Risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto patologie da emotrasfusioni

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 29 gennaio 2019, n. 2353.

La massima estrapolata:

ll diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto patologie da emotrasfusioni per fatto doloso o colposo di un terzo e’ soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma dell’articolo 2935 c.c. e articolo 2947 c.c., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensi’ da quello in cui tale malattia viene percepita o puo’ essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210, articolo 4, ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l’esistenza, in capo all’interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della
malattia

Ordinanza 29 gennaio 2019, n. 2353

Data udienza 4 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 13037/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 4443/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/12/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI.

RILEVATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 4443/2015 accogliendo l’appello proposto dal Ministero della Salute nei confronti di (OMISSIS) – ha riformato la sentenza n. 4682/2013 del Tribunale di Napoli e, per l’effetto, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dal (OMISSIS) nei confronti del Ministero in relazione ai danni subiti da emotrasfusione.
2. Era accaduto che nel marzo 2010 il (OMISSIS) aveva convenuto davanti al Tribunale di Napoli il Ministero della Salute chiedendo la condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni subiti per il contagio del virus dell’epatite C in conseguenza di trasfusioni di sangue e/o emoderivati infetti effettuate nel (OMISSIS) presso l’ospedale (OMISSIS).
Si era costituito il ministero convenuto, eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto e contestando nel merito la domanda attorea.
Il Giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta dal (OMISSIS), aveva rigettato l’eccezione di prescrizione ed aveva condannato il Ministero della Salute al risarcimento dei danni.
Avverso tale sentenza, il Ministero della Salute aveva proposto appello.
Si era costituito il (OMISSIS) che aveva chiesto il rigetto dell’appello con conferma della impugnata sentenza.
La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, come sopra rilevato, ha riformato la sentenza di primo grado, rigettando la domanda risarcitoria proposta dal (OMISSIS).
3.Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli ricorre il (OMISSIS), il quale, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, denuncia violazione degli articoli 2934, 2935, 2943 e 2947 c.c., ed omesso esame di fatti decisivi e controversi, nella parte in cui la Corte territoriale:
a) ha fatto risalire all’anno 2001 il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione del suo diritto al risarcimento del danno subito per effetto della condotta colposa della Pubblica Amministrazione convenuta;
b) ha omesso di considerare l’epoca di effettiva conoscenza del nesso causale tra condotta e danno subito;
c) ha omesso di attribuire efficacia interruttiva dei termini di prescrizione: sia alla domanda presentata nel 2003 ai sensi della L. n. 210 del 1992; sia al ricorso gerarchico presentato il 22 marzo 2005 avverso il diniego; ed, infine, alle due richieste inoltrate a mezzo raccomandata a.r. nel 2008 e nel 2009.
Il ricorrente – dopo aver premesso di aver scoperto nel (OMISSIS) di avere l’epatite C e di averla fin da allora presuntivamente ascritta alla trasfusione che gli era stata praticata nel (OMISSIS), presso l’Ospedale (OMISSIS), in occasione di un intervento chirurgico a seguito di peritonite – sostiene di aver acquisito la reale e concreta consapevolezza dell’esistenza del danno soltanto in data 9-13 febbraio 2007, allorquando era venuto a conoscenza del provvedimento con il quale il Ministero riconosceva il nesso di causalita’ tra l’evento (la trasfusione) ed il danno (la malattia).
In via subordinata, sostiene che, secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite gia’ dal 2008, il termine di prescrizione della domanda dovrebbe decorrere dal 26 novembre 2003, data nella quale aveva presentato la domanda amministrativa ex lege n. 210 del 1992. E, d’altra parte, la Corte territoriale, oltre alla sua domanda, non ha tenuto conto, quali atti interruttivi, del ricorso gerarchico, che aveva presentato il 22 marzo 2005 avverso il provvedimento di diniego della domanda; del provvedimento 9/13 febbraio 2007 con il quale il Ministero convenuto, previo espletamento di indagini diagnostiche integrative, aveva accolto la sua domanda; delle richieste risarcitorie inoltrate rispettivamente il 20 ottobre 2008 ed il 1 giugno 2009; nonche’ del fatto che nel marzo 2010 aveva notificato l’atto introduttivo del giudizio di primo grado.
4. Non risulta svolta attivita’ difensiva da parte del ministero intimato.
5. Il ricorso va rigettato.
5.1. In punto di fatto risulta dalla sentenza impugnata che il (OMISSIS):
– in data 26 novembre 2003 ha presentato domanda amministrativa ex lege n. 210 del 1992, che e’ stata successivamente respinta;
– in data 22 marzo 2005 ha presentato ricorso gerarchico avverso il mancato accoglimento della propria precedente domanda, ricorso che e’ stato successivamente accolto dal Ministero;
– in data 20 ottobre 2008 ha inoltrato richiesta risarcitoria al Ministero della Salute, richiesta che ha successivamente reiterato in data 1 giugno 2009;
– in data 22 marzo 2010 ha notificato atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
