In materia di reati edilizi

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 27 maggio 2020, n. 15978.

Massima estrapolata:

In materia di reati edilizi, a fronte della presentazione di istanza di condono o sanatoria, l’ordine di demolizione delle opere abusive emesso con sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo se sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall’Autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione, come nel caso dei necessari pareri delle competenti Autorità di vigilanza rispetto ai vincoli paesaggistici e idrogeologici apposti sull’area dove si colloca l’immobile abusivo.

Sentenza 27 maggio 2020, n. 15978

Data udienza 4 marzo 2020

Tag – parola chiave: EDILIZIA ED URBANISTICA – DEMOLIZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LIBERATI Giovanni – Presidente

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni F. – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 13-09-2019 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Fabio Zunica;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, in persona del Dott. Romano Giulio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 13 settembre 2018, la Corte di appello di Napoli, in sede esecutiva, rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di (OMISSIS) e volta a ottenere la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione disposto a suo carico con la sentenza emessa dalla medesima Corte di appello il 28 maggio 2009, divenuta irrevocabile l’11 novembre 2009, relativa a violazioni edilizie.
2. Avverso l’ordinanza del Corte territoriale, (OMISSIS), tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando cinque motivi.
Con il primo, la difesa lamenta il travisamento da parte dei giudici di appello della relazione tecnica del consulente della Procura generale, arch. (OMISSIS), il quale, contrariamente a quanto sostenuto nell’ordinanza impugnata, non ha affatto affermato che i vincoli esistenti sulle opere sono ostativi al rilascio del permesso di costruire in sanatoria, ma ha semplicemente sostenuto che, prima di conseguire la sanatoria, (OMISSIS) dovra’ conseguire il parere favorevole dell’Autorita’ preposta alla tutela del vincolo paesaggistico.
Del resto, aggiunge la difesa, le conclusioni cui e’ pervenuto il consulente della Procura generale, erroneamente interpretate dalla Corte di appello, sono in sintonia con la normativa di riferimento, in particolare con la L. n. 130 del 2018, articolo 25 che ha equiparato le domande di condono presentate ai sensi della L. n. 326 del 2003 a quelle di cui alla L. n. 47 del 1985 per gli immobili colpiti dal sisma dell’agosto 2017, non operando dunque le preclusioni riguardanti le opere caratterizzate da incrementi volumetrici nelle aree vincolate.
Con il secondo motivo, viene censurata l’affermazione dell’ordinanza impugnata secondo cui ulteriore circostanza ostativa alla condonabilita’ del manufatto sarebbe quella per cui l’immobile ricadrebbe in zona sottoposta a vincolo idrogeologico classificata R3, evidenziandosi al riguardo che il vincolo in questione comporta l’inedificabilita’ non assoluta dell’area, ma relativa, essendo sempre rimessa all’Autorita’ di Bacino la valutazione circa la compatibilita’ dell’intervento con le norme di piano e con i valori oggetto di protezione, trattandosi peraltro di un vincolo sopravvenuto rispetto all’epoca dell’abuso e fermo restando che anche lo strumento in vigore consente il rilascio dei titoli edilizi in sanatoria, previo ottenimento del parere favorevole dell’ente preposto.
Con il terzo motivo, la difesa si duole del mancato accertamento da parte della Corte di appello della effettiva presentazione da parte di (OMISSIS) della integrazione al condono, avendo il ricorrente presentato il 21 agosto 2019 al Comune di (OMISSIS) istanza di definizione della pratica di condono, per cui non era corretto affermare che l’istanza era carente dei documenti necessari, non potendosi addebitare alcuna inerzia in capo al ricorrente.
In ogni caso, la Corte di territoriale aveva omesso di considerare che il Decreto Legge n. 109 del 2018, articolo 25 convertito dalla L. n. 130 del 2018, costituisce norma eccezionale a carattere acceleratorio, che pone a carico dei Comune e non dei privati l’onere di definire, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legge, le istanze di condono, a nulla rilevando la data di integrazione dell’istanza.
Con il quarto motivo, oggetto di doglianza e’ la parte della motivazione del provvedimento impugnato in cui e’ stato sostenuto che l’istanza di condono no’n era accoglibile, perche’ priva della tempestiva attestazione dello stato di danneggiamento del manufatto a seguito del terremoto del 21 agosto 2017, non essendosi tenuto conto che tra la documentazione necessaria per il titolo in sanatoria non rileva necessariamente la scheda AeDes, occorrendo piuttosto la relazione tecnica asseverata a firma di un professionista abilitato, che nel caso di specie era presente ed era idonea a comprovare i danni subiti dall’immobile.
