Inosservanza del termine ex art. 702 quater c.p.c.

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 8 luglio 2020, n. 14411.

La massima estrapolata:

E’ inammissibile per inosservanza del termine ex art. 702 quater c.p.c. l’appello proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza impugnata, trattandosi di sanzione che risponde alle finalità di assicurare la certezza ai diritti e la buona amministrazione della giustizia, ove venga invocato l’errore scusabile in ordine ad accadimenti obiettivamente estranei al processo. (Nella specie la S.C., a fronte della affermazione del nuovo difensore della parte appellante secondo cui il primo difensore non avrebbe dato corso al mandato difensivo di proporre tempestivamente l’appello avverso la decisione sfavorevole di primo grado, non ha ritenuto applicabile la rimessione in termini).

Ordinanza 8 luglio 2020, n. 14411

Data udienza 24 gennaio 2020

Tag/parola chiave: Immigrazione – Gravame – Appello – Notifica oltre il termine ex art. 702 quater c.p.c. – Tardività – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 4629/2019 proposto da:
(OMISSIS) elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1892/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 05/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 24/1/2020 dal Cons. Dott. MARULLI Marco.

FATTO E DIRITTO

1. (OMISSIS), cittadino nigeriano, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Torino, attinta dal medesimo ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, articolo 19 e articolo 702-quater c.p.c., ha dichiarato inammissibile il gravame da lui proposto per tardivita’ (nella specie notificata l’ordinanza del Tribunale il 12.2.2018, l’appello era stato notificato il 16.3.2018, oltre il termine previsto dall’articolo 702-quater c.p.c.) e ne chiede la cassazione sul rilievo che la statuizione cosi’ adottata violerebbe l’articolo 153 c.p.c., non avendo il decidente motivato l’inammissibilita’ alla luce delle circostanze concrete del caso di specie come imposto dalla giurisprudenza CEDU in relazione all’articolo 6 della Convenzione.
Non ha svolto attivita’ difensiva il Ministero intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. La Corte d’Appello nel decretare la vista inammissibilita’ del gravame per inosservanza del termine di cui all’articolo 702-quater, si e’ data cura di osservare, ricusando l’argomento inteso a conseguire la tutela prevista in caso di errore scusabile, che “a nulla rileva il fatto che l’appellante adduca, quale motivazione della propria richiesta di remissione in termini, di aver conferito la procura al suo attuale difensore soltanto in data 15.3.2018, pensando che l’ordinanza di primo grado fosse stata notificata intorno a meta’ febbraio 2018 e che il difensore di primo grado automaticamente presentasse appello, trattandosi di circostanza che, al piu’, potrebbe rilevare solo nel rapporto professionale intercorso tra l’appellante ed il suo precedente difensore”. E cio’ perche’ “la rimessione in termini, disciplinata dall’articolo 153 c.p.c., non puo’ essere riferita ad un evento esterno al processo, impeditivo della costituzione di una parte, quale la circostanza dell’infedelta’ del suo legale che non abbia dato esecuzione al mandato difensivo, giacche’ attinente esclusivamente alla patologia del rapporto intercorrente tra la parte sostanziale ed il professionista incaricato ai sensi dell’articolo 83 c.p.c., che puo’ assumere rilevanza soltanto ai fini di un’azione di responsabilita’ promossa contro quest’ultimo, e non gia’, quindi, spiegare effetti restitutori al fine del compimento di attivita’ precluse”.
3. L’ineccepibilita’ in diritto dell’assunto cosi’ enunciato (Cass., Sez. I, 17/11/2016, n. 23430) non contrasta, peraltro, con l’invocato richiamo alla giurisprudenza CEDU sull’articolo 6 della Convenzione, giacche’, come si e’ ancora ricordato nella Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 15 settembre 2016 – Ricorso n. 32610/07 – Causa Trevisanato c. Italia, “il “diritto a un tribunale”, di cui il diritto di accesso regolato dall’articolo 6, par. 1, Convenzione, costituisce un aspetto, “non e’ assoluto e si presta a limitazioni implicitamente ammesse, in particolare per quanto riguarda le condizioni di ammissibilita’ di un ricorso, in quanto esso richiede per la sua stessa natura una regolamentazione da parte dello Stato, che gode a questo proposito di un certo margine di apprezzamento (Garcia Manibardo c. Spagna, sopra citata, § 36, e Mortier c. Francia, n. 42195/98, § 33, 31 luglio 2001)”, fermo restando in ogni caso che “le restrizioni applicate non devono limitare l’accesso aperto all’individuo in una maniera o a un punto tali che il diritto risulti pregiudicato nella sua stessa sostanza” e che “esse si conciliano con l’articolo 6 § 1 solo se perseguono uno scopo legittimo e se esiste un rapporto ragionevole di proporzionalita’ tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (si veda la sentenza Guerin c. Francia del 29 luglio 1998, Recueil 1998-V, § 37)”.
4. Va, percio’, considerato, pur nell’ottica convenzionale attivata dal ricorrente, che l’inammissibilita’ che consegue alla inosservanza del termine consumatasi nella specie non costituisce, a stretto rigore, una sanzione sproporzionata rispetto alle finalita’ di salvaguardare elementari esigenze di sicurezza giuridica e, al tempo stesso, di buona amministrazione della giustizia, mostrandosi, anzi, la previsione di un termine e la decadenza che ne comporta la sua inosservanza, laddove prefigurano una disciplina del processo organizzato secondo regole certe e prestabilite, strettamente correlate proprio alla loro salvaguardia.
Ne’ cio’ e’ suscettibile del temperamento, auspicato dal ricorrente, alla luce della disciplina dell’errore scusabile, secondo un’interpretazione estensiva dell’istituto che consentirebbe di ricomprendervi accadimenti obiettivamente estranei al processo. Ed invero il fatto che per la proposizione dell’appello sia previsto un termine non e’ circostanza rispetto alla quale possa invocarsi un principio di scusabilita’, trattandosi di regola, che oltre ad essere preordinata allo scopo di assicurare certezza ai diritti e buona amministrazione della giustizia, avrebbe dovuto essere conosciuta dal legale del tempo, onde la sua inosservanza non e’ frutto di errore scusabile ma di mera negligenza professionale.
5. il ricorso va, dunque, respinto.
6. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria e doppio contributo se dovuto.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.
Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

 

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