U., n. 13199 del 21/07/2016, Nunziata, Rv. 269790).
Il ricorso alla revisione andrebbe, quindi, negato con riferimento ai procedimenti ante iudicatum, ovvero a tutte le tipologie di decisioni che non hanno come destinatario un “condannato” in tal modo inteso: si pensi, ad esempio, ai provvedimenti emessi in fase cautelare, alle decisioni in materia di misure di prevenzione – tuttavia, con riferimento ai provvedimenti applicativi di misure di prevenzione personali, il Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 11, comma 2, delinea ad hoc l’ambito della possibile rilevanza di fatti sopravvenuti ai fini della revoca della misura, e l’articolo 28, stesso D.Lgs., prevede una forma di revocazione della sola decisione definitiva sulla confisca di prevenzione, peraltro rinviando alla disciplina prevista dall’articolo 630 c.p.p. e ss. -, di rimessione del processo, di consegna per un mandato di arresto Europeo e in genere ai provvedimenti in materia di estradizione.
La tassativa previsione dell’articolo 629, comporta che la revisione non e’ esperibile nei confronti delle ordinanze e nei casi in cui l’ordinamento appresti rimedi “speciali” diversi.
Essa non e’, quindi, esperibile:
– nei confronti delle sentenze di non luogo a procedere, per le quali gli articoli 434 – 437 del codice di rito prevedono una forma di impugnazione straordinaria ad hoc;
– in presenza di una sopravvuta abolitio criminis (cfr. articolo 673 c.p.p., che in tal caso prevede, come rimedio ad hoc, la revoca della sentenza);
– nei confronti di sentenze pronunciate da giudici speciali (cfr., con rimedi speciali, L. 25 gennaio 1962, n. 20, articoli 29 e 33, – per quanto riguarda le decisioni della Corte costituzionale – ed articolo 401 c.p.m.p. – per quanto riguarda le decisioni dei tribunali militari).
6. L’articolo 629 c.p.p., ammette la revisione unicamente in favore del “condannato”, non dunque anche della sentenza che si sia limitata, soltanto agli effetti penali, a dichiarare l’estinzione del reato (per prescrizione, come nel caso di specie, od anche per altra causa), poiche’ in tal caso:
– il soggetto instante non avrebbe qualifica di “condannato”, a nessun effetto (in difetto di contestuali statuizioni civili);
– la presunzione costituzionale di non colpevolezza fino alla condanna definitiva (articolo 27 Cost., comma 2), nel caso di specie non intervenuta, impedirebbe di configurare possibili pregiudizi (in ipotesi giuridicamente rilevanti) alla sua onorabilita’.
Un problema potrebbe in astratto porsi in riferimento all’impossibilita’ di esperire la revisione in tali casi, poiche’ anche dal proscioglimento, in ipotesi conseguente ad un’amnistia oppure all’applicazione del perdono giudiziale, ovvero all’accertamento del difetto di imputabilita’, e che pertanto postuli un quanto meno implicito accertamento di responsabilita’, potrebbero conseguire effetti pregiudizievoli per l’imputato (ad esempio, l’applicazione di misure di sicurezza).
7. A conclusioni diverse deve pervenirsi quando alla declaratoria di estinzione del reato (per prescrizione o per amnistia “propria”), valida e rilevante ai soli effetti penali, si accompagni in appello, come previsto e consentito dall’articolo 578 c.p.p., la contestuale affermazione di responsabilita’ agli effetti civili (confermativa della corrispondente statuizione del primo giudice, od anche pronunziata ex novo su gravame della parte civile), con conseguente condanna dell’imputato al risarcimento del danno e/o alle restituzioni.
7.1. Da lungo tempo, la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 28 del 1969), premesso che “l’istituto della revisione si pone nel sistema delle impugnazioni penali quale mezzo straordinario di difesa del condannato ed e’ preordinato alla riparazione degli errori giudiziari, mediante l’annullamento di sentenze di condanna, che siano riconosciute ingiuste posteriormente alla formazione del giudicato”, ha riconosciuto che “esso risponde all’esigenza, di altissimo valore etico e sociale, di assicurare, senza limiti di tempo ed anche quando la pena sia stata espiata o sia estinta, la tutela dell’innocente, nell’ambito della piu’ generale garanzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti inviolabili della personalita’”.
Pur dovendo essere la revisione necessariamente subordinata a condizioni, limitazioni e cautele, nell’intento di contemperarne le predette finalita’ con l’interesse, fondamentale in ogni ordinamento, alla certezza e stabilita’ delle situazioni giuridiche ed all’intangibilita’ delle pronunzie giurisdizionali di condanna, che siano passate in giudicato, “l’evoluzione della nostra legislazione positiva dimostra una graduale estensione delle categorie dei soggetti in favore dei quali la revisione dei giudicati penali e’ stata ammessa, sul riflesso di un sempre piu’ accentuato favor per la tutela degli interessi materiali e morali di chi sia stato a torto condannato”.
Il rimedio della revisione risulta quindi apprestato per rimuovere ogni giudicato “ingiusto” idoneo a causare “serio pregiudizio non solo alla liberta’ e al patrimonio, ma anche alla onorabilita’ ed alla dignita’ morale e sociale dei soggetti. Beni morali che devono essere tutelati di fronte alla riprovazione sociale”; e viene all’uopo in considerazione anche l’obbligo (enunciato nell’articolo 185 c.p.) “delle restituzioni e del risarcimento del danno, nei casi in cui il fatto accertato ne abbia arrecato a terzi”.
7.2. Le Sezioni Unite hanno in piu’ occasioni esaminato questioni controverse inerenti alla revisione.
In particolare, chiamate a decidere se fosse ammissibile il giudizio di revisione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (all’epoca normativamente non previsto), esse hanno inizialmente osservato che, “la revisione, che presuppone il giudicato, e’ stata espressamente disciplinata dal legislatore quale istituto applicabile unicamente alle sentenze di condanna ed ai decreti penali di condanna divenuti irrevocabili (articolo 629 c.p.p.), ovverosia alle sole decisioni che comportano il riconoscimento della responsabilita’ dell’imputato per un determinato reato e l’applicazione della relativa pena” (Sez. U, n. 6 del 25/03/1998, Giangrasso).
