Integra remissione tacita di querela

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|15 febbraio 2021| n. 5801.

Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione all’udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dell’interpretazione della sua eventuale assenza come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela, dovendo il giudice comunque dare conto, nel percorso motivazionale, della incompatibilità degli atti compiuti dal querelante con la volontà di persistere nella querela. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di pace che aveva dichiarato non doversi procedere per sopravvenuta remissione tacita della querela senza dare conto di due verbali di causa in cui risultava una espressa volontà di segno opposto delle persone offese).

Sentenza|15 febbraio 2021| n. 5801

Data udienza 29 gennaio 2021

Integrale
Tag – parola chiave: Lesioni personali colpose – Querela – Remissione – Remissione tacita – Configurabilità – Esclusione – Ragioni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SERRAO Eugenia – rel. Presidente

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere

Dott. DAWAN Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13/06/2019 del GIUDICE DI PACE di MADDALONI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente Dr. SERRAO EUGENIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. TASSONE KATE, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ricorre avverso la sentenza in epigrafe, emessa dal Giudice di Pace di Maddaloni a seguito di procedimento instaurato dal pubblico ministero, con la quale il giudice ha dichiarato non doversi procedere per sopravvenuta tacita remissione di querela e tacita accettazione della remissione nel procedimento in cui (OMISSIS) era imputato del delitto previsto e punito dall’articolo 590 c.p. commesso in (OMISSIS).
2. Il Procuratore ricorrente deduce erronea e falsa applicazione dell’articolo 152 c.p. in quanto il Giudice di Pace ha erroneamente applicato il principio interpretativo affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite a mente del quale “integra remissione tacita di querela la mancata comparizione all’udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l’eventuale sua assenza sara’ interpretata come fatto incompatibile con la volonta’ di persistere nella querela”. Il ricorrente precisa che, nel caso in esame, la condotta processuale del querelante non poteva essere indicativa della volonta’ di rimettere la querela in quanto, all’udienza del 21 novembre 2018, il querelante era presente e aveva dichiarato espressamente a verbale la volonta’ che si proseguisse nel procedimento penale; successivamente, il querelante era presente all’udienza dell’8 maggio 2019 ed aveva espresso chiaramente la volonta’ che il procedimento penale proseguisse; tale udienza era stata poi rinviata al 5 giugno 2019, udienza alla quale il querelante era assente, e da tale assenza il giudice ha desunto la tacita volonta’ di rimettere la querela; il verbale dell’udienza dell’8 maggio 2019 era stato notificato alla persona offesa, ma il giudice non avrebbe potuto desumere la remissione tacita proprio perche’ tale verbale conteneva la volonta’ del querelante che si procedesse.
3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
4. Il ricorso e’ fondato.
4.1. Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, all’udienza del 12 settembre 2018 il giudice ha disposto la comunicazione alle persone offese (OMISSIS) e (OMISSIS), quali genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale sulla minore (OMISSIS), del verbale di causa contenente l’avviso che, non comparendo, il loro comportamento sarebbe stato interpretato come tacita remissione di querela; alla successiva udienza del 21 novembre 2018 la parte offesa (OMISSIS) e’ comparsa dichiarando di non voler rimettere la querela; assenti le parti all’udienza del 20 febbraio 2019, il giudice ha disposto che fosse notificato il verbale di causa contenente l’avviso che la mancata comparizione delle persone offese sarebbe stata intesa come volonta’ di tacita remissione della querela; all’udienza del 5 giugno 2019 il giudice, rilevata nuovamente l’assenza delle parti offese, ha dichiarato non doversi procedere per sopravvenuta tacita remissione di querela. Pur richiamando la precedente condotta della querelante (OMISSIS), che era comparsa di persona escludendo la volonta’ di rimettere la querela, il giudice ha ritenuto che, a seguito del formale avvertimento circa le conseguenze della mancata comparizione, le parti offese avessero inteso manifestare con un comportamento significativo il diverso intendimento di non proseguire l’azione nei confronti dell’imputato.
4.2. Tuttavia, a seguito dell’udienza del 20 febbraio 2019 e della comunicazione dell’avviso che la mancata comparizione sarebbe stata interpretata come remissione di querela, dal verbale allegato al ricorso relativo all’udienza tenutasi il giorno 8 maggio 2019, della quale nella motivazione della sentenza non vi e’ menzione, emerge la presenza della persona offesa (OMISSIS), genitore della minore vittima del sinistro, e la sua dichiarazione espressa circa la volonta’ favorevole alla prosecuzione del giudizio.
4.3. La disposizione dell’articolo 152 c.p., comma 2, come interpretata dalla Corte di legittimita’ con pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016 Pastore Rv. 26723901), consente al giudice di valutare il comportamento concludente della persona offesa, ancorche’ il luogo in cui viene apprezzato sia il processo, alla stregua di una remissione extraprocessuale tacita; comportamento che non e’ “collegato alla mera mancata comparizione del querelante davanti al giudice ma alla combinazione di tale condotta omissiva con il previo formale avvertimento del significato che ad essa sarebbe stato attribuito”. Va, dunque, considerato che il principio secondo il quale puo’ attribuirsi valenza di comportamento concludente alla mancata comparizione in udienza della persona offesa non puo’ prescindere da un’analisi degli atti compiuti dal querelante che sia completa e coerente con tutti gli atti del processo, dovendo il giudice dare conto del percorso motivazionale che ha condotto al giudizio di “incompatibilita’” della condotta con la volonta’ di persistere nella querela.
5. Nel caso in esame, essendo presente in due verbali di causa espressa manifestazione di segno opposto alla remissione di querela, nelle date 21 novembre 2018 e 8 maggio 2019, il Collegio rileva che nella motivazione della sentenza e’ assente il riferimento al verbale di causa del giorno 8 maggio 2019. Si tratta di una carenza significativa, tale da incidere sulla completezza e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato.
6. Ne deriva l’annullamento dell’impugnata sentenza con rinvio al Giudice di Pace di Maddaloni per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per l’ulteriore corso al Giudice di Pace di Maddaloni.

 

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