Interpretazione del contratto il primo strumento è il senso letterale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 novembre 2021| n. 33451.

Interpretazione del contratto il primo strumento è il senso letterale.

Nell’interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall’art. 1362 all’art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall’art. 1366 c.c. all’art. 1371 c.c.

Ordinanza|11 novembre 2021| n. 33451. Interpretazione del contratto il primo strumento è il senso letterale

Data udienza 12 maggio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Compensi professionali – Scrittura privata – Interpretazione – Utilizzo del criterio letterale e in subordine degli altri parametri volti alla ricerca della comune volontà delle parti – Valutazione delle prove raccolte – Giudizio di merito – Congruità della motivazione – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 22387/2016 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., (gia’ S.P.A.) IN LIQUIDAZIONE, difesa dall’Avvocato (OMISSIS), e dall’Avvocato (OMISSIS), per procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.N.C., rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS), per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1499/2015 della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, depositata il 31/8/2015;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza non partecipata del 12/5/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

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FATTI DI CAUSA

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato gli appelli che la (OMISSIS) s.r.l., gia’ s.p.a., in liquidazione aveva proposto avverso le sentenze con le quali, rispettivamente, il tribunale di Pistoia, in data 30/12/2010, aveva respinto l’opposizione che la stessa aveva proposte nei fronti del decreto con il quale le era stata ingiunto il pagamento, in favore della (OMISSIS) s.n.c., della somma di Euro 60.964,09, oltre accessori, quale corrispettivo dovuto forniture di carni, e il tribunale di Firenze, in data 11/4/2012, aveva, a sua volta, rigettato la domanda con la quale l’appellante, accertato il proprio credito di Euro 78.000,00 (iva compresa) nei confronti della (OMISSIS) s.n.c. a titolo di provvigioni per l’attivita’ di segnalazione compiuta (di cui Euro 15.000,00 per il volume d’affari realizzato con le ASL dalla (OMISSIS) ed Euro 50.000,00 per la conclusione dell’appalto “Area Vasta”) ed operata la compensazione con il minor credito vantato da quest’ultima, aveva chiesto la sua condanna al pagamento della somma di Euro 9.560,00.
La corte d’appello, in particolare, per quanto ancora rileva, dopo aver accertato, in fatto, che: – in data 28/6/2005, le parti avevano sottoscritto un contratto di fornitura “per il servizio carni alle AA.SS.LL.”, concernente l’acquisto presso l’appellata di prodotti che l’appellante doveva fornire alle AA.SS.LL. n. 3, n. 10 e n. 11, orientativamente fino alla fine dell’anno in corso; in data 6/7/2005, tra la (OMISSIS) s.p.a. e alcuni grossisti era stato stipulato un accordo per effetto del quale la prima, a fronte del pagamento di una provvigione dal 6% al 10% sul volume di acquisto che i clienti segnalati avrebbero sviluppato con le ditte stesse nel periodo tra il 18/7/2005 ed il 31/12/2005, “riproporzionato a un anno solare”, si impegnava a segnalare il nominativo dei propri clienti passati e presenti e, per quanto e’ possibile, a indirizzarne gli acquisti futuri; – in data 10/9/2005, tale accordo era stato “recepito” tra la (OMISSIS) s.p.a. e la (OMISSIS) s.n.c., con la precisazione che sarebbe stata corrisposta una provvigione “per eventuale Area Vasta” pari al 3% “sull’importo presunto dell’intero appalto”; ha ritenuto:
a) per cio’ che riguarda il primo credito (pari ad Euro 15.000,00 per il volume d’affari realizzato con le ASL dalla (OMISSIS)):
– innanzitutto, che la provvigione, contrariamento a quanto sostenuto dall’appellante, era dovuta per la segnalazione, rappresentando il volume di acquisto la base sulla quale applicare la percentuale pattuita al fine di calcolare il compenso;
– in secondo luogo, che, come correttamente rilevato dal tribunale, la (OMISSIS), alla data di stipula dell’accordo del 10/9/2005, privo di valenza retroattiva, era gia’ stata segnalata alle ASL 3, 10 e 11 quale proprio fornitore per le carni per cui, a fronte di una segnalazione che, al momento dell’accordo, era gia’ avvenuta, non poteva ritenersi alla societa’ appellante alcuna provvigione; – infine, che la correttezza di tale conclusione e’ confermata dalla condotta della stessa opponente, la quale, a differenza di quanto e’ accaduto per altri, non ha mai fatturato la propria richiesta di provvigione;

 

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b) per cio’ che riguarda il secondo credito (pari ad Euro 50.000,00 per la conclusione dell’appalto “(OMISSIS)”): innanzitutto, che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, “da nessuna locuzione utilizzata dalle parti contraenti e’ dato ricavare che la provvigione sarebbe maturata, a prescindere da qualsivoglia attivita’ prestata da essa appellante, alla sola condizione che la (OMISSIS) ottenesse l’appalto”, tanto piu’ che, ad accedere a tale tesi, si tratterebbe di un’attribuzione patrimoniale priva di causa; – in secondo luogo, che, come correttamente affermato dal tribunale, non risulta dimostrata “alcuna attivazione lecita (solo questa potendo essere retribuita) di (OMISSIS) SPA in relazione all’appalto (OMISSIS) per l’aggiudicazione delle forniture di una serie di ASL raggruppate”, rimanendo, invece, oscuro il significato della clausola del 10/9/2005 “per eventuale AREA VASTA il 3% sull’importo presunto dell’intero appalto”; – infine, che, come correttamente affermato dal tribunale, l’appellante non aveva dimostrato l’esistenza di una qualsivoglia attivita’ di consulenza ed assistenza (essendo, anzi, emerso che il un commercialista indotto dall’opposta quale teste, aveva riferito di aver istruito la pratica per la gara d’appalto senza alcun contatto con la (OMISSIS) e che gli altri partecipanti alla ATI avevano a loro volta negato di aver avuto contatti con la stessa), per cui, in mancanza di prova “di una qualche attivazione di (OMISSIS) causalmente riconducibile all’aggiudicazione dell’appalto”, i crediti dalla stessa vantati dovevano ritenersi inesistenti.
La (OMISSIS) s.r.l., gia’ s.p.a., in liquidazione, con ricorso notificato il 29/9/2016, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello, dichiaratamente non notificata.
La (OMISSIS) s.n.c. ha resistito con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.

 

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa e/o l’omessa applicazione degli articoli 2697 e 1988 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, con riguardo al credito di Euro 50.000,00, ha ritenuto, innanzitutto, che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, “da nessuna locuzione utilizzata dalle parti contraenti e’ dato ricavare che la provvigione sarebbe maturata, a prescindere da qualsivoglia attivita’ prestata da essa appellante, alla sola condizione che la (OMISSIS) ottenesse l’appalto”, anche perche’, ad accedere alla tesi dell’appellante, si tratterebbe di un’attribuzione patrimoniale priva di causa, ed, in secondo luogo, che, come correttamente affermato dal tribunale, non era risultata dimostrata “alcuna attivazione lecita (solo questa potendo essere retribuita) di (OMISSIS) SPA in relazione all’appalto (OMISSIS) per l’aggiudicazione delle forniture di una serie di ASL raggruppate”, rimanendo, invece, oscuro il significato della clausola del 10/9/2005 “per eventuale AREA VASTA il 3% sull’importo presunto dell’intero appalto”.
1.2. La corte d’appello, pero’, ha osservato la ricorrente, cosi’ facendo, ha trascurato di considerare che, a norma dell’articolo 2697 c.c., la (OMISSIS) aveva solo l’onere, adempiuto con la produzione in giudizio della scrittura privata del 10/9/2005, di provare l’esistenza e l’entita’ del credito nonche’ l’avveramento di quella condizione al verificarsi della quale l’esigibilita’ dello stesso era subordinata. La scrittura prodotta in giudizio, infatti, con l’appendice del 10/9/2005, era idonea a provare con assoluta certezza: – la natura e l’entita’ dell’obbligazione assunta, e cioe’ l’obbligo della (OMISSIS) di pagare incondizionatamente un importo, a titolo di provvigione, pari al 3% sull’importo dell’appalto con Area Vasta; – la sussistenza dei presupposti di esigibilita’ e certezza del credito di Euro 50.000,00, subordinata solo alla sottoscrizione, poi effettuata, del contratto di appalto; – la liquidita’ e la determinatezza del credito, pari a Euro 50.000,00, cosi’ determinato in corrispondenza del 3% dell’appalto poi sottoscritto tra la (OMISSIS) e la ASL per Area Vasta.

 

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1.3. La corte d’appello, inoltre, ha proseguito la ricorrente, non ha considerato che la scrittura del 10/9/2005 riveste tutti gli elementi per essere ritenuta come una promessa di pagamento subordinata al verificarsi di una condizione, vale a dire l’appalto che la (OMISSIS) avrebbe, come in effetti ha successivamente stipulato, con le ASL per il consorzio “Area Vasta”, rispetto al quale la convenuta non ha dimostrato ne’ l’invalidita’ del contratto, ne’ l’esistenza di un patto scritto contrario al suo contenuto ne’ di aver pagato il credito azionato dalla (OMISSIS). La corte d’appello, quindi, li’ dove ha respinto la domanda sul rilievo che non era stata dimostrata l’esistenza di qualsivoglia attivita’ di consulenza ed assistenza, ha non solo invertito l’onere della prova ma ha anche omesso di considerare, in violazione dell’articolo 1988 c.c., che l’impegno che la (OMISSIS) aveva assunto, quale promessa di pagamento, in data 10/9/2005, precludeva l’indagine sul rapporto fondamentale della dedotta obbligazione.
1.4. La corte d’appello, infine, ha concluso la ricorrente, non si sottrae a censura neppure nella parte in cui ha ritenuto che “da nessuna locuzione utilizzata dalle parti contraenti e’ dato ricavare che la provvigione sarebbe maturata, a prescindere da qualsivoglia attivita’ prestata da essa appellante, alla sola condizione che la (OMISSIS) ottenesse l’appalto”, anche perche’, ad accedere a tale tesi, si tratterebbe di un’attribuzione patrimoniale priva di causa, avendo, in tal modo, omesso di considerare che l’attivita’ di segnalazione era stata chiaramente provata e dimostrata con la missiva del 6/7/2005 e con la nota di segnalazione del 21/12/2005 e che proprio tale attivita’ di segnalazione, cui era connessa la promessa di pagamento intervenuta il 6/7/2005 con l’addendum 10/9/205, ha consentito alla (OMISSIS) di formulare un’offerta, nelle conoscenze acquisite, per aggiudicarsi l’appalto “Area Vasta”.
2.1. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa e/o l’omessa applicazione degli articoli 2697 e 1988 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, con riferimento al credito di Euro 15.000,00, ha ritenuto, innanzitutto, che la provvigione era dovuta per la segnalazione, rappresentando il volume di acquisto la base sulla quale applicare la percentuale pattuita al fine di calcolare il compenso, ed, in secondo luogo, che, al momento della stipula dell’accordo del 10/9/2005, la (OMISSIS) era gia’ stata segnalata alle ASL 3, 10 e 11 quale proprio fornitore per le carni per cui, non emergenza la valenza retroattiva dell’accordo del 10/9/2005, non poteva ritenersi maturata alcuna provvigione per una segnalazione che, al momento dell’accordo, era gia’ avvenuta.

 

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2.2. La corte d’appello, pero’, ha osservato la ricorrente, cosi’ facendo, ha trascurato di considerare che, a norma dell’articolo 2697 c.c., la (OMISSIS) aveva solo l’onere di provare, con la produzione in giudizio della scrittura privata del 10/9/2005, l’esistenza e l’entita’ del credito nonche’ l’avveramento di quella condizione al verificarsi della quale l’esigibilita’ dello stesso era subordinata. La scrittura prodotta in giudizio, infatti, con l’appendice del 10/9/2005, era idonea a provare con assoluta certezza: – l’ammontare del credito di Euro 15.000,00 dovuto per le segnalazioni clienti che la (OMISSIS) ha fatto in favore della (OMISSIS) dal 18/7/2005 in virtu’ dell’Appendice del 10/9/2005; l’esigibilita’ di tale credito dal momento che la (OMISSIS), con la scrittura privata del 10/9/2005, ha espressamente ritenuto efficace incondizionatamente quanto scritto sulla facciata del foglio, sulla quale era riportata la data del 18/7/2005 quale data di decorrenza degli effetti contrattuali dell’accordo.
2.3. D’altra parte, ha aggiunto la ricorrente, la corte d’appello non ha considerato che la scrittura del 10/9/2015 riveste tutti gli elementi per essere ritenuta come una promessa di pagamento che, per l’incondizionata accettazione di tutto quanto riportato sulla facciata del contratto 6/7/2005, comportava l’accettazione anche della decorrenza degli effetti, convenuti non dal 10/9/2005, come ritenuto dalla corte d’appello, ma dal 18/7/2005.
2.4. Del resto, ha aggiunto la ricorrente, l’attivita’ di segnalazione effettuata dalla (OMISSIS) in favore della (OMISSIS) fin dal 18/7/2005 e comunque il 21/12/2005 e’ documentalmente dimostrata e non e’ stata contestata.
2.5. La corte d’appello, inoltre, li’ dove ha ritenuto che l’accordo con la (OMISSIS) decorresse dal 10/9/2005 e non dal 18/7/2005, come previsto dalle condizioni contrattuali oggetto di incondizionata accettazione, ha violato le norme dettate dagli articoli 1362 e 1371 c.c., non avendo correttamente interpretato il significato letterale della scrittura privata ne’ valutato le clausole ambigue con il criterio dell’equo contemperamento degli interessi, che, nel caso in esame, non potrebbe condurre ad altro risultato se non quello di condurre alla decorrenza degli effetti dal 18/7/2005, verificandosi, altrimenti, il risultato paradossale che l’ (OMISSIS), nonostante l’accettazione incondizionata dell’accordo, compresa la decorrenza degli effetti dal 18/7/2005, finirebbe per beneficiare gratuitamente delle segnalazioni fatte.

 

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3. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa e/o l’applicazione degli articoli 112 e 115 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che l’Appendice dal 10/9/2005 non aveva avuto decorrenza dal 18/7/2005 nonostante l’incondizionata accettazione delle condizioni contrattuali senza, tuttavia, considerare che tale eccezione, non rilevabile d’ufficio, non era stata sollevata dall’ (OMISSIS) ne’ nella comparsa di costituzione e risposta, ne’ nella prima memoria ex articolo 183 c.p.c.. La convenuta, del resto, non aveva sollevato sul punto alcuna contestazione specifica ai sensi dell’articolo 115 c.p.c., con la conseguenza che la dedotta ricorrenza dal 18/7/2005 doveva ritenersi provata.
4. Con il quarto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa e/o l’applicazione dell’articolo 2722 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che fosse necessaria un’attivita’ di consulenza unicamente sulla base di deposizioni testimoniali rese su patti contrari e/o aggiunti e contestuali rispetto al contratto intercorso tra le parti e contenuto nell’addendum sottoscritto il 10/9/2005, che non fa alcuna menzione dell’attivita’ di consulenza ma solo alla segnalazione, che e’ stata provata, e subordina l’esigibilita’ del credito alla conclusione dell’appalto “Area Vasta”.
5.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.
5.2. La ricorrente, infatti, si duole, in sostanza, dell’interpretazione che la corte d’appello ha dato delle dichiarazioni rese dalle parti e contenute nella scrittura privata del 10/9/2005 e dell’apprezzamento che la stessa ha svolto delle emergenze probatorie: li’ dove, in particolare, ha ritenuto: a) per cio’ che riguarda il credito alla somma di Euro. 15.000,00 per il volume d’affari realizzato con le ASL dalla (OMISSIS), che la provvigione pattuita era dovuta solo in conseguenza della segnalazione, rappresentando il volume di acquisto solo la base sulla quale applicare la percentuale pattuita al fine di calcolare il compenso, e che l’accordo del 10/9/2005 era privo di valenza retroattiva, traendone la conseguenza che, essendo stata la (OMISSIS) gia’ segnalata alle ASL 3, 10 e 11 quale proprio fornitore per le carni, la societa’ appellante, a fronte di una segnalazione che al momento dell’accordo era gia’ avvenuta, non aveva diritto ad alcuna provvigione; b) – per cio’ che riguarda il secondo credito alla somma di Euro 50.000,00 per la conclusione dell’appalto “Area Vasta”, che “da nessuna locuzione utilizzata dalle parti contraenti e’ dato ricavare che la provvigione sarebbe maturata, a prescindere da qualsivoglia attivita’ prestata da essa appellante, alla sola condizione che la (OMISSIS) ottenesse l’appalto”, anche perche’, ad accedere a tale tesi, si tratterebbe di un’attribuzione patrimoniale priva di causa, traendone la conclusione che, non essendo risultata la dimostrazione di “alcuna attivazione lecita (solo questa potendo essere retribuita) di (OMISSIS) SPA in relazione all’appalto (OMISSIS) per l’aggiudicazione delle forniture di una serie di ASL raggruppate”, ne’ di una qualsivoglia attivita’ di consulenza ed assistenza, la societa’ appellante, in mancanza di prova “di una qualche attivazione di (OMISSIS) causalmente riconducibile all’aggiudicazione dell’appalto”, non aveva diritto ad alcuna provvigione.

 

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5.3. Ritiene, tuttavia, la Corte che, alla luce del tenore letterale delle clausole contenute nella scrittura, l’interpretazione espressa dalla corte d’appello non e’ affatto scorretta ne’ implausibile. Ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, infatti, il primo e principale strumento che la corte d’appello ha mostrato indiscutibilmente di utilizzare, e’ rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate (Cass. n. 7927 del 2017, in motiv.): solo se il dato letterale della norma possa risultare ambiguo, puo’ farsi ricorso agli altri canoni strettamente interpretativi (articolo 1362-1365 c.c.) e, in caso di insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dagli articoli 1366-1371 c.c. (Cass. n. 27256 del 2018, in motiv.). Nel giudizio di cassazione, d’altra parte, il ricorrente che lamenti la mancata applicazione del criterio di interpretazione letterale ha l’onere, nel caso in esame rimasto inadempiuto, di specificare, a pena d’inammissibilita’ della censura, di indicare, in modo specifico, quale sia l’elemento semantico del contratto che avrebbe precluso l’interpretazione letterale seguita dai giudici di merito e, al contrario, imposto un’interpretazione in senso diverso (Cass. n. 995 del 2021). Del resto, “per sottrarsi al sindacato di legittimita’, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicche’, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piu’ interpretazioni, non e’ consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimita’ del fatto che fosse stata privilegiata l’altra” (Cass. n. 27136 del 2017; Cass. n. 6125 del 2014).
5.4. Per il resto, la valutazione delle prove raccolte, compresa quella conseguente alla mancata contestazione da parte del convenuto, costituisce un’attivita’ riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio nel caso in esame neppure invocato come tale – consistito, come stabilito dall’articolo 360 c.p.c., n. 5, nell’avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o piu’ fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia. Nel quadro del principio, espresso nell’articolo 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), del resto, il giudice civile ben puo’ apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e cosi’ escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento e’ insindacabile in sede di legittimita’, purche’ risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati. (Cass. n. 11176 del 2017). La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilita’ dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale e’ libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga piu’ attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 20802 del 2011). Il compito di questa Corte, in effetti, non e’ quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata ne’ quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto, in modo non apparente ne’ contraddittorio, delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual e’ reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.): come, in effetti, e’ accaduto nel caso in esame. La corte d’appello, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha, in fatto, escluso che la (OMISSIS) avesse dimostrato in giudizio l’esecuzione delle attivita’ al cui (solo) compimento le provvigioni erano state contrattualmente connesse. Ed una volta stabilito, come la corte ha ritenuto senza che tale apprezzamento in fatto sia stato censurato (nell’unico modo possibile, e cioe’, a norma dell’articolo 360 c.p.c., n. 5) per omesso esame di una o piu’ circostanze decisive, che la societa’ ricorrente non aveva dimostrato in giudizio tanto il fatto di aver provveduto a segnalare la controparte dopo (e quindi in esecuzione) del contratto del 10/9/2005, quanto il fatto di essersi lecitamente attivata “in relazione all’appalto (OMISSIS) per l’aggiudicazione delle forniture di una serie di ASL raggruppate”, non si presta, evidentemente, a censure la decisione che la stessa corte ha conseguentemente assunto, e cioe’ il rigetto delle domande proposte dalla (OMISSIS) siccome volte all’accertamento – in forza proprio degli accordi contrattuali cosi’ come trasfusi nella scrittura (e non certo di patti aggiunti o contrari al relativo contenuto) e della relativa decorrenza cronologica (il cui accertamento da parte del giudice, appartenendo alla fattispecie costitutiva delle pretese azionate, prescinde, evidentemente, da qualsivoglia necessita’ di un’eccezione di parte) – dei crediti alle provvigioni conseguentemente maturate.

 

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5.5. Del resto, le obbligazioni, siano esse “di risultato” o “di mezzi”, per essere effettivamente qualificabili come tali, devono essere sempre finalizzate a riversare nella sfera giuridica del creditore una utilitas oggettivamente apprezzabile, con l’unica differenza che, nel primo caso, il risultato stesso e’ in rapporto di causalita’ necessaria con l’attivita’ del debitore, non dipendendo da alcun fattore ad essa estraneo, mentre, nel secondo caso, il risultato dipende, oltre che dal comportamento del debitore, da fattori ulteriori e concomitanti (cfr. Cass. n. 4876 del 2014). Non presta, quindi, il fianco ai rilievi critici svolti dalla societa’ ricorrente la statuizione con cui la corte d’appello ha escluso, non essendo stata dimostrata “alcuna attivazione lecita (solo questa potendo essere retribuita) di (OMISSIS) SPA in relazione all’appalto (OMISSIS) per l’aggiudicazione delle forniture di una serie di ASL raggruppate”, che l’ (OMISSIS) potesse essere ritenuta obbligata al pagamento, a titolo di provvigione, di una somma pari al 3% dell’importo dell’appalto con Area Vasta in conseguenza della sola sottoscrizione, poi effettuata, del contratto di appalto da parte della stessa, trattandosi, altrimenti, di un’attribuzione patrimoniale priva di causa.
5.6. La censura concernente la mancata qualificazione,
ad opera della corte d’appello, delle dichiarazioni contenute nella predetta scrittura in termini di promessa di pagamento, e’, infine, priva di rilievo, trattandosi di questione di diritto che implica un accertamento in fatto e che non risulta trattata dalla sentenza impugnata, senza che la ricorrente abbia adempiuto all’onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificita’ del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicita’ di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018). D’altra parte, e’ riservata al giudice del merito e sottratta al sindacato di legittimita’ l’indagine sul contenuto e sul significato delle dichiarazioni della parte al fine di stabilire se esse importino una promessa di pagamento ai sensi dell’articolo 1988 c.c. (cfr., con riferimento alla ricognizione di debito, Cass. n. 20422 del 2019).
6. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
8. La Corte da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte cosi’ provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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