In seguito, investite del ricorso tanto per la particolare importanza delle questioni proposte quanto per la soluzione del contrasto giurisprudenziale insorto fra le Sezioni ordinarie circa il concetto di prova nuova ai fini della delibazione sull’ammissibilita’ della richiesta di revisione, le Sezioni Unite (sentenza n. 624 del 26/09/2001, Pisano), premesso che “al fondo della normativa sulla revisione sta il conflitto tra esigenze di natura formale ed esigenze di giustizia sostanziale che, nella tensione dialettica finalizzata alla ricerca della verita’, accompagna l’intero corso del processo e ne segue i passaggi piu’ salienti”, hanno ribadito che, con il giudizio di revisione, l’ordinamento, sulla base di scelte di politica legislativa, sacrifica “il valore (…) del giudicato in nome di esigenze che rappresentano l’espressione di valori superiori”, precisando che tra i valori fondamentali a cui la legge attribuisce priorita’, rispetto alla regola della intangibilita’ del giudicato, vi e’ la “necessita’ dell’eliminazione dell’errore giudiziario, dato che corrisponde alle piu’ profonde radici etiche di qualsiasi societa’ civile il principio del favor innocentiae, da cui deriva a corollario che non vale invocare alcuna esigenza pratica – quali che siano le ragioni di opportunita’ e di utilita’ sociale ad essa sottostanti – per impedire la riapertura del processo allorche’ sia riscontrata la presenza di specifiche situazioni ritenute dalla legge sintomatiche della probabilita’ di errore giudiziario e dell’ingiustizia della sentenza irrevocabile di condanna”.
Il fondamento costituzionale della revisione e’ individuato dalle Sezioni Unite nella disposizione contenuta nell’articolo 24 Cost., comma 4; sulla scia della condivisa giurisprudenza costituzionale, la funzione della revisione e’ stata ricollegata non soltanto all’interesse del singolo, ma anche “all’interesse pubblico e superiore alla riparazione degli errori giudiziari, facendo prevalere la giustizia sostanziale sulla giustizia formale”.
Successivamente, chiamate a decidere una questione per certi versi speculare rispetto a quella odierna, ovvero se fosse ammissibile la proposizione del ricorso straordinario per errore di fatto nei confronti della decisione di legittimita’ che confermi le statuizioni civili di condanna dell’imputato, e premesso che il vigente ordinamento processuale evidenzia l’esistenza di “inespressa – ma percepibile – tendenza assimilativa (dell’istituto del ricorso straordinario, disciplinato dall’articolo 625 bis c.p.p.) all’istituto della revisione”, le Sezioni Unite (sentenza n. 28719 del 21/06/2012, Marani) hanno osservato che “la locuzione condannato che delimita soggettivamente la sfera di applicabilita’ del rimedio straordinario (…), non puo’ arbitrariamente scandirsi in ragione del tipo di condanna in capo al soggetto che sia stato sottoposto, come imputato, al processo penale, giacche’ l’essere stato costui evocato in giudizio tanto sulla base della azione penale quanto in forza della azione civile esercitata nel processo penale, non puo’ che comportare una ontologica identita’ di diritti processuali, a meno che la legge espressamente non distingua i due profili”, il che si e’ ritenuto non avvenga in tema di ricorso straordinario.
Infine, chiamate a decidere se fosse ammissibile il ricorso straordinario ai sensi dell’articolo 625 bis c.p.p., contro la sentenza o l’ordinanza della Corte di cassazione che rigetta o dichiara inammissibile il ricorso del condannato contro la decisione della corte d’appello che ha respinto ovvero dichiarato inammissibile la richiesta di revisione, le Sezioni Unite (sentenza n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata) hanno ribadito che il ricorso straordinario “si rifa’ al modello della disciplina della revisione”, la quale, dal canto suo, “si inserisce nel sistema delle impugnazioni come un mezzo straordinario di difesa del condannato, per porre rimedio agli errori giudiziari, eliminando le condanne che siano riconosciute ingiuste, attraverso un giudizio che segue alla formazione del giudicato, la cui base giustificativa e’ di ordine prevalentemente pratico”; all’istituto della revisione e’, quindi, attribuita “la funzione di rispondere all’esigenza, di altissimo valore etico e sociale, di assicurare, senza limiti di tempo ed anche quando la pena sia stata espiata o sia estinta, la tutela dell’innocente, nell’ambito della piu’ generale garanzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti inviolabili della personalita’ (Corte cost., sent. n. 28 del 1969)”.
Ed e’ apparso evidente che “sia la giurisprudenza costituzionale sia quella di legittimita’ facciano derivare la scelta del favor revisionis dalla finalita’ di garantire i diritti inviolabili della persona, sacrificando il rigore delle forme alle esigenze insopprimibili della verita’ e della giustizia reale”.
8. In accordo con i principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale, e gia’ recepiti dalle Sezioni Unite, questo collegio ritiene che l’istituto della revisione costituisca applicazione estrema del principio costituzionale che assegna al processo penale il compito dell’accertamento della verita’ (“poiche’ il fine primario e ineludibile del processo penale rimane la ricerca della verita’”: Corte cost., sentenza n. 111 del 1993): proprio la necessita’ di perseguire il rispetto della verita’ impone di non accogliere opzioni ermeneutiche che portino a mantenere ferme decisioni condizionate da un quadro probatorio, esistente al momento della decisione, ma che in seguito risulti radicalmente smentito.
Questa funzione dell’istituto della revisione assume rilievo fondamentale ai fini della decisione della questione controversa.
9. L’articolo 629 c.p.p., indica tra i provvedimenti soggetti a revisione “le sentenze di condanna” (senza precisarne ulteriormente l’oggetto), ed il successivo articolo 632 – che dell’articolo 629 costituisce pendant -, nell’individuare i soggetti legittimati a proporre la richiesta di revisione, evoca (altrettanto genericamente) lo status giuridico di “condannato”.
Non puo’ dubitarsi che la decisione che accoglie l’azione civile esercitata nel processo penale costituisca una pronunzia di condanna che presuppone l’accertamento della colpevolezza dell’imputato per il fatto di reato, secondo quanto espressamente stabilito dagli articoli 538 e 539 c.p.p., e che, dunque, in presenza di siffatta situazione processuale, all’imputato debba essere riconosciuto lo status di soggetto “condannato”, sia pure soltanto alle restituzioni ed al risarcimento del danno.
D’altro canto, come osservato da Sez. 5, n. 46707 del 03/10/2016, Panizzi, cit., nel testo dell’articolo 629 non vi e’ traccia della possibile rilevanza della distinzione tra la condanna riportata agli effetti penali e quella riportata agli effetti civili a seguito dell’esercizio nel processo penale dell’azione civile, e nessun elemento induce a ritenere l’esistenza di “una qualsiasi incompatibilita’ logica o strutturale della norma a consentire la revisione al condannato solo per gli interessi civili”.
