I profili distintivi del reato di falsita’ ideologica rispetto al reato di falsa attestazione

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 28 gennaio 2019, n. 4054.

La massima estrapolata:

I profili distintivi del reato di falsita’ ideologica commessa dal privato in atto pubblico (articolo 483 c.p.) rispetto al reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identita’ o sulle qualita’ personali (articolo 495 c.p.): se “la condotta consistente nella attestazione ideologicamente falsa resa al pubblico ufficiale dal privato in un atto pubblico e’ comune ad entrambe” le fattispecie incriminatrici, tuttavia “quando ha ad oggetto le “qualita’ personali” del dichiarante, ricade certamente nella seconda ipotesi che e’ incentrata su tale specifico oggetto della falsa attestazione”, ossia nel reato di cui all’articolo 495 c.p.: fattispecie incriminatrice, quest’ultima, nella quale deve essere sussunta la falsa attestazione inerente ad una qualita’ personale del dichiarante (ossia, come nel caso di specie, l’identita’ della sposa), con esclusione, quindi, tanto del reato di cui all’articolo 483 c.p. (poiche’ la falsa attestazione non ha per oggetto “fatti”), quanto di quello di cui all’articolo 496 c.p., configurabile solo in via residuale quando la falsita’ non abbia alcuna attinenza, ne’ diretta ne’ indiretta, con la formazione di un atto pubblico, inteso in senso lato.
Conclusione ribadita anche con riguardo alla formulazione dell’articolo 495 c.p. derivante dalla modifiche introdotte dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, risultando integrato detto reato in relazione ad attestazioni preordinate a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualita’ personali, e, quindi, ove false, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l’elemento distintivo del reato di cui all’articolo 495, nel testo appunto novellato, rispetto all’ipotesi di reato di cui all’articolo 496 c.p..

Sentenza 28 gennaio 2019, n. 4054

Data udienza 11 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MICCOLI Grazia – Presidente

Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere

Dott. ROMANO Michele – Consigliere

Dott. SESSA Renata – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a NAPOLI il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 05/06/2018 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLI;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Dott. Birritteri Luigi, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 05/06/2018, il Tribunale di Napoli ha applicato a (OMISSIS) la pena concordata con il pubblico ministero in relazione al reato di cui all’articolo 110 c.p., articolo 81 c.p., comma 2, articolo 483 c.p., commi 1 e 2, perche’, in concorso e previo accordo con (OMISSIS) e con (OMISSIS) (nei confronti dei quali si procede separatamente), con piu’ azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, attestava falsamente ad un pubblico ufficiale in un atto pubblico fatti dei quali l’atto e’ destinato a provare la verita’, affermando, contrariamente al vero, nell’atto di matrimonio che lo stesso veniva celebrato tra (OMISSIS) e (OMISSIS) nata a (OMISSIS), mentre in realta’ quest’ultima era (OMISSIS) nata a (OMISSIS).
2. Avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), attraverso il difensore avv. (OMISSIS), denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1 – erronea qualificazione del fatto a norma dell’articolo 483 c.p. invece che a norma dell’articolo 494 c.p..
3. Con requisitoria scritta del 15/11/2018, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Birritteri ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso coglie nel segno li’ dove denuncia l’erronea qualificazione del fatto a norma dell’articolo 483 c.p., ma e’ infondato quando prospetta la sussumibilita’ del medesimo fatto nella fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 494 c.p..
1.1. In premessa, si impone una duplice puntualizzazione. Da una parte, invero, il riferimento alla continuazione ex articolo 81 c.p., comma 2, contenuto nell’imputazione non trova riscontro nella disamina del fatto contestato, che presenta una connotazione univocamente unitaria: del resto, la stessa sentenza impugnata ha determinato la pena applicata in assenza di qualsiasi aumento per la continuazione (pena base: mesi 9 di reclusione; ridotta a mesi 6 per il rito). Dall’altra, pur facendo riferimento l’imputazione alla falsa attestazione di “fatti”, il falso contestato riguarda l’identita’ della sposa, sicche’ nell’atto di matrimonio sono state attestate false generalita’ di uno dei nubendi.
2. Cio’ premesso, questa Corte ha avuto modo di delineare i profili distintivi del reato di falsita’ ideologica commessa dal privato in atto pubblico (articolo 483 c.p.) rispetto al reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identita’ o sulle qualita’ personali (articolo 495 c.p.): se “la condotta consistente nella attestazione ideologicamente falsa resa al pubblico ufficiale dal privato in un atto pubblico e’ comune ad entrambe” le fattispecie incriminatrici, tuttavia “quando ha ad oggetto le “qualita’ personali” del dichiarante, ricade certamente nella seconda ipotesi che e’ incentrata su tale specifico oggetto della falsa attestazione”, ossia nel reato di cui all’articolo 495 c.p. (Sez. 5, n. 16772 del 27/03/2008, Ricagno): fattispecie incriminatrice, quest’ultima, nella quale deve essere sussunta la falsa attestazione inerente ad una qualita’ personale del dichiarante (ossia, come nel caso di specie, l’identita’ della sposa), con esclusione, quindi, tanto del reato di cui all’articolo 483 c.p. (poiche’ la falsa attestazione non ha per oggetto “fatti”), quanto di quello di cui all’articolo 496 c.p., configurabile solo in via residuale quando la falsita’ non abbia alcuna attinenza, ne’ diretta ne’ indiretta, con la formazione di un atto pubblico, inteso in senso lato (Sez. 5, n. 4420 del 04/12/2007 – dep. 2008, Durastanti, Rv. 238343). Conclusione che deve essere ribadita anche con riguardo alla formulazione dell’articolo 495 c.p. derivante dalla modifiche introdotte dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, risultando integrato detto reato in relazione ad attestazioni preordinate a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualita’ personali, e, quindi, ove false, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l’elemento distintivo del reato di cui all’articolo 495, nel testo appunto novellato, rispetto all’ipotesi di reato di cui all’articolo 496 c.p. (Sez. 5, n. 3042 del 03/12/2010 – dep. 2011, Gorizia, Rv. 249707; conf. Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014 – dep. 2015, Sdiri, Rv. 262658; Sez. 5, n. 5622 del 26/11/2014 – dep. 2015, Cantini, Rv. 262667; Sez. 5, n. 25649 del 13/02/2018, Popescu, Rv. 273324).
La riconducibilita’ del fatto contestato al ricorrente nel paradigma punitivo delineato dall’articolo 495 c.p. esclude la configurabilita’ dell’articolo 494 c.p., atteso il carattere sussidiario di quest’ultima fattispecie (ex plurimis, Sez. 5, n. 45527 del 15/06/2016, Moglianesi, Rv. 268468; Sez. 5, n. 4981 del 27/01/1998, Lancia, Rv. 210600).
3. Dunque, il fatto ascritto al ricorrente deve essere qualificato a norma dell’articolo 495 c.p. e, piu’ precisamente, nel n. 1) del comma 2 disp. citata trattandosi di dichiarazione in atti dello stato civile, sicche’ la comminatoria edittale e’ la reclusione da 2 a 6 anni. Poiche’, come si e’ visto, la pena base individuata dalla sentenza impugnata e’ la reclusione pari a 9 mesi, la riqualificazione a norma dell’articolo 495 c.p. si risolverebbe inevitabilmente in peius: invero, “la diversa qualificazione giuridica non comporta pero’ l’annullamento della sentenza impugnata, che va solamente corretta in parte qua, giacche’ la pena prevista per la fattispecie dell’articolo 495 c.p., u.c. e’ comunque maggiore rispetto a quella dell’articolo 483 c.p. e la sanzione in concreto irrogata non potrebbe percio’ in nessun caso essere rivista in favor” (Sez. 5, n. 4420/08, Durastanti, cit.). Pertanto, qualificato il fatto a norma dell’articolo 495 c.p., comma 2, n. 1), (con conseguente parziale accoglimento del ricorso nella parte in cui censurava la qualificazione a norma dell’articolo 483 c.p.), il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Qualificato il fatto ai sensi dell’articolo 495 c.p., comma 2, n. 1), rigetta il ricorso.

Avv. Renato D’Isa

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