Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 28 gennaio 2019, n. 4058.
La massima estrapolata:
E’ inapplicabile al reato di rissa la causa di giustificazione della legittima difesa, in quanto i corrissanti sono ordinariamente animati dall’intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non puo’ dirsi necessitata; essa puo’, tuttavia, essere eccezionalmente riconosciuta quando, sussistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata un’azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un’offesa che, per essere diversa a piu’ grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta.
Sentenza 28 gennaio 2019, n. 4058
Data udienza 24 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TARDIO Angela – Presidente
Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere
Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere
Dott. APRILE Stefano – Consigliere
Dott. CAIRO Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 06/07/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GALLI MASSIMO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa l’11 dicembre 2015 il Tribunale di Caltagirone condanno’ (OMISSIS) alla pena di sei anni e quattro mesi di reclusione (previa concessione di circostanze attenuanti generiche) avendolo ritenuto responsabile della commissione, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in (OMISSIS), dei seguenti reati: A) partecipazione, unitamente a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), a rissa nel corso della quale tutti i correi riportarono lesioni personali (articolo 588 c.p., commi 1 e 2); B) tentativo di omicidio di (OMISSIS), consistito nell’avere colpito l’addome di costui con il coltello, la cui lama era lunga 8 cm., che aveva portato con se’ (articoli 56 e 575 cod. pen.); C) tentativo di omicidio di (OMISSIS), consistito nell’avere colpito la parte sinistra del torace di costui con il medesimo coltello (articoli 56 e 575 cod. pen.); D) porto del menzionato coltello fuori della propria abitazione senza giustificato motivo (L. n. 110 del 1975, articolo 4, commi 2 e 3).
Con la stessa sentenza l’imputato venne dichiarato in perpetuo interdetto dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l’espiazione della pena.
2. L’imputato appello’ la sentenza quanto ai capi di condanna per i due tentativi di omicidio e, con sentenza emessa il 6 luglio 2016, la Corte di appello di appello di Catania confermo’ l’impugnata decisione di primo grado sul punto.
2.1 Questi i motivi fondanti la decisione in risposta al motivo di appello: il giorno 22 agosto 2014, a seguito di ennesimo litigio fra (OMISSIS) (figlia dell’imputato) ed il suo convivente (OMISSIS), (OMISSIS), sua moglie (OMISSIS) e suo figlio (OMISSIS), si recarono presso l’abitazione della figlia; qui si svolse animata discussione fra (OMISSIS) e (OMISSIS); (OMISSIS) chiamo’ per mezzo del proprio telefono il fratello Alessandro che, dopo avere, sempre per mezzo del telefono, minacciato (OMISSIS), sopraggiunse rapidamente a bordo della propria automobile e si precipito’ furioso presso il luogo sopra indicato; iniziarono a volare insulti verbali fra i presenti e (OMISSIS) colpi’ con uno schiaffo (OMISSIS) e con un pugno il viso di (OMISSIS); i quattro uomini (i germani (OMISSIS) e Calogero ed (OMISSIS)) uscirono in strada e fra loro inizio’ una colluttazione nel corso della quale (OMISSIS) colpi’ con un pugno il viso di (OMISSIS); (OMISSIS) estrasse dalla tasca un coltello da lavoro lungo 17,5 cm. (di cui 8 cm. costituiti dalla lama) e con questo, dapprima, sferro’ un colpo alla parte superiore del fianco sinistro di (OMISSIS) e, dopo essersi voltato, dappoi sferro’ un colpo al ventre di (OMISSIS) e, dopo che questi si era accasciato, un ulteriore colpo alla sua spalla sinistra; la dinamica degli accoltellamenti e’ da ricostruire in tali termini alla luce del contenuto delle costanti e coerenti dichiarazioni rese da (OMISSIS); (OMISSIS) e (OMISSIS) non erano invece credibili allorche’ dichiararono in dibattimento (con cio’ confermando quanto sul punto affermato da (OMISSIS)) che fin dall’inizio della colluttazione in strada (OMISSIS) avrebbe colpito il padre con un bastone prelevato dall’interno dell’autovettura a bordo della quale era giunto sul luogo; invero, costoro ebbero a dichiarare ai carabinieri, poco dopo lo svolgimento dei fatti, che (OMISSIS) ebbe a prelevare il bastone dall’interno della propria autovettura e con questo minacciare gli avversari dopo che lui ed il fratello (OMISSIS) erano stati feriti dai colpi di coltello inferti dal padre; al momento dei fatti l’automobile di (OMISSIS) era stata lasciata in sosta a venti o trenta metri di distanza dall’abitazione dei conviventi (OMISSIS) e (OMISSIS); nella prima fase della colluttazione, immediatamente precedente gli accoltellamenti, (OMISSIS) non brandi’ nessun bastone; nessuno dei testimoni presenti dichiaro’ di aver veduto (OMISSIS) entrare all’interno dell’abitazione del fratello brandendo un bastone o di avere veduto tale persona, una volta che l’animato litigio inizio’ a svolgersi fuori dell’abitazione, allontanarsi dal luogo della colluttazione in corso per andare a prelevare il bastone dall’interno dell’autoveicolo, lasciato in sosta a circa venti o trenta metri di distanza; le abrasioni riscontrate, dopo i fatti, sull’orecchio destro di (OMISSIS) erano compatibili con l’azione di un mezzo contundente solo se desse credito alla versione dei fatti narrata dall’imputato (il perito medico-legale affermo’ tale compatibilita’ solo in considerazione delle dichiarazioni rese dall’imputato ai carabinieri); non sussiste quindi la causa di giustificazione della legittima difesa; gli atti dell’imputato erano idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte dei germani (OMISSIS), in considerazione dell’oggetto utilizzato per ferire tali persone (un coltello la cui lama era lunga 8 cm.), dai numero dei colpi inferti e dalla loro direzione (un colpo inferto dall’altro verso il basso determino’ la penetrazione della lama in profondita’ nel ventre di (OMISSIS) mentre il secondo colpo determino’ la penetrazione della lama nella spalla sinistra dell’uomo; un colpo inferto con movimento perpendicolare al piano della parte sinistra del torace di (OMISSIS) determino’ la penetrazione della lama nell’emitorace sinistro), dalle conseguenze degli stessi (la ferita all’addome di (OMISSIS) mise in pericolo la vita di tale persona e si sostanzio’ nella lesione dell’ansa intestinale, nella recisione del muscolo retto dell’addome di sinistra e nella conseguente fuoriuscita dalla ferita di alcune anse ileari dell’intestino, con effetti invalidanti permanenti; la ferita alla parte sinistra del torace di (OMISSIS) si sostanzio’ in una minima lesione pleurica e in un’emorragia al polmone sinistro); in considerazione di tali riscontri esterni, la volonta’ caratterizzante l’azione dell’imputato era qualificabile in termini di dolo alternativo (nel colpire con forza con il coltello parti del corpo dei germani (OMISSIS) in cui si trovano organi vitali, l’imputato si rappresento’ e volle, in maniera indifferente, la morte o le lesioni di tali persone come conseguenza diretta della sua azione cosciente e volontaria).
3. Per la cassazione di tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso (atto sottoscritto dal difensore, avvocato (OMISSIS)) contenente due motivi di impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo il ricorrente, dopo avere richiamato i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimita’ in funzione della distinzione fra delitto di lesione personale e quello di tentato omicidio, nonche’ quelli relativi alla legittima difesa ed all’eccesso colposo nella stessa, critica la sentenza di appello per non avere ritenuto sussistente nel caso concreto i delitti di lesioni personali aggravate e l’ipotesi dell’eccesso colposo di legittima difesa (articolo 55 cod. pen.) con motivi sostanzialmente identici a quelli dedotti con l’appello.
1.1 Il motivo e’ manifestamente infondato, costituendo ius receptum nella giurisprudenza di legittimita’ il principio secondo cui e’ inapplicabile ai reato di rissa la causa di giustificazione della legittima difesa, in quanto i corrissanti (il ricorrente ed i germani (OMISSIS)) sono ordinariamente animati dall’intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non puo’ dirsi necessitata; essa puo’, tuttavia, essere eccezionalmente riconosciuta quando, sussistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata un’azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un’offesa che, per essere diversa a piu’ grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta (in questo senso, cfr., per tutte: Cass. Sez. 5, n. 32381 del 19 febbraio 2015, D’Alesio, Rv. 265304; Cass. Sez. 5, n. 4402 del 9 ottobre 2008, dep. 2009, Corrias, Rv. 242596; Cass. Sez. 5, n. 7635 del 16 novembre 2006, dep. 2007, Daidone, Rv. 236513; Cass. Sez. 1, n. 710 del 14 dicembre 1992, dep.1993, Di Grande, Rv. 192791).
Nel caso di specie, i tentativi di omicidio dei germani (OMISSIS), partecipanti alla rissa descritta nel primo capo di imputazione, vennero dal ricorrente, del pari corrissante, posti in essere nello stesso frangente, caratterizzato da violenze verbali e fisiche reciproche, ed il ricorrente non indica quali azioni, diverse e piu’ gravi dell’accettata contesa violenta, tali persone offese avrebbero commesso ai suoi danni.
2. Ad avviso del ricorrente, poi (secondo motivo), la sentenza e’ caratterizzata da vizio di motivazione quanto ad apprezzamento e valutazione dei mezzi di prova acquisiti, dovendo ritenersi violato sul punto l’articolo 192 cod. proc. pen.; con conseguente impugnazione della sentenza “in tutti i capi e nei punti in cui e’ stata affermata la responsabilita’, sia pure ai fini risarcitori, dell’imputato”.
2.1 Premesso che non risulta che nei confronti del ricorrente sia stata nel processo di merito esercitata alcuna azione risarcitoria per responsabilita’ aquiliana (si’ che non e’ dato comprendere il senso della espressione sul punto contenuta nel motivo in esame), il motivo, per come formulato, e’ inammissibile (articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera c)), per violazione del precetto recato dall’articolo 581 c.p.p., lettera c), non avendo il ricorrente in alcun modo specificato in cosa sia consistito, in concreto, il dedotto vizio di motivazione a suo dire caratterizzante la sentenza impugnata.
3. In conclusione, il ricorso e’ inammissibile e da tale declaratoria derivalo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento di una somma di danaro alla Cassa delle ammende che stimasi equo determinare nella misura di duemila Euro (articolo 616 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
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