Anche in tali casi si e’ al cospetto di un’affermazione di responsabilita’, contestuale alla declaratoria di estinzione del reato, e ad essa inscindibilmente collegata, per la medesimezza del fatto storico costituente oggetto della duplice valutazione (agli effetti penali e civili) e dei materiali probatori valutati, di tal che la condanna, pur pronunciata ai soli effetti civili, si risolve, pur incidentalmente, in una affermazione di responsabilita’ anche agli effetti penali.
Lo status di “condannato”, da intendere come “il soggetto che ha esaurito tutti i gradi del sistema delle impugnazioni ordinarie e rispetto al quale si e’ formato il giudicato in ordine alla decisione che lo riguarda” (cosi’ Sez. U., n. 13199 del 21/07/2016, Nunziata, Rv. 269790), va, pertanto, certamente riconosciuto anche al soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata in appello, ai sensi dell’articolo 578 c.p.p., sentenza di proscioglimento, per estinzione del reato per prescrizione ovvero per amnistia, con contestuale conferma della condanna pronunciata in primo grado alle statuizioni civili od anche con condanna alle statuizioni civili pronunciata per la prima volta in appello su gravame della parte civile.
Anche in questo caso, dunque, “la locuzione “condannato” che delimita soggettivamente la sfera di applicabilita’ del rimedio straordinario (…), non puo’ arbitrariamente scandirsi in ragione del tipo di condanna in capo al soggetto che sia stato sottoposto, come imputato, al processo penale, giacche’ l’essere stato costui evocato in giudizio tanto sulla base della azione penale quanto in forza della azione civile esercitata nel processo penale, non puo’ che comportare una ontologica identita’ di diritti processuali, a meno che la legge espressamente non distingua i due profili” (cosi’ la sentenza Marani in tema di ricorso straordinario, con considerazioni senz’altro mutuabili anche in riferimento alla revisione).
10. Sia valorizzando il fatto che al predetto soggetto va riconosciuto lo status formale di condannato, sia valorizzando il fatto che l’affermazione di responsabilita’ agli effetti civili, contestuale alla declaratoria di estinzione del reato, non puo’ non assumere in concreto, per le ragioni appena indicate, valenza sostanziale di affermazione di responsabilita’ anche agli effetti penali, appare evidente che l’articolo 629 c.p.p., ne ammette la legittimazione a chiedere la revisione della sentenza d’appello che abbia dichiarato l’estinzione del reato, contestualmente confermando la condanna o condannando ex novo l’imputato alle statuizioni civili ex articolo 578 c.p.p., (anche se con statuizione di condanna generica e rinvio al giudice civile per la quantificazione dei danni).
10.1. L’articolo 578, attua la direttiva n. 28 della legge delega n. 81 del 1987, riproducendo pressoche’ integralmente la L. 3 agosto 1978, n. 405, articolo 13, “che costituisce il testo di legge innovativo in materia, estendendone la normativa anche all’analogo istituto della prescrizione” (Relazione al Progetto preliminare del codice di procedura penale, 288).
La disposizione comporta che, quando nei confronti dell’imputato sia pronunciata condanna, anche generica, al risarcimento dei danni, il giudice d’appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione che siano sopravvenute, decidono sull’impugnazione, ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili: il potere-dovere del giudice dell’impugnazione di decidere sugli effetti civili del reato estinto per prescrizione o per amnistia, previsto dall’articolo 578, presuppone una sentenza di condanna estesa alle statuizioni civili, emessa in primo grado, in assenza di cause estintive gia’ maturate ed erroneamente non dichiarate.
Il giudice dell’appello, nel prendere atto dell’esistenza di una delle predette cause estintive del reato verificatasi nelle more del giudizio di secondo grado, deve necessariamente compiere una valutazione approfondita dell’acquisito compendio probatorio, senza essere legato ai canoni di economia processuale, che imporrebbero la declaratoria della causa di estinzione del reato quando la prova dell’innocenza non risulti ictu oculi: la previsione di cui all’articolo 578 comporta, infatti, che i motivi di impugnazione dell’imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell’innocenza dell’imputato, secondo quanto previsto con riferimento agli effetti penali, per esigenze di economia processuale, dall’articolo 129 c.p.p., comma 2, (Sez. 6, n. 18889 del 28/02/2017, Tomasi, Rv. 269890; Sez. 4, n. 20568 del 11/04/2018, D.L.), tanto vero che la sentenza di appello che non abbia compiuto un esaustivo apprezzamento sulla responsabilita’ dell’imputato deve essere annullata con rinvio, limitatamente alla conferma delle statuizioni civili (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti; Sez. 6, n. 16155 del 20/03/2013, Galati; Sez. 5, n. 3869 del 07/10/2014, dep. 2015, Lazzari).
10.2. Non puo’ quindi dubitarsi che la statuizione di condanna agli effetti civili, pronunciata ai sensi dell’articolo 578, di per se’ suscettibile – se ingiusta – di arrecare pregiudizio all’interessato con riguardo alla sfera patrimoniale, contenga necessariamente, anche se incidentalmente, una implicita quanto ineludibile affermazione di responsabilita’ tout court operata, a cognizione piena, in relazione al fatto-reato causativo del danno, certamente suscettibile di arrecare pregiudizio all’interessato anche con riguardo alla sfera dei diritti della personalita’.
La contestualita’ delle pronunzie di estinzione del reato e di condanna alle statuizioni civili evidenzia, infatti, la sussistenza di un inscindibile collegamento tra l’affermazione di responsabilita’ agli effetti civili e la mancata pronunzia liberatoria, anche nel merito, agli effetti penali, che e’ senz’altro idonea a produrre un apprezzabile pregiudizio al diritto all’onore dell’imputato, con superamento – in concreto – della presunzione costituzionale di non colpevolezza.
Analoghi essendo i pregiudizi che l’interessato, pur non condannato agli effetti penali, potrebbe patire anche in tali casi, per effetto di una decisione irrevocabile successivamente rivelatasi ingiusta, sia alla propria sfera personale (per la compromissione della propria onorabilita’) che a quella patrimoniale (per le – in ipotesi irreversibili – statuizioni risarcitorie o di condanna alle restituzioni), il diniego della possibilita’ di accesso al giudizio di revisione potrebbe porsi in contrasto con l’articolo 3 Cost., sotto il duplice profilo della violazione del principio di uguaglianza, derivante dal diverso trattamento riservato a situazioni che presentino analoghi profili di pregiudizio, e della palese irragionevolezza, in difetto di apprezzabile giustificazione della discrasia. E, nel dubbio, secondo quanto da tempo immemore chiarito dalla consolidata giurisprudenza costituzionale, l’interprete deve sempre optare per la soluzione interpretativa che non ponga problemi di costituzionalita’.