Con il quinto motivo, infine, la difesa contesta l’ulteriore affermazione della Corte di appello secondo cui il manufatto sarebbe non condonabile perche’ non terminato entro il 31 marzo 2003, posto che in realta’ l’immobile doveva ritenersi ultimato, in quanto, come emerge dal verbale di sequestro, era stato realizzato in cemento armato ed era munito di pilastri e copertura in solaio, oltre che da muratura di tamponamento, per cui lo stesso era senz’altro condonabile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ infondato.
1. Premesso che le censure possono essere trattate in maniera unitaria, perche’ tra loro sostanzialmente sovrapponibili, deve osservarsi che l’ordinanza impugnata non presenta vizi di legittimita’ rilevabili in questa sede.
Ed invero, come correttamente sostenuto dal Procuratore generale, il rigetto dell’istanza di revoca o sospensione dell’ordine di demolizione e’ stato fondato, tra l’altro, su un aspetto dirimente, ovvero sul rilievo dell’impossibilita’ di sanare le opere ai sensi della L. n. 326 del 2003, in quanto l’immobile abusivo, alla data del 31 marzo 2003, non era stato ancora ultimato, emergendo cio’ sia dalle sentenze di merito, sia dal verbale di sequestro del 17 gennaio 2004.
Orbene, la difesa non contesta ne’ la rilevanza del dato, ne’ che effettivamente cio’ risulti dalle sentenze di primo e secondo grado, ma si limita a sostenere un differente apprezzamento dello stato dell’abuso edilizio all’epoca del sequestro, ponendo cio’ un tema fattuale non sindacabile in questa sede, anche perche’ precluso dall’accertamento ormai cristallizzato nei giudizi di merito, dovendosi peraltro precisare che il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza resa il 28 maggio 2008 dalla Corte di appello di Napoli e’ stato dichiarato inammissibile con sentenza di questa Corte n. 49928 dell’11 novembre 2009.
Ribadito che, nell’ambito del legittimo sindacato giurisdizionale sulla procedura di sanatoria, il rilievo sulla mancata ultimazione delle opere alla data del 31 marzo 2003 e’ gia’ di per se’ un elemento piu’ che sufficiente al fine di escludere la condonabilita’ delle opere, deve aggiungersi che, in ogni caso, la Corte di appello non ha mancato di confrontarsi con le deduzioni difensive, superandole alla stregua di quanto accertato dal consulente nominato dalla Procura generale, l’arch. (OMISSIS), il quale, senza che vi sia stato alcun travisamento sul punto, ha escluso la sanabilita’ delle opere anche per altri motivi, mancando ad esempio i pareri delle competenti Autorita’ di vigilanza rispetto ai vincoli paesaggistici e idrogeologici apposti sull’area dove si colloca l’immobile abusivo.
Ora, al di la’ del carattere assoluto o relativo dei vincoli, il dato significativo e’ che, anche alla luce di quanto rappresentato nel ricorso, non vi e’ alcuna certezza circa il rilascio dei pareri da parte delle Autorita’ preposte, cosi’ come e’ parimenti evidente che l’esito del procedimento in corso e’ del tutto incerto, e tanto anche alla luce delle non poche carenze documentali segnalate dall’arch. (OMISSIS).
Cio’ vale a rendere legittimo il rigetto dell’istanza difensiva, avendo questa Corte piu’ volte affermato il principio (Sez. 3, n. 35201 del 03/05/2016, Rv. 268032 e Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007, Rv. 238145) secondo cui l’ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato puo’ essere sospeso solo se sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall’Autorita’ amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione, il che e’ stato escluso con argomenti tutt’altro che illogici.
2. A cio’ deve solo aggiungersi che l’insistito richiamo difensivo al Decreto Legge n. 109 del 2018, articolo 25 convertito dalla L. n. 130 del 2018 non risulta decisivo, posto che tale norma, pur prevedendo una accelerazione delle pratiche di condono rispetto agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, tuttavia non ha fatto venir meno la necessita’ del previo rilascio del parere favorevole da parte dell’Autorita’ preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, ne’ ha previsto deroghe rispetto all’epoca di ultimazione delle opere in ordine alle istanze presentate ai sensi del Decreto Legge n. 269 del 2003, convertito dalla L. n. 326 del 2003, per cui, in assenza dei pareri delle Autorita’ competenti e in presenza dell’accertamento giurisdizionale circa la mancata ultimazione delle opere entro il limite temporale del 31 marzo 2003, e’ stata esclusa in modo coerente la possibilita’ di sospendere l’ordine di demolizione, non essendo prevedibile in tempi brevi un esito positivo circa la procedura di condono pendente, e cio’ senza voler considerare le lacune documentali dell’istanza.
3. In definitiva, stante l’infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) va rigettato, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento, ex articolo 616 c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *