Infortunio sul lavoro e la condotta del lavoratore

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 13 febbraio 2019, n. 4225.

La massima estrapolata:

In caso di infortunio sul lavoro la condotta del lavoratore può comportare esonero totale dell’imprenditore da ogni responsabilità, quando presenti i caratteri di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, così da porsi come causa esclusiva dell’evento.

Sentenza 13 febbraio 2019, n. 4225

Data udienza 6 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 27974/2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1301/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 22/11/2013 R.G.N. 257/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilita’, in subordine rigetto;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

La Corte territoriale di Bologna, con sentenza depositata il 22.11.2013, respingeva il gravame interposto da (OMISSIS), nei confronti della (OMISSIS), S.p.A., avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda del lavoratore volta ad ottenere il risarcimento del danno conseguente all’infortunio occorso il (OMISSIS), giorno in cui, secondo quanto dallo stesso affermato, per recuperare una penna, si era calato in una buca adibita alla raccolta di materiali di risulta, ed era stato colpito da un masso. Il medesimo lamentava, al riguardo, che la buca non era stata chiusa, ne’ segnalata e deduceva, altresi’, la responsabilita’ datoriale indiretta per il fatto che un altro dipendente, addetto alla raccolta del materiale di risulta, non si era accorto della presenza dell’infortunato.
Per la cassazione della sentenza ricorre il (OMISSIS) articolando cinque motivi ulteriormente illustrati da memoria depositata ai sensi dell’articolo 378 codice di rito.
La (OMISSIS) S.p.A. resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i primi quattro motivi si deduce, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e si lamenta, in sostanza, che la Corte di Appello non abbia correttamente valutato, ed anzi abbia addirittura omesso di valutare, le prove addotte dalle parti, non avendo tenuto nella giusta considerazione il fatto che il (OMISSIS) svolgeva presso la societa’ datrice mansioni diverse da quelle collegate con le lavorazioni che si effettuavano nella zona in cui e’ avvenuto l’infortunio di cui si tratta, ed “abbia erroneamente affermato una sorta di presunzione di conoscenza della pericolosita’, da parte dello stesso, derivante da altre circostanze”, incorrendo in una contraddizione evidente laddove ha ritenuto che il lavoratore abbia tenuto una condotta abnorme scendendo nella “buca, per raccogliere una biro che gli era caduta: quella stessa biro con la quale stava disegnando il gazebo che doveva essere costruito nel luogo” in cui e’ accaduto l’infortunio. Si lamenta, altresi’, che la sentenza impugnata abbia affermato in modo illogico che anche l’eventuale apposizione di una catena di ferro non avrebbe impedito l’accesso alla buca.
2. Con il quinto motivo si censura, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli articoli 2087, 2049 e 1218 c.c. e si afferma che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto che il (OMISSIS), nel prospettare la responsabilita’ del datore di lavoro, aveva lamentato anche una responsabilita’ collegata all’operato del dipendente (OMISSIS), addetto alla raccolta del materiale di risulta, il quale era il manovratore della benna e che, nello spostare dei sassi “li ha fatti precipitare sulla caviglia e sulla gamba” del ricorrente. I giudici di merito, a parere di quest’ultimo, avrebbero errato nell’affermare che l’esistenza di una colpa indiretta datoriale postulerebbe quella del (OMISSIS) se la condotta dell’infortunato fosse stata prevedibile dal gruista; ma che cio’ non sarebbe risultato provato. In tal modo, sempre secondo la prospettazione del ricorrente, avrebbero errato nella valutazione delle dichiarazioni dei testi escussi.
3. I primi quattro motivi – che, come innanzi precisato, censurano la valutazione degli elementi probatori, posti alla base della decisione oggetto del giudizio di legittimita’, da parte dei giudici di merito, nonche’ la contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione della condotta del (OMISSIS), qualificata come abnorme (v. pag. 13 del ricorso sub 3) – sono inammissibili.
Ed infatti, in ordine alla valutazione degli elementi probatori, posto che la stessa e’ attivita’ istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se non sotto il profilo della congruita’ della motivazione del relativo apprezzamento, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Suprema Corte, qualora il ricorrente denunci, in sede di legittimita’, l’omessa o errata valutazione di prove testimoniali, ha l’onere non solo di trascriverne il testo integrale nel ricorso per cassazione, ma anche di specificare i punti ritenuti decisivi al fine di consentire il vaglio di decisivita’ che avrebbe eventualmente dovuto condurre il giudice ad una diversa pronunzia, con l’attribuzione di una diversa valutazione alle dichiarazioni testimoniali relativamente alle quali si denunzia il vizio (Cass., S.U., n. 22716/2011; Cass., ord. n. 5567/2017; Cass., sent. n. 6023/2009).
Nel caso di specie, invero, la contestazione, peraltro del tutto generica, sulle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, senza che le stesse siano state trascritte compiutamente, ma solo accennate, si risolve in una inammissibile richiesta di riesame del contenuto di deposizioni testimoniali e di verifica dell’esistenza di fatti decisivi sui quali la motivazione sarebbe mancata o sarebbe stata illogica (cfr., ex plurimis, Cass. n. 4056/2009), finalizzata ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed alle finalita’ del giudizio di cassazione (cfr., ex multis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014).
Nel caso di specie, i giudici di seconda istanza, attraverso un percorso motivazionale ineccepibile sotto il profilo logico-giuridico, sono pervenuti alla decisione oggetto del giudizio di legittimita’, dopo aver analiticamente vagliato le risultanze dell’istruttoria espletata in primo grado; pertanto, le doglianze articolate dalla parte ricorrente con i primi quattro motivi – che, in sostanza, si risolvono in una ricostruzione soggettiva del fatto, tesa a condurre ad una valutazione difforme rispetto a quella cui e’ pervenuta la Corte distrettuale, sulla base di una diversa lettura del materiale probatorio – appaiono inidonee, per i motivi anzidetti, a scalfire la coerenza della sentenza oggetto del giudizio di legittimita’.
4. Il quinto motivo non e’ fondato.
Correttamente, infatti, i giudici di secondo grado, sulla scorta del materiale probatorio acquisito, ed in linea con gli arresti giurisprudenziali di legittimita’, hanno rilevato che il (OMISSIS) abbia posto in essere una condotta abnorme, consistita nel calarsi in una buca per recuperare una biro, senza avvertire il gruistra, proprio mentre quest’ultimo stava procedendo con una pala meccanica alla raccolta del materiale di risulta da collocare nella buca in cui si e’ verificato l’infortunio. Per la qual cosa, i giudici di seconda istanza hanno condivisibi mente concluso che non puo’ affermarsi, in carenza di delibazione al riguardo, che la condotta dell’infortunato fosse prevedibile dal gruista o che quest’ultimo, dalla sua posizione di lavoro, fosse in grado di scorgere il (OMISSIS) nella buca e, dunque, di fermare l’operazione di raccolta del materiale di risulta nella stessa buca. Pertanto, correttamente, la Corte distrettuale ha escluso la responsabilita’ datoriale indiretta che avrebbe potuto configurarsi nel caso di una condotta colposa del gruista.
Ed invero, la giurisprudenza di legittimita’ e’ costante nell’affermare che “la condotta del lavoratore puo’ comportare esonero totale dell’imprenditore da ogni responsabilita’, quando presenti i caratteri di abnormita’” inopinabilita’ ed esorbitanza, cosi’ da porsi come causa esclusiva dell’evento” (cfr., tra le molte, Cass. nn. 19494/2009; 9698/2009). E nella fattispecie, il lavoratore ha posto in essere una condotta esorbitante dai limiti del proprio lavoro, calandosi in una buca nella quale un gruista stava convogliando materiale di risulta, per recuperare una biro (come testualmente affermato nei motivi di ricorso); pertanto, come condivisibilmente concluso dai giudici di Appello, si configura, nella specie, una ipotesi di c.d. rischio elettivo da parte del lavoratore, idoneo ad interrompere la eventuale condotta colposa dell’imprenditore, poiche’ l’attivita’ posta in essere dal lavoratore stesso esorbita dai limiti dello svolgimento del proprio lavoro (cfr. Cass. n. 21694/2011).
Per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va rigettato.
5. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
6. Sussistono i presupposti di cui del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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