Ogni giudice deve sempre verificare prioritariamente la sussistenza della propria giurisdizione

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|3 marzo 2021| n. 5806.

Ogni giudice deve sempre verificare prioritariamente, anche di ufficio, la sussistenza della propria giurisdizione, sicché la decisione sulla competenza, qualunque ne sia il contenuto, presuppone l’avvenuta affermazione, quantomeno implicita, da parte del giudice investito della causa, della propria giurisdizione.

Sentenza|3 marzo 2021| n. 5806

Data udienza 26 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Regolamento di competenza – Conversione in regolamento preventivo – Esclusione perchéil regolamento preventivo nonè un mezzo di impugnazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f.

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sezione

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 9157/2020 proposto da:
ASL LECCE, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– intimati –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 07/02/2020(r.g. 4613/2019);
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2021 dal Consigliere ROSSANA MANCINO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CELESTE, il quale conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Gli originari ricorrenti, in qualita’ di idonei inseriti nella graduatoria di merito di mobilita’ interregionale relativa al bando della ASL di Lecce, adottato con delibera n. 1627 del 2012 per la copertura, a tempo indeterminato, di 50 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, hanno addito il giudice del lavoro di Lecce lamentando di essere stati pretermessi, contestando il mancato scorrimento della graduatoria in seguito a precedente conciliazione giudiziale.
2.Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 7 febbraio 2020, ha dichiarato l’incompetenza per territorio in riferimento ad alcuni dei lavoratori ricorrenti, sul presupposto del rapporto di pubblico impiego con datore diverso dalla ASL di Lecce e, rimessa la causa a ciascun Tribunale competente, ha proseguito il giudizio per gli altri.
3. La ASL di Lecce propone ricorso (denominato) per regolamento di competenza, affidato a due motivi, avverso il quale (OMISSIS) ed altri, tutti in epigrafe indicati, e in riferimento ai quali e’ stata declinata la competenza per territorio, non hanno svolto attivita’ difensiva.
4. L’Ufficio del Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilita’
del ricorso trattandosi di ordinanza soggetta a gravame.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con i motivi del ricorso, denominato dalla parte ricorrente “regolamento di competenza”, si deduce l’omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore della giurisdizione del giudice amministrativo – sulla quale il giudice aveva specificamente invitato le parti ad interloquire – e si assume l’erroneita’ della decisione implicita sulla giurisdizione, per violazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 63, sul riparto di giurisdizione tra giurisdizione ordinaria e amministrativa.
6. Il regolamento ora all’esame delle Sezioni Unite che, diversamente da quanto indicato nell’epigrafe, andrebbe qualificato di giurisdizione, in considerazione dell’inequivocabile contenuto delle censure ivi illustrate, in termini di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, impone la preliminare delibazione sull’ammissibilita’ del mezzo esperito.
7. Invero, la pronuncia adottata dal giudice salentino, declinatoria della competenza, per territorio, presuppone, come antecedente logico-giuridico, la positiva affermazione, sia pure implicita, della giurisdizione, in riferimento a tutte le parti in causa, sia quelle per le quali il giudice salentino si e’ spogliato della causa, in ragione del radicamento della causa per territorio innanzi ad altri giudici, sia quelle per le quali ha ritenuto che la causa potesse proseguire davanti a lui.
8. AI riguardo va ricordato, come costantemente affermato da queste Sezioni Unite, che ogni giudice e’ giudice della propria giurisdizione e della propria competenza (per tutte, Cass., Sez. Un., 5 gennaio 2016, n. 29 e i precedenti ivi richiamati).