5.2. Orbene, e’ jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui la responsabilita’ del Ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi e’ di natura extracontrattuale, ne’ sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo e’ soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma dell’articolo 2935 c.c. e articolo 2947 c.c., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensi’ da quello in cui tale malattia viene percepita o puo’ essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210, articolo 4, ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l’esistenza, in capo all’interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della
malattia (cfr, Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008, Rv. 600901-01; e, piu’ di recente, Sez. 3, Sentenza n. 28464 del 19/12/2013, Rv. 629132-01).
Tuttavia, cio’ non esclude la possibilita’ di collocare l’effettiva conoscenza della rapportabilita’ causale della malattia in un momento precedente, tenendo conto delle informazioni in possesso del danneggiato e della diffusione delle conoscenze scientifiche in base ad un accertamento che, si ribadisce, e’ rimesso all’accurata disamina del giudice di merito.
5.3. Tanto e’ avvenuto nel caso di specie, nel quale la Corte di merito – dopo aver dato atto che il Tribunale di Napoli aveva rigettato l’eccezione di prescrizione argomentando sul fatto che tra la data di presentazione della domanda di indennizzo ex lege n. 210 del 1992 (22 marzo 2005) e la data di notifica dell’atto introduttivo (22 marzo 2010) non erano decorsi piu’ di 5 anni; e, d’altra parte, tra questi due atti erano intervenuti diversi atti interruttivi – ha ritenuto, con accertamento in fatto, insindacabile nella presente sede di legittimita’, che il (OMISSIS) gia’ dal 2001 (anno nel corso del quale questi aveva avuto cognizione di essere affetto da epatite C, e precisamente di cirrosi epatica HCV correlata con ipertensione portale a seguito della trasfusione) era a conoscenza del contagio (come risultava dall’atto di citazione, p. 1, nei quale il ricorrente aveva dichiarato che, a seguito della trasfusione, erano comparsi dei gravissimi disagi psicofisici che lo avevano indotto a fare analisi di laboratorio, a seguito delle quali aveva scoperto di avere l’epatite C, che presuntivamente ascriveva alla trasfusione); ed ha quindi anticipato al 2001 il dies a quo del termine prescrizionale.
Cio’ in quanto ha ritenuto che le conoscenze scientifiche diffuse all’epoca ponevano il (OMISSIS) gia’ da quella data nella condizione di ricondurre eziologicamente la patologia, che gli era stata riscontrata, alla dedotta trasfusione (essendo gia’ all’epoca comunemente e notoriamente diffusa la nozione che le trasfusioni di sangue fossero uno dei principali veicoli di diffusione di virus epatici e dell’HCV). E in ogni caso, in base ai normali precetti di diligenza e prudenza richiesti all’uomo medio, il (OMISSIS) gia’ dall’anno 2001 avrebbe potuto attivarsi ed acquisire ogni utile informazione sulla causa dell’infezione rivolgendosi al proprio medico di fiducia o ad altro sanitario o ad una struttura ospedaliera.
Cio’ posto, la Corte territoriale ha anche rilevato che tra la data sopra individuata (anno 2001) e quella di notifica dell’atto di citazione (marzo 2010) era decorso il termine quinquennale in assenza di atti interruttivi validi, non reputando tali ne’ l’erogazione dell’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992 e neppure la sua richiesta (avvenuta in data 26 novembre 2003).
Tale decisione e’ conforme a consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in considerazione della diversita’ tra l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, ed il risarcimento del danno, la domanda amministrativa di indennizzo non ha alcun valore ai fini della diversa richiesta di risarcimento del danno di natura extra contrattuale. D’altronde, l’erogazione dell’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992, non integra, ne’ ai fini dell’interruzione della prescrizione, ne’ a quelli di una rinuncia anche implicita ad avvalersene, un riconoscimento – da parte dello Stato del diritto al risarcimento del danno preteso da colui che ha patito lesioni a seguito di emotrasfusioni non sicure, in quanto detta erogazione comporta l’ammissione della sussistenza di fatti e circostanze riconducibili al solo elemento oggettivo della piu’ ampia fattispecie risarcitoria azionata dal danneggiato, ma non si estende anche all’elemento soggettivo (Sez. 6-3, Ordinanza n. 21257 del 08/10/2014, Rv. 632916-01).
In definitiva, per le ragioni che precedono, la Corte territoriale ha correttamente escluso efficacia di atto interruttivo alla domanda amministrativa del (OMISSIS) ed all’erogazione dell’indennizzo da parte del ministero, e quindi non e’ incorsa nei vizi denunciati laddove ha dichiarato prescritto il diritto risarcitorio (che era stato invece riconosciuto dal giudice di primo grado).
Il ricorso va dunque rigettato.
In difetto di attivita’ difensiva del ministero intimato, nulla puo’ essere disposto a titolo di rifusione di spese processuali, ma va dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’importo indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese relative al presente giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato articolo 13, comma 1-bis.
In caso di diffusione del presente provvedimento dovranno essere omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

Avv. Renato D’Isa

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