11. Questa conclusione si pone in linea con quanto gia’ ritenuto dalle Sezioni Unite (sentenze n. 28719 del 21/06/2012, Marani, Rv. 252695, e n. 28718 del 21/06/2012, Cappiello) con riferimento al tema della legittimazione del soggetto prosciolto agli effetti penali, ma condannato agli effetti civili, ad esperire il ricorso straordinario ex articolo 625 bis c.p.p..
Le predette decisioni, nell’affermare la legittimazione attiva al ricorso straordinario anche del soggetto avente il predetto status giuridico, hanno ritenuto effettivamente “percepibile” l’esistenza di forti analogie con l’altro mezzo d’impugnazione straordinario costituito dalla revisione.
L’esistenza di una tendenza normativa all’assimilazione degli istituti del ricorso straordinario e della revisione, in piu’ occasioni evidenziata dalle Sezioni Unite, mal si concilierebbe, invero, con una soluzione che, ai soli fini dell’esperibilita’ della revisione, intendesse la legittimazione normativa del “condannato” riferibile soltanto a colui che risulti tale agli effetti penali, e non anche a colui che risulti tale agli effetti civili, come ritenuto dalla sentenza Marani in tema di ricorso straordinario, tenuto peraltro conto del fatto che, come gia’ osservato con riferimento al ricorso straordinario, anche in riferimento alla revisione la legge non distingue espressamente i due profili degli effetti penali e civili della condanna.
Tale considerazione evidenzia che e’ senz’altro priva di rilievo ai fini della risoluzione della questione controversa la natura di rimedio impugnatorio di carattere straordinario della revisione, ed il suo conseguente assoggettamento al principio della tassativita’ delle impugnazioni, elemento abitualmente valorizzato dall’orientamento dominante: il ricorso straordinario presenta analoga natura, ma cio’ non ha impedito di ritenere legittimato ad esperirlo anche il soggetto “condannato” ai soli effetti civili, proprio nel rispetto del predetto principio.
12. Sarebbe legittimo pervenire a conclusioni diverse soltanto valorizzando dati normativi speciali, desumibili dalla disciplina della revisione.
Queste Sezioni Unite ritengono, tuttavia, non decisivi, se non addirittura privi di rilievo, i riferimenti testuali all’uopo valorizzati dall’orientamento in atto maggioritario.
12.1. Non appare rilevante la legge delega n. 81 del 1987 per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale, posto che la direttiva n. 99 dell’articolo 2 nulla prevedeva in riferimento alla questione controversa, essendosi limitata a stabilire, per quanto in questa sede puo’ assumere rilievo, la “ammissibilita’ della revisione anche nei casi di erronea condanna di coloro che non erano imputabili o punibili a cagione di condizioni o qualita’ personali o della presenza di esimenti”.
12.2. Non decisivo appare il riferimento all’articolo 629 c.p.p., che consente la revisione della condanna “anche se la pena e’ gia’ stata eseguita o estinta” (valorizzato dall’orientamento in atto maggioritario nel senso di escludere l’ammissibilita’ della revisione nel diverso caso in cui sia il reato, non la pena, ad essere estinto), poiche’ con tale disposizione il legislatore, lungi dal delimitare l’ambito oggettivo dell’impugnazione straordinaria, ha unicamente inteso rimarcare la sussistenza di un interesse “morale” del condannato a rimuovere il giudicato anche quando la pena sia gia’ stata interamente eseguita o sia estinta.
A ben vedere, l’inciso conferma, al contrario, che la revisione ha la funzione di rimuovere anche pregiudizi di natura “morale”, quale e’ quello che consegue all’affermazione di responsabilita’ sia pur pronunciata ai soli effetti civili, contestualmente alla declaratoria di estinzione del reato.
12.3. Non decisivo appare il riferimento all’articolo 631 c.p.p., che si limita a contemplare il novero dei possibili esiti del giudizio di revisione.
Come gia’ osservato da Sez. 5, n. 46707 del 03/10/2016, Panizzi, cit., “se e’ vero (…) che agli effetti penali l’imputato e’ gia’ stato prosciolto, e’ altrettanto vero che cio’ e’ avvenuto per una causa diversa da quelle elencate negli articoli 529 e 530 c.p.p., che altrimenti non sarebbe stato possibile affermare la sua responsabilita’ ai fini civili. E se l’assenza delle condizioni previste dai due articoli menzionati e’ il presupposto per la condanna agli effetti civili, la dimostrazione che l’imputato doveva essere prosciolto per una causa diversa da quella invece riconosciuta e’ logico presupposto per la rimozione del giudicato, anche agli effetti civili”.
Non appaiono decisivi, in proposito, anche i riferimenti alla Relazione al progetto preliminare ed al testo definitivo del codice di procedura penale vigente (GU n. 250 del 24-10-1988 – Suppl. Ordinario n. 93), nella quale si legge unicamente che “L’articolo 623 (nel testo definitivo del codice, divenuto articolo 631), intitolato come l’articolo 555 del codice vigente, Limiti della revisione, esprime in forma sintetica il risultato potenziale cui deve tendere l’istituto della revisione, esigenza che si spiega con la natura straordinaria dell’impugnazione. E’ stato adottato il termine prosciolto in luogo del riferimento all’assoluzione, perche’ vi e’ un rinvio unitario alle disposizioni di legge, che si riferiscono ad ogni forma di proscioglimento: gli articoli 522 (sentenze di non doversi procedere), 523 (sentenza di assoluzione), 524 (dichiarazione di estinzione del reato)”
12.4. Non decisivo appare il riferimento all’articolo 637 c.p.p., comma 2, poiche’ la “sentenza di condanna”, che va revocata nel caso in cui sia accolta la richiesta di revisione, ben puo’ essere quella pronunciata ex articolo 578 c.p.p., agli effetti civili, ed il “proscioglimento” che va pronunciato indicandone la causa in dispositivo ben puo’ essere quello pronunciato in tali casi agli effetti penali con formula liberatoria piu’ favorevole rispetto a quello in precedenza pronunciato per estinzione del reato.
12.5. Non decisivo appare, infine, l’ulteriore riferimento dell’articolo 643 c.p.p., al “proscioglimento” pronunciato in sede di revisione, che va inteso nel senso appena illustrato.
13. Risulta fin qui non considerato un riferimento testuale che, al contrario, dal punto di vista sistematico, conferma la correttezza della soluzione prescelta in questa sede.
L’articolo 673 c.p.p., comma 2, stabilisce che, in caso di abrogazione o di dichiarazione d’illegittimita’ costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell’esecuzione revoca (non soltanto la sentenza di condanna o il decreto penale, come previsto dal comma 1, della disposizione, ma anche) la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere per estinzione del reato o per mancanza di imputabilita’, dichiarando che il fatto non e’ previsto dalla legge come reato ed adottando i provvedimenti conseguenti.
La dottrina ha osservato che la disposizione costituisce espressione della necessita’ che il giudicato ceda alla “rivoluzione normativa posteriore”, anche se non si tratti di un giudicato di condanna.
La disposizione comporta il proscioglimento con la formula “perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato”, cui peraltro il giudice puo’ accedere, a norma degli articoli 129 e 530 c.p.p., soltanto dopo aver verificato che:
– il fatto sussiste;
– l’imputato lo ha commesso;
– il fatto costituisce reato.
Per evidenti esigenze di logica, oltre che per identita’ di ratio, nel rispetto dell’articolo 3 della Costituzione, in difetto di riferimenti testuali insuperabilmente ostativi, analoga soluzione s’impone, a fortiori, in casi nei quali vi sia stata una condanna, sia pure ai soli effetti civili, contestualmente al proscioglimento per estinzione del reato, seguita dalla scoperta ex post di elementi decisivi di prova, prima ignoti, che dimostrino l’innocenza dell’imputato.
Sarebbe, invero, irragionevole aver previsto, in presenza di una sentenza che dichiari l’estinzione del reato con contestuale condanna alle statuizioni civili, la possibile caducazione del giudicato soltanto in presenza della sopravvenuta abolitio criminis, e non anche in presenza della scoperta di prove che impongano l’assoluzione nel merito con formula liberatoria di grado poziore (in tal senso, con riferimento alle formule previste dall’articolo 530 c.p.p., cfr. Sez. 3, sentenza n. 9096 del 23/06/1993, Steinhauslin, Rv. 195202, per la quale, “quando il fatto non e’ piu’ preveduto dalla legge come reato, sia in seguito a una pura e semplice abolitio criminis, sia in seguito alla trasformazione dell’illecito penale in illecito amministrativo, il giudice e’ tenuto a verificare se allo stato degli atti non risulti gia’ evidente che il fatto non sussiste, che l’imputato non l’ha commesso o che il fatto non costituisce reato”; nel medesimo senso, con riferimento alle formule previste dall’articolo 129 c.p.p., Sez. U, n. 2451 del 27/09/2007, dep. 2008, Magera, Rv. 238195, per la quale “nel concorso tra diverse cause di proscioglimento, poiche’ l’indicazione che si trae dalla sequenza delle formule contenuta nell’articolo 129 c.p.p., e’ quella di un ordine ispirato a un’ampiezza di effetti liberatori per l’imputato progressivamente piu’ ridotta, la formula perche’ il fatto non sussiste prevale su quella perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato”).
14. La soluzione qui sostenuta non trova ostacoli nella giurisprudenza costituzionale, della quale costituisce anzi imprescindibile conseguenza.
La sentenza n. 129 del 2008 (richiamata a conferma dell’orientamento maggioritario da Sez. 5, n. 2393 del 01/12/2010, dep. 2011, Pavesi, cit.) ha dichiarato non fondata la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 630 c.p.p., comma 1, lettera a), sollevata in riferimento agli articoli 3, 10 e 27 Cost., nella parte in cui non si applica ai casi di assenza di equita’ del processo, accertata dalla Corte EDU ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione EDU.
La citata decisione non ha, peraltro, operato alcun riferimento al possibile contenuto dispositivo (di condanna agli effetti penali, o meno) delle sentenze irrevocabili emesse all’esito di diversi giudizi penali, fondate su “fatti storici”, determinanti ai fini del riconoscimento della penale responsabilita’, oggettivamente incompatibili.
La sentenza n. 113 del 2011 ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 630 c.p.p., per contrasto con l’articolo 117 Cost., comma 1, e con gli articoli 46 e 6 della CEDU, nella parte in cui non consente la riapertura del processo penale al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte EDU che accertino la violazione dell’articolo 6 della CEDU, senza, peraltro, svolgere alcuna considerazione riferibile all’odierna questione controversa, poiche’, nell’evidenziare che “la revisione risulta strutturata in funzione del solo proscioglimento della persona gia’ condannata”, non prende esplicita posizione in ordine al contenuto della condanna (penale o civile) della sentenza soggetta a revisione.
La predetta decisione osserva, in generale, che, pur nell’indubbia rilevanza dei valori della certezza e della stabilita’ della cosa giudicata, non possa ritenersi contraria a Costituzione la previsione del venir meno dei relativi effetti preclusivi “in presenza di compromissioni di particolare pregnanza – quali quelle accertate dalla Corte di Strasburgo, avendo riguardo alla vicenda giudiziaria nel suo complesso – delle garanzie attinenti a diritti fondamentali della persona: garanzie che, con particolare riguardo alle previsioni dell’articolo 6 della Convenzione, trovano del resto ampio riscontro nel vigente testo dell’articolo 111 Cost.”: risulta, in tal modo, ribadita la prevalenza della tutela dei diritti fondamentali della persona sulle esigenze di certezza e di stabilita’ della cosa giudicata, che conferma, sotto un profilo sistematico, la correttezza dell’opzione in favore dell’orientamento in precedenza minoritario.
La finalizzazione dell’istituto della revisione alla tutela della “esigenza di altissimo valore etico e sociale, di assicurare, senza limiti di tempo ed anche quando la pena sia stata espiata o sia estinta, la tutela dell’innocente, nell’ambito della piu’ generale garanzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti inviolabili della personalita’” (Corte cost., n. 28 del 1969) conferma la tesi sostenuta.
15. La soluzione prescelta non trova ostacoli neppure nelle fonti sovra nazionali.
Il diritto alla revisione e’ affermato con riguardo alle “sentenze di condanna” (senza alcuna restrizione in riferimento alle statuizioni – di natura penale od anche civile – che possano conseguirne) dall’articolo 14, § 6, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.
L’articolo 4, § 2, Prot. Addizionale n. 7 alla CEDU prevede la possibilita’ di riapertura del processo senza limitazioni riferibili alla natura della sentenza (se di condanna o di proscioglimento) o delle statuizioni (penali o civili) conseguenti alla condanna, ma con il corollario del divieto di “essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale e’ gia’ stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva” (articolo 4, § 1, Prot. Addizionale n. 7 cit.).
E non puo’ essere considerata priva di significato ai fini che interessano la circostanza che la riapertura del processo e’ garantita senza riferimento alcuno agli effetti (penali o civili) che conseguono alla sentenza originariamente pronunciata, mentre il diritto a non essere giudicato o punito due volte e’ affermato con riferimento ai soli effetti penali.
Quanto appena osservato evidenzia la non decisivita’ del richiamo, operato da Sez. 2, n. 53678 del 25/10/2017, Ricupati, cit., dei criteri Engel elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, onde inferirne che alla condanna al risarcimento dei danni e/o alle restituzioni non potrebbe essere riconosciuta, per grado di afflittivita’, natura di condanna agli effetti penali.
L’argomento risulta comunque fuorviante, perche’, come gia’ chiarito, il riferimento operato dall’articolo 629 c.p.p., alla “condanna” ricomprende anche quella pronunciata ai soli effetti civili, e non puo’ essere inteso come evocante una condanna anche solo sostanzialmente penale.
Inoltre, esso trascura di considerare che il singolo Stato aderente alla CEDU ben potrebbe prevedere nel diritto interno un livello di garanzie superiore rispetto allo standard minimo convenzionalmente assicurato, ammettendo quindi la possibilita’ della revisione anche in casi con riferimento ai quali essa non risulti, in ipotesi, convenzionalmente necessaria.
16. La tesi che viene privilegiata non si pone, infine, in contrasto con precedenti decisioni delle Sezioni Unite.
La sentenza n. 6 del 1998, Giangrasso evoca, infatti, l’esperibilita’ della revisione contro le sole decisioni che comportino il riconoscimento della responsabilita’ dell’imputato per un determinato reato, il che e’ proprio non soltanto delle sentenze che comportino la conseguente applicazione della pena, ma anche di quelle che comportino la condanna dell’imputato ai soli effetti civili.
La sentenza n. 13199 del 2017, Nunziata prende le mosse dalla collocazione del ricorso straordinario per errore di fatto, quale mezzo straordinario di impugnazione che costituisce una deroga al principio dell’irrevocabilita’ delle decisioni della Corte di cassazione, nell’ambito delle altre “significative brecce scavate nel muro del giudicato penale dal codice del 1988”, ravvisando il nucleo della questione controversa, in quella occasione esaminata, nel verificare se i provvedimenti della Corte di cassazione suscettibili di essere impugnati con ricorso straordinario ai sensi dell’articolo 625 bis c.p.p., siano solo quelli in grado di determinare il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, “ovvero se sia sufficiente un altro tipo di nesso con il giudicato sostanziale”.
Dopo avere analizzato le argomentazioni espresse dalle decisioni che avevano ampliato l’ambito operativo dell’istituto di cui all’articolo 625 bis c.p.p., le Sezioni Unite hanno affermato che, nei casi indicati, “si assiste ad un progressivo allentamento del rapporto funzionale tra decisione della Corte di cassazione e giudicato e il riferimento al condannato, almeno riguardo all’ultimo esempio, assume una portata piu’ ampia. Pertanto, e’ vero che, come sottolineato da una attenta dottrina, il richiamo al condannato sta a significare che possono essere impugnate con il ricorso straordinario le decisioni della Corte di cassazione che rendano incontrovertibile l’accertamento del dovere di punire, essendo evidente il collegamento con il giudicato sostanziale. Tuttavia, si tratta di verificare se i provvedimenti della Cassazione suscettibili di essere impugnati ai sensi dell’articolo 625 bis c.p.p., sono solo quelli in grado di determinare il passaggio in giudicato della sentenza di condanna ovvero se sia sufficiente un altro tipo di nesso con il giudicato sostanziale”.
Tale argomentazione appare non particolarmente rilevante ai fini che qui interessano, poiche’ immediatamente prima le Sezioni Unite avevano richiamato il caso dell’ammissibilita’ del ricorso straordinario per errore di fatto avverso le sentenze di condanna ai soli effetti civili, senza in alcun modo mettere in discussione i principi in precedenza affermati dalle stesse Sezioni Unite con la sentenza Marani.
In realta’, la sentenza Nunziata, nell’esaminare la questione in quella occasione controversa, ha operato un riferimento al caso piu’ ricorrente di revisione (la revisione della condanna penale), senza alcun ulteriore riferimento alla questione oggi in discussione, ma limitandosi ad individuare le ragioni che giustificano la legittimazione del condannato a presentare ricorso straordinario per errore di fatto contro la sentenza con la quale la Corte di cassazione abbia dichiarato inammissibile, o rigettato, il suo ricorso contro la decisione che gli abbia negato la revisione. A tal fine sono state richiamate le “esigenze che rappresentano l’espressione di valori superiori”, ritenute prioritarie rispetto alla regola dell’intangibilita’ del giudicato, ed in particolare:
– l’esigenza, “di altissimo valore etico e sociale, di assicurare, senza limiti di tempo ed anche quando la pena sia stata espiata o sia estinta, la tutela dell’innocente, nell’ambito della piu’ generale garanzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti inviolabili della personalita’”, gia’ valorizzata dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost., n. 28 del 1969 cit.), e soddisfatta dall’istituto della revisione;
– l’esigenza di assicurare la “effettivita’ del giudizio di legittimita’”, che la giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sentenza n. 395 del 2000) aveva gia’ indicato come obiettivo da raggiungere attraverso la previsione di meccanismi in grado di rimediare agli errori della Cassazione.
Tali ultimi riferimenti, a ben vedere, confermano, sul piano sistematico, piu’ che contrastare, la correttezza della soluzione accolta.
17. Privi di decisivo rilievo, in senso contrario alla soluzione accolta, appaiono, infine, gli ulteriori elementi talora valorizzati a sostegno dell’orientamento maggioritario.
L’imputato prosciolto per estinzione del reato, ma al tempo stesso ingiustamente condannato agli effetti civili, non potrebbe ricorrere all’istituto della revocazione civile, impraticabile – proprio in ossequio al principio di tassativita’ dei mezzi di impugnazione – in difetto di una espressa previsione normativa che legittimi la revoca della sentenza pronunziata dal giudice penale da parte del giudice civile, fuori dai casi previsti dall’articolo 622 c.p.p.. Unicamente nell’ipotesi di annullamento, ai soli effetti civili, da parte della Corte di cassazione, della sentenza penale contenente condanna generica al risarcimento del danno, si determina, infatti, una piena translatio del giudizio sulla domanda civile al giudice civile competente per valore in grado di appello (Cass. civ., Sez. 3, n. 15182 del 20/06/2017, Rv. 644747): ne consegue che il giudizio di rinvio avanti al giudice civile designato, che abbia luogo a seguito di sentenza resa dalla Corte di cassazione in sede penale, ai sensi dell’articolo 622 c.p.p., e’ da considerarsi come un giudizio civile di rinvio del tutto riconducibile alla normale disciplina del giudizio di rinvio quale espressa dagli articoli 392 e ss. cod. proc. civ. (Cass. civ., Sez. 3, n. 17457 del 09/08/2007, Rv. 600508, e n. 9358 del 12/04/2017, Rv. 644002).
Come gia’ evidenziato da Sez. 5, n. 46707 del 03/10/2016, Panizzi, cit., dai diversi e piu’ ristretti limiti, che caratterizzano il suddetto istituto, non puo’ ricavarsi “argomento fondato sulla disparita’ di trattamento riservata al danneggiato a seconda che l’azione risarcitoria venga esercitata nella sede propria o in quella penale. Infatti, innovando profondamente la disciplina previgente, il codice del 1988 ha attribuito a quest’ultimo il monopolio sulla scelta della sede in cui vedere accertate le proprie pretese. Scelta che implica l’accettazione delle regole proprie del rito opzionato”.
D’altro canto, anche a prescindere dall’inscindibilita’ delle statuizioni emesse dal giudice penale agli effetti penali e civili, desumibile dalla disciplina di cui all’articolo 578 c.p.p., il sopravvenire – rispetto al corso del procedimento culminato nel giudicato – di una prova non dedotta o non deducibile che legittimi l’esperimento della revocazione agli effetti civili, porrebbe pur sempre il problema dell’eventuale successivo contrasto di giudicati tra la pronuncia in ipotesi liberatoria ai soli effetti civili (emessa in accoglimento della richiesta di revocazione) e quella dichiarativa della mera estinzione del reato, in precedenza pronunziata agli effetti penali.
17.1. Infine, la talora richiamata facolta’ di rinunziare alla prescrizione:
– da un lato, non fa venire meno lo status di “condannato”, sia pure ai soli effetti civili, del soggetto instante;
– dall’altro, rimette alla insindacabile valutazione del soggetto interessato una opzione discrezionalmente esercitabile, dalla quale, in difetto di una contraria previsione normativa ed in ossequio al principio di non contraddizione (che non consente, ad uno stesso tempo, di accordare – ad un fine – una facolta’ esercitabile discrezionalmente, e di far conseguire – a diversi fini – al suo mancato esercizio effetti pregiudizievoli), non possono derivare pregiudizi.
18. La questione controversa non puo’ porsi con riferimento ad altre cause di estinzione del reato, diverse dall’amnistia e dalla prescrizione (le uniche considerata dall’articolo 578 c.p.p.).
La disciplina dettata dall’articolo 578, che contempla la possibilita’ del giudice penale di decidere sulla pretesa civilistica fatta valere nel processo penale, mira ad evitare che cause estintive del reato, indipendenti dalla volonta’ delle parti, possano frustrare il diritto al risarcimento del danno ed alla restituzione in favore della persona danneggiata dal reato, qualora sia gia’ intervenuta sentenza di condanna di primo grado, ed e’, pertanto, tassativamente limitata soltanto all’estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, non potendo quindi essere dilatata in via estensiva od analogica ad altra causa estintiva, avendo carattere speciale (cfr., in generale, sul punto, tra le altre, Sez. 4, n. 31314 del 23/06/2005, Zelli, Rv. 231745, e Sez. 3, n. 3593 del 25/11/2008, dep. 2009, Orru’, Rv. 242739).
Ne consegue che, in caso di dichiarazione di estinzione del reato per altra causa, la statuizioni civili vanno revocate (cfr. Sez. 4, n. 31314 del 23/06/2005, Zelli, Rv. 231745, e Sez. 3, n. 5870 del 02/12/2011, dep. 2012, F., Rv. 251981, in fattispecie riguardanti l’estinzione del reato per morte del reo; Sez. 2, n. 51800 del 24/09/2013, Palazzolo, Rv. 258062, e Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935, in fattispecie riguardanti l’estinzione del reato per remissione di querela; Sez. 3, n. 3593 del 25/11/2008, dep. 2009, Orru’, Rv. 242739, che, in applicazione del principio, nel dichiarare l’estinzione di un reato urbanistico per sanatoria, ha revocato le statuizioni civili disposte nei confronti degli imputati).
Ne consegue ulteriormente, in tali casi, il venir meno dello status di “condannato” – sia pure ai soli effetti civili – valorizzato ai fini della risoluzione dell’odierna questione controversa.
19. Si e’ anticipato che un problema potrebbe in astratto porsi in riferimento all’impossibilita’ di esperire la revisione nei confronti di sentenze che abbiano dichiarato l’estinzione del reato per amnistia o prescrizione senza contestualmente condannare l’imputato agli effetti civili: anche dal proscioglimento, in ipotesi conseguente ad un’amnistia oppure all’applicazione del perdono giudiziale, ovvero all’accertamento del difetto di imputabilita’, e che pertanto postuli un quanto meno implicito accertamento di responsabilita’, potrebbero conseguire effetti pregiudizievoli per l’imputato (ad esempio, l’applicazione di misure di sicurezza).
19.1. Va, a questo proposito, ricordato che il Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21, articolo 1, in attuazione della delega conferita al Governo dalla L. n. 103 del 2017, articolo 1, comma 85, lettera q), ha introdotto nel codice penale l’articolo 3 bis che afferma il principio della “riserva di codice”, in virtu’ del quale ” nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell’ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia “, nonche’ numerose disposizioni in precedenza collocate nella legislazione speciale, riguardanti diverse materie, ed in particolare, tra le misure di sicurezza patrimoniali, in tema di confisca, l’articolo 240 bis, rubricato “Confisca in casi particolari”, che ripropone quanto gia’ previsto dal Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies, convertito in L. n. 356 del 1992, in tema di confisca obbligatoria (cosiddetta confisca “allargata” o per sproporzione).
Dal punto di vista processuale, il “nuovo” articolo 578 bis c.p.p., (inserito dal medesimo Decreto Legislativo n. 21 del 2018) ha previsto che, quando sia stata disposta la confisca prevista dall’articolo 240 bis c.p., comma 1, o da altre disposizioni di legge (il riferimento evoca le plurime forme di confisca previste dalle leggi penali speciali), il giudice dell’impugnazione (corte di appello o corte di cassazione), nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, deve operare un accertamento incidentale di responsabilita’, valido “ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilita’ dell’imputato”, onde verificare se essa debba essere disposta/confermata o meno.
La Relazione al Decreto Legislativo n. 21 del 2018, chiarisce che, in tal modo, e’ stata estesa alle indicate statuizioni di confisca la disciplina gia’ stabilita dall’articolo 578 c.p.p., in relazione alle statuizioni sugli interessi civili nei medesimi casi.
Analoga essendo la disciplina prevista dall’articolo 578 bis, rispetto a quella prevista dall’articolo 578, e potendo, quindi, ritenersi che anche nei casi previsti dal citato articolo 578 bis all’interessato vada, sia pur incidentalmente, riconosciuto lo status soggettivo di “condannato” (sia pur limitatamente alle statuizioni di confisca che conseguano all’incidentale accertamento di responsabilita’ richiesto dalla norma), dovra’ ritenersi esperibile la revisione anche in tale caso.
19.2. La presenza o meno, contestualmente alla declaratoria di estinzione del reato, dell’affermazione di responsabilita’ agli effetti civili, ovvero dell’accertamento incidentale di responsabilita’ ai fini della confisca ex articolo 578 bis c.p.p., legittima l’accoglimento di una soluzione diversa quanto all’esperibilita’ della revisione contro le sentenze di proscioglimento non accompagnate dalle predette statuizioni ulteriori.
La soluzione prescelta non pone, quindi, sotto questo profilo, problemi di costituzionalita’ in riferimento al principio di uguaglianza ex articolo 3 Cost..
20. Va, pertanto, enunciato, ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 3, il seguente principio di diritto:
“E’ ammissibile, sia agli effetti penali che agli effetti civili, la revisione, richiesta ai sensi dell’articolo 630 c.p.p., comma 1, lettera c), della sentenza del giudice dell’appello che, decidendo anche sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, in applicazione della disciplina dettata dall’articolo 578 c.p.p., abbia prosciolto l’imputato per l’intervenuta prescrizione del reato, e contestualmente confermato la sua condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile”.
21. Nel caso in esame, pur dovendo ammettersi l’astratta proponibilita’ dell’istanza di revisione de qua, tuttavia il ricorso risulta in concreto inammissibile perche’ proposto per motivi privi della necessaria specificita’, ai sensi dell’articolo 581 c.p.p., comma 1, in quanto reiterativi, piu’ o meno pedissequamente, di una prospettazione gia’ respinta dalla Corte di appello (con le cui decisive argomentazioni il ricorrente di fatto non si e’ confrontato) e, comunque, manifestamente infondati.
Deve premettersi che la Corte di appello erra quando afferma che le prove dedotte dall’instante non sarebbero valorizzabili ai fini della proposta istanza di revisione, in quanto gia’ in precedenza deducibili e comunque riguardanti circostanze di fatto gia’ oggetto di accertamento, pacifico essendo che esse sarebbero, secondo la prospettazione dell’instante, pur sempre sopravvenute e quindi, in precedenza, non soltanto non dedotte, ma neppure deducibili.
Questa Corte (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443) e’ ormai ferma nel ritenere, infatti, che, in tema di revisione, per “prove nuove”, rilevanti a norma dell’articolo 630 c.p.p., comma 1, lettera c), ai fini dell’ammissibilita’ della relativa istanza, devono intendersi:
– sia le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna;
– sia quelle scoperte successivamente ad essa;
– sia quelle non acquisite nel precedente giudizio;
– sia quelle acquisite nel precedente giudizio, ma non valutate neppure implicitamente (purche’ non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudicante).
Non assume all’uopo rilievo la circostanza che l’omessa conoscenza della “prova nuova” da parte del giudicante sia imputabile a comportamento processuale negligente, od addirittura doloso, del condannato, poiche’ tali ultime circostanze potrebbero al piu’ essere prese in considerazione ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, cit.; conf. Sez. 3, n. 13037 del 18/12/2013, dep. 2014, Segreto, Rv. 259739, per la quale, nel giudizio di revisione, la richiesta e’ ammissibile anche se fondata su prove preesistenti o addirittura colpevolmente non indicate nel giudizio di cognizione di cui si invoca la rilettura, purche’ le stesse non siano state oggetto, nemmeno implicitamente, di pregressa valutazione).
Convincente ed incensurabile (perche’ sorretta da argomentazioni esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) appare, al contrario, l’ulteriore considerazione della Corte di appello, riguardante la non decisivita’ delle prove asseritamente “nuove” indicate dal (OMISSIS) a sostegno della proposta istanza di revisione, poiche’ l’effettivo accertamento dei fatti che esse dovrebbero, secondo la prospettazione del ricorrente, dimostrare, non farebbe comunque venire meno la corresponsabilita’ dell’imputato in ordine al reato de quo, permanendone la personale posizione di garanzia, giudicata riferibile all’evento dannoso, poi effettivamente verificatosi ai danni del lavoratore che aveva patito le lesioni in contestazione, ed assunta di fatto per essersi ingerito nella gestione operativa dell’attivita’ edilizia de qua.
22. La declaratoria d’inammissibilita’ del ricorso in toto comporta, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ai sensi della medesima disposizione, come interpretata dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost., n. 186 del 2000), ritenuto che il contenuto dei motivi evidenzia che il (OMISSIS) ha proposto il ricorso determinando la causa d’inammissibilita’ per colpa, ed esclusa la non percepibilita’ al momento della proposizione del ricorso dell’errore tecnico causativo della sua inammissibilita’ (non dovuto ad imprevedibili mutamenti di giurisprudenza, o comunque a variazioni del criterio di apprezzamento della rilevata causa d’inammissibilita’), il ricorrente va anche condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, il cui importo va determinato, tenuto conto della condotta del destinatario della sanzione e dell’entita’ della rilevata colpa, desumibile dalla rilevata causa d’inammissibilita’, in Euro duemila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro duemila alla Cassa delle ammende.

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