9. Quando la parte o lo stesso giudice dubiti della competenza, il giudice adito deve sempre anzitutto verificare, anche d’ufficio, previa eventuale sollecitazione del contraddittorio, sul punto, ai sensi dell’articolo 101 c.p.c., comma 2, e in conformita’ con i precetti costituzionali (articolo 24, comma 1 e articolo 25, comma 1; i principi del giusto processo ex articolo 111, comma 1; i criteri di attribuzione della giurisdizione a ciascuna magistratura, ex articolo 102, commi 1 e 2, articolo 103, VI disp. trans. e fin.; la previsione costituzionale della Corte di cassazione quale unico giudice legittimato a dirimere, in via definitiva, questioni e conflitti di giurisdizione ex articolo 111 Cost., comma 8), e con le disposizioni del codice di rito (articolo 37 c.p.c.), la sussistenza della giurisdizione e solo successivamente, in caso affermativo, compiere analoga verifica sulla propria competenza, nel rispetto delle regole poste dall’articolo 38 c.p.c. (Cass., Sez. Un., 5 gennaio 2016, n. 29 cit.).
10. La decisione sulla competenza, sia essa affermativa o negativa, presuppone, dunque, la previa esplicita o implicita affermazione, da parte del giudice investito della causa, della propria giurisdizione (Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2018, n. 4361 e ulteriori precedenti ivi richiamati).
11. Diversamente, la previa decisione della questione di competenza risulterebbe inutiliter data, con conseguente violazione, fra gli altri, dei principi di economia processuale, del giusto processo e della sua ragionevole durata, laddove il giudice adito venisse, poi, dichiarato privo di giurisdizione (Cass., Sez. Un., 5 gennaio 2016, n. 29 cit.).
12. La consolidata giurisprudenza ha, in piu’ occasioni, sottolineato che, essendo l’attribuzione e il riparto della giurisdizione tra i molteplici ordini giurisdizionali stabiliti da norme costituzionali o da norme ordinarie ad esse immediatamente riconducibili, la pregiudizialita’ della questione di giurisdizione rispetto alla questione di competenza, e quindi il correlativo dovere di esame prioritario della prima (articolo 37 c.p.c.), puo’ essere derogata soltanto in forza di norme o principi della Costituzione o comunque espressivi di interessi o di valori di sicuro rilievo costituzionale, come in ipotesi di mancanza delle condizioni minime di legalita’ costituzionale quanto all’instaurazione del giusto processo (come, ad esempio, per la violazione del diritto di difesa della parte, alla stregua dell’articolo 24 Cost., commi 2 e 3) o per l’omessa promozione di un contraddittorio effettivo (articolo 111 Cost., commi 1 e 2) ovvero di formazione del giudicato, esplicito o implicito, sulla giurisdizione (ancora Cass., Sez. Un., 5 gennaio 2016, n. 29 cit.).
13. Si e’ anche affermato che ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito fondano l’interesse concreto e immediato a una risoluzione della questione, da parte delle Sezioni Unite, in via definitiva e immodificabile, al fine di evitare che la relativa soluzione, in sede di merito, possa essere modificata, cosi’ ritardando la definizione della causa e frustrando l’attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (tra varie, Cass., Sez. Un., 20 ottobre 2016, n. 21260; Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2018, n. 32727; Cass., Sez. Un., 26 giugno 2020, n. 12861).
14. Inoltre, le Sezioni Unite della Corte hanno affermato il principio secondo cui il regolamento preventivo di giurisdizione inammissibilmente proposto dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza, anche se solo limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, poiche’ in tal caso la decisione, sul punto, va rimessa al giudice del gravame – puo’ essere convertito in ricorso per cassazione, per violazione di legge e, quindi, per motivi attinenti alla giurisdizione, ove ne ricorrano i presupposti (Cass., Sez.Un., 28 maggio 2020, n. 10083 e i numerosi precedenti ivi richiamati).
15. Il regolamento di competenza proposto dalla ASL di Lecce, ora all’esame delle Sezioni Unite, non e’ convertibile in regolamento preventivo di giurisdizione perche’ il regolamento preventivo non e’ un mezzo di impugnazione.
16. Neanche si appalesa suscettibile di conversione in ricorso ordinario per cassazione, per violazione di legge e, quindi, per motivi di giurisdizione, per essere appellabile, e non ricorribile per saltum, la pronuncia del Tribunale, declinatoria della competenza (sulla forma della decisione sulla competenza, da adottarsi con ordinanza, dopo la novella dell’articolo 279 c.p.c., comma 1, primo inciso, introdotta con L. 18 giugno 2009, n. 69, v. Cass., Sez. Un., 29 settembre 2014, n. 20449).
17.In definitiva, il regolamento di competenza va dichiarato inammissibile.
18. Non si procede alla regolazione delle spese per non avere le parti intimate svolto attivita’ difensiva.
19. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex articolo 13,comma 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex articolo 13, comma 